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La presente legge cesserà di spiegare
ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda legge
di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; si
veda il relativo disegno di legge, infra, p. 347 s. è fatta
salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del
Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati
anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo.
(1) Si riproduce il testo dell'art. 34 dei concordato del 1929:
art. 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio,
che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni
cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio,
disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre
che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi
gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli
del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi
e redigerà l'atto di matrimonio, dei quale entro cinque giorni
trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga
trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa
dal matrimonio rato e non consumato] sono riservate alla competenza
dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute
definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura,
il quale controllerà se siano state rispettate le norme dei
diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione
ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute
definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura
saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per
territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio,
li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà
che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto
di matrimonio.
Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente
che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile ".
CAPO I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del codice civile.
1-4. ................................................................................................................(1).
(1) Abrogati dall'art. 115 disp. trans. c.c. vigente.
CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i
ministri del culto cattolico.
5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico,
secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della
celebrazione, gli stessi effetti
6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70
e seguenti del codice civile e degli artt. 65 e ss. del R.D. 15
novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile (1).
La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate
nell'art. 73 del codice Civile (2), deve esser fatta anche dal parroco,
davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.
(1) Vedi ora artt. 93 ss. c.c. vigente (infra, p. 628 s.) ed artt.
95 ss. R.D. 9 luglio1939, n. 1238.
(2) Ora, art. 96 c.c. vigente (infra, p. 629).
7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica
pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata
notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio,
rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza
di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio
valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89
del codice civile (1), l'ufficiale dello stato civile non può
rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando
questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56
e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia
sentenza di non luogo a deliberare (3).
(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
(2) Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626).
(3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo
1971, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13 gennaio-2
febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità parziale
del terzo comma; da ultimo, con ordinanza 30 settembre-8 ottobre
1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a
quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce
dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo
addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.
8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il
matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio,
dando lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1).
L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione,
in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato
celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
(1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
9. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio,
ne cura la trascrizione nei registri' dello stato civile, in modo
che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'età e la Professione, iI luogo di nascita,
il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito
alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della
Repubblica nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del
R.D. 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile (1).
(1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale,
ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art.
9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132
del codice civile (1) prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello
stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua
regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita
entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro
ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione
della data, in cui è stata effettuata.
(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere
eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art.
7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna
delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso
egli deve prontamente informare il procuratore della Repubblica,
il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.
12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta
dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente
luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata
da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma
celebrato;
2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate
tra loro da matrimonio valido agli effetti' civili, in qualunque
forma celebrato;
3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità
di mente (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio
1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità.
Vedasi infra, p. 687.
13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle
pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver
luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze
indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere
i documenti' occorrenti e a fare le indagini che riterrà
opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione
del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità
degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro
del culto avanti al quale è avvenuta.
L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante
i quali possono opporsi' alla trascrizione del matrimoni . o, per
una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma
del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle
disposizioni degli' artt. 89 e seguenti del codice civile civ. (1),
in quanto applicabili.
(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa
sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque
vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano
al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute
meno successivamente.
La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto
nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre
mesi (1) dopo revocata l'interdizione.
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni
dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente
acquisiti dai terzi.
(1) Ora un anno, a norma dell'art. 119 c.c. vigente (infra, p.
633).
15. Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere
alla trascrizione. si osserva la disposizione dell'art. 75 del codice
civile
(1) Ora, art. 98 c.c. vigente (infra, p. 630).
16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata
per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104,
112, 113 e 114 del codice civile (1).
(1) Ora, artt. 117, 119, 124 e 125 c.c. vigente (infra, p. 632
s.). Con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 32, la Corte
costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità,
Vedasi infra, p. 677.
17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità
del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata
la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto
il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art.
34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa
Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della
circoscrizione a cui appartiene ìl comune, presso il quale
fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio,
rende esecutiva la sentenza [o il provvedimento di dispensa dal
matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto
nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine
dell'atto di matrimonio (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-2 febbraio
1982, n. 18, ne ha dichiarato la parziale illegittimità (infra,
p. 688 s.). Si vedano, inoltre, le pronunzie n. 34 del 1971, n.
176 del 1973, n. 169 del 1974, n. 1 e n. 2 del 1977, n. 17 e n.
138 del 1982, infra, rispettivamente alle pp. 677, 679 s., 680,
683, 684, 687 s., 690 s.).
Con riguardo all'ultimo comma, si vedano l'articolo unico della
legge 10 febbraio 1982, n. 34, per la modifica delle annotazioni
da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita,
nonché la legge 12 giugno 1930, n. 826, in materia di esenzioni
fiscali degli atti del procedimento.
18. La disposizione dell'art. 116 del codice civile (1) è
applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del
matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17,
venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità
del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.
(1) Ora, art. 128 c.c. vigente (infra, p. 635 s.).
19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione
dei coniugi restano ferme anche per t matrimoni celebrati davanti
un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici,
può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea
dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile (1). La domanda
può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i
coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione,
quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità
ecclesiastica.
(1) Ora, art. 126 c.c. vigente (infra, p. 635).
CAPO III. Disposizioni generali e transitorie.
20. Agli effetti dell'art. 124 del codice civile (1) è parificato
alla celebrazione del matrimonio i1 rilascio del certificato di
cui all'art. 7.
Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile (1)
l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente
la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni
previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa
non sia ammessa.
(1) Ora, artt. 136 e 137 c.c. vigente infra, p. 637).
21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro
del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso
di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio,
dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano
le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio,
e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze
indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio sì
producono dal giorno della medesima (1).
(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.
22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità
del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico
prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce
il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra
le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui
all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda
di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata
per una causa ammessa anche nel codice civile (1).
[La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate
le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda
di ambedue le Parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto
fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente
legge].
(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.
23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art,
3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative
al matrimonio.
La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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