Brevi riflessioni sulla risarcibilita' delle competenze delle agenzie di infortunistica stradale

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Nota a Tribunale Civile di Pordenone - Sentenza 18 ottobre 2001, n. 806, in tema di risarcibilità delle spese che il danneggiato in un sinistro stradale abbia affrontato rivolgendosi ad una agenzia di infortunistica)


Avv. Alberto Falzoni

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La sentenza in commento offre la possibilità di svolgere alcune brevi riflessioni sulla natura delle prestazioni rese da quelle società di servizi che si occupano della trattazione di sinistri stradali, nonché sulla risarcibilità dei costi in cui incorre il danneggiato qualora decida di avvalersi di dette prestazioni.
Con il "proliferare" delle agenzie di infortunistica verificatosi in questi ultimi anni, è aumentato pure il numero delle cause in cui si pone il problema di stabilire chi debba sostenere, in definitiva, il costo delle prestazioni di questi indubbiamente utili operatori.
La giurisprudenza, in particolar modo quella dei giudici di pace, si e' vieppiù orientata verso il riconoscimento del diritto del danneggiato al risarcimento anche di detti costi, mentre le pronunce dei tribunali e della Suprema Corte pongono ancora ad oggi in discussione - come anche quest' ultima sentenza del Tribunale di Pordenone - la possibilità di rimborso.

Per quanto riguarda il filone "possibilista", la giustificazione addotta è talvolta il riconoscimento di questi costi quali conseguenza immediata e diretta del sinistro (così Giudice di Pace di Padova: sentenza del 24.10.97), più spesso nella utilità evidente - se non addirittura nella necessarietà - di detti esborsi per la complessità delle valutazioni da effettuarsi per determinare il quantum del risarcimento, pur con tutte le limitazioni del caso.

Così per esempio il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 431 del 03.04.97 asserisce che "…il valersi dell'assistenza di studi di infortunistica… … è quasi necessitato dalle oggettive difficoltà che incontra chi non ha competenza alcuna le a volte complesse trattative… [sebbene] …non possono ritenersi le spese… …sempre e comunque risarcibili bensì, come nel caso di specie, se e in quanto la agenzia mandataria abbia dimostrato di avere bene e utilmente agito con la diligenza professionale e risultino le pretese attoree in un successivo giudizio fondate e accoglibili".
Sempre dal Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 999 del 31.07.97, si è affermato che "…il ricorso ad uno studio di infortunistica stradale è quasi necessario da parte di cittadini comuni e inesperti di trattative con le assicurazioni RCA e, di volta in volta, l' organo giudicante dovrà valutare la serietà, l'impegno, la professionalità riscontrata da diversi Studi, non potendosi assumere comunque e sempre l'opera di assistenza svolta come voce risarcibile se non dopo un esame preciso del contesto generale in cui lo Studio autorizzato e mandatario abbia operato".
Anche il Giudice di Pace di Pieve di Cadore - sentenza del 04.02.98 - definisce "attività necessaria ed utilissima" quella prestata da uno studio di infortunistica, mentre il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza del 01.02.98, ha ravvisato il fondamento della ripetibilità delle spese nello svolgimento di attività autorizzata dalla autorità amministrativa, nel rispetto delle tariffe autorizzate dalla Questura, "…con serietà, ragionevolezza, diligenza…" e nell'essere detta spesa "…connessa indubbiamente direttamente allevento di danno, in quanto richiesta da ragioni di una equilibrata difesa dei propri interessi".

Per quanto riguarda la giurisprudenza dei tribunali, già nel 1996 il Tribunale di Treviso con ordinanza del 29.06 (Arch. giur. circ. sin. strad., 1, 1998, 56) riconosceva la risarcibilità de "le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale sia tecnica che giuridica, quando tale attività sia resa necessaria dalla contestazione, ad opera della controparte, del diritto al risarcimento spettante al danneggiato".
Più di recente il Tribunale di Bologna - sezione 2a - con sentenza del 20.12.99 sancisce il diritto al risarcimento delle spese sostenute per l'incarico affidato alla agenzia di infortuni parificando la prestazione - con obbligazione di mezzi - della stessa a quella dell'avvocato che offre assistenza stragiudiziale.
Sempre il Tribunale di Bologna - sezione 3a - con sentenza del 01.02.00 accorda il diritto alla ripetizione di dette spese con le a quelle del professionista forense moltiplicato all'attenzione considerando che il tentativo di soluzione stragiudiziale della vertenza è "auspicato dal legislatore" e che "…le proposte transattive non furono particolarmente temerarie".

Anche la Cassazione si è dimostrata aperta alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale, seppure riferendosi all'attività del professionista forense: la sez. 3 civile, con sentenza n. 3565 del 16.04.96, afferma che non può addebitarsi alcun difetto di diligenza alla parte che si rivolga all'avvocato, pur senza esservi tenuta, per la soluzione stragiudiziale della vertenza, e che pertanto la stessa può chiedere il rimborso delle somme a tale fine erogate.

Volendo negare la risarcibilità delle competenze delle infortunistiche stradali, due sono principalmente gli argomenti addotti. Innanzitutto l'esclusione della risarcibilità ai sensi dell'art. 91 c.p.c. non trattandosi di spese attinenti alla fase processuale, che sole possono essere ripetute da controparte secondo soccombenza (in questo senso, per tutte, Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 431 del 04.12.97), e in secondo luogo la non riconducibilità al sinistro di dette spese ex art. 1223 c.c. in quanto non ne sono conseguenza immediata e diretta, stante la facoltatività dell'assistenza stragiudiziale. Emblematica, al riguardo, la sentenza n. 10954 del 14.04.97 del Giudice di Pace di Firenze: "… il danneggiato deve solo richiedere all'assicuratore… …il risarcimento dei danni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; può anche darsi che il danneggiato debba, per essere risarcito, sollecitare l'assicuratore verbalmente e per iscritto. Trattasi, comunque, sempre di attività preliminare che può essere compiuta personalmente, da qualunque cittadino, senza ricorrere all'assistenza legale…".

In questo ordine di idee si pone il Tribunale di Pordenone nella sentenza in commento, laddove afferma, dopo avere richiamato gli artt. 2056 e 1223 c.c., che: "…nessuna norma impone infatti di rivolgersi a società di servizi… …per curare i propri interessi nella fase preprocessuale /stragiudiziale di trattazione…". Con la conseguenza che "…la spesa occorrente per ottenere la consulenza /assistenza di un soggetto diverso da un legale abilitato risulta essere una spesa assolutamente superflua e quindi non ripetibile dai danneggiati…".

A dire il vero a noi non sembra che la motivazione addotta dal Giudicante sia del tutto esaustiva e stringente, specialmente se raffrontata a quella giurisprudenza di cui si è poco sopra dato conto. In particolare laddove, dopo avere rilevato la non necessarietà delle spese ante causam, sembra volere collegare la superfluità delle spese al fatto che la trattazione non sia stata affidata ad un "legale abilitato", dando l'impressione di "sorvolare" sul dibattito corrente sulla risarcibilità della stessa attività stragiudiziale svolta da professionisti forensi.

Volendosi comunque cercare di approfondire la tematica frigido pacatoque animo, al di fuori cioè della inevitabile parzialità in cui si incorre qualora si affronti il problema nell'ambito di una causa pendente, una qualche soluzione al problema può essere tentata ragionando sulla natura del danno sofferto da chi, essendosi rivolto ad agenzia di fiducia per la trattazione di un sinistro, si trova poi da una parte costretto ad affrontare i relativi esborsi, dall'altra coinvolto in un giudizio dai tempi certo non brevi e dall'esito incerto.

Nulla quaestio, innanzitutto, sulla natura aquiliana della responsabilità di chi cagiona il sinistro, e pertanto sull'applicabilità dell'art. 2056 c.c. e del richiamato art. 1223 c.c. che prevede la risarcibilità dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro. Sembra peraltro difficile, e per chi scrive non corretto, radicare la pretesa risarcibilità delle spese per l'assistenza stragiudiziale sulla consequenzialità all'evento dannoso. Per quanto possa essere utile al cittadino medio avere chi lo rappresenta con competenza e diligenza innanzi alle compagnie assicuratrici - specialmente laddove si verta sul risarcimento del danno biologico, materia estremamente tecnica che richiede particolari conoscenze dei criteri di liquidazione per potere valutare la congruità degli importi da richiedere - dette spese non possono comunque dirsi necessarie. Si tratta infatti di un rapporto contrattuale, inquadrabile nella figura del mandato, che non può dispiegare la sua efficacia se non tra le parti originariamente contraenti. I costi della assistenza stragiudiziale sono di norma liberamente e preventivamente determinati dalle parti, pur nell'ambito di tariffe approvate dall'autorità amministrativa, e sarebbe palesemente iniquo, oltrechè privo di fondamento giuridico, addossare alla controparte danneggiante e/o assicuratrice i costi conseguenti alla scelta di questa piuttosto che di quella agenzia infortunistica.

Neppure ci sembra che la ripetizione delle somme possa fondarsi sull'art. 91 c.p.c. disciplinante le spese di lite, e neppure sulla considerazione che nella pratica, qualora l'attività prestata conduca al raggiungimento di un accordo, si sia soliti liquidare alle agenzie una somma solitamente proporzionale all'importo liquidato al danneggiato. Per tali casi, si concorda con quella giurisprudenza - come anche la sentenza in commento - che ritiene che la liquidazione delle spese trovi ragione solamente nell'accordo transattivo delle parti.

Ciò non significa che le spese per l'assistenza stragiudiziale debbano sempre e comunque rimanere a carico del danneggiato.

Il ragionamento prende le mosse dalla particolare natura della responsabilità delle compagnie di assicurazione, alle quali si rivolge con azione diretta il danneggiato. Mentre il rapporto tra responsabile del sinistro e danneggiato riveste i caratteri della responsabilità extracontrattuale, l'obbligo di manlevare il responsabile da pronunce pregiudizievoli ha all'evidenza i caratteri della responsabilità ex contracto, per la avvenuta stipula del contratto di assicurazione.
Natura affatto peculiare riveste invece la responsabilità diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato: è una peculiare forma di responsabilità ex lege da cui, come oramai pressoché unanimemente riconosciuto, sorge in capo all'assicurazione una obbligazione indennitaria dell'assicuratore nascente dal contratto assicurativo, per volontà della legge, direttamente in favore del danneggiato, che ha natura pecuniaria e non risarcitoria (per tutte Cass. civ., sez. III, 02.06.1992, n. 6694). Conseguenza di questa particolare responsabilità è che il colposo ritardo nell'adempimento di quest'ultima obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi e del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. anche oltre i limiti del massimale (Cass. civ., sez. III, 06-06-1997, n. 5076).

Proprio l'applicazione dell'art. 1224 c.c. può essere il fondamento del risarcimento delle somme sborsate dal danneggiato per l'assistenza stragiudiziale. Poiché infatti il mancato versamento dell'indennizzo al danneggiato nei termini di legge si configura come un inadempimento della compagnia assicuratrice e sorge in capo alla stessa una responsabilità per fatto proprio, ulteriore rispetto al fatto - sinistro da indennizzare proprio questa responsabilità porta all'applicazione dell'art1224 c.c. che oltre all'applicazione degli interessi legali prevede che "al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento".

E' indubitabile che se il danneggiato interessa una agenzia infortunistica per ottenere il risarcimento dei danni subiti, e per questo è disposto a pagare una somma di denaro - prescindendo dal fatto che poi nella sperata transazione detta somma resti o meno a carico del danneggiato stesso - l'utilità che così intende "acquistare" è proprio l'ottenimento del risarcimento. E' ora chiaro che l'illegittima mancata liquidazione del risarcimento al danneggiato procura a quest'ultimo un danno ingiusto consistente nel mancato ottenimento dell'utilità sperata (rendendo inutile l'intervento della infortunistica) e il cui costo è commisurabile nelle somme che questo dovrà purtuttavia sborsare per l'opera prestata dall'agenzia infortunistica. E detto danno dovrà essere risarcito, dopo essere stato richiesto con autonomo capo della domanda giudiziale, stante il diverso titolo di detto risarcimento (come per il resto da tempo riconosciuto per il risarcimento dei danni da colposa inerzia della assicurazione nella liquidazione dell'indennizzo: Cass. civ., sez. III, 08-05-1998, n. 4677).

Certo occorrerà valutare in concreto che il mancato raggiungimento dell'accordo, e quindi la mancata liquidazione del giusto indennizzo, sia imputabile a fatto colposo della assicurazione, con esclusione dei casi di fatto concorrente del danneggiato o della agenzia stessa. Ossia bisognerà che l'agenzia abbia condotto le trattative con diligenza, pervenendo a richieste ragionevoli e fondate, che già al tempo avrebbero potuto essere accoglibili se la assicurazione avesse impiegato la giusta diligenza nella gestione del sinistro. Nulla sarà a nostro avviso dovuto qualora da parte della agenzia o dell'assicurato vi siano stati comportamenti tali da impedire il buon esito delle trattative, quali la formulazione di proposte irragionevolmente eccessive nell'ammontare, la mancata disponibilità agli accertamenti per la valutazione dell'entità dei danni subiti o il non fornire documentazione probatoria di cui già si era in possesso e che avrebbe potuto portare alla definizione della vertenza.

Ci sembra ragionevole che le sole spese stragiudiziali da risarcirsi siano solo quelle che per contratto restino a carico del danneggiato nel caso di mancata liquidazione, normalmente determinate in una somma fissa al momento della stipulazione del contratto, con esclusione quindi delle somme percepite dall'agenzia quale corrispettivo per liquidazioni parziali intervenute ante causam, posto che per esse il danneggiato ha all'evidenza conseguito l'utilità prefissatasi.

Resta da stabilire, posto il litisconsorzio ex lege tra assicurazione e responsabile del sinistro, e posto altresì il titolo in questa sede individuato per la liquidazione delle spettanze delle infortunistiche stradali, se la domanda per il pagamento di dette spese può o deve essere posta anche in capo al responsabile stesso.

Vero è che l'obbligazione del responsabile ha natura risarcitoria ed è di valore, e non pecuniaria come quella dell'assicurazione; vero altresì che se le richieste risarcitorie devono essere inoltrate anche al responsabile del sinistro, la legge tuttavia non pone in capo a quest' ultimo alcun temine per il risarcimento dei danni al danneggiato tale da metterlo in mora e da determinare un ulteriore titolo per il risarcimento delle spese - inutilmente - sostenute per la difesa stragiudiziale; vero infine che comunque la situazione che viene a crearsi in seguito alla chiamata in causa del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, per la diversità dei titoli di dette chiamate, viene quasi unanimemente considerata un "litisconsorzio a carattere esclusivamente processuale e non sostanziale". Non dovrebbero quindi esservi difficoltà di ordine logico o tecnico ad ammettere la conseguenza che in sede di giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale non tutte le domande devono necessariamente essere proposte nei confronti di tutti i contraddittori necessari e che quindi solo la compagnia assicuratrice debba essere tenuta al risarcimento delle spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza stragiudiziale, anche se sarebbe forse preferibile tentare una diversa e ulteriore ricostruzione sistematica che parifichi il responsabile del sinistro all'assicurazione nell'obbligo di risarcire le spese sostenute per l'assistenza ante causam.