Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973

Regolamento di esecuzione della L.24 dicembre 1969, n.990,
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)



CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.


(Ambito di applicabilità del regolamento).- Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in seguito denominata "legge".

Art 2

(Omissis)

Art. 3.


(Motoscafi e imbarcazioni a motore). - Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate (1) che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

Art. 4.


(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori). - La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.
Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese di iscrizione.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento .

Art. 5.


(Gare e competizioni sportive). - L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dell'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.
L'assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l'organizzazione o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.

Art. 6.


(Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali). - Agli effetti della applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.

Art. 7.


(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero). - Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione frontiera di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art.10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia è riconosciuto secondo le prescrizioni del comma 2 dell'art. 6 della legge stessa.

Art. 8.


(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero). - Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e i legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO II
DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Art. 9.


(Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore).
- Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art.1 della legge deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile (2):
b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio o del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione

Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 10.


(Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti). - Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b ), e) ed f) del comma 1 del precedente art. 9 nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 11


(Indicazioni facoltative). - Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione

Art. 12.


(Sottoscrizione dei certificati di assicurazione). - I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.

Art. 13


(Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi). - L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, comma 2, del codice civile (3). In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.

Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilità di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, comma 2, del codice civile.

Art. 14.


(Caratteristiche del contrassegno). - Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere:

a) la denominazione dell'assicuratore;
b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti.
Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non e prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio o del motore;
c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;
d) il giorno il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e);
e) la firma dell'assicuratore.

Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.
Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

Art. 15.


(Coassicurazione). - Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché, con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.
Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Art. 16.


(Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno). - Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo della assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, comma 4, della legge.

Art. 17.


(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione). - L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.
Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione.
Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall'art. 7, comma 4, della legge.

Art. 18.


(Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno). - Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.
Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione duplicato.

Art. 19.


(Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo). - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.

CAPO III DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Artt. 20-24. - (Omissis)

Art. 25
.

- (Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto). - In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile (4), può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.

Art. 26.


(Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità). - Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica all'impresa. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione al Ministero.
Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzerà la modificazione proposta. A tal fine l'impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere l'autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura diversa da quella proposta dall'impresa.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della Commissione Ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma della legge.

Art. 27-72. - (Omissis)