| Articolo unico.
Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore e dei natanti,
è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: <<ai terzi non trasportati>>
sono inserite le seguenti <<o trasportati contro la propria
volontà>>; al terzo comma, dopo le parole: <<alla
lettera a) nonché>> sono inserite le seguenti: <<gli
affiliati e>>;
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
<<L'art. 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:
L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando
l'utente siain possesso di un certificato internazionale di assicurazione
rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti
l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile
per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che
il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito
in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono
domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme
stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali
previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce
detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio
o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento
agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili
le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore
del responsabile civile ai sensi della presente legge>>;
il quarto comma è sostituito dal seguente:
<<L'art. 11 è sostituito dal seguente: Ogni impresa
deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio edell'artigianato,
per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni
generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe
dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premipuri
ed i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei
sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione
deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi
natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese
generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché
di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo
complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il
limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono
fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo
sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati
i limiti massimi per singole voci del caricamento. Le modalità
e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti
saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno
indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere
variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento
o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità
per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate
o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva,
carattere di particolarità o di eccezionalità. Le
tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive
modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno
con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP),
su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale
formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto
consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione sostituisce
quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive
modificazioni e integrazioni. Nel caso che le tariffe e le condizioni
di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti
requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP),
su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
che avrà sentito la commissione ministeriale di cui al comma
precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che
l'impresa di assicurazione è tenuta adadottare per un periodo
non inferiore ad un anno. Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata,
può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine
da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe
e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla
loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei
rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla
legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta,
il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce
la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa
dovrà applicare. Le tariffe dei premi e le condizioni generali
di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione
con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva
alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del C.I.P.nella
Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365º giorno successivo alla
pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo
le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite
dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione
obbligatoria che siano loro presentate in conformità della
presente legge. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
può, con proprio decreto, sentita l'apposita commissione
ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli
a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti
debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano,
ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione
del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo oppure in base a clausole di <<franchigia>> che
prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno,
determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto
contributo. Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato
entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso
deve valere.>>;
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<All'art. 14, è aggiunto il seguente comma: L'Istituto
nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre
di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata
relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile
da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato>>;
il settimo comma è sostituito dal seguente:
<<L'art. 21 è sostituito dal seguente: Nel caso previsto
alla lettera a) del primo comma dell'art. 19, il danno è
risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una
inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità
permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15
milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni
per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero,
sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica
una sola delle ultime due ipotesi suddette. La percentuale di inabilità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di
reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi
a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle
lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19, il danno è
risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata
alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui
appartiene il mezzo che ha causato il danno>>.
All'art. 2:
l'ultimo comma è sostituito dal seguente: <<La predetta
attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che
lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale
si riferisce l'attestato stesso>>;
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
<<Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta
attestazione importala irrogazione di una sanzione pecuniaria nella
misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per
l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni
della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione
delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria,
il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia
per le vittime della strada>>.
All'art. 3:
al primo comma, le parole: <<copia del modulo di denuncia>>
sono sostituite dalle altre: <<denuncia secondo il modulo>>;
alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
<<La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità
del danno>>;
dopo il primo comma è inserito il seguente:
<<L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta
giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui
non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente,
guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta
di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità
indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione
utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli
elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione
comprovante l'avvenuta guarigione>>;
al secondo comma le parole: <<al precedente comma>>
sono sostituite dalle altre: <<al primo comma>>; le
parole: <<da entrambi i conducenti>> sono sostituite
dalle altre: <<dai conducenti>>;
al settimo comma, dopo le parole: <<L'inosservanza>>
sono inserite le altre: <<da parte dell'assicuratore>>;
le parole: <<in misura pari alla somma offerta dall'impresae
in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila>> sono
sostituite dalle altre: <<nella misura di lire centomila,
o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla
somma offerta>>;
dopo il settimo comma è inserito il seguente:
<<In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice,
quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e
quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione
è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio
condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
una somma non superiore alla differenza tra l'offerta e il liquidato
al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è
comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia
per le vittime della strada>>.
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
<<Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità
temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di
lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il
lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei
redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo
sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli
dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti
dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore
di lavoro, ai sensi dell'art. 3 deldecreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa
risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto
a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il
giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai
fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a
tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate
con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione
di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente
alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e
le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione
delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.
I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto>>.
All'art. 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: <<da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto>>.
Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5-bis. Le sentenze che pronunciano condanna a favore
del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti
a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n.
990, sono provvisoriamente esecutive>>.
All'art. 6, il secondo comma è sostituito con il seguente:
<<Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi
imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma,
con relativo stato patrimoniale, nonché un prospetto analitico
delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche>>.
All'art. 7:
al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono sostituiti dai
seguenti:
<<1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa
depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti
e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni>>;
<<4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art.
41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni>>;
<<5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare
il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli
enti e società indicati nell'art. 68, letterab), della legge
12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano
dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base
alla stessa norma>>;
<<9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL,
dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate,
nonché di società per azioni, escluse le società
di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate
in borsa da almeno cinque anni>>;
<<10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio
della Repubblica, liberi da ipoteche>>.
All'art. 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
<<Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente
art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale
già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito
comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione
sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione
del personale dirigente>>.
All'art. 12, primo comma, le parole: <<e che siano state
poste in liquidazione coatta amministrativa>> sono sostituite
dalle altre: <<e che, alla data di pubblicazione del presente
decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa
o che vi vengano poste successivamente>>.
All'art. 14, il terzo comma è soppresso; all'ultimo comma,
la cifra <<1976>> è sostituita dalla seguente:
<<1977>>.
Dopo l'art. 14, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 14-bis. Le tariffe e le condizioni generali di polizza
approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976
continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto
nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza
di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso,
e comunque dal 365º giorno successivo a tale pubblicazione>>.
<<Art. 14-ter. A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili
dal 1º gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo
dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio
di tariffa.
Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni
previste dal secondo comma dell'art. 11 del presente decreto, il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi
tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite
massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore
a quella prevista dal comma precedente e comunque non superioread
un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese
hanno assunto con le convenzioni stesse>>.
|