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indice del provvedimento
Capo I
DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Capo II
DELL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
Capo III
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Allegati
Capo I
DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade
di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti,
secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art.
2054 del codice civile.
L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il
suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà
del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato
dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa
dell'assicuratore verso il conducente.
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità
per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati
a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli
a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli
destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati
al trasporto di persone.
Art. 2.
I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle
25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore
ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti
dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi
per i danni prodotti alle persone.
L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilità
per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti
di natanti adibiti a servizio pubblico.
Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma
si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla
presente legge per i veicoli di cui all'art. 1.
Art. 3.
Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli
a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche
se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a
contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi
della presente legge.
L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore
e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli
animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi
e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 4.
Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti
dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della
presente legge:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta
dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli
altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone,
quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia
non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli
indicati dall'art. 1, ultimo comma, o da natanti adibiti al servizio
pubblico;
c) le persone trasportate, salvo quanto disposto all'ultimo comma
dell'art. 1 e al secondo comma dell'art. 2;
d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b).
Art. 5.
Non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della presente
legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento
e per le macchine agricole. I veicoli appartenenti allo Stato non
sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente
legge fino al 31 dicembre 1971.
Art. 6.
Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati
o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere
stipulata, per la durata della permanenza in Italia, un'assicurazione
ai sensi della presente legge, secondo le modalità che saranno
stabilite con il regolamento di esecuzione. L'obbligo di assicurazione
si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di
un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito
ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione
per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo
o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato
da un corrispondente ente costituito in Italia presso il quale l'assicurato
si intende domiciliato, che si assuma di provvedere, nei limiti
e nelle forme stabilite dalla presente legge, alla liquidazione
dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della
Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia,
a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai veicoli, comunque targati, di proprietà di agenti
diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonché
a quelli di proprietà di Stati esteri e di Organizzazioni
internazionali.
Art. 7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve
essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore,
da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati
pagati il premio o la rata di premio. L'assicuratore è tenuto
nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato
nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma,
del codice civile.
All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore
consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma,
il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione
dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione
per cui è valido il certificato. Il contrassegno deve essere
applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi
modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno
rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.
Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità
per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione
e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le
modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso
di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Il conducente del veicolo deve avere con se il certificato di assicurazione
ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli
organi indicati nell'art. 33 della presente legge.
Art. 8.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa
la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante
chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato,
sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà,
previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà
valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del
certificato relativo al veicolo o natante stesso. Il regolamento
stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.
Art. 9.
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve
essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella
tabella A allegata alla presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta
del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno,
quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme
di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze
dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale
dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle
rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Capo II
DELL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 10.
L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi
impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, a norma
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 11.
Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei
premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione
della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante.
Le tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi
e dei necessari caricamenti, secondo le modalità e con i
criteri che saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento
saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno
prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di
aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure
e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati
nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia
soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di
eccezionalità.
Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le
successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso
che le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti
requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe
che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un
periodo non inferiore ad un anno.
Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare,
entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni,
le tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione,
si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce
l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora
l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro
provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa che l'impresa
stessa dovrà applicare.
Le tariffe stabilite ai sensi del quarto e quinto comma del presente
articolo sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione
con decorrenza della prima scadenza di premio successiva alla data
di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e
comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria
che siano loro presentate in conformità della presente legge.
All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione, l'assicurando
dovrà dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri
nei quali sia stato coinvolto nel biennio precedente e indicare
l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato.
Art. 12.
L'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:
"Riserva premi e riserva sinistri.-Le imprese di assicurazione
e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire
la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che
sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio
l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi
successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente
per gli anni futuri.
Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio
la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo
delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica, risultino
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio
stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati.
E' data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando
esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive
scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi
lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è
elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed è
ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve
durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può
stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
modalità particolari per la determinazione della riserva
dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata
per ogni contratto.
Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli
elementi dell'attivo, disponibilità patrimoniali, di natura
reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore
all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva
sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilità
anche le attività vincolate a cauzione ai sensi dell'art.
42".
Art. 13.
Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per
il controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti
e non ancora liquidati alla fine dell'esercizio, che le imprese
debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Art. 14.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle
imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'art.
11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale
dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di
ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione
della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione
dei veicoli.
Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti
i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene
immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo
i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento
di esecuzione. L'istituto nazionale delle assicurazioni, al termine
di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto
consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al
primo comma.
Art. 15.
Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione
stabilita dall'art. 40 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è ragguagliata,
alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio
scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o
anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.
Art. 16.
L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può
essere revocata quando le imprese:
1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione
dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a
costituire le riserve tecniche di cui all'art. 60 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, modificato con l'art. 12 della presente legge;
2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le
tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti
di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse
da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato;
3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano
loro presentate in conformità della presente legge;
4) non osservino l'obbligo di cui all'art. 14, comma secondo, o
facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;
5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto
prescritto negli articoli 30 e 31. La revoca dell'autorizzazione
è disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni
private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata.
Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare
la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non
può stipulare nuovi contratti nè rinnovare quelli
esistenti. é fatta salva l'applicazione di tutte le altre
sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 17.
In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione
della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
le relative deliberazioni e convenzioni.
L'approvazione è data con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri
possono agire, ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti
dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta,
se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione
dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza. Il trasferimento
del portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti
di assicurazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in
caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto
in altra impresa dell'intero portafoglio.
La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non
ricorrano le condizioni di cui all'art. 128 del regolamento approvato
con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Capo III
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 18.
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è
obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del
danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme
per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Fino alle
somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, indicate
nella tabella A allegata alla presente legge, l'assicuratore non
può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi
confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole
che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento
del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare
o ridurre la propria prestazione.
Art. 19.
E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli dei
natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo
di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato
da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente
parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al
momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con
dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento è dovuto
solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera
c) è dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonchè
per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000
e per la parte eccedente tale ammontare.
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata
a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro
è avvenuto.
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
nei confronti della stessa impresa. L'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", può intervenire nel processo, anche in grado
di appello.
Art. 20.
Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è
gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni,
a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione
di un comitato, presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua
vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese
di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento
di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione
del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione,
o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che
provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per
i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a)
e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio
successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa
data indicata nel decreto stesso.
L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi
oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto
che designi altra impresa.
Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo,
debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese
che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione
del decreto che dispone la liquidazione coatta. Le somme anticipate
dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme
recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni
che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che
saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 21.
Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'art. 19,
il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate
la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni,
o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con
il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite
di lire 25 milioni per ogni sinistro.
La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente
a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare
a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione
il reddito del danneggiato, il reddito stesso non può essere
determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro
denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente
e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza
di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato
ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi
esenti, per legge, dall'imposta.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'art.
19, il danno è nei limiti dei massimali indicati nella tabella
A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria
cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
Art. 22.
L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge
vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle
ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa
designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada". Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art.
19, comma primo, lettera a), abbia fatto la richiesta all'impresa
designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare
la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore
del responsabile.
Art. 23.
Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18,
comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo
anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera
b) del primo comma dell'art. 19 deve essere convenuto in giudizio
anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso
ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso art. 19 deve
essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa
assicuratrice.
Art. 24.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno,
possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella
liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile
o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento
risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente,
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione
della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti
della presumibile entità del risarcimento che sarà
liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai
sensi dell'art. 3, comma secondo, del codice di procedura penale,
l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore,
dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà
dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche
in deroga all'art. 298, comma primo, del codice di procedura civile.
Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo
grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella
del giudizio.
L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.
L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.
Art. 25.
Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima
che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento
di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza
sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata
per il risarcimento del danno a norma dell'art. 20 entro i limiti
di risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma.
Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso
di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione
coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di
risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma, all'impresa
designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata
comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo
di ufficiale giudiziario.
L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo,
anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione,
le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.
Art. 26.
L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore
a norma dell'art. 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato
nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20, nei casi
previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere a)e b), sono soggette
al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a
norma dell'art. 20, nel caso previsto al primo comma dell'art. 19,
lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione
nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 27.
Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro
e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,
i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore
o dell'impresa designata a norma dell'art. 20, sono proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente
di quelle indicate nell'articolo 21.
L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'art. 20 che, decorsi
trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone
danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale
diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla
quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate
fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli
interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite
ai fini della ripartizione in conformità del primo comma
del presente articolo.
Art. 28.
Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma
dell'art. 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino
ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al
domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese
mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate
da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite
da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente
a coloro che le hanno anticipate, purchè ne facciano richiesta
prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato. Qualora
il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore
del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'art. 20 il
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato
ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
semprechè non sia già stato pagato il risarcimento
al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei
due commi successivi. Prima di provvedere alla liquidazione del
danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma
dell'art. 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'art. 20 sono tenuti
a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale
e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento
di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni
erogate o da erogare.
Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma
senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi
surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile
o l'impresa designata a norma dell'art. 20 potranno disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione
sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti
agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato
pregiudizio all'azione di surrogazione.
Art. 29.
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito
il danno nei casi previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere
a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei
relativi interessi e spese.
Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'art. 19,
l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno
è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato
che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta
con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Art. 30.
Le imprese designate a norma dell'art. 20 debbono tenere separata
gestione dei sinistri di cui all'art. 19. Alla fine di ciascun semestre
dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada", un rendiconto degli oneri sostenuti
nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri
e relative spese di gestione, redatto in conformità delle
norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione. Le
imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio,
comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada",
l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora
pagati, nonchè il presumibile ammontare dei danni da sinistri
denunciati e non ancora liquidati.
Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente
necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.
Art. 31.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada", con le modalità che saranno
stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi
in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo
alle predette assicurazioni.
La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite
massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione
dei sinistri di cui all'art. 19.
Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", è
tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito
all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel
regolamento di esecuzione della presente legge.
Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo
predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi
incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 32.
Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma
della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente
alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione,
è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto
fino a 3 mesi.
Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato
adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere
munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il
contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è
punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000.
Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 5 della
legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema
sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle
norme di regolamenti locali.
Art. 33.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge
è anche demandato agli organi indicati nell'art. 137 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34.
I contratti di assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla
data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono
essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della
presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto,
ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.
Art. 35.
Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione
della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una
cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'art. 40 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi
lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato
il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio
stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.
La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile
ai fini della costituzione della cauzione di cui all'art. 15.
Art. 36.
Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati
dalla circolazione dei veicoli sono soggette all'imposta sui premi
stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale
di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale
misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto
siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità
civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai
danni causati dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti
al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione
di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se
risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali
e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme
le disposizioni dell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti
corrisposti a norma dell'art. 19, nonchè quelli inerenti
ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.
Art. 37.
Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso
imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a
quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione
coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti
delle imprese designate a norma dell'art. 20 per conseguire, nei
limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota
del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a
detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione
dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati
ammessi a concorrere.
Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili
alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli
assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto. Le
somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo
a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo,
saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", che
provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme
da esse pagate in dipendenza del presente articolo.
Art. 38.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private
e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già
svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con
decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, numero 223. A tal fine
è disposto l'aumento di un posto nell'organico dei direttori
generali del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni
private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono
determinate nella tabella B allegata alla presente legge.
All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e
del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto
con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'art.
67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto
contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi incassati
dalle imprese in ciascun esercizio.
Art. 39.
La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo
tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge
ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza,
in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.
I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero
dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.
Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.
I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie
che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione
al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.
Art. 40.
La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del
ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente
legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati
in possesso del diploma di ragioniere. Gli esami consistono in tre
prove scritte e in una prova orale. Il decreto ministeriale che
indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle
prove scritte e della prova orale.
Art. 41.
Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo
tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo
tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella
B, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le
modalità stabilite dall'art. 200 del testo unico approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi
della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera
di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti
di nuova istituzione possono essere conferiti senza tener conto
di posizioni in soprannumero.
Art. 42.
Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la
grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il regolamento
stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme,
sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.
Art. 43.
Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo
e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180°
giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di
esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16,
primo comma, numeri 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31;
35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del
regolamento stesso.
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio
alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente
legge, debbono, per poter continuare la loro attività in
questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11,
primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.
Nella prima applicazione dell'art. 11 le imprese debbono presentare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente
alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli
elementi statistici e tecnici indicati nell'art. 14, comma primo.
Allegati
Tabella A
Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria stabiliti ai
sensi dell'art. 9 della legge.
a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può
essere inferiore a lire:
15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per
le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore
a 150 centimetri cubi;
20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per
le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore
a 150 centimetri cubi;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può
essere inferiore a lire:
25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per
le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può
essere inferiore a lire:
50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per
le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
d) per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma
assicurata non può essere inferiore a lire:
25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3 milioni per
le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli
e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per
gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la
somma assicurata non può essere inferiore a lire:
40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali)
per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti
non superiore a nove;
100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero
di posti non superiore a trenta;
150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di
posti non superiore a ottanta;
200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli
animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di
posti oltre ottanta;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di
cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale
o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere
inferiore a lire:
25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali)
per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo pieno
carico non superiore a 25 quintali;
40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali)
per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno
carico non superiore a settanta quintali;
50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali)
per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno
carico superiore a settanta quintali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici,
la somma assicurata non può essere inferiore a lire:
50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5 milioni per
le cose e gli animali;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto
o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore
a lire:
15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata
non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a
5 cavalli-vapore;
25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata
non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a
11 cavalli-vapore;
30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata
superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio
pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a
lire:
50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo superiore a
nove;
75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di
posti non superiore a venti;
100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero
di posti superiore a venti;
15.000.000 per ogni persona danneggiata;
l) per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare
o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può
essere inferiore a lire:
200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli
animali) nel caso di gare motociclistiche;
400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli
animali) nel caso di gare automobilistiche;
15.000.000 per ogni persona danneggiata.
Tabella B
RUOLI TECNICI ISPETTIVI
Carriera direttiva:
Coefficiente Qualifica Organico
670 Ispettore generale ...................... 2
500 Ispettore capo .......................... 4
402 Ispettore superiore ..................... 6
325 Ispettore principale .................... +
271 Ispettore ............................... | 8
229 Ispettore aggiunto ...................... |
+ ---
20
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Carriera di concetto:
Coefficiente Qualifica Organico
-- -- -- 500 Ispettore capo aggiunto ................. 1
402 Ispettore principale aggiunto ........... 2
325 Primo ispettore aggiunto ................ 3
271 Ispettore aggiunto 1ª classe ............ +
229 Ispettore aggiunto 2ª classe ............ | 4
202 Ispettore aggiunto 3ª classe ............ |
+ ---
10
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