|
Capo I - Finalità e campo di applicazione
1. Finalità della legge e definizione di piccola impresa.
1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo,
l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite
anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società
consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi,
delle società consortili e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane,commerciali
e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole
imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali
nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise
in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più di
200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto
di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche
del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti
e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti
e rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6,
7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche
in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono
quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione
e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica,
di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443 .
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9
le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di
cui all'articolo 2.
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al
comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui
al comma 2, utilizzando il deflattore
degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla
situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando
la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente
stabilito.
6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle
agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti
oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1ø
luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del
tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto
conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità
europee .
2. Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione
di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese
costituite in forma di società di capitali, che non possano
comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo
2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo,
ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti
di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale
devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma
2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare
delle agevolazioni di cui all'articolo 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione
medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei
dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il
collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano
il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento,
i rapporti tra il patrimonio netto e, l'ammontare degli investimenti
in partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione
all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità
delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette alla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di
cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza
di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197] .
3. Forme di partecipazione al capitale di rischio.
1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale
di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione
alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti
operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità
limitata;
b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita
per azioni;
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società
di cui alle lettere a) e b);
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma
3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote
con diritto di voto emesse:
a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, la stessa o altre società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori
di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché
da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano
da questi controllati;
d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
4. Controlli.
1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi
allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 010, comma 1, dalle imprese
ammesse ai benefici di cui agliarticoli 6, 7, 8 e 9, nonché
delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai
benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla
base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli
istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per
il credito alle imprese artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite
di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità
conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo
6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge
attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico,
finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee
forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su
base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui
al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione
dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie
regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato
il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese industriali.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le
rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.
Capo II - Interventi per la diffusione dell'innovazione
5. Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse
ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti
aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una
o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche,
che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle
fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più
delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot industriali,
o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita
elettroniche
o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo,
al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché
al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e
c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio
delle attività produttive, la formazione del personale necessaria
per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi
di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche
destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti
da apparecchiature elettro meccaniche, finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati
anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita
con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del
codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329 .
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere
concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi,
brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare
rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento
e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Agevolazioni per gli investimenti innovativi.
1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è
concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura
del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti
al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente
per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti,
e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun
soggetto interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal
comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite
di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire
35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322
miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con
altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative
statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da
atti delle Comunità europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse
per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore
a 120 milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo
presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei
fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto
articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo
43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993,
in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
7. Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di
acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività,
al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati
per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi
ammissibili al beneficio di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella
misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per
le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del
costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore
a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal
comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite
di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire
15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di
lire 38 miliardi per il 1993.
8. Agevolazioni per spese di ricerca.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel
triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato
alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al
30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può
eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo
d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste
dal presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Comitato interministeriale per la politica industriale
(CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito
dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza
per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento
della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento
annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti
di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio
1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese
sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento
della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere,
per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi,
nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato
al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei
tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti
stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi
degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento
della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere,
per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con
riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti
di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili
alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione
che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità
ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con
i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni
o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di
lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205
miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi
previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi
per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti
rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.
9. Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio.
1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire
di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura
del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel
corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre,
e comunque per non più di 200 milioni di lire.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di
lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6
miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
10. Credito d'imposta: norme di attuazione.
1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli
articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3
e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie
di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui
agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni
assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve
essere allegata una certificazione sottoscritta dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
o in quello dei ragionieri e periti commerciali attestante l'effettività
della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione
ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei
medesimi e la loro conformità
alle tipologie previste
dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo
7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un
perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine
cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime;
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica
le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma
2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile
la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione
del credito d'imposta.
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3
solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco
di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue
non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata
dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale
misura, salva l'integrazione per gli anni 1991 e 1992 con i fondi
stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese cheabbiano
richiesto i contributi di cui all'articolo 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende
noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previstiper ciascuna
annualità e, contestualmente, trasferisce allostato di previsione
dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei
crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento
degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è
disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici
per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è
riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di
cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative
disponibilità finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con
i relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. Disposizioni tributarie.
1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta
di cui agli articoli 6,7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo
12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta
in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3,
lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi
di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi
dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituto dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979,
n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere
indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio
ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che
deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso
può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede
di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta
per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è
concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede
di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa
ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero
è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta,
dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale il credito è stato indicato .
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di
cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 , e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, ai fini
del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute
a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita
dal comma 5 dell'articolo 13.
12. Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione
di servizi reali.
1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7,
in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su
richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio
1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai
predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese
inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati
con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1
possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle
domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo.
Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione
e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10,
comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità
della documentazione prodotta e la conformità delle spese
alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel
caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione
della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività
delle stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure
di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo
contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione
ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state
fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi
il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione
e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti
l'effettività delle spese sostenute e la conformità
delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla
domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente
alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo
10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle
domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal
presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti
necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non
possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse
di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma
1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli
6, 7 e 8.
13. Revoca delle agevolazioni.
1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli
3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per
quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata
comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del
comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi
in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10,
comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi
di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti
nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è
disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto
di restituzione con le modalità di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della
revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili
all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa
stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta.
In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata
in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del
comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 6.
14. Agevolazioni per la diffusione commerciale.
1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni
1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per
la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo
37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , e successive
modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire
100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni
previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio
con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere
sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati
alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi
e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici
e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento
della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese
miste all'estero, con le condizioni e modalità
previste
per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
24 aprile 1990, n. 100 . Gli stessi operatori sono ammessi alla
garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive
quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali
derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese
italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale,
secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate
dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo
4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990 .
3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio
con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di
cui al comma 2, le disponibilità
assegnate al fondo
istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione
di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37,
secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970 .
Capo III - Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni
per le aree territoriali svantaggiate
15. Partecipazione ad azioni comunitarie.
1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino
anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere
lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da
fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione
di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi
di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale
ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 si fa
fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le
modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito
dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della citata
legge n. 183 del 1987 , al fondo di cui al presente comma può
essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni
di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi
concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata,
a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché
delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo
articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate
dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove
previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi
stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni
di declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE
n. 2052/88.
3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto
del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione
disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto
gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i
tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo
di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché
per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente
realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi
di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche
norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato
rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma
3, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e l'articolo 11 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568 .
16. Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate.
1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle
regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni
di declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati delle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE
n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni
ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e
12 nonché l'importo delle agevolazioni stesse, sono
aumentati del 50 per cento.
2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , che, ai sensi della presente
legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono
riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle
corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilità
finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite
tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo
articolo 43.
3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46 , le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti
disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio
finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio
successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.
Capo IV - Consorzi e società consortili tra piccole imprese
17. Soggetti beneficiari.
1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche
in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali
imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche
in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche
nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo,
anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione
e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere
dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi
e le società consortili fra imprese artigiane di produzione
di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 agosto 1985, n. 443 , nonché i consorzi e le società
consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi
e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali
alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali
con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale
investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un
sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.
18. Composizione dei consorzi e delle società consortili.
1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo
17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un
fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di
lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può
superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure
in caso di scioglimento del consorzio o della società
consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione
dello statuto.
19. Oggetto dell'attività.
1.L'attività dei consorzi e delle società consortili
di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese
consorziate, può riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie
avanzate di cui all'articolo 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione
di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini
o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione
e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento
di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato,
l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro
mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti
indetti da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica,
di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche
gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione
e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento
ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi
nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di
impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo
della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della
produzione degli associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri
servizi in comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui
alle lettere precedenti .
20. Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi.
1.A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi
contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili
di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a
promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio,
e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione
dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase
organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi
ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente
al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma
4 .
21. Accesso ai contributi.
1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo
20 i consorzi e le società consortili interessati debbono
presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo
l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma
1. Il programma deve indicare:
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli
investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che
si intendono conseguire;
b) le modalità e i tempi di realizzazione;
c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.
2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza,
anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo
di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo
20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle
stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma
di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione
relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere.
Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti
previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti
a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande
presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede
al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma
6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui
al medesimo comma 3 del presente articolo.
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui
al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande
di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato .
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità
di cui al comma 4.
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5,
sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo
di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del
presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le
somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 20.
8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale
da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti
dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi
di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , per
i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione
dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità
qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo
24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente
articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione
di cui all'articolo 22, comma 5 .
22. Ammontare del contributo e liquidazione.
1.Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è
concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun
soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni
in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese
sostenute per la realizzazione del programma.
2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio,
e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo
è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per
non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura
massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
del programma.
3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile,
nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti
da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in
più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma,
su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese
sostenute.
4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al
finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di
contributo è inoltrata alla regione competente per territorio
dall'istituto finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo
e degli articoli 19, 20 e 21.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo
di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi
nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno
1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi
per l'anno 1993.
23. Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981,
n. 240.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21
maggio 1981, n. 240 , diversi dai consorzi e dalle società
consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della
presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di
cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei
contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma
il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di
lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7
miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21
maggio 1981, n. 240 , diversi dai consorzi e dalle società
consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della
presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo
24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito
centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993,
in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire
2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento Incentivi per le piccole
e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese
minori.
24. Finanziamenti agevolati.
1.Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19
possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive
integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti,
finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di
lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio,
e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni
previste dal presente articolo possono essere estese anche alla
fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società
consortili.
2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i
finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono
complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai
programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è
elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989
e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88.
3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo
aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano
erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un
tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione
che il consorzio o la società
consortile impieghino
mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo
complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento
concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo
di cui all'articolo 22.
25. Intervento del Mediocredito centrale.
1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare
tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge
30 aprile 1962, n. 265 , con gli istituti e le aziende di credito
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi
in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo
24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari
al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore
industriale.
2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese
ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti
di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per
cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente
per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi
compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive
emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito
centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21
maggio 1981, n. 240 , e non impiegate alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per
gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi
sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire
15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10
miliardi per il 1993.
26. Garanzia integrativa.
1 ............................
2 ........................................................
3. Con le modalità ed entro i limiti di cui al comma 2,
capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia
integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo
7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni,
può essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative
e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29
e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia
siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento
dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese.
4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società
consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti
dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri
e modalità
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga
direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo
restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine
delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto
medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.
27. Società consortili miste.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
articolo le società consortili a capitale misto pubblico
e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi
per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole
imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane
di produzione di beni e servizi.
2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere
costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque,
ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In
deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare
ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri
enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse
dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca,
della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali
di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4ø dell'articolo 32 del testo 4. Le quote ed
azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle
imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono
essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale
e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero
degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di
cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività
delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo
2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle
società consortili possono tuttavia essere anche imprese
non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e
rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente
articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.
7. Le attività delle società consortili di cui al
comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese
di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione,
l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica,
organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla
diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive
di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione
e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività
imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di
nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità
sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per
territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento
di attività produttive in dette aree, la progettazione e
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché
l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività
collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori
per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese
di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli
scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro
destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata
e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di
autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da
destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi,
alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di
cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e
per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura
massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le
società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989
e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente,
a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi
si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo
20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica
e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione
del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui
al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che
è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio
1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire
28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi
con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché
non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento
nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere
agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e,
solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano
anche le università e gli enti pubblici e privati operanti
nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per
la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni. Tali interventi
non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo .
28. Revoca delle agevolazioni.
1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è
disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati
entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla
revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili
al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio
o la società consortile devono versare il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi
di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata
sulla base del tasso d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al
fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle
agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.
Capo V - Consorzi di garanzia collettiva fidi
29. Consorzi di garanzia collettiva fidi.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31,
si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui
all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per
favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti
di credito, di società di locazione finanziaria, di società
di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole
imprese associate;
b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza
alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo
delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi
per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella
di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni
tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi
ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990,
partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento
dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo
1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle
aziende consorziate.
30. Ammissione alle agevolazioni statali.
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche
in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo
29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto
dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50
piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , anche a carattere
intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi
rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate
di importo non inferiore a lire 50 milioni.
31. Modalità dell'intervento statale.
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società
consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati
nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel
corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia,
operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un
importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento
utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro
è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile
sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore
a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società
consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale.
Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per
le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati
nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88
del Consiglio, e nei territori ita liani colpiti da fenomeni di
declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE
n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è
ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore
all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota
parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle
imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società
consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso
titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro
di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi
e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è
effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative,
i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento
degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale
conguaglio allorché le procedure di recupero siano
esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è
affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole
imprese industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie
collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa)
per i finanziamenti alle imprese artigiane assistite da analoghe
garanzie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993,
in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993.
32. Concessione di contributi.
1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro
del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità
dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonché i
criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico
delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali,
artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo
articolo 31.
2. Le regioni possono, anche attraverso le società
finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili
dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
33. Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.
1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono
alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere
nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi
stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito
della propria attività istituzionale, possono beneficiare,
a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo
dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate
al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa
fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono
elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire
per i consorzi, società consortili o cooperative operanti
nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88
del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo
è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi
dell'articolo 31.
2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono
essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico
del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi
di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti
informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle
piccole imprese consorziate.
3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo
del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è
cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto
capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato
o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente
al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989
e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità
per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente
articolo.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è
a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993.
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti
da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi
iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane
di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443 , sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di
cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione
di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo
31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma
1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta
imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1
disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore
a lire 150 milioni .
34. Centri per l'innovazione.
1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità
ecnomica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale
costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche
a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi
in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti
di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per
lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con
le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo
del 75 per cento della spesa ammissibile.
Capo VI - Prestiti partecipativi
35. Prestiti partecipativi.
1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono
concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi
innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo
1, costituite in forma di società di capitali con capitale
sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione
delle società per azioni. A tali società si applicano
le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata
non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo
spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società
finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata
al risultato economico dell'impresa finanziata.
3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo
non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al
quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa
finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto
finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio,
una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella
percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito
mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo
sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata,
la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento
per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da
garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica
l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie
è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive
modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei
prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto
dell'impresa finanziata.
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalità
di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior
favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989
e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in
sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento
straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno
del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1ø
marzo 1986, n. 64 , secondo modalità e criteri fissati con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII - Disposizioni varie
36. Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo
industriale.
1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese
e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva
dell'insieme delle imprese.
2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni
regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto
termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.
3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito
il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi
concernenti più imprese, in base a un contratto di programma
stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono
altresì le priorità degli interventi.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della
vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.
Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e
finanziari dei consorzi .
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono,
nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo
di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.
A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali,
servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e
dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso
alla produzione industriale .
37. Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole: del contratto
di cui al terzo comma del successivo articolo 16 sono sostituite
dalle altre: del contratto o di emanazione del decreto di concessione
di cui all'articolo 16;
2) ...................................................
3) al secondo comma, le parole: nel contratto di cui all'articolo
seguente sono sostituite dalle altre: nel contratto o nel decreto
di concessione di cui all'articolo 16; b) all'articolo 16:
1) ...................................................
2) al quarto comma, dopo la parola: contratto sono aggiunte le
altre: o al decreto di concessione. 2. Le disposizioni di cui al
presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza
prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 , introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1),
del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art.
15, L. 17 febbraio 1982, n. 46 , modificato da ultimo dal comma
1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione
del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti
dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità
di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
38. Coordinamento degli interventi.
1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con
l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula
direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente
legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore
del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione,
successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione
della presente legge.
39. Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400 , si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale
della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto
della necessità di provvedere:
a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria
e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con
funzioni di vice direttore generale;
b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente
o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica
europea;
c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche
in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività
di certificazione;
d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;
e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie
informatiche a supporto dell'azione amministrativa.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede
alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo
stesso comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni
organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente
articolazione:
a) n. 5 posti di ottavo livello;
b) n. 5 posti di settimo livello;
c) n. 7 posti di sesto livello;
d) n. 6 posti di quinto livello;
e) n. 3 posti di quarto livello;
f) n. 1 posto di terzo livello.
4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio
1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325
, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n.
554, e successive modificazioni e integrazioni.
40. Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949.
1 ..
41. Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi
nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese
artigiane è autorizzata a:
a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo
delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni
nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;
b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli
relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo
34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive
modificazioni;
c) gestire fondi di agevolazione;
d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di
cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 , e successive modificazioni,
alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi
e dalle cooperative artigiane di garanzia.
2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma
1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito
per le piccole industrie e l'artigianato.
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può,
in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché
agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente
fino ad un massimo di 15 unita, facendone indicazione nominativa.
Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione
statale o dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato
è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede
il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive integrazioni.
Capo VIII - Copertura finanziaria
43. Assegnazione di fondi e copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8,
9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 , che, nei limiti di cui ai predetti articoli
e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive
lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128
miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi
nel 1993.
2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:
a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992
e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori;
b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite
riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto
I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale
modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità
di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità
e dei fabbisogni per i relativi interventi.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Incentivi
per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma
1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire
300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità
del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46 , finalizzata alla concessione delle agevolazioni
di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità
della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 , non utilizzate in ciascun esercizio dalle
piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo
all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli
interventi previsti al medesimo comma.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento Incentivi per le piccole
e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese
minori.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
.
|