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Art. 1.
1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni
indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 2.
1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della
legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata
alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono
essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente,
la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente
o copia autentica di esso;
b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie
relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo
2, comma primo, della legge;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali
e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge,
può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla
medesima (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 1° settembre
1999, n. 337.
Art. 3.
1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo
e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla
domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità
ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti
in modo certo da altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli
8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi
per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per gli istituti
religiosi di diritto diocesano è altresì allegata
alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria
e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor
periodo di esistenza dell'ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica
e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione
sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.
Art. 4.
1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce,
se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente,
all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione,
anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette
quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno,
dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda
di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma
1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.
Art. 5.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento
della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento
della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e
all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento
o vi ha dato l'assenso.
Art. 6.
1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art.
10 della legge è presentata all'autorità statale o
regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti
richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone
giuridiche.
2. Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione
o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino
anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi
statutari. 3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si
applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.
Art. 7.
1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo
cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della
legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal
vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei
motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità
ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.
2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico
di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.
3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.
Art. 8.
1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali
sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili
deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche
attività esercitate.
Art. 9.
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili
· ad accettare donazioni o eredità o a conseguire
legati è accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da
cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza
di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente relativa
all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;
c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente
la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione
del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni
mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;
f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica
ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità
dell'acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto
acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché
il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra,
di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni
rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione,
anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 10.
1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo
diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art.
9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del
vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione
è richiesta.
2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società
di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente
ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione
è richiesta.
Art. 11.
1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno
le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo
2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla
loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore
stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3,
del codice di diritto canonico.
2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura
del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel
comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Art. 12.
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti
previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda
dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati,
ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorità
ecclesiastica.
2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con
l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento.
Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico
che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della
eventuale delibera degli organi dell'ente.
3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in
cui l'ente ha sede.
Art. 13.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art.
19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del
Ministro dell'interno.
2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente
gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei
requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
Art. 14.
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti
canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma
primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo
il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo,
della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il
30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste
per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli
enti ecclesiastici.
Art. 15.
1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti
ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante
secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti
delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della
Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione
da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.
3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una
dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del
decreto canonico di erezione.
4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato
agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente
e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto
un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale
risultino tali elementi.
5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato
alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti
che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica
civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.
6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano
il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente,
dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e
dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione
di tale personalità.
Art. 16.
1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento
del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno e
al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione
e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri
designati dal clero.
Art. 17.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 il trattamento tributario
delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in
favore delle diocesi è regolato ai sensi dell'art. 25 della
legge e del presente articolo.
2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base
delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni
sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore
per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta
da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando,
a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti.
Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15
aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con
le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai
soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art.
16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato
deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione
retributiva del soggetto interessato.
4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì
tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai
sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al
comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo
delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma
2.
Art. 18.
1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e
la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali
delle circoscrizioni delle medesime.
Art. 19.
1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale
o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art.
31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante
dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale
di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge,
con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono
contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli
estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29,
comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica
del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni,
volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base
di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale
o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di
cui all'art. 31, comma primo, della legge sono subordinate all'espressa
richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono
trasferiti.
Art. 20.
1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è trasmesso
dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro
il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
Art. 21.
1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze.
Art. 22.
1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni
di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in
relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le
modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto
e quinto del medesimo articolo.
Art. 23.
1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono
utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo
criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni
anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni
parlamentari.
Art. 24.
1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge è
composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza
episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre
dell'ultimo anno di ciascun triennio.
Art. 25.
1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo,
della legge è richiesta dall'autorità civile erogante
entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata
sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di
cui all'art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente
l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.
Art. 26.
1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici
di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica
quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più
di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio
il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei
culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno
con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore
di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 27.
1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici
di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di
regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione
in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli 61, 62
e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni
e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65,
67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga
opportuno sentire il consiglio stesso.
Art. 28.
1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari
relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55
e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno,
dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.
2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il
bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni
tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del
trasferimento.
Art. 29.
1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici
di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili,
preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico,
artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo
edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione
degli stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata
dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione
per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri
inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.
Art. 30.
1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto
non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono
destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.
2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio
di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano
ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale,
sotto il profilo culturale od artistico.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo
comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il
risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente
subiti dal bene stesso.
4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione
e valorizzazione dei beni culturali.
Art. 31.
1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici
di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell'interno
li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto
di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della
concessione e la risoluzione del contratto di locazione.
Art. 32.
1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni
del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione
dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati
mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione
di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilità
speciale intestata al Prefetto della provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite
a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti
mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l'entità del debito;
c) l'ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici
di culto.
Art. 33.
1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del
Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno.
2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura
del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto
nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento.
3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del
Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli
anni finanziari precedenti.
Art. 34.
1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del
Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari
di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre
il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto
pubblico o una banca di interesse nazionale.
Art. 35.
1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate
di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette
membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque
dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette
da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della
chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto,
d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio
regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.
3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria
a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto
del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione
di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.
Art. 36.
1. Non può essere nominato fabbriciere chi ha rapporti d'interesse
proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado
con la fabbriceria.
2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria
coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
Art. 37.
1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi
di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa
e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali
e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura
e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative
rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari
alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per
statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte
nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono
annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la
chiesa è annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata
per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari
alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per
detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa
documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite
stesse.
Art. 38.
1. Il presidente della fabbriceria:
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione,
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce
per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente
cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni
della chiesa amministrati dalla fabbriceria.
Art. 39.
1. Il presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro
il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno
successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun
anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione
ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere
approvati dal consiglio (1).
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare
osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni
dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione
ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a
funzionare:
a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può,
sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone
la provvisoria gestione ad un suo commissario;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito
il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può
sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione
straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile,
in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la
fabbriceria deve essere ricostituita.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 1° settembre
1999, n. 337.
Art. 40.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.p.r. 1° settembre 1999,
n. 337.
Art. 41.
1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare
i beni di sua proprietà e quelli di cui all'art. 37, anche
se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell'art.
30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria
che non disponga più di tali beni si provvede con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere
se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non
vi sono più beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione
è accertata con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 42.
1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli
enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro
delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera
a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione
della competente autorità ecclesiastica.
Art. 43.
1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche
presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è
corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce
ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,
con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 44.
1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per
gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una
chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l'ente che
a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio
1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono
devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa
diocesi.
Art. 45.
1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per il tramite
della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle
norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata
in vigore.
2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario
con il compito di redigere lo statuto.
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