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TITOLO III DEI VEICOLI
CAPO I: Dei veicoli in generale
Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle
per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore,
le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
(1).
(1) Vedi d.m. 30 dicembre 1992, n. 576.
Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi;
d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli;
i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli
con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue
in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
non supera i 50 km/h;
· categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) non supera i 50 km/h;
· categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h;
· categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
· categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h; b) categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
· categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
· categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima non superiore a 5 t;
· categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima superiore a 5 t; c) categoria N: veicoli a motore
destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
· categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
· categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
· categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t; d) categoria O: rimorchi
(compresi i semirimorchi);
· categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore
a 0,75 t;
· categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75
t ma non superiore a 3,5 t;
· categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5
t ma non superiore a 10 t;
· categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10
t
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 21, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza
muscolare dello stesso conducente.
Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno
o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.
Art. 50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini,
a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono
ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 38.100 a lire 152.420 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
Art. 52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi
le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità
fino a 45 km/h;
c) (Omissis) (1).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati
al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto
del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni
o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti,
ove a ciò non osti il diritto comunitario. 3. Le caratteristiche
dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle
caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo
delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare
l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli,
qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 22, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360 di soppressione
della lettera c) del comma 1.
Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone,
in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella
di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi
di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore
(1);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni
e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati
da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi;
su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa
a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale
una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive
sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino
anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio,
destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00
m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno
carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di
5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
(1) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 23, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente (1);
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione
elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose
e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente (1);
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle
attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso
delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità
gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti.
La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori
tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due
parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di
sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego
o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione
mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante
la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti
a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art.
62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada
(1). 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali.
(1) Per gli autoveicoli indicati dalla presente lettera, ai fini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i motocicli
e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare
entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con
effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente (art. 48, d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, nel testo sostituito dall'art. 3, d.lg. 2 settembre
1997, n. 314). Vedi, inoltre, l'art. 11, comma 2, l. 23 dicembre
1997, n. 454.
Art. 55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei
motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per
gli autoveicoli.
Art. 56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal
comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere
trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della
lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere
g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati
per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore
ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto
di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti
od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta
motrice. 4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati
al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli
61 e 62 e dal regolamento (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 24, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento
e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali
di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di
addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente.
La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine
agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature
per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi
a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli
metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),
e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con
un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso
quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti
per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di
idonea attrezzatura non permanente (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 25, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento
e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della
macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici
di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le
macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti,
non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini
della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o
a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 15 km/h.
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città,
i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli
dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce,
con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione
e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse
storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla
loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente
all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento
delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare,
devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella
cui circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato
dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta
dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse
storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non
iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice,
per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei
registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione
è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono
le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie
per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti
tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano
ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni
necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione.
I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione
generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo
tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma
4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei
requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 127.020 a lire 508.070 se si tratta di autoveicoli, o da
lire 63.510 a lire 254.030 se si tratta di motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 26, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29
dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura
indicata.
Art. 61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve
avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza
non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché
mobili (1);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia
di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.
Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori,
purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e
di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli
applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C.
(1). 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere
la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni
e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m,
in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro
dei trasporti e della navigazione (2).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan
e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere
il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli
o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350. Per la prosecuzione
del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
164, comma 9 (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 8, d.l. 4 ottobre 1996,
n.
517, conv. in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 4 ottobre 1996,
n. 517, conv. in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 27, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29
dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura
indicata.
Art. 62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per
i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli
a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva
a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore
a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più
assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m,
la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta
di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente,
se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando
l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi
pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno
carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6,
la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi
non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato
o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi
e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse
più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non
deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1
m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1
m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t;
nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore
a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti
dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni
previste
dall'art. 10 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993,
dall'art. 28, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più
di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione
dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio
se questo non è più atto a circolare per avaria o
per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art.
159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze
di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli
di veicoli non considerati rimorchi (1).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità
e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 127.020 a lire 508.070 (2).
(1) Vedi il d.m. 9 maggio 1994.
(2) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
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