La natura giuridica del danno da incendio di autoveicolo

 

Dott. Danilo Noli

INDICE

I. Breve excursus normativo

II. La nozione di circolazione stradale

III. Il danno da incendio è "prodotto" dalla circolazione?

 

E' questione dibattuta in giurisprudenza se il danno cagionato a terzi dall'incendio di un autoveicolo, fermo su suolo pubblico, possa rientrare nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2054 c.c. o debba essere ricondotto invece alla previsione dell'articolo 2043 c.c.. Correlativamente ci si chiede se il danneggiato possa vantare azione diretta contro l'assicuratore del veicolo che ha dato luogo all'incendio ex articolo 18 della legge n. 990/1969.

I. Breve excursus normativo

E' d'uopo premettere una brevissima analisi delle norme succitate, ai fini di una maggiore chiarezza e comprensibilità di quanto si dirà nel prosieguo.

Accanto alla generica fattispecie del risarcimento del danno da fatto illecito, ex articolo 2043, il legislatore, all'articolo 2054, ha inteso esplicitamente prevedere una disciplina particolare per il danno cagionato dalla "circolazione di veicoli", come incontestabilmente recita la rubrica dell'articolo medesimo, stabilendo che il conducente di veicolo senza guida di rotaie sia tenuto a risarcire il danno cagionato dalla "circolazione del veicolo", salvo che provi "di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Inoltre la succitata legge n. 990/1969 ha, tra l'altro, previsto all'articolo 1 che siano obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile verso i terzi tutti "i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi" che siano "posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate". L'articolo 18 della presente legge, inoltre, ha stabilito che il danneggiato da "sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore".

Da questa sintetica esposizione si comprendono agevolmente i motivi per cui in giurisprudenza si è spesso discusso della riconducibilità del danno cagionato dall'incendio di un autoveicolo alle fattispecie disciplinate dagli articoli 2054 c.c. e 18 legge 990/1969: la disciplina prevista dal legislatore è in questa ipotesi molto favorevole al danneggiato, che si vede esonerato dall'onere di provare la colpa del danneggiante e si trova ad avere azione diretta contro un soggetto certamente capiente.

II. La nozione di circolazione stradale

In tutte le norme succitate si fa riferimento alla nozione di circolazione stradale. Appare perciò determinante, ai fini dell'individuazione della portata delle norme succitate, comprendere quale significato occorra dare al termine "circolazione".

Iniziando l'analisi da una fonte agiuridica, per così dire, ma autorevole, si può notare che il Vocabolario della lingua italiana Zingarelli definisce la circolazione in prima battuta come "l'atto, l'effetto del circolare"; subito dopo, tuttavia, con riferimento esplicito alla circolazione stradale, precisa come segue: "complesso dei fenomeni relativi ai transiti e alle soste sulle vie e sulle altre aree pubbliche e all'impiego dei mezzi di trasporto".

La precisazione è un riconoscimento della consolidata esistenza di un significato tecnico giuridico del termine circolazione. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha esplicitamente riconosciuto, con orientamento unanime, che "l'ampia nozione di circolazione stradale, quale configurata dalla legislazione vigente, comprende non solo i veicoli in moto ma anche quelli momentaneamente in sosta su strada o altra area pubblica" (cfr. Cass. n. 2660 del 23 aprile 1980) in quanto "la circolazione organicamente considerata non può restringersi alla fase dinamica, ma si deve necessariamente estendere anche alle fasi della fermata e della sosta, che ugualmente si inseriscono nel corso della circolazione" (cfr. Cass. pen. n. 7864 del 14 luglio 1976).

Anche la Corte Costituzionale, del resto, ha sostenuto che la disciplina della circolazione deve riguardare, "per sua natura, non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la fermata o la sosta di questi, in quanto seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli" (cfr. sentenza n. 82 del 2 -14 aprile 1969, in Giur. It. 1969, I, 1219).

Né la dottrina sembra allontanarsi da quanto appena affermato (cfr. ad esempio Giorgio Gallone, Il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e il danno derivante dai veicoli in circolazione, in Giur. It. 1998, 1122).

III. Il danno da incendio è "prodotto" dalla circolazione?

Si può dunque dare per accertato che un autoveicolo, fermo su una strada pubblica, sia da considerare in circolazione ai sensi della normativa vigente. Ciò posto, occorre però analizzare ora se il danno cagionato da un incendio sprigionatosi su un veicolo fermo possa essere giudicato "prodotto" dalla "circolazione", comprensiva come visto della sosta. Infatti il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento a un danno che deve essere "prodotto", "cagionato" dalla circolazione del veicolo (circolazione intesa nel senso summenzionato), come si può dedurre da una semplice lettura delle norme in argomento.

Non vi è dubbio alcuno che sia "prodotto" dalla "circolazione" dell'autoveicolo il danno cagionato da un veicolo parcheggiato in una zona in cui viga il divieto di fermata, in quanto ostacolante il movimento degli altri veicoli (cfr. ad esempio la sentenza Giudice conciliatore di Perugia del 28 maggio 1996, in Rass. Giur. Umbra, 1996, 406).

Al contrario, nel caso di veicolo impiegato come ariete dai rapinatori al fine di sfondare la vetrina di una filiale bancaria, si è sostenuto da parte di autorevole dottrina che si tratti non di danno cagionato dalla circolazione di un veicolo ma di danno prodotto da un veicolo in circolazione, in quanto l'auto sarebbe utilizzata non per il suo fine tipico ma come arma impropria (cfr. ad esempio Giorgio Gallone, citato supra e De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm. Cod. Civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1971, 102). Allo stesso modo, per il caso di veicolo utilizzato come autobomba, ci troveremmo di fronte a un danno che non può essere ritenuto derivante dalla circolazione dello stesso, per quanto esso possa essere parcheggiato sulla pubblica via, in quanto impiegato per uno scopo palesemente incongruo.

A parere dello scrivente l'opinione è pienamente condivisibile e consente altresì di analizzare l'apparente contrasto giurisprudenziale esistente in tema di danno cagionato da incendio di autoveicolo, individuando una effettiva posizione unitaria della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Si legge, infatti, talora che "non può considerarsi derivato dalla circolazione del veicolo il danno arrecato ad un immobile dall'incendio di un veicolo in sosta nelle ore notturne (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale di Taranto in data 11 giugno 1993) e talaltra che "è ricollegabile alla circolazione stradale ex articolo 2054 c.c. non solo l'incendio di un autovettura che si è sviluppato a seguito di un vero e proprio sinistro, ma anche quello che si è sviluppato da un veicolo in sosta per le condizioni intrinseche del mezzo imputabili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione" (cfr ad esempio sentenza della Pretura di Reggio Emilia in data 14 luglio 1993, in Arch. Giur. Circolazione, 1993, 891; nello stesso senso sentenze del Tribunale di La Spezia in data 13 luglio 1994, in Arch. Giur. Circolazione, 195, 43 e del Tribunale di Roma in data 10 marzo 2001, in Arch. Giur. Circolazione, 2002, 133).

Una attenta lettura della massima supra parzialmente citata consente di osservare che la chiave di lettura corretta della questione è l'esistenza di un collegamento tra lo sviluppo dell'incendio e "le condizioni intrinseche del mezzo", relative al suo utilizzo tipico ai fini della circolazione: ove questo nesso esista, non vi è dubbio che il danno debba essere considerato prodotto dalla circolazione del veicolo e pertanto sia da ricondurre alla fattispecie di cui agli articoli 2054 c.c. e 18 legge 990/1969 (in questo senso cfr. Giorgio Gallone, citato supra).

Conferma di quanto appena affermato si può ritrovare in molte delle sentenze che sembrano, in prima battuta, escludere la natura di danno da circolazione del danno da incendio. Il concetto è espresso esplicitamente in Cassazione n. 5032 del 18 aprile 2000, ove si nega che il danneggiamento di un immobile a seguito di incendio di un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze costituisca danno da circolazione, "fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l'incendio" stesso.

Applicazione di questo principio si ha in Cassazione n. 4575 del 6 maggio 1998, in cui l'assenza di un qualsiasi nesso con la circolazione del veicolo incendiatosi è resa palese dal fatto che l'incendio era stato appiccato dolosamente da terzi. Analogamente, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 12 giugno 1998 (cfr. Arch. Giur. Circolazione, 1998, 779) escludeva l'applicabilità della fattispecie di cui all'articolo 2054 perché l'incendio, scaturito in un furgone adibito a rosticceria mobile, derivava dalla rottura dei tubi del gas delle cucine e dunque non era in alcun modo riconducibile alla circolazione del veicolo. Ancora, la Suprema Corte nella pronuncia n. 5146 del 9 giugno 1997 escludevano trattarsi di danno da circolazione quello cagionato da un incendio sprigionatosi durante e a causa (del)le operazioni di scarico di carburante in un'area di servizio, perché dette operazioni non possono essere ricondotte in alcun modo alla circolazione stradale dell'autocisterna.

Al contrario, un esempio chiaro di danno cagionato da incendio riconducibile alla circolazione è quello indicato dalla dottrina (cfr. Giorgio Gallone, citato supra) ipotizzando che il conducente abbia surriscaldato il motore e il veicolo, dopo essere stato parcheggiato, abbia preso fuoco. Analogamente episodi come ritorni di fiamma, corto circuiti, esplosioni del serbatoio della benzina, incendi non domati per assenza dei prescritti estintori (sui veicoli in cui vige l'obbligatorietà) costituiscono casi in cui il danno da incendio rientra nel concetto di danno "prodotto" dalla circolazione del veicolo.