| CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1.
(Ambito di applicabilità del regolamento).- Le norme del
presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni, in seguito denominata "legge".
Art 2
(Omissis)
Art. 3.
(Motoscafi e imbarcazioni a motore). - Debbono essere coperte dall'assicurazione
della responsabilità civile, a norma dell'art. 2 della legge
e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni
destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art.
1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di
potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a
25 tonnellate (1) che siano muniti di motore inamovibile di potenza
superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso
dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti
natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in
navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di
lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione
stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il
motore stesso sia di volta in volta applicato.
Art. 4.
(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori). - La potenza del
motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo
di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione
del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.
Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si
ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati
dalle competenti autorità del paese di iscrizione.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per
quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti,
si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione
della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,
quello di 25 tonnellate di dislocamento .
Art. 5.
(Gare e competizioni sportive). - L'assicurazione stipulata a norma
degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilità
per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni
sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale
responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale
assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative
prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di
autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione
dell'assicurazione prescritta dell'art. 3 della legge. Nella dichiarazione
debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione
ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento
dell'obbligo assicurativo.
L'assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale
possono incorrere l'organizzazione o qualunque altro soggetto per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle
gare o competizioni ed alle relative prove.
Art. 6.
(Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri
o di organizzazioni internazionali). - Agli effetti della applicazione
della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di
proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà
di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali,
in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato
italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione
nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.
Art. 7.
(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero). - Per
i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed
in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può
essere stipulata una speciale assicurazione frontiera di durata
non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni,
con imprese di cui all'art.10 della legge, che si avvalgano a tal
fine dell'ente costituito in Italia è riconosciuto secondo
le prescrizioni del comma 2 dell'art. 6 della legge stessa.
Art. 8.
(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero). - Per i
motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo
dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità
per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali
soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata
con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera
la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare
in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere,
nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione
dei predetti danni e i legittimi a stare in giudizio per le domande
dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
CAPO II
DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO
Art. 9.
(Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore).
- Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art.1
della legge deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte
dall'art. 2250 del codice civile (2):
b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio
o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia
prescritta, dati d'identificazione del telaio o del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio
o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione
Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova
tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63
del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione
dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati
della targa di prova.
Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere
rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.
Art. 10.
(Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti). - Il
certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore
deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b ), e) ed
f) del comma 1 del precedente art. 9 nonché quelle della
potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del
natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione
o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti
dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni
vigenti.
Art. 11
(Indicazioni facoltative). - Le eventuali indicazioni diverse da
quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate
in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione
Art. 12.
(Sottoscrizione dei certificati di assicurazione). - I certificati
di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del
suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato
si riferisce.
Art. 13
(Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi).
- L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi
danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato
nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art. 1901, comma 2, del codice civile (3). In questo caso l'obbligo
dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno
successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.
Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto
di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata
o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola
di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato
stesso della possibilità di applicazione della disposizione
di cui all'art. 1901, comma 2, del codice civile.
Art. 14.
(Caratteristiche del contrassegno). - Il contrassegno previsto dall'art.
7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato
A e deve contenere:
a) la denominazione dell'assicuratore;
b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore;
i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del
motore per i natanti.
Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di
detta targa. Per i veicoli per i quali non e prescritta la targa
di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione
del telaio o del motore;
c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo,
il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al
motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;
d) il giorno il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione
indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera
e);
e) la firma dell'assicuratore.
Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno
distinto da quello relativo alla motrice.
Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti
del contrassegno.
Art. 15.
(Coassicurazione). - Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto
mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio
in coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori
si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della
rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché,
con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e
nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata
la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto
è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si
sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate
tutte le imprese coassicuratrici.
Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola
impresa delegataria.
Art. 16.
(Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del
contrassegno). - Il certificato di assicurazione e il contrassegno
debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore,
entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti
di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli
poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata
di premio Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo della
assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del
premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che
deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art.
7, comma 4, della legge.
Art. 17.
(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti
per prova, collaudo o dimostrazione). - L'assicurazione, per i veicoli
che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata
con durata corrispondente al periodo di validità del foglio
di via.
Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni
provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di
durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in
circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo
o dimostrazione.
Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei
all'identificazione del veicolo ed il periodo di validità
dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo
con le modalità prescritte dall'art. 7, comma 4, della legge.
Art. 18.
(Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno). - Nel
caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente
deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata,
l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di
assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta
ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del
contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'assicurato
deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente
autorità.
Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del
contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato
o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso
l'indicazione duplicato.
Art. 19.
(Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento
di proprietà del veicolo). - Nel caso di trasferimento di
proprietà del veicolo a motore o del natante che importi
cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario
sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo
tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato
di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.
CAPO III DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Artt. 20-24. - (Omissis)
Art. 25
.
- (Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto).
- In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso
di contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso,
in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile (4),
può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso
premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti
applicabile in base alla tariffa approvata.
Art. 26.
(Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità
od eccezionalità). - Per i rischi che, per le loro caratteristiche,
non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe
approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza,
determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione,
dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il Ministero, qualora ritenga
che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato,
fissa il nuovo premio e lo comunica all'impresa. Le parti sono obbligate
a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione.
Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione
al Ministero.
Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto
di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti,
per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità
o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa,
può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione
che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura
che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzerà
la modificazione proposta. A tal fine l'impresa deve trasmettere
al Ministero copia del contratto, comunicando altresì tutti
gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere
l'autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura
diversa da quella proposta dall'impresa.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo
parere della Commissione Ministeriale prevista dall'art. 11, sesto
comma della legge.
Art. 27-72. - (Omissis)
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