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Art. 1
Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni:
L'art. 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico
e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano
eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione
deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati
alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è
effettuato il trasporto.
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il
suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai
terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà,
anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà
del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato
dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa
dell'assicuratore verso il conducente".
Il secondo comma dell'art. 2 è abrogato.
L'art. 4, lettere b) e c), è sostituito dal seguente:
"b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché
gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle
stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico
in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate
dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a
uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente,
nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano
eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti
adibiti al servizio pubblico;
c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma
dell'art. 1".
L'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione
rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti
l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile
per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che
il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito
in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono
domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme
stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali
previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce
detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio
o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento
agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili
le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore
del responsabile civile ai sensi della presente legge".
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione,
le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative
all'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per
ogni tipo di rischio da essa derivante.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente
i premi puri ed i caricamenti.
Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti
in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato
senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al
servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese
generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché
di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo
complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il
limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono
fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo
sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati
i limiti massimi per singole voci del caricamento.
Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri
e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso
regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese
potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe
in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le
procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non
contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi
causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità
o di eccezionalità.
Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le
successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore
ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione
ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore
del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione
sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere
approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà sentito
la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce
altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione
è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita
la commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere
alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque
non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza
approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano
verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo
di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata
non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di
polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.
Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite
di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima
scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione
del relativo provvedimento del C.I.P. nella Gazzetta Ufficiale e
comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale
dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che
siano loro presentate in conformità della presente legge.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può,
con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale,
stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per
i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano
essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad
ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione
del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano
un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando,
in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.
Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro
il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve
valere".
All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:
"L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto,
entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere
al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili
dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità
della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato".
Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:
"Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può
opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti,
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare
o ridurre la propria prestazione".
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo
19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate
la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni,
o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con
il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite
di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno
ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati,
anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.
La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente
a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare
a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo
19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati
nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti
della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno".
L'art. 22 è sostituito dal seguente:
"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge
vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se
inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma
primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art.
20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il
danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo,
lettera a), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto
predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora
successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile".
All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al primo comma si applica anche per
le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24".
Art. 2
In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione
obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al
contraente una attestazione che indichi:
a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene
rilasciata;
b) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato
il contratto;
c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del
contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto
sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni
scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del
premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi
o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.
La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel
caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato stesso.
Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione
importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di
lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per la applicazione
della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge
24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle
sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio
e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada".
Art. 3
Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata
secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia
secondo il modulo di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che
deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le
cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della
somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua
rispetto all'entità del danno.
L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla
richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non
si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite
entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate
al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile
per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi
probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante
l'avvenuta guarigione.
Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni
quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto
dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta
al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta.
La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione
definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato
abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere
al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed
effetti.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del
sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
L'inosservanza da parte dell'assicuratore dei termini prescritti
nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi
e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione
pecuniaria nella misura di lire centomila, o, se è stata
fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta.
In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando
vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella
offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione
è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio
condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta
e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della
sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha
pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni
della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne
versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti
dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso
di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni
stabilite dal presente articolo.
Art. 4
Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento
si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea
o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque
qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente
sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e
delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del
reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati
dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge dall'apposita
certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa
risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto
a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il
giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini
del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre
volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con
enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione
di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente
alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e
le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione
delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.
I criteri di cui al primo ed al terzo comma sono applicati per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo
di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito
dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte
dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo
stesso.
Art. 5 bis
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per
il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente
legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente
esecutive.
Art. 6
(omissis)
Articolo abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.
Art. 7
La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato
con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle
assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come
contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese
fra quelle delle seguenti specie:
1) depositi in numerario presso la Banca di Italia, la Cassa depositi
e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende
di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e pluriennali ed i
certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle
di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e
prestiti (1);
3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche
con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti
pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni
statali;
4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41
del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed
integrazioni;
5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito
fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e
società indicati nell'art. 68, lett. b), della L. 12 ottobre
1971, n. 865, per l'accensione dei mutui che fruiscano dei contributi
e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma;
6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati
nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la
metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;
7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad
altri enti pubblici;
8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito
fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito
per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito
per le opere pubbliche;
9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL,
dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito
centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate
nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate
in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio
sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società
iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo
1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci
siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento
in titoli emessi da una stessa società non può comunque
superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né,
se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della
società emittente. Non è consentita la copertura delle
riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate
di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile
(2);
10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per
le quote libere da ipoteche (1);
11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa
detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano
per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per
l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in
bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società
assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed
al netto dei debiti (3);
12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa
detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano
per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili,
ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività
agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore
economico degli immobili della società assunto in proporzione
alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti (3).
Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti
attività:
a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve
a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento
del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei
crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;
b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di
un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti
degli agenti stessi, nonché crediti per premi in corso di
riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi (4).
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le
quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le
imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività
indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attività
potranno essere stabilite anche quote minime di investimento. Viene
inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni
immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le
attività di cui al n. 11 (5).
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(1) Numero così modificato dall'art. 9, L. 26 gennaio
1980, n. 13.
(2) Numero così sostituito dall'art. 86, L. 22 ottobre 1986,
n. 742.
(3) Numero aggiunto dall'art. 86, L. 22 ottobre 1986, n. 742.
(4) Comma aggiunto dall'art. 86, L. 22 ottobre 1986, n. 742.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 86, L. 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 8
In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione
del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo
di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti
delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione,
a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo
di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti assicurati è disciplinato
dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge sopra citata.
Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente
e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente
comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
83 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 9
In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere,
anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge
24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi
anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché
di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui
al primo comma del precedente articolo 8.
Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle
imprese designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata
legge n. 990 per l'assistenza tecnica del commissario liquidatore
nell'assolvimento del compito suddetto.
Art. 10
Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo
9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale
già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito
comitato composto da rappresentanti del Governo e dell'organizzazione
sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione
del personale dirigente.
Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti
nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni
espletate.
Art. 11
Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio
dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità
previste nell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche
se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto
di liquidazione.
Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore
per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto
l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto
il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale
già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi
che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.
Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere
al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione,
il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada" che provvederà
alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare
l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei
criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.
Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione
del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali
è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà
assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario
liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione,
prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può
riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data
del provvedimento di liquidazione.
Art. 12
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada" può
anticipare al commissario liquidatore di imprese che abbiano stipulato
contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che,
alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato
di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente,
le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione
fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della
gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è
stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni
successivi la somma che può essere anticipata è pari
al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della
gestione.
In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente
a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Art. 13
Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di
insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere,
nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada",
agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in
cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto dall'art.
9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione.
Art. 14
Nell'ipotesi di intervento prevista dall'art. 19, primo comma, lettera
c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia per
le vittime della strada è tenuto a provvedere al risarcimento,
nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri
avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge.
Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli
1, secondo e terzo comma, 2 e 4 lettera c), della legge 24 dicembre
1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978.
I contratti di assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale
data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni.
(1).
Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano a decorrere dal bilancio
dell'esercizio 1977 per la copertura degli incrementi delle riserve
tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite
per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione
del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle
riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.
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(1) Comma soppresso in sede di conversione.
Art. 14 bis
Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite
con decreto ministeriale 30 giugno 1976 continuano ad applicarsi
per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione
con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data
di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365° giorno
successivo a tale pubblicazione
Art. 14 ter
A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio
1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti
in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa.
Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni
previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente decreto,
il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi
tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite
massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore
a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore
ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese
hanno assunto con le convenzioni stesse.
Art. 15
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sarà
modificata la composizione del comitato di cui all'art. 20, primo
comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti
affidati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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