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Art. 1.
1. L'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo
3 della legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata
alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono
essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente,
lasede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente
o copia autentica di esso;
b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie
relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo
2, comma primo, della legge;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali
e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge,
puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".
Art. 2.
1. L'articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, e' sostituito
dal seguente:
" 1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto
entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione
dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31
marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio
al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.".
Art. 3.
1. E' abrogato l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1987, n. 33, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 settembre 1999
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