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TITOLO III: DEI VEICOLI
CAPO II: Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a
trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli
a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori
che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo.
Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi
anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro
arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi
non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
Art. 66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre
che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei
cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore
a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente
ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510
a lire 254.030 (1) (2).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
(2) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993,
dall'art. 29, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.ù
Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune
di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni. 2.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna
delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non
siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento.
Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è
stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario. 5. Chiunque
circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 63.510 a lire 254.030. 6. Chiunque abusivamente
fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte,
ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove
il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti
indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi
di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui
pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità
di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che
consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di
un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 a lire
152.420.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 63.510 a lire 254.030.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove
ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto
non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 30, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29
dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura
indicata.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e
di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei
velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli
49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità
di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura
dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché,
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi
di segnalazione acustica.
Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le
zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici
e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza".
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate,
per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi
di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può
essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi
di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita
di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma
1. 3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è
consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al
servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme
sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 127.020 a lire 508.070. Se la licenza è stata ottenuta,
ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del
pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030. In tal caso
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1).
(1) Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata
nella misura indicata.
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