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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha deciso che
lomessa informazione del coniuge circa la propria incapacità
coeundi costituisce violazione dellaltrui diritto alla sessualità,
le cui conseguenze pregiudizievoli rilevano sotto il profilo del
danno non patrimoniale (2059 c.c.), risarcibile anche fuori dei
casi di reato allorché si lamenti la lesione di valori attinenti
alla persona costituzionalmente protetti, costituendo il diritto
in oggetto una posizione soggettiva tutelata dallart. 2 Cost.
Per un corretto inquadramento della decisione in epigrafe, giova
preliminarmente ripercorrere le tappe che hanno portato la giurisprudenza
più recente a riformattare la nozione di danno non patrimoniale.
La figura del c.d. danno esistenziale ed il nuovo danno non patrimoniale
Il sistema tradizionale del danno alla salute era fondato sulla
bipartizione tra:
- il danno biologico, il quale presuppone una lesione dellintegrità
psicofisica,
- ed il danno non patrimoniale, disciplinato dallart. 2059
c.c. ed identificato con il c.d. danno morale (patema danimo
o pretium doloris ovvero la sofferenza transeunte, destinata ad
attenuarsi col passare del tempo), risarcibile nei soli casi in
cui lillecito costituisca reato ai sensi dellart. 185
c.p.
Nella realtà fenomenica, tuttavia, è emersa allattenzione
di dottrina e giurisprudenza lesistenza di fatti illeciti
che, pur senza ledere lintegrità psicofisica del soggetto
e senza integrare fatto di reato, determinano nondimeno linfelicità
del soggetto passivo, impedendo il corretto svolgimento della personalità
dellindividuo (art. 2 Cost.).
Si parla in proposito di danno esistenziale, per il quale non rileva
né la lesione della salute (danno biologico) né il
mero turbamento dellanimo (danno morale), venendo piuttosto
in rilievo, per effetto dellillecito, una limitazione nello
svolgimento della persona in tutti i suoi aspetti (rapporti affettivi,
familiari, rapporti sociali, attività culturali, religiose,
hobbies, divertimenti, ecc.) la cui compromissione determina linfelicità
del soggetto [1].
Quali esempi di fatti illeciti peggiorativi della qualità
della vita sono stati individuati la lesione dei diritti della personalità,
la lesione del diritto di proprietà di un bene daffezione,
comportamenti illeciti della P.A. (multe erronee, errori concorsuali),
fatti di inadempimento contrattuale (es. cattiva organizzazione
di viaggi), la rivelazione di segreti, il mobbing sul posto di lavoro
[2], il licenziamento
ingiurioso o la dequalificazione nel rapporto di lavoro.
Lemersione di tali figure di illecito ha fatto emergere due
tesi circa la risarcibilità dei conseguenti pregiudizi.
La tesi contraria al risarcimento del danno esistenziale si basa
essenzialmente sui seguenti rilievi:
il riconoscimento di tali forme di illecito determina il pericolo
di una proliferazione incontrollata di nuove forme di danno, senza
consentire una seria verifica delleffettivo carattere ingiusto
del danno, non essendo precisati i parametri in base ai quali lingiustizia
possa essere valutata;
le ipotesi comunemente ricondotte alla figura del danno esistenziale
non hanno una loro autonomia rispetto ad altre figure riconosciute
ed ammesse nel nostro ordinamento, venendo in rilievo un danno non
patrimoniale che ben può essere ricondotto o al danno psichico
(costituente una componente del danno biologico) ovvero rifluire
nel danno morale (di cui allart. 2059);
altre difficoltà vengono rinvenute sul versante risarcitorio,
apparendo realmente impossibile elaborare un sistema risarcitorio
attendibile, non potendosi stilare una graduatoria, in termini di
importanza, fra le attività suscettibili di essere compromesse.
La tesi prevalente, favorevole al riconoscimento del danno esistenziale
quale autonoma figura, parte dallinverso presupposto (quasi
parafrasando il dettato normativo dellart. 2043 c.c.) che
ogni fatto idoneo a cagionare laltrui infelicità obbliga
colui che lo ha commesso al risarcimento del danno, spostandosi
semmai la discussione sullindividuazione del fondamento normativo
del danno esistenziale.
Secondo parte della dottrina il danno esistenziale trova la propria
copertura normativa nellalveo dellart. 2043 c.c., configurandosi
il danno esistenziale quale danno-evento al pari del danno biologico;
nel caso in esame lingiustizia del fatto (inteso quale fatto
contra jus) va ravvisata nella lesione dei diritti della personalità,
tutelati e garantiti dallart. 2 Cost.
In base a questa tesi, insomma, il risarcimento del danno esistenziale
appare fondato sul collegamento tra lart. 2043 c.c. e lart.
2 Cost., allo stesso modo di come il risarcimento del danno biologico
trova il proprio fondamento nel collegamento tra lart. 2043
c.c. e lart. 32 Cost.
Non può per converso trovare applicazione lart. 2059
c.c., il quale consente il risarcimento del danno limitatamente
ai soli fatti costituenti reato.
La giurisprudenza più recente è andata di contrario
avviso, ritenendo applicabile nei casi in esame non già il
disposto generale dellart. 2043 c.c. bensì lart.
2059 c.c.
Tuttavia, per poter pervenire a tale soluzione, ha dovuto preliminarmente
impegnarsi in unoperazione di ampliamento della portata dellart.
2059 c.c.
Secondo la tesi tradizionale, infatti, lart. 2059 c.c., intitolato
al danno non patrimoniale, fa riferimento esclusivamente al danno
morale, ossia alla sofferenza transeunte, ammettendo esplicitamente
la corresponsione del pretium doloris solo nei casi previsti dalla
legge, ossia in definitiva nellipotesi di cui allart.
185 c.p., ossia nei casi in cui il fatto costituisca anche reato.
Senonchè lequazione danno non patrimoniale =
risarcimento solo nei casi di reato è stata posta in
discussione ed è stata progressivamente erosa ad opera della
successiva giurisprudenza, secondo la quale:
- il giudice civile deve solo valutare se in astratto il fatto
sia previsto come reato (se cioè nel caso in esame, sia ravvisabile
la lesione di un interesse tutelato dalla norma penale);
non occorre in altri termini laccertamento in concreto
del fatto di reato, essendone sufficiente lastratta configurabilità;
in concreto, ad esempio, il giudice civile potrà
condannare al risarcimento anche il soggetto penalmente non punibile,
purché capace di intendere e di volere;
il giudice civile, inoltre, potrà condannare al risarcimento
del danno morale anche nellipotesi in cui applichi la presunzione
di colpa di cui allart. 2054 c.c. [3]
La progressiva erosione del principio di identificazione del danno
non patrimoniale con il danno morale soggettivo, ha indotto la giurisprudenza
più recente [4]
ad operare un definitivo ampliamento del raggio operativo dellart.
2059 c.c., dettando i seguenti principi:
1. il danno non patrimoniale non è risarcibile solo nei
casi di reato ma nei casi previsti dalla legge (si pensi ai danni
derivanti da illecita raccolta dei dati personali ex art. 15 del
nuovo codice della privacy (d. lgs. n. 196/2003), ovvero ai danni
derivanti dallirragionevole durata del processo, oppure alla
privazione della libertà personale per effetto dellesercizio
di funzioni giudiziarie);
2. la formula contenuta nellart. 2059 c.c., che fa riferimento
ai casi previsti dalla legge, deve intendersi comprensiva
anche, a maggior ragione, dei casi previsti dalla Costituzione,
onde il danno non patrimoniale che deriva dalla lesione dei diritti
costituzionalmente garantiti (art. 2 Cost.) va necessariamente risarcito
[5];
3. lart. 2059 fa espresso riferimento non al danno morale,
bensì al danno non patrimoniale, che è nozione più
ampia e destinata a ricomprendere ogni danno che non incide sul
patrimonio dellindividuo [6].
La descritta parabola argomentativa ha pertanto indotto, attraverso
lampliamento della portata dellart. 2059 c.c., allinserimento
del danno esistenziale nel raggio operativo della norma indicata,
venendo in rilievo, in entrambi i casi, un danno che non incide,
in senso peggiorativo, sul patrimonio del danneggiato, bensì
su valori diversi.
La collocazione del danno esistenziale nellalveo dellart.
2059 c.c. ha non solo determinato una rivisitazione dellambito
oggettivo della norma in oggetto, ma avuto ripercussioni anche in
ordine alla collocazione sistematica del danno biologico.
Se infatti lart. 2059 c.c. comprende assieme al danno morale,
anche il danno esistenziale, vuol dire che la sua portata oggettiva
comprende, in generale, tutti i danni che non incidono sul patrimonio,
bensì sulla persona, determinandone una sofferenza transeunte
ovvero, più radicalmente, linfelicità.
Se quindi lart. 2059, nel suo riferimento ai danni non patrimoniali,
si riferisce in generale ai danni alla persona, allora anche il
danno biologico, costituente larchetipo di tali pregiudizi,
deve rientrare nellambito dellart. 2059 c.c.
Risulta tracciato, allora, il nuovo sistema c.d. bipolare di danno
civile:
a) il danno patrimoniale, inteso quale lesione degli interessi
economici dellindividuo, risarcibile ex art. 2043 c.c.;
b) il danno non patrimoniale, consistente nella compromissione
degli interessi attinenti alla persona, nella sua triplice componente
del:
- danno morale soggettivo (patema danimo);
- danno biologico (lesione dellintegrità psico-fisica
dellindividuo, nelle sue componenti del danno biologico puro,
inteso quale compromissione dellintegrità fisica, e
del danno psichico, inteso come compromissione permanente, accertabile
con criteri oggettivi, dellintegrità psichica del soggetto);
- danno esistenziale (concernente i pregiudizi diversi e ulteriori,
suscettibili di cagionare linfelicità dellindividuo).
Le tre voci del danno non patrimoniale sono risarcibili
sempre, anche se il fatto non costituisce reato, nelle ipotesi in
cui vengano in rilievo beni interessi costituzionalmente
garantiti ai sensi degli artt. 32 e 2 Cost. [7]
Viceversa, nellipotesi in cui manchi la lesione dellinteresse
costituzionalmente garantito, spetterà al danneggiato il
solo pretium doloris e nei soli casi di reato (art. 185 c.p.).
La giurisprudenza più recente appare ormai decisamente attestata
sul principio secondo il quale il danno non patrimoniale è
risarcibile non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma
anche in quelli di lesione dei valori della persona costituzionalmente
protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per forza
implicita nellinviolabilità di detti diritti, la riparazione
mediante indennizzo, costituente la forma minima ed essenziale di
tutela [8].
Viene tuttavia precisato che, pur a seguito del nuovo inquadramento
del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito
esclusivo del combinato disposto dell'art.2059 e 32 cost. (nonché
delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità
personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati
in tema di quantificazione del danno biologico e di quello morale
(dovendosi continuare -ad esempio- a ritenere legittimo il ricorso
al sistema tabellare del valore del punto di invalidità ai
fini della liquidazione del danno biologico) [9].
Il diritto alla sessualità quale diritto costituzionalmente
garantito
La sentenza n. 9801/2005 in commento si innesta nel percorso giurisprudenziale
teso a confermare la nuova nozione di danno non patrimoniale ed
a specificarne la portata, con riferimento alla compromissione dei
valori attinenti alla persona e garantiti dalla Carta Costituzionale.
Il caso oggetto della decisione trae origine dallaspirazione
della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno derivante
da omessa informazione, imputabile allaltro coniuge, dei problemi
attinenti alla sfera sessuale.
Il tracciato argomentativo della pronuncia mira in primo luogo
a stabilire se la condotta (omissiva) abbia in concreto compromesso
un interesse giuridicamente rilevante e se tale interesse riceva
o meno copertura costituzionale. Ciò per le evidenti ricadute
che la soluzione del problema ha sul profilo della risarcibilità
del danno.
In primo luogo la Corte osserva che il tradizionale modello della
famiglia-istituzione, propugnato dal codice civile del 1942, appare
superato dal nuovo modello della famiglia-comunità, affermato
dalla novella del 1975: il principio di autosufficienza del modello
familiare, che impone allinterprete di attingere unicamente
allinterno del diritto di famiglia i principi e le norme per
regolare lintero fenomeno, ha in tal modo ceduto il passo
ad una concezione osmotica, secondo la quale i rapporti
familiari ricevono riconoscimento e tutela secondo i principi generali
dellordinamento giuridico.
Ciò in base allassunto che la famiglia non è
un sistema chiuso, bensì un luogo di autorealizzazione e
crescita dellindividuo, ossia unaggregazione sociale
ove si sviluppa e si esprime la personalità dellindividuo.
Lart. 29 Cost., allora, se giustifica unarticolata
previsione di diritti ed obblighi per i coniugi, non appare lunica
norma di riferimento, dovendo lo statuto di ciascun
coniuge essere composto non solo dalle norme che disciplinano specificamente
i diritti e gli obblighi connessi a tale status, ma pure da quelle
norme e quei principi attinenti ai diritti inviolabili delluomo
con particolare riferimento a quelle formazioni sociali ove si svolge
la personalità fra le quali, appunto, si pone la famiglia
(il riferimento è allart. 2 Cost.).
Posto quindi che nellambito familiare trova piena operatività
lart. 2 Cost., lulteriore questione affrontata riguarda
il problema della rilevanza dei rapporti sessuali e del relativo
sostrato materiale (linteresse giuridicamente rilevante).
Nellesaminare il problema la Corte propende decisamente per
linquadramento di tale interesse nellambito dei diritti
soggettivi e precisamente dei diritti attinenti a beni-interessi
personali di rilevanza costituzionale, di cui allart. 2 Cost.
Liter argomentativi è fondato:
- sul richiamo di alcuni noti precedenti, tra i quali merita rilievo
la pronuncia della Corte Costituzionale n. 561/1987, secondo la
quale la sessualità costituisce uno degli essenziali modi
di espressione della persona umana, da inquadrarsi tra i diritti
inviolabili della persona umana che lart. 2 Cost. mira a garantire,
nonché la sentenza n. 6607 del 1986 con la quale la Cassazione
analogamente qualificò il diritto reciproco dei coniugi ai
rapporti sessuali con il coniuge come diritto inerente alla persona
[10];
- sul richiamo di altri valori ai quali lo stesso diritto è
strumentale. Il riferimento è agli articoli:
- 3 Cost., nel senso che lesercizio del diritto, in quanto
consente la piena esplicazione delle proprie potenzialità
nellambito di una peculiare formazione, mette i coniugi su
un piano di parità anche psicologica e morale;
- 29 Cost. (il cui secondo comma costituisce, a detta della Corte,
una mera specificazione del principio generale di eguaglianza),
nel senso che la piena valutazione delle condizioni fisiche dellaltro
coniuge ben può costituire una garanzia della consapevole
autodeterminazione al matrimonio (art. 29 co. 1);
- 30 Cost., nel senso che il diritto in oggetto appare funzionale
alla realizzazione dei propri progetti di maternità o paternità.
Il diritto alla sessualità si configura allora non solo
come un diritto inviolabile delluomo che viene in rilievo
in quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia
(art. 2 Cost.), bensì anche come diritto strumentale, che
consente, cioè, la realizzazione di altri diritti costituzionalmente
garantiti.
Se dunque la posizione soggettiva in questione assurge al rango
di bene-interesse costituzionalmente garantito, si può agevolmente
passare a delineare la struttura che lillecito civile assume
nellipotesi di compromissione.
La struttura dellillecito ed il danno
Va esaminato il problema della struttura che lillecito assume
nel caso in esame, tenuto conto che gli elementi costitutivi della
fattispecie delineata dallart. 2059 c.c. (norma alla quale
la Corte ha ritenuto doversi fare riferimento) vanno desunti da
quelli descritti dalla norma generale dellillecito aquiliano,
ossia dallart. 2043 c.c.: condotta, evento, nesso di causalità,
elemento soggettivo e danno ingiusto.
Quanto alla condotta,viene sicuramente in rilievo nel caso in esame
un comportamento omissivo da parte del coniuge: tale comportamento
omissivo, tuttavia, non va tanto ravvisato nellassenza di
contatti sessuali.
Deve piuttosto ritenersi che il coniuge assuma con il contatto
qualificato derivante dal fidanzamento, una specifica posizione
di garanzia che lo obbliga a fornire allaltro tutte le informazioni
concernenti i fatti costituenti oggetto dellaltrui (reciproco)
interesse, primi fra tutti quelli potenzialmente idonei a ledere
i beni di rilievo costituzionale [11].
Assume pertanto rilievo nel caso di specie la circostanza che il
coniuge ha volontariamente disatteso lobbligo di comunicare
al proprio partner, prima del matrimonio, i propri problemi sessuali.
Quanto allevento, esso va certamente rinvenuto nella celebrazione
di un matrimonio (qui inteso in senso ampio, come effettiva attuazione
di un rapporto spirituale e materiale) a condizioni diverse da quelle
sperate. Levento in tal modo si collega al verificarsi di
un fatto non voluto e non accettato dalla vittima, ossia allinstaurazione
di un vincolo che, a differenza di quanto sperato, era essenzialmente
inidoneo a soddisfare linteresse della parte a vedersi realizzata
come donna, come moglie e come possibile madre.
Il nesso di causalità si atteggia quale nesso di condizionamento
tra condotta omissiva ed evento secondo gli ordinari schemi del
giudizio ipotetico o prognostico: supposta mentalmente come realizzata
lazione doverosa omessa si verifica se, in presenza di essa,
levento lesivo sarebbe venuto meno.
Nel caso di specie, ai fini di tale scrutinio eziologico, occorre
che lomessa informazione si sia posta quale causa esclusiva
dellevento, nel senso che il compimento dellazione doverosa
(linformazione tempestiva) avrebbe inciso sul corso degli
accadimenti ed in particolare sarebbe valsa ad evitare la verificazione
dellevento lesivo: che in concreto se il nubendo fosse stato
tempestivamente informato sulle condizioni fisiche dellaltro,
levento-matrimonio non si sarebbe verificato in quel modo,
o perché il coniuge, se tempestivamente informato, non lo
avrebbe proprio contratto, ovvero perchè, avendolo contratto,
lassenza di rapporti sarebbe stata consensuale [12].
Sotto il profilo negoziale, poi, il fenomeno si risolve in quello
del matrimonio putativo, venendo in rilievo la stipulazione di un
matrimonio da parte del coniuge che ne ignorava la causa di invalidità.
Tale spunto trova specifica conferma nella sentenza in oggetto
la quale ha avuto modo di precisare in proposito che lindennità
prevista dallart. 129 bis c.c. (che il coniuge colpevole è
obbligato a corrispondere a favore di quello incolpevole), pur conservando
natura risarcitoria [13]
non disgiunta da profili a carattere sanzionatorio, non si pone
in termini di esclusione rispetto alla responsabilità generale
conseguente allattentato ad un valore dotato di tutela costituzionale
e dunque alla comune responsabilità risarcitoria.
Quanto allatteggiamento psicologico, occorre unattribuibilità
soggettiva dellomissione al coniuge responsabile, qui da intendersi
sia come consapevolezza del fatto invalidante, sia come volontà
di omettere linformazione allo scopo di trarre laltro
coniuge in errore [14].
Viene in definitiva in rilievo un peculiare caso di duplice violazione
dei precetti di buona fede, non solo apparendo violato il canone
comportamentale di correttezza, inteso come dovere di lealtà
nei confronti dellaltro coniuge (violato dalla mancata trasmissione
delle informazioni rilevanti sul proprio stato di salute), ma nel
contempo anche integrato il dolus malus (lesatto
opposto della buona fede in senso soggettivo), quale condizione
psicologica di consapevolezza o di scientia.
Quanto infine- ai profili concernenti il danno, la Corte
opta decisamente per il richiamo agli schemi del danno non patrimoniale
[15].
Sotto il profilo quantitativo resta fermo lonere dellattore
di dimostrare lentità del nocumento recato dallillecito,
salvo:
- lintervento suppletivo del giudice, ove i danni subiti
non possano essere provati nel loro preciso ammontare (1226 c.c.);
- la necessità di considerare, ai fini della determinazione
dellammontare dei danni risarcibili, delleventuale somma
già percepita dal danneggiato ex art. 129 bis c.c. [16].
Conclusioni
La configurazione del diritto alla sessualità quale diritto
costituzionalmente garantito, comporta che la relativa compromissione
si configuri quale danno non patrimoniale: non venendo in rilievo
valori concernenti lintegrità patrimoniale, bensì
lintegrità personale, il danno in oggetto trova agevolmente
spazio nei nuovi contorni dellart. 2059 c.c., come ridisegnati
dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Resta da esaminare la natura specifica del danno in oggetto nellambito
del danno non patrimoniale, dovendosi affrontare il problema della
successiva collocazione del danno al diritto sessuale nella tripartizione
esistente allinterno della categoria de qua: danno
morale soggettivo, danno esistenziale o danno biologico.
Trattasi, ovviamente, di un questione di specie, da risolversi
caso per caso, a seconda delle concrete caratteristiche che il danno
assuma in concreto.
Tra le possibili opzioni, tuttavia, una può essere scartata
con una certa sicurezza, dovendosi negare la possibilità
che il tipo di danno in questione possa integrare il danno biologico:
il danno imputabile allassenza di rapporti sessuali ben difficilmente
potrà risolversi in quella lesione permanente dellintegrità
psicofisica costituente lessenza del danno biologico, dovendosi
escludere, quindi, sia la configurabilità del danno biologico
puro (che implica la lesione fisica), sia la configurabilità
del danno psichico (che, se fosse accertato nel caso in esame, andrebbe
almeno in parte addebitato a patologie psichiche pregresse della
vittima, quali pulsioni ossessive, monomanie, ecc.).
Resta lalternativa tra il danno morale subiettivo ed il danno
esistenziale.
La soluzione del danno morale, invero, non soddisfa: pensare ad
un dolore transeunte, suscettibile di attenuarsi nel tempo fino
a scomparire, si ricollega allidea di una vittima sempre ed
in ogni caso consolabile, soluzione che non appare, invero, seriamente
sostenibile dovendosi qui risarcire non tanto e non solo il danno
derivante dallamara sorpresa (che pure in certi casi ben potrebbe
lasciare nella vittima conseguenze incancellabili), ma soprattutto
il pregiudizio connesso alla stipulazione di un matrimonio infelice.
Decisamente preferibile appare allora lidea del danno esistenziale,
figura idonea ad offrire unampia copertura a tutte lesioni
di interessi costituzionalmente garantiti suscettibili di essere
seriamente ristorate attraverso la corresponsione di un giusto prezzo
per linfelicità.
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