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La sentenza in commento offre la possibilità di svolgere
alcune brevi riflessioni sulla natura delle prestazioni rese da
quelle società di servizi che si occupano della trattazione
di sinistri stradali, nonché sulla risarcibilità dei
costi in cui incorre il danneggiato qualora decida di avvalersi
di dette prestazioni.
Con il "proliferare" delle agenzie di infortunistica verificatosi
in questi ultimi anni, è aumentato pure il numero delle cause
in cui si pone il problema di stabilire chi debba sostenere, in
definitiva, il costo delle prestazioni di questi indubbiamente utili
operatori.
La giurisprudenza, in particolar modo quella dei giudici di pace,
si e' vieppiù orientata verso il riconoscimento del diritto
del danneggiato al risarcimento anche di detti costi, mentre le
pronunce dei tribunali e della Suprema Corte pongono ancora ad oggi
in discussione - come anche quest' ultima sentenza
del Tribunale di Pordenone - la possibilità di rimborso.
Per quanto riguarda il filone "possibilista", la giustificazione
addotta è talvolta il riconoscimento di questi costi quali
conseguenza immediata e diretta del sinistro (così Giudice
di Pace di Padova: sentenza del 24.10.97), più spesso nella
utilità evidente - se non addirittura nella necessarietà
- di detti esborsi per la complessità delle valutazioni da
effettuarsi per determinare il quantum del risarcimento,
pur con tutte le limitazioni del caso.
Così per esempio il Giudice di Pace di Bologna con sentenza
n. 431 del 03.04.97 asserisce che "
il valersi dell'assistenza
di studi di infortunistica
è quasi necessitato
dalle oggettive difficoltà che incontra chi non ha competenza
alcuna le a volte complesse trattative
[sebbene]
non
possono ritenersi le spese
sempre e comunque risarcibili
bensì, come nel caso di specie, se e in quanto la agenzia
mandataria abbia dimostrato di avere bene e utilmente agito con
la diligenza professionale e risultino le pretese attoree in un
successivo giudizio fondate e accoglibili".
Sempre dal Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 999 del 31.07.97,
si è affermato che "
il ricorso ad uno studio
di infortunistica stradale è quasi necessario da parte di
cittadini comuni e inesperti di trattative con le assicurazioni
RCA e, di volta in volta, l' organo giudicante dovrà valutare
la serietà, l'impegno, la professionalità riscontrata
da diversi Studi, non potendosi assumere comunque e sempre l'opera
di assistenza svolta come voce risarcibile se non dopo un esame
preciso del contesto generale in cui lo Studio autorizzato e mandatario
abbia operato".
Anche il Giudice di Pace di Pieve di Cadore - sentenza del 04.02.98
- definisce "attività necessaria ed utilissima"
quella prestata da uno studio di infortunistica, mentre il Giudice
di Pace di Bologna, con sentenza del 01.02.98, ha ravvisato il fondamento
della ripetibilità delle spese nello svolgimento di attività
autorizzata dalla autorità amministrativa, nel rispetto delle
tariffe autorizzate dalla Questura, "
con serietà,
ragionevolezza, diligenza
" e nell'essere detta spesa
"
connessa indubbiamente direttamente allevento di danno,
in quanto richiesta da ragioni di una equilibrata difesa dei propri
interessi".
Per quanto riguarda la giurisprudenza dei tribunali, già
nel 1996 il Tribunale di Treviso con ordinanza del 29.06 (Arch.
giur. circ. sin. strad., 1, 1998, 56) riconosceva la risarcibilità
de "le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale sia
tecnica che giuridica, quando tale attività sia resa necessaria
dalla contestazione, ad opera della controparte, del diritto al
risarcimento spettante al danneggiato".
Più di recente il Tribunale di Bologna - sezione 2a - con
sentenza del 20.12.99 sancisce il diritto al risarcimento delle
spese sostenute per l'incarico affidato alla agenzia di infortuni
parificando la prestazione - con obbligazione di mezzi - della stessa
a quella dell'avvocato che offre assistenza stragiudiziale.
Sempre il Tribunale di Bologna - sezione 3a - con sentenza del 01.02.00
accorda il diritto alla ripetizione di dette spese con le a quelle
del professionista forense moltiplicato all'attenzione considerando
che il tentativo di soluzione stragiudiziale della vertenza è
"auspicato dal legislatore" e che "
le
proposte transattive non furono particolarmente temerarie".
Anche la Cassazione si è dimostrata aperta alla possibilità
di riconoscere il rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale,
seppure riferendosi all'attività del professionista forense:
la sez. 3 civile, con sentenza n. 3565 del 16.04.96, afferma che
non può addebitarsi alcun difetto di diligenza alla parte
che si rivolga all'avvocato, pur senza esservi tenuta, per la soluzione
stragiudiziale della vertenza, e che pertanto la stessa può
chiedere il rimborso delle somme a tale fine erogate.
Volendo negare la risarcibilità delle competenze delle infortunistiche
stradali, due sono principalmente gli argomenti addotti. Innanzitutto
l'esclusione della risarcibilità ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
non trattandosi di spese attinenti alla fase processuale, che sole
possono essere ripetute da controparte secondo soccombenza (in questo
senso, per tutte, Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 431 del
04.12.97), e in secondo luogo la non riconducibilità al sinistro
di dette spese ex art. 1223 c.c. in quanto non ne sono conseguenza
immediata e diretta, stante la facoltatività dell'assistenza
stragiudiziale. Emblematica, al riguardo, la sentenza n. 10954 del
14.04.97 del Giudice di Pace di Firenze: "
il danneggiato
deve solo richiedere all'assicuratore
il risarcimento
dei danni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
può anche darsi che il danneggiato debba, per essere risarcito,
sollecitare l'assicuratore verbalmente e per iscritto. Trattasi,
comunque, sempre di attività preliminare che può essere
compiuta personalmente, da qualunque cittadino, senza ricorrere
all'assistenza legale
".
In questo ordine di idee si pone il Tribunale di Pordenone nella
sentenza in commento, laddove afferma, dopo avere richiamato gli
artt. 2056 e 1223 c.c., che: "
nessuna norma impone
infatti di rivolgersi a società di servizi
per
curare i propri interessi nella fase preprocessuale /stragiudiziale
di trattazione
". Con la conseguenza che "
la
spesa occorrente per ottenere la consulenza /assistenza di un soggetto
diverso da un legale abilitato risulta essere una spesa assolutamente
superflua e quindi non ripetibile dai danneggiati
".
A dire il vero a noi non sembra che la motivazione addotta dal
Giudicante sia del tutto esaustiva e stringente, specialmente se
raffrontata a quella giurisprudenza di cui si è poco sopra
dato conto. In particolare laddove, dopo avere rilevato la non necessarietà
delle spese ante causam, sembra volere collegare la superfluità
delle spese al fatto che la trattazione non sia stata affidata ad
un "legale abilitato", dando l'impressione di "sorvolare"
sul dibattito corrente sulla risarcibilità della stessa attività
stragiudiziale svolta da professionisti forensi.
Volendosi comunque cercare di approfondire la tematica frigido
pacatoque animo, al di fuori cioè della inevitabile parzialità
in cui si incorre qualora si affronti il problema nell'ambito di
una causa pendente, una qualche soluzione al problema può
essere tentata ragionando sulla natura del danno sofferto da chi,
essendosi rivolto ad agenzia di fiducia per la trattazione di un
sinistro, si trova poi da una parte costretto ad affrontare i relativi
esborsi, dall'altra coinvolto in un giudizio dai tempi certo non
brevi e dall'esito incerto.
Nulla quaestio, innanzitutto, sulla natura aquiliana della
responsabilità di chi cagiona il sinistro, e pertanto sull'applicabilità
dell'art. 2056 c.c. e del richiamato art. 1223 c.c. che prevede
la risarcibilità dei soli danni che siano conseguenza immediata
e diretta del sinistro. Sembra peraltro difficile, e per chi scrive
non corretto, radicare la pretesa risarcibilità delle spese
per l'assistenza stragiudiziale sulla consequenzialità all'evento
dannoso. Per quanto possa essere utile al cittadino medio avere
chi lo rappresenta con competenza e diligenza innanzi alle compagnie
assicuratrici - specialmente laddove si verta sul risarcimento del
danno biologico, materia estremamente tecnica che richiede particolari
conoscenze dei criteri di liquidazione per potere valutare la congruità
degli importi da richiedere - dette spese non possono comunque dirsi
necessarie. Si tratta infatti di un rapporto contrattuale, inquadrabile
nella figura del mandato, che non può dispiegare la sua efficacia
se non tra le parti originariamente contraenti. I costi della assistenza
stragiudiziale sono di norma liberamente e preventivamente determinati
dalle parti, pur nell'ambito di tariffe approvate dall'autorità
amministrativa, e sarebbe palesemente iniquo, oltrechè privo
di fondamento giuridico, addossare alla controparte danneggiante
e/o assicuratrice i costi conseguenti alla scelta di questa piuttosto
che di quella agenzia infortunistica.
Neppure ci sembra che la ripetizione delle somme possa fondarsi
sull'art. 91 c.p.c. disciplinante le spese di lite, e neppure sulla
considerazione che nella pratica, qualora l'attività prestata
conduca al raggiungimento di un accordo, si sia soliti liquidare
alle agenzie una somma solitamente proporzionale all'importo liquidato
al danneggiato. Per tali casi, si concorda con quella giurisprudenza
- come anche la sentenza in commento - che ritiene che la liquidazione
delle spese trovi ragione solamente nell'accordo transattivo delle
parti.
Ciò non significa che le spese per l'assistenza stragiudiziale
debbano sempre e comunque rimanere a carico del danneggiato.
Il ragionamento prende le mosse dalla particolare natura della
responsabilità delle compagnie di assicurazione, alle quali
si rivolge con azione diretta il danneggiato. Mentre il rapporto
tra responsabile del sinistro e danneggiato riveste i caratteri
della responsabilità extracontrattuale, l'obbligo di manlevare
il responsabile da pronunce pregiudizievoli ha all'evidenza i caratteri
della responsabilità ex contracto, per la avvenuta
stipula del contratto di assicurazione.
Natura affatto peculiare riveste invece la responsabilità
diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato: è
una peculiare forma di responsabilità ex lege da cui,
come oramai pressoché unanimemente riconosciuto, sorge in
capo all'assicurazione una obbligazione indennitaria dell'assicuratore
nascente dal contratto assicurativo, per volontà della legge,
direttamente in favore del danneggiato, che ha natura pecuniaria
e non risarcitoria (per tutte Cass. civ., sez. III, 02.06.1992,
n. 6694). Conseguenza di questa particolare responsabilità
è che il colposo ritardo nell'adempimento di quest'ultima
obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium
deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del
1969 genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore
di prestazione degli interessi e del maggior danno ai sensi dell'art.
1224 cod. civ. anche oltre i limiti del massimale (Cass. civ., sez.
III, 06-06-1997, n. 5076).
Proprio l'applicazione dell'art. 1224 c.c. può essere il
fondamento del risarcimento delle somme sborsate dal danneggiato
per l'assistenza stragiudiziale. Poiché infatti il mancato
versamento dell'indennizzo al danneggiato nei termini di legge si
configura come un inadempimento della compagnia assicuratrice e
sorge in capo alla stessa una responsabilità per fatto proprio,
ulteriore rispetto al fatto - sinistro da indennizzare proprio questa
responsabilità porta all'applicazione dell'art1224 c.c. che
oltre all'applicazione degli interessi legali prevede che "al
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore
risarcimento".
E' indubitabile che se il danneggiato interessa una agenzia infortunistica
per ottenere il risarcimento dei danni subiti, e per questo è
disposto a pagare una somma di denaro - prescindendo dal fatto che
poi nella sperata transazione detta somma resti o meno a carico
del danneggiato stesso - l'utilità che così intende
"acquistare" è proprio l'ottenimento del risarcimento.
E' ora chiaro che l'illegittima mancata liquidazione del risarcimento
al danneggiato procura a quest'ultimo un danno ingiusto consistente
nel mancato ottenimento dell'utilità sperata (rendendo inutile
l'intervento della infortunistica) e il cui costo è commisurabile
nelle somme che questo dovrà purtuttavia sborsare per l'opera
prestata dall'agenzia infortunistica. E detto danno dovrà
essere risarcito, dopo essere stato richiesto con autonomo capo
della domanda giudiziale, stante il diverso titolo di detto risarcimento
(come per il resto da tempo riconosciuto per il risarcimento dei
danni da colposa inerzia della assicurazione nella liquidazione
dell'indennizzo: Cass. civ., sez. III, 08-05-1998, n. 4677).
Certo occorrerà valutare in concreto che il mancato raggiungimento
dell'accordo, e quindi la mancata liquidazione del giusto indennizzo,
sia imputabile a fatto colposo della assicurazione, con esclusione
dei casi di fatto concorrente del danneggiato o della agenzia stessa.
Ossia bisognerà che l'agenzia abbia condotto le trattative
con diligenza, pervenendo a richieste ragionevoli e fondate, che
già al tempo avrebbero potuto essere accoglibili se la assicurazione
avesse impiegato la giusta diligenza nella gestione del sinistro.
Nulla sarà a nostro avviso dovuto qualora da parte della
agenzia o dell'assicurato vi siano stati comportamenti tali da impedire
il buon esito delle trattative, quali la formulazione di proposte
irragionevolmente eccessive nell'ammontare, la mancata disponibilità
agli accertamenti per la valutazione dell'entità dei danni
subiti o il non fornire documentazione probatoria di cui già
si era in possesso e che avrebbe potuto portare alla definizione
della vertenza.
Ci sembra ragionevole che le sole spese stragiudiziali da risarcirsi
siano solo quelle che per contratto restino a carico del danneggiato
nel caso di mancata liquidazione, normalmente determinate in una
somma fissa al momento della stipulazione del contratto, con esclusione
quindi delle somme percepite dall'agenzia quale corrispettivo per
liquidazioni parziali intervenute ante causam, posto che per esse
il danneggiato ha all'evidenza conseguito l'utilità prefissatasi.
Resta da stabilire, posto il litisconsorzio ex lege tra
assicurazione e responsabile del sinistro, e posto altresì
il titolo in questa sede individuato per la liquidazione delle spettanze
delle infortunistiche stradali, se la domanda per il pagamento di
dette spese può o deve essere posta anche in capo al responsabile
stesso.
Vero è che l'obbligazione del responsabile ha natura risarcitoria
ed è di valore, e non pecuniaria come quella dell'assicurazione;
vero altresì che se le richieste risarcitorie devono essere
inoltrate anche al responsabile del sinistro, la legge tuttavia
non pone in capo a quest' ultimo alcun temine per il risarcimento
dei danni al danneggiato tale da metterlo in mora e da determinare
un ulteriore titolo per il risarcimento delle spese - inutilmente
- sostenute per la difesa stragiudiziale; vero infine che comunque
la situazione che viene a crearsi in seguito alla chiamata in causa
del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, per
la diversità dei titoli di dette chiamate, viene quasi unanimemente
considerata un "litisconsorzio a carattere esclusivamente
processuale e non sostanziale". Non dovrebbero quindi esservi
difficoltà di ordine logico o tecnico ad ammettere la conseguenza
che in sede di giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale
non tutte le domande devono necessariamente essere proposte nei
confronti di tutti i contraddittori necessari e che quindi solo
la compagnia assicuratrice debba essere tenuta al risarcimento delle
spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza stragiudiziale,
anche se sarebbe forse preferibile tentare una diversa e ulteriore
ricostruzione sistematica che parifichi il responsabile del sinistro
all'assicurazione nell'obbligo di risarcire le spese sostenute per
l'assistenza ante causam.
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