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1. Il Presidente della Repubblica é
autorizzato a ratificare laccordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede.
2. Piena ed intera esecuzione é data all'accordo con protocollo
addizionale di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale
verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi
nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi
sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le
dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica,
nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7
Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro
possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza
che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto lopportunità di addivenire alle
seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei
loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione
dell'uomo e il bene del Paese.
2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica
la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa
e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare
é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione,
di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del
ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di
comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza
Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi,
il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione
e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della
Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni
la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato
che Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
3. - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é
liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa
Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano
in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di
altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente
effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione
alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi
e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione
territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli
altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie,
non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici
che non siano cittadini italiani.
4. - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso
i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere
esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile
sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati
alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso
fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università
italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra
autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro ministero.
5. - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non potrà entrare, per lesercizio delle sue funzioni,
negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità
ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose
delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità
ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici
di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
6. - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte
le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa
tra le parti.
7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato
dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il
fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dellautorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà
a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto
canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti
civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto, come pure le attività dirette a tali
scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o
di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi
dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario
previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
allinterno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici,
e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad
essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici
é soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli
acquisti di questi enti sono pero soggetti anche ai controlli previsti
dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono
una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre
alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli
enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari
dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino
all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili
gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
8. - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti
secondo le norme del diritto canonico, a condizione che latto
relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione,
il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà
quindi, in doppio originale, latto di matrimonio, nel quale
potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite
secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà
avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa letà richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge
civile, lazione di nullità o di annullamento non potrebbe
essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal
parroco del luogo dove il matrimonio é stato celebrato, non
oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato
civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, leffettua
entro ventiquattro ore dal ricevimento dellatto e ne dà
notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione, anche se lufficiale dello Stato civile,
per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il
termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata
anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di
uno di essi, con la conoscenza e senza lopposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti
dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai
tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività
del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda
delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa
accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità
del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é
stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in
giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere
esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici
provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato
dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per
la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale
la Santa Sede sente lesigenza di riaffermare il valore immutato
della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della
Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento
della società.
9. - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini
previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica
il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità
é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne
lesame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà
ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, linsegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza
e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito
a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
di detto insegnamento. Allatto dell'iscrizione gli studenti
o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma
di discriminazione.
10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i
collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per
la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo
il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità
ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà
approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono
parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane
di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento,
sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
11. - 1. La Repubblica italiana assicura che lappartenenza
alle Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati,
la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche,
la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar
luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa
o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione
dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico,
lorganico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali
autorità.
12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo
ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare lapplicazione della legge italiana
con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle
due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La
conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico
e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite
e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due
Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe
cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio
italiano con lonere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle
altre catacombe. Con losservanza delle leggi dello Stato e
fatti salvi gli eventuali di- ritti di terzi, la Santa Sede può
procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie.
13. - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni
del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato
stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti lesigenza
di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere
regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra
le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale
Italiana. 14. - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione
o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e
la Repubblica italiana affideranno la ricerca di unamichevole
soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose
di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione
dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare
ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune
intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente
richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come
sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese
aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di
assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che lautorità giudiziaria
dara comunicazione all'autorità ecclesiastica competente
per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento
canonico, con Linterpretazione che lo Stato dà dell'art.
23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli
effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia
con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso lobbligo
per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni
immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti
autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare
i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente
Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come
impedimenti inderogabili della legge civile:
1) lessere uno dei contraenti interdetto per infermità
di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in
linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt.
796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà
tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal
quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha
avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge
italiana alla legge del luogo in cui si é svolto il giudizio
si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame
del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati
prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità
alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della l. 27
maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento
dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 é impartito in conformità alla dottrina
della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli
alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità
ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità
scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento
può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche
e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per
i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche
in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime
vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata
da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 che
non innova lart. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929
si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale
relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per lattuazione,
nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1984
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