|
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II - Organizzazione della circolazione
e segnaletica stradale
Art. 35. Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente
il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri
per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti
proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei
modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali
in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato
ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le
altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici
di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale
ed operativa.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extra urbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto
dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per
la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri entri proprietari
delle strade interessate. La legge regionale può prevedere,
ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla
redazione del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate
all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con
i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il
piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati
sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo
del traffico, nonché di verifica del rallentamento della
velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie
in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.
Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni
di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero
dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto
dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto
il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione
di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel
rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi
delle aree urbane, sulla base del le indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto.
Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale,
fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma
3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti
delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro
un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle
strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada.
La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali
che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio
ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione
e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
38. Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità
con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni
caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'articolo
43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali
per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della
strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per
la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche
nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite
massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione),
le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri
di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria
e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa
in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando
sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente
allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che
non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità
delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,
devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade
di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica
stradale militare, con modalità particolari di apposizione,
le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria
o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità
militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua
sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono
agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che
facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero
dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso
di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione,
provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente
proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione
che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni
del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art. 39. Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento
prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni
cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti
della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per
la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;
si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego
e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento
si applica il comma 13 dell'articolo 38.
Art. 40. Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni
od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio
di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia
o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia
o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti
alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare
le prescrizioni semaforiche o il segnale di fermarsi e dare precedenza
o il segnale di passaggio a livello ovvero un segnale manuale del
personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario,
per rispettare il segnale dare precedenza.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni,
i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali,
nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate;
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente
affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo
dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse
e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per
il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti
ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili
anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei
non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri
segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41. Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale
con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra
con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra
o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato
di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero.
I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale
e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento
di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli
che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo
e verde; il significato è identico a quello delle luci di
cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una
pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o
ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di
poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti
devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali
sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto,
di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi,
al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più
arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione,
né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il
segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato
delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti
di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui
ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per
i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone
o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano
accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono
con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento
dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde
a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli
di arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della
X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma
1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata
velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme
di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale,
il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità
e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio.
Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre
lanterne semaforiche efficienti egli deve tenere conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità
di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere
in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art. 42. Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati
ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e
le modalità di impiego e di apposizione.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione, arresto per
tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se
il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto
ai conducenti che abbiano gi impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: arresto per
tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia
e per contro via libera per coloro che percorrono la direzione indicata
dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente arresto per tutti gli utenti che si trovano di fronte
all'agente o dietro di lui e via libera per coloro che si trovano
di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con
la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare
o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari
a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità
e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza,
sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione
del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale
distintivo.
Art. 44. Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso
e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate
a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi
di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente
la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile
della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate
solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia
da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi
a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano
l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a
livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a
livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici,
nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle
semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate
hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità
e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità.
Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale
non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice,
dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché
la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso
da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni,
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità
di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni
delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione
della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello
di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con
il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione,
la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione
e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle
norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori
pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei
dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici,
a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada
può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare,
spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci
giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma
2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la
visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine
indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente
proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature
e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico,
nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione
ed omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo
accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali,
di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento
sono precisate altresì le modalità di omologazione
e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle
imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede,
a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel
regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi
di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati
o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e
l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano
la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature
di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli
organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi
di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
(i commi 9-bis e 9-ter sono stati introdotti dall'articolo 31 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472
|