|
Giustizia è fatta - Già ad un primo sguardo la sentenza
perugina mostra di centrare, con riguardo a una vicenda umana tutt'altro
che semplice, alcuni obiettivi significativi.
Il verdetto in sé appare senz'altro convincente: 300.000
euro concessi alla madre e altrettanti al padre, quale risarcimento
per essere stati, l'una e l'altro, tenuti all'oscuro dal medico
circa le gravi malformazione del feto (ospitato nel grembo della
donna) - per non essere stati cioè messi in condizione di
decidere se far luogo, o meno, a un'interruzione di gravidanza.
Si ricava subito un senso di equilibrio complessivo, dalla lettura;
un'impressione di giustizia piena, nei profili dell'an come in quelli
del quantum.
Che tipo di esistenza avrebbero condotto i due "genitori forzati",
nel futuro, qualora non fosse stata tolta loro la libertà
di scegliere? Questo la domanda di base per la corte. In generale:
che significa vivere giorno e giorno dovendo accudire sotto ogni
punto di vista un bambino - poi adolescente, poi giovane adulto,
poi individuo maturo - gravemente handicappato?
Più in particolare: a quali "attività realizzatrici"
occorrerà rinunciare in casi del genere, da parte della madre
(la quale aveva/avrebbe avuto un suo progetto di vita, ben diverso
e a tutto campo), e poi ad opera del padre, e ancora come coppia
di coniugi? quali gli impieghi sostitutivi della giornata o della
settimana, destinati a installarsi, più o meno imperiosamente,
nell'agenda degli attori in giudizio?
Quali, di lì in avanti, le cose che si dovranno o non si
potranno più fare o dividere, con lo stesso figlio malformato,
con gli altri figli (presenti o futuri), con i restanti membri del
nucleo domestico - a paragone di quanto sarebbe accaduto in mancanza
dell'illecito?
Eventi e conseguenze - Fra i pregi più evidenti della decisione
in commento: la finezza dogmatica, il rigore dimostrato nell'approccio
alle questioni generali del danno
Si tratta, bisogna dire, di qualità nient'affatto diffuse
presso i nostri tortmen - quale che sia il formante considerato:
quello delle corti giudiziarie, quello degli studi professionali,
quello dell' accademia pura, quello del legislatore speciale.
Tanto più una constatazione del genere appare fondata -
occorre aggiungere - quanto più a venire in gioco risultino,
nelle concrete situazioni di torto, profili di danno non patrimoniale
E' facile accorgersi come non sempre l' imprescindibilità
di un approccio "consequenzialista" appaia messa in risalto
qui - comunque praticata dagli interpreti - con la necessaria fermezza.
Gli errori di percorso sono anzi di vario tipo.
Talvolta accade che l'invito (di chi parla) sia esplicitamente
a guardare le cose dal punto di vista del defendant. Così
ad esempio in materia di danno morale. Il ragionamento di tanti
era fino a pochi anni orsono: (a) obiettivo dell'at 2059 c.c. è
niente più affliggere, con una sanzione risarcitoria, qualcuno
che ha violato una regola importante del sistema; (b) chiedersi
se la vittima abbia sofferto tanto o poco, e quanto a lungo la cosa
andrà avanti in futuro, non ha qui ragion d'essere
Talvolta invece ci si trova davanti a formulazioni che, magari
inconsapevolmente, contrastano decenni di pensiero. Così
ad esempio in materia di danno biologico. Basta pensare a certi
passaggi della (pur pregevole) sent. 184/86 della Corte costituzionale:
in particolare, al ricorso allo stilema del danno-evento quale mezzo
per aggirare, con riferimento alla salute, le forche caudine dell'art.
2059 c.c. Oppure alla stessa definizione di danno biologico, quale
offerta in sede legislativa, nel recente provvedimento sulle micropermanenti:
formula tutta sbilanciata - di nuovo - sul tratto della "lesione
del diritto", invece che su quello delle "conseguenze"
pregiudizievoli.
Talora ciò che viene prospettato è, invece, un modello
asimmetrico di voci di danno, ciascuna tratteggiata all'origine
lungo distinti baricentri, senza un filo conduttore.
Così ad es. in tema di danno esistenziale: dov' è
alquanto deludente che nella pur meritoria 8828/2003 della Cassazione
- dopo essersi rilevato che "nel vigente assetto dell'ordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione (
),
il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla
persona"; dopo aver parlato di "tutela riconosciuta al
danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona
non connotai da rilevanza economica" - si concluda un po' evasivamente
(alla Ponzio Pilato): "Non sembra tuttavia proficuo ritagliare
all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno,
etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione
a risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta
lesione di un interesse inerente alla persona, dal conseguano pregiudizi
non suscettibili di valutazione economica".
Così pure Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, ove ci si limita
a discorrere - in termini non più che formalistici - di risarcibilità
per le lesioni "di specifici valori costituzionalmente protetti"
.
Contro impostazioni del genere opportunamente insorge la Corte
d'appello di. Perugia; sottolineando che, fintantoché si
parla così, "non si dice ancora nulla del danno che
occorre risarcire". Continuano sul punto i giudici umbri: "Ragionando
con i concetti della responsabilità extracontrattuale si
potrebbe dire che, in questo caso, l'attentato al valore dotato
di tutela costituzionale - l'autodeterminazione della donna nella
scelta di portare a termine la gravidanza, senz'altro riconducibile
all'ambito dell'articolo 2 Cost., quale clausola generale aperta
- si colloca dal versante della lesione dell'interesse giuridicamente
protetto, dunque del danno-evento, ma lascia completamente in ombra
le conseguenze della lesione".
La rivoluzione del danno - Impossibile interrogarsi qui compiutamente
sul perché delle difficoltà - esegetiche, letterarie,
semantiche - che tanti interpreti accusano oggigiorno, di fronte
alle tematiche del danno non patrimoniale.
E' probabile che i motivi profondi, sul terreno del metodo, andrebbero
comunque indagati con pazienza.
Un punto appare chiaro sin d'ora: solo in parte potranno riuscire
di utilità, su questo terreno, spiegazioni arieggianti alla
modestia del background culturale che si riscontra in Italia - durante
l'ultimo secolo e mezzo (poche opere di vasto respiro, scarso cimento
teorico, bassi indici di creatività e originalità)
- in merito ai concetti generali di danno.
Basti ricordare che, in Germania, la premessa storico/bibliografica
è certamente di segno diverso (già a partire dalla
fine dell'Ottocento); eppure anche lì il tono degli approcci
e la sensibilità vittimologica, in materia di danno alla
persona, sono oggi tutt'altro che soddisfacenti.
Più proficua casomai un'altra strada: quella che fa capo
alla tradizionale inclinazione del tortman, di qualsiasi ambiente,
a difendere anzitutto se stesso - a non far trasparire i suoi disagi
nel cogliere la natura dei bisogni emergenti, presso i tribunali,
nel percepire il senso delle scoperte dottrinarie che si affacciano.
Inclinazione dunque - per una generazione tutta legata a un certo
modo di ragionare, amante delle geometrie consolidate - a osteggiare
ogni materiale irriducibile alla purezza di quegli standard. Propensione,
secondo i casi, a sbarrare al nuovo la porta della cittadella aquiliana;
oppure tentativo di purgare ogni dato inedito delle sue frange meno
canoniche, facendone una cosa differente, omologa al linguaggio
di sempre
Si spiegano così l'eleganza e il fervore con cui ci si è
prodigati, da parte della nostra dottrina, a partire degli anni
'60, nelle varie discussioni sull'ingiustizia del danno, sulla causalità
giuridica, sulle varie forme della colpevolezza, sui destini prossimi
della responsabilità oggettiva. Nessun serio rischio questa
o quella neolettura introduceva, al di là dei clamori retorici,
rispetto agli equilibri precedenti; il panorama di fondo, il sistema
dei riferimenti tecnico/formali restavano - per la sintassi dell'ordinamento
- comunque i medesimi.
Nessun imbarazzo possibile.
Tutt'altro lo scenario minacciato dall'irrompere giurisprudenziale
dei "nuovi danni" non patrimoniali (biologico, psichico,
esistenziale). A entrare in gioco qui è la creatura umana,
con tutta la sua complessità - relazionale, avventurosa,
politica, esplorativa. Le parole d'ordine sono subito diverse, dapprima
presso i cultori delle scienze sociali, poi per l' operatore del
diritto.
Ecco moltiplicarsi allora nelle istruttorie (volendo usare le parole
della sentenza in commento) i rimandi all' "esistenza concreta",
alla "vita quotidiana", a "una radicale trasformazione
delle prospettive". Sempre più l'accento si sposta sui
"rovesciamenti forzati dell'agenda", sul "condurre
giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle
più importanti, una vita diversa e peggiore", sugli
"ovvi sacrifici che ne conseguono".
C'è anzi il pericolo (questo sì oscuro, trasversale)
che i nuovi soffi antropologici non rimangano circoscritti entro
la cerchia nominale del danno; che dilaghino, presto o tardi, verso
le altre componenti della fattispecie aquiliana, magari oltre la
soglia dell'illecito - contagiando ogni settore del diritto privato:
famiglia, lavoro, diritti della personalità, contratti, malpractice
medica, processo, ambiente, e cos'ì via.
Si tratta di danno esistenziale - Del tutto condivisibili (merita
aggiungere) i profili di inquadramento tecnico del danno non patrimoniale,
quali emergono dalla sentenza perugina.
Così, in particolare, quanto alla scelta della Corte umbra
di ricondurre il nocciolo delle ripercussioni lamentate dai genitori,
a seguito della nascita indesiderata, sotto l'egida (prevalente)
del danno esistenziale
Seguiamo il percorso argomentativo dei giudici
(a) Un primo passaggio, di tipo generale, è quello riguardante
le sofferenze di tipo interno.
Osserva al riguardo la pronuncia: fatti come quelli all'origine
della causa sono tali da provocare, normalmente, un certo dolore
presso le vittime. Non si tratterà magari dei risvolti più
diffusi, laceranti; ma un danno morale soggettivo difficilmente
può essere assente del tutto, in circostanze simili. E come
tale occorre risarcirlo.
(b) Seguono le considerazioni relative al danno biologico.
Rileva il collegio, a tale proposito, come non siano mancate in
passato pronunce favorevoli a concedere ai genitori, dinanzi alla
nascita di un bambino handicappato, il risarcimento di una posta
siffatta.
Viene sottolineato trattarsi però di episodi da non ripetere.
Ciò non soltanto, si lascia intendere, con riferimento ai
profili di ordine prettamente fisico (difficili da prospettare in
situazioni del genere); pure in ordine ai riflessi lesivi di carattere
psichico la conclusione è destinata, tendenzialmente, a non
variare.
In effetti: l'eventualità di un genitore in grado di dimostrare
di aver risentito compromissioni, più o meno profonde, alla
propria salute mentale - a seguito di una nascita non desiderata,
sia pur di un figlio malformato - deve ritenersi non proprio frequentissima.
E tanto dicono i repertori di giurisprudenza, nonché i trattati
di medicina legale, non solamente in Italia.
(c) Il punto è che inquadramenti simili, si prosegue, traggono
origine quasi tutti da una palese forzatura di principio; loro presupposto
era "un'idea di salute, e quindi di danno biologico, particolarmente
dilatata, tale da ricomprendere quelle perdite che non la salute
impegnano, ma le conseguenze relazionali della lesione"; il
che al giorno d'oggi, con le più attente nomenclature affermatesi
ex lege Aquilia, non ha più (si lascia intendere) ragion
d'essere.
(d) Con la nascita indesiderata ci si trova dinanzi, in verità,
a "un caso paradigmatico di lesione di un interesse che non
determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro sempre
possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno,
nelle occasioni più minute come in quelle più importanti,
una vita diversa e peggiore (quanto si voglia nobilitata dalla dedizione
al congiunto svantaggiato, ma peggiore, tanto che nessuno si augurerebbe
di avere un figlio senza gambe piuttosto che con) di quella che
avrebbe altrimenti condotto".
(e) Nessun senso rispetto a tutto ciò - una volta riconosciuto
"che la nascita indesiderata incide massicciamente su altri
aspetti dell'esistenza, diversi dalla sofferenza e dalla salute"
- avrebbe tuttavia proseguire come fa Cass. 10 maggio 2002, n. 6735),
ossia evidenziare che uno dei danni che si producono "attiene
agli effetti non patrimoniali della diminuita vita di relazione":.
Il punto - rilevano i giudici umbri - è che "il ricorso
al rispolverato danno alla vita di relazione sembra tutt'altro che
appagante, per quanto siffatta figura è ampiamente superata
dall'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi due decenni".
(f) Maglio riconoscere piuttosto - come ha fatto già ragguardevole
giurisprudenza di merito - che "le conseguenze personali della
mancata interruzione volontaria della gravidanza costituiscono,
per la parte più rilevante, un caso tipico di danno esistenziale,
nel senso in cui l'espressione si è andata man mano precisando
in giurisprudenza (
) dottrina: ossia come ostacolo allo svolgimento
di attività realizzatrici della persona, per utilizzare la
nota espressione della Corte costituzionale".
(g) Più precisamente: la nascita indesiderata è tale
da determinare "una radicale trasformazione delle prospettive
di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare
(non i propri specifici "valori costituzionalmente protetti",
ma) la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti
esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono:
le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella
scelta procreativa, allora, finiscono per consistere proprio nei
"rovesciamenti forzati dell'agenda" di cui parte della
dottrina discorre nel prospettare la definizione di danno esistenziale".
Voci contrarie, spesso altezzose - Sorprendenti allora, rispetto
a indicazioni così puntuali, battute come quelle che si ritrovano
presso Cass. 29 luglio 2004, n. 14488 (riportate a un certo punto
nella motivazione perugina), secondo cui non "non esiste la
categoria del cosiddetto danno esistenziale, essendo invece risarcibili
le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti".
Difficile immaginare da dove accenti simili - lasciati cadere un
po' dall'alto, senza corredi argomentativi di sorta - possano mai
sortire.
I timori di chi suppone che, attraverso il danno esistenziale,
si verrebbe a dare ascolto a qualsiasi umano disappunto? Sono proprio
gli esistenzialisti a chiarire, in verità, perché
così non potrebbe mai essere: mettendo in luce come il fatto
del convenuto dovrà, in ogni caso, essere contra ius; sottolineando
che le attività colpite nella vittima, e per le quali si
reclama tutela, non potranno non vantare il crisma della meritevolezza.
Sensibilità per i bisogni del mercato, attenzione verso
la categoria degli assicuratori? Si fa fatica a pensare a dei magistrati
schiacciati, più di tanto, sugli allarmismi economici (non
sempre innocenti) di alcune compagnie private. Messa in guardia
contro le sirene tentatrici del danno in re ipsa? S'è già
visto come nessuno abbia difeso la categoria del danno-conseguenza
- i doveri della severità sul terreno probatorio - più
energicamente degli esistenzialisti.
Nostalgie verso un'impostazione tipizzante degli illeciti, rilanci
dell'antigiuridicità come cuore - necessario e sufficiente
- della fattispecie? I "no" e i "si" più
equilibrati appaiono, ancora una volta, quelli pronunciati dai sostenitori
delle nuove linee protettive. Vale a dire:
(i) non basta disquisire di posizioni soggettive, parlando di torto
extracontrattuale; ci si adagia così sulla componente nominale
dell'ingiustizia, che è però tutt'altra cosa dal danno;
quest'ultimo (realtà del mondo, faktisch) non può
non esserci nella responsabilità civile; automatizzare il
risarcimento significa niente più che dare il via a qualche
spirale inflattiva, presso i tribunali, oppure alle commisurazioni
irrisorie;
(ii) proclamazioni di diritti a parte, a spiccare nella Costituzione
è - in primo luogo - il piano delle "attività
realizzatrici" della persona: le prerogative formali contano,
soprattutto, quali sfondi lungo cui avviene il disegno ciò
che ogni creatura vorrebbe fare, essere al mondo; il danno esistenziale
altro non fa, tecnicamente, che trasporre il rigoglio di quegli
orizzonti sul terreno dell'illecito;
(iii) l'approdo a una categoria lineare riflette, anche in diritto,
la propensione di ciascun individuo a pensare unitariamente se stesso;
soprattutto alla responsabilità civile, chiamata a governare
una casistica pressoché infinita, si addicono le indicazioni
statutarie a vasto raggio - le sole capaci di scongiurare vuoti
di salvaguardia, per le vittime, oppure rischi di duplicazione risarcitoria.
Difficile, come si vede, trovare alle orgogliose perentorietà
di Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, giustificazioni razionali, attendibili.
E poiché non sembra questa la sede per congetture d'altro
genere (sconcerto dinanzi a un mondo che avanza troppo in fretta?
ostentazione di immunità critico/istituzionale, gusto per
gli esercizi verbali dell'autorità o della gerarchia), non
resta che il richiamo alla sobrietà con cui i giudici perugini
chiudono, alfine, l'incidente: "Qui la S.C. (a differenza del
giudice delle leggi, che aveva seguito la strada della prudenza)
si cimenta in un'affermazione tanto netta quanto immotivata: ad
essa, perciò, non può attribuirsi alcun decisivo peso,
sicché non v'è ostacolo a dissentirne".
La sofferenza e il risarcimento - Circa il significato che la riparazione
del) danno morale è venuta assumendo, al giorno d' oggi,
è possibile osservare in generale.
(a) Troppo spesso si ragiona, in dottrina, come se fra angoscia
umana e mondo della responsabilità civile ogni interfaccia
fosse chiara, assodata per sempre; trattasi invece di relazioni
alquanto complesse, mai abbastanza indagate nella loro essenza -
tanto più negli ultimi tempi, a tener conto degli spostamenti
di campo operati da Cass. 8828/2003.
(b) Fra i singoli sub-statuti del male non sempre, in giurisprudenza,
si distingue adeguatamente. Basta pensare ai vissuti di chi si veda
- rispettivamente - colpito da un lutto, oppure rimanga handicappato,
resti sfigurato in seguito a un incidente, subisca una violenza
sessuale, finisca calunniato, venga incarcerato ingiustamente, subisca
maltrattamenti in famiglia, etc. Difficile non vedere come le ricadute
interiori tenderanno a differenziarsi, qui, sotto ogni punto di
vista (intensità del colpo iniziale, pervasività del
dolore, effetti collaterali delle ansie, etc.).
(c) Non sempre i patemi d'animo corrispondono a qualcosa di transeunte,
destinato a scomparire nel tempo, oppure a convertirsi in una perdita
della ragione. Spesso - come attestano concordemente le scienze
"psi" (dappertutto e in ogni tempo) - accade invece il
contrario: fitte interne che non diminuiscono, strazi che addirittura
crescono col tempo, pene dello spirito che non trascolorano in cadute
psichiche, traumi che mutano restando però come spine del
cuore;
(d) Anche gli intrecci di tipo funzionale (a seconda della personalità
della vittima, del tipo di bene messo in causa, della dolosità
o colposità della condotta, etc.) sono destinati a variare
profondamente, nel risarcimento del danno morale. Qui prevarrà
- tra le indicazioni del sistema - il motivo della reintegrazione,
della soddisfazione per la vittima; là piuttosto quello della
recriminazione, del castigo per l'autore; là magari quello
della prevenzione dei torti futuri: là ancora entreranno
in gioco combinazioni più articolate, poliedriche, secondo
le necessità del caso.
(e) "Sentire" e "fare" costituiscono, nella
esperienza dell'essere umano, momenti inconfondibili tra loro. Ogni
tanto accade che un giudice riconosca di aver contabilizzato sul
terreno del primo materiali appartenenti, invece, al secondo. Ecco
gli spazi del danno esistenziale dilatarsi, allora, a scapito di
quelli del danno morale soggettivo, senza che il volume del risarcimento
aumenti necessariamente.
(f) Ciò che il danno morale venga perdendo in competenze
(con il secolarizzarsi di qualche voce negativa), acquista di solito
in cristallinità. E sempre più ci si accorge allora
come, là dove una sofferenza umana esista davvero, non si
potrà non darle "riparazione integrale" - senza
atteggiamenti di ordine commiseratorio, da parte dell'ordinamento,
né frazionamenti rispetto a indicatori di tipo medico-legale,
o ad altre soglie aritmetiche di riferimento.
Il danno morale nella sentenza perugina - Assai puntuali comunque,
in relazione ai dolori patiti da genitori nella vicenda perugina
(quanto cioè all'attribuzione agli sfortunati attori di 30.000
euro a ciascuno, a titolo di danno morale), gli argomenti fatti
valere nella sentenza.
- sottolineano opportunamente i giudici: "Nel caso di specie,
è certamente da considerare un'acuta sofferenza concentrata
successivamente all'ecografia del 28 febbraio 1990, sofferenza resa
ancora più viva dalla circostanza che, dopo l'ecografia del
5 gennaio, i genitori non potevano paventare una diagnosi così
sfavorevole quale quella poi correttamente formulata";
- donde poi la fondata conclusione: "Tale sofferenza è
sicuramente proseguita, ragionando secondo un criterio di normalità,
fino alla nascita ed anche dopo, fin tanto che - come è nella
natura delle cose, salvo che il dolore non vada come si suol dire
ad incistarsi, finendo per trasformarsi in vera e propria patologia
psichica - i genitori non hanno accettato l'accaduto, ponendosi
nella prospettiva di farvi fronte".
Danno esistenziale e profili di quantificazione - Del tutto congruo
(resta infine da aggiungere) il percorso seguito dalla corte perugina
per la determinazione del quantum, sul terreno del danno esistenziale
- dovuto a ciascuno dei genitori.
(i) Così, in primo luogo, a proposito delle osservazioni
circa la riconducibilità del d. biologico e del d. esistenziale
sotto il medesimo ceppo "antropologico"
Nessun dubbio, rimarcano i giudici, trattarsi nell'un caso e nell'altro
di attività realizzatrici spezzate (con la sola differenza
del tipo di bene colpito a monte: là un tratto del corpo
o della mente, qua un posizione soggettiva d'altro genere). Niente
di più semplice, dunque, che ricercare i parametri di commisurazione,
ai fini dell'esistenziale, là dove quelle poste figurano
da tempo valutate/indicizzate, ossia sul terreno del danno biologico.
(ii) Così per quanto riguarda, in secondo luogo, le osservazioni
(della corte) circa la maggior insidiosità - agli effetti
di uno sconvolgimento delle attività quotidiane - dei torti
che ineriscano all'universo della salute, psichica o fisica, piuttosto
che non di quelli relativi ad altri momenti della persona.
Un dato questo - si sottolinea nella pronuncia umbra - di sicuro
rilevo anche sul terreno della nascita indesiderata.
Opportunamente precisa, al riguardo, la motivazione come "Il
danno esistenziale (
) va ritenuto sicuramente meno grave di
un simile danno biologico, dal momento che quest'ultimo avrebbe
integralmente precluso qualsiasi attività della persona,
mentre il pregiudizio in termini di deterioramento della qualità
della vita derivante dalla nascita indesiderata è senz'altro
più contenuto, poiché i genitori conservano un ampio
margine di "realizzazione", pur deteriorato in conseguenza
dell'evento verificatosi" .
Rilievo ripreso e approfondito subito sotto, con riferimento alla
situazione dei genitori del figlio malformato. Al cui proposito
i giudici rilevano che "se si pensa ad una empirica suddivisione
delle attività della persona in più aree - ad esempio:
a) attività biologico-sussistenziali (muoversi, mangiare
ecc.); b) affetti, sesso, famiglia, figli; c) lavoro; d) arte, scuola,
scienza, cultura; e) svago, sport, vacanze, tempo libero - è
facile osservare che, con riguardo alla coppia Utrio Lanfaloni-Angelini,
nessuna compromissione si è avuta con riguardo alla sfera
sub a, imponente è stata la compromissione con riguardo alla
sfera sub b, senz'altro rilevante è stata la compromissione
concernente le altre sfere, non foss'altro che per il minor tempo
disponibile allo scopo, dovendo i genitori occuparsi in misura superiore
alla norma della bambina".
(iii) Così, infine, per quanto concerne le osservazioni
circa il protrarsi delle compromissioni esistenziali, nel futuro
vicino e lontano delle vittime.
Difficile non concordare, anche qui, con il passaggio della decisione
umbra in cui si legge: " per quanto riguarda la permanenza
del danno, la corte stima che esso sia destinato ad affievolirsi,
ma - ragionando per via presuntiva - non a scomparire: si è
detto che la bambina potrà inserirsi nel mondo del lavoro,
ma sembra difficile pronosticare che essa potrà affrancarsi
integralmente dalla dipendenza dai genitori e, dunque, affrancare
questi ultimi da ogni impegno nei suoi confronti".
Giudicare senza preconcetti - Tirando allora le fila del discorso:
(I) per lo studioso di diritto civile, e ancor più per il
giudice della responsabilità, la scelta di chiudere gli occhi
dinanzi alla realtà è quasi sempre rovinosa - soprattutto
trattandosi di crinali ad alto tasso di movimento, quali sempre
più appaiono quelli del danno alla persona;
(II) ove mancasse, oggigiorno, la possibilità di far capo
allo strumento del danno esistenziale, le ipotesi di compromissione
alle "attività realizzatrici" dell'individuo, non
discendenti da attentati all'integrità fisiopsichico, incontrerebbero
serie difficoltà di udienza sul terreno risarcitorio;
(III) le letture arroccate intorno al mero dato dell'antigiuridicità,
e disinteressate al piano dei contraccolpi negativi per la vittima,
finiscono per calpestare il significato stesso della presenza dell'illecito
extracontrattuale nel diritto privato - disarmando l'interprete
sotto il profilo tecnico e minacciando vuoti preoccupanti di giustizia;
(IV) difficile pensare, come anche la sentenza umbra insegna, che
la convivenza fra danno "morale" e danno "esistenziale"
finirà tanto presto in Italia - magari con qualche travaso
interno di materiali, senza tuttavia episodi di sopraffazione o
di vera concorrenza fra i due lemmi;
(V) il crescente riguardo per il profili della quantificazione,
secondo i moduli utilizzati anche nell'esempio perugino, appare
destinato a esaltare giorno per giorno - al banco di prova del giudizio
- l'identità morfologica fra danno "biologico"
e "danno esistenziale", avvicinando verosimilmente il
momento in cui i due lemmi verranno a fondersi entro un'unica categoria.
|