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- INTRODUZIONE
Il legislatore civile, ex art. 2934 c.c. e ssgg., disciplina
listituto giuridico della prescrizione, spiegando come
ogni diritto si estingue nel caso in cui il legittimo titolare
non lo esercita ovvero non lo usa [1]
(ex artt. 954 u.c., 970, 1014, 1073 c.c.) per il tempo determinato
dalla legge, nei limiti in cui non si tratti di diritti indisponibili
o di altri diritti indicati dalla legge.
In tal senso, si cerca di evitare linerzia del titolare
del diritto esercitabile (id est non sottoposto ad alcuna condizione
sospensiva, ad esempio), proprio al fine di evitare che possano
sussistere situazioni giuridiche ovvero rapporti negoziali incerti,
in ossequio allesigenza generale di certezza del diritto;
laddove, infatti, lo stesso legislatore avesse optato per la
soluzione contraria e non avesse formulato listituto giuridico
della prescrizione, vi sarebbe stato, evidentemente, il rischio
di individuare un vulnus allintero ordinamento giuridico,
a scapito di una tutela effettiva che lo stesso ordinamento
vorrebbe garantire.
Se, infatti, lordinamento mira a risolvere i contrasti
interpretativi nascenti da rapporti giuridici negoziali ovvero
ex facto, allora, a fortiori, sarebbe necessario individuare
un meccanismo giuridico concreto volto ad attribuire certezza
ai singoli rapporti tra i consociati, tanto più che linerzia
allesercizio di un diritto soggettivo induce la generalità
delle persone a pensare che tale diritto non esista o sia stato
abbandonato [2],
determinando confusione e sovraccarico del contenzioso.
Tuttavia, se la definizione e la ratio [3]
dellistituto de quo sembrano sufficientemente chiari,
particolari problemi ermeneutici si pongono nellambito
dellindividuazione del c.d. dies a quo, soprattutto nellipotesi
di prescrizione breve, ex art. 2947 c.c., attinente al risarcimento
del danno extracontrattuale. Infatti, in tali ipotesi, il legislatore
sembra individuare il dies a quo nel momento della verificazione
del fatto antigiuridico (...dal giorno in cui il fatto
si è verificato...) e non nel momento della percezione
del danno [4],
ponendo significativi problemi interpretativi nel caso di c.d.
danni lungolatenti, dove la verificazione del danno è
temporalmente sfalsata rispetto alla condotta antigiuridica,
con la conseguenza che lo stesso danneggiato, laddove abbia
la percezione del danno in un momento di gran lunga successivo
alla sua causazione, rischierebbe di non poter più far
valere la pretesa risarcitoria perchè lazione sarebbe
prescritta.
Se, infatti, per fatto, ex art. 2947 c.c., si
intende il momento della condotta antigiuridica ovvero della
causazione del danno, allora nelle ipotesi di danni lungolatenti
il danneggiato rischierebbe, non di rado, di restare sprovvisto
di tutela giuridica, creando un vulnus allintero meccanismo
risarcitorio, ex art. 2043 c.c., nonchè allo stesso diritto
di difesa, ex art. 24 Cost.
Viceversa, laddove si opti per la tesi contraria, volta ad
individuare il dies a quo nel momento della percezione del danno,
non si risolverebbe definitivamente il problema dei danni lungolatenti,
perchè il danneggiante correrebbe il rischio di restare
esposto allazione risarcitoria altrui sine die, in contrasto
con lesigenza generalizzata di certezza del diritto.
Appare chiaro, infatti, che interpretando il concetto di fatto,
ex art. 2947 c.c., nel senso di percezione della carica lesiva
della condotta altrui, lazione risarcitoria non cadrebbe
mai in prescrizione, perchè il danneggiato potrebbe in
ogni momento sostenere di aver percepito il danno, individuando
un vulnus allistituto giuridico della prescrizione, difficilmente
giustificabile, a scapito della posizione giuridica del danneggiante
e dei principi generali di certezza del diritto.
Sotto tali profili argomentativi, pertanto, si coglie a pieno
la problematica sottostante, tanto più che neanche il
richiamo allart. 2935 [5]
c.c. è, di per sé, sufficiente a risolvere il
problema interpretativo, poichè non è chiaro il
giorno in cui il diritto può essere fatto valere,
potendo coincidere, evidentemente, tanto con il momento della
causazione del danno quanto con quello della percezione.
- TESI GARANTISTA
Secondo limpostazione tradizionale, lart. 2947
c.c. andrebbe interpretato in senso garantista verso il danneggiato,
decodificando linciso dal giorno in cui il fatto
si è verificato nel senso di percezione della lesività
del fatto antigiuridico altrui, attraverso uninterpretazione
estensiva.
Il dies a quo, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione
dellillecito aquiliano, sarebbe riferibile al momento
in cui il danneggiato subisce gli effetti della condotta altrui
ovvero il danno [6],
poichè solo da questo momento il soggetto leso può
decidere liberamente se agire o meno in via risarcitoria, secondo
lo schema dellart. 2935 c.c.; con la conseguenza che nel
caso di danni c.d. lungolatenti il dies a quo non decorrerebbe
dal momento della causazione del danno ab origine, ma dal verificarsi
degli effetti dannosi percepibili.
A sostegno di tale tesi, si sottolinea come lo stesso istituto
giuridico della prescrizione vada analizzato in modo sistematico,
collegando lart. 2947 c.c. con gli artt. 2043 e 2935 c.c..
Se, infatti, si opta per uninterpretazione sistematica,
si dice, lart. 2947 c.c. depone esclusivamente nel senso
che il dies a quo è quello della percezione del danno,
poichè sarebbe lo stesso art. 2935 c.c. ad imporlo. Lart.
2935 c.c., dunque, laddove spiega come la prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere, sembra imporre allinterprete una strada ben precisa,
poichè il diritto può essere fatto valere, evidentemente,
solo nel caso in cui si abbia consapevolezza del diritto nascente
da illecito dannoso, id est la percezione del danno permette
di far valere un diritto. Diversamente, infatti, lart.
2935 c.c. perderebbe di significato e di portata applicativa,
perchè limpostazione seguita dal legislatore volta
essenzialmente ad individuare il dies a quo attraverso il criterio
della possibilità di far valere un diritto, e non attraverso
il criterio della mera decorrenza temporale, sarebbe elusa a
vantaggio del danneggiante che potrebbe non essere più
chiamato a rispondere del fatto illecito, soltanto perchè
in concreto il danneggiato era impossibilitato (a causa della
natura di certi danni, come quelli lungolatenti, appunto) a
percepire il danno.
Daltronde, si precisa, anche lart. 2043 c.c. sembrerebbe
deporre nello stesso senso. Infatti, laddove il legislatore
spiega la struttura giuridica del danno extracontrattuale, si
riferisce al danno ingiusto, non alla condotta; con la conseguenza
che il danneggiato dovrà essere messo in condizioni tali
da poter percepire [7]
la lesività della condotta ovvero, più in particolare
lingiustizia. In altri termini, si dice come con lart.
2043 c.c. il legislatore abbia inteso chiarire in modo lapalissiano
che lattenzione dellinterprete deve concentrarsi
sul momento del danno, collegato solo eziologicamente ad una
condotta umana antigiuridica, ma non temporalmente, proprio
in considerazione del fatto che talvolta il momento di verificazione
(ovvero, più precisamente, manifestazione [8])
del danno non è coincidente con quello della condotta
antigiuridica.
Daltronde, tale impostazione interpretativa sembra coerente
con i fatti giuridici che in concreto si possono presentare,
soprattutto prendendo in considerazione la molteplicità
delle vicende umane dove alla condotta offensiva, possono seguire
solo eventualmente danni risarcibili, come nellipotesi
di assenza dellelemento della colpa, dove il danno sussiste
seppur non risarcibile, ovvero nel caso di sussistenza di cause
di giustificazione (legittima difesa, ex art. 2044 c.c., stato
di necessità, ex art. 2045 c.c., ecc.), dove è
dubbio se sussista ad ogni modo lingiustizia del danno;
id est, in tutti questi casi il danneggiato deve avere il tempo
non solo di percepire il danno, ma anche la lesività
risarcibile del fatto, per meglio esercitare il suo diritto
di difesa costituzionalmente garantito, ex art. 24 Cost.
In altre parole, se lart. 2947 c.c. si collega allart.
2935 c.c., nonché allart. 2043 c.c., emerge come
non solo il dies a quo deve essere individuato nel momento di
verificazione del danno, ma il danneggiato deve essere messo
in condizioni di percepirne anche lingiustizia, il nesso
eziologico, latteggiamento doloso o colposo, ovvero più
semplicemente la possibilità risarcitoria. Solo in tal
senso, infatti, il danneggiato potrà decidere liberamente
se intraprendere la via giudiziaria o meno, in pieno rispetto
dellart. 24 Cost.; diversamente argomentando, nei danni
lungolatenti il danneggiato resterebbe in una posizione giuridica
sprovvista di tutela, in contrasto, tra laltro, con la
lettera della legge e con il suo spirito garantista. La stessa
ratio giustificatrice dellart. 2043 c.c., daltronde,
sembra improntata alla tutela piena del danneggiato, per cui
anche nellipotesi di dubbio interpretativo attinente al
dies a quo, bisognerebbe propendere per la tesi più favorevole
al danneggiato.
Tale tesi interpretativa, tra laltro, sostenuta da parte
della giurisprudenza [9],
ha ampliato il concetto di percezione del danno, derivante dal
combinato disposto degli artt. 2947-2935-2043 c.c. e dallart.
24 Cost., fino a comprendervi leffettiva conoscibilità,
risolvendo il problema del dies a quo non già come mera
possibilità di accertare una realtà fenomenica,
ma come concreta possibilità di apprezzare l ingiustizia
del fatto stesso, nonché la sua riconducibilità
eziologica alla condotta dolosa o colposa di un terzo.
Accogliendo tale tesi, dunque, la prescrizione non decorrerebbe
dalla data di verificazione dellillecito, né da
quella in cui la vittima ha avuto la percezione del danno, ma
da quella in cui la vittima ha avuto la concreta possibilità
di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla
condotta illecita di un terzo.
- TESI RIGOROSA
Secondo altra impostazione [10],
invece, lart. 2947 c.c. andrebbe interpretato in modo
tale da individuare il dies a quo nel momento in cui è
stata tenuta la condotta illecita, anche nel caso in cui il
danno sia stato scoperto dal danneggiato in epoca successiva
in modo incolpevole (ad esempio nellipotesi, appunto,
di danni lungolatenti).
Infatti, linciso ...dal giorno in cui il fatto
si è verificato..., ex art. 2947 c.c., sarebbe
assolutamente chiaro nellindividuare il dies a quo nel
momento in cui si tiene la condotta antigiuridica, id est fatto
inteso come condotta.
Il legislatore, sembrerebbe far riferimento alla verificazione
del fatto e non alla sua manifestazione, con la conseguenza
applicativa che anche nellipotesi di danni lungolatenti
la prescrizione dellazione risarcitoria dovrebbe incominciare
a decorrere dal momento della condotta antigiuridica. Diversamente
argomentando, si dice, si rischierebbe di entrare in contrasto
con la lettera della legge che parla di verificazione e non
di manifestazione del fatto antigiuridico nel senso di percepibilità
del danno.
Daltronde, si dice, lo stesso discorso attinente alle
condotte antigiuridiche solo eventualmente dannose, ovvero ai
danni lungolatenti che richiederebbero uninterpretazione
estensiva dellart. 2947 c.c., al fine di non svuotare
di significato la norma e non entrare in contrasto con lo spirito
dellart. 24 Cost., sarebbe da ridurre di portata argomentativa,
in quanto si opterebbe per uninterpretazione estensiva
sostanzialmente non ammessa dallo stesso legislatore, ex art.
12 Disp.Prel.c.c.
In particolare, infatti, il legislatore, ex art. 12 Disp.Prel.c.c.,
sembra limitare la possibilità di optare per una tesi
estensiva ovvero analogica [11],
solo nellipotesi in cui la controversia non possa essere
decisa con una precisa disposizione, diversamente
dellipotesi de quo. In altri termini, in tal senso, linterpretazione
estensiva sarebbe utilizzabile come criterio di supporto di
natura residuale, e non principale, con la conseguenza applicativa
che nei casi di norma sufficientemente chiara e puntuale limpostazione
estensiva deve, per così dire, cedere il passo alla tesi
rigorosa, come nel caso, appunto, di problemi attinenti allindividuazione
del dies a quo.
Si precisa, poi, come, anche qualora si volesse sostenere che
la tesi c.d. garantista non opta per uninterpretazione
analogica o estensiva vietata dal legislatore nel caso de quo,
ma sistematica, comunque, pure gli artt. 2935-2043 c.c. sembrerebbero
individuare il dies a quo nel momento della causazione (non
manifestazione) del danno ovvero nel momento della condotta
antigiuridica [12],
e non nel momento della percepibilità o percezione del
danno.
Lo stesso art. 2935 c.c., richiamato dalla tesi c.d. garantista,
sembrerebbe, al contrario, deporre a favore della tesi rigorosa.
Infatti, laddove il legislatore, ex art. 2935 c.c., spiega che
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, sembra individuare
un criterio interpretativo di contenuto formale e giuridico,
ma non naturalistico, id est non si riferisce al momento della
manifestazione del danno in senso fenomenico, ma al momento
giuridico in cui si può far valere un certo diritto,
in coerenza con lo stesso art. 2947 c.c.
In altri termini, secondo tale impostazione, il dies a quo
andrebbe individuato nel giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, da intendersi come momento di verificazione
del fatto giuridico, ex art. 2947 c.c., poichè, si dice,
si può disporre di un diritto nel momento in cui la legge
lo consente, e non nel momento in cui il soggetto percepisce
il danno; id est, il rapporto condotta-danno va inteso in senso
giuridico, ma non naturalistico, con la conseguenza che il dies
a quo sarà determinato dalla condotta antigiuridica.
Lo stesso art. 2043 c.c., poi, sembrerebbe deporre nello stesso
senso. Infatti, anche in tale norma, a rigore, il legislatore
prenderebbe precipuamente in considerazione la condotta, laddove
usa i termini come fatto doloso o colposo, cagiona
ad altri e colui che ha commesso il fatto,
proprio al fine di confermare come il dies a quo a fini prescrizionali
vada individuato nel momento della condotta. Nè varrebbe
in contrario, si dice, richiamare la presunta ratio della norma
volta a tutelare il danneggiato, perchè qualora si optasse
per uninterpretazione forzata si esporrebbe il danneggiante
alla possibilità di subire unazione risarcitoria
in qualsiasi momento, cioè sine die, con la conseguenza,
tra le altre, che sarebbe impossibile verificare in concreto
la percepibilità del danno, tanto più che sarebbe
un elemento assolutamente soggettivo e diverso da persona a
persona, soprattutto nei c.d. danni lungolatenti.
Proprio al fine di non soggettivizzare troppo il concetto di
dies a quo ovvero ridurre al minimo le incertezze giuridiche,
allora, il legislatore avrebbe riferito il termine fatto,
ex art. 2947 c.c., al momento della condotta, soprattutto alla
luce della sussistenza di danni lungolatenti (ovvero condotte
eventualmente dannose).
Daltronde, si precisa, il concetto di diritto di difesa,
ex art. 24 Cost., non va interpretato come abuso del diritto,
come si verificherebbe, di certo, nel caso in cui si esponesse
il danneggiato al rischio di unazione risarcitoria sine
die.
Optando per tale ipotesi ermeneutica, pertanto, nel caso di
danni lungolatenti il dies a quo prescrizionale, ex art. 2947
c.c., inizierebbe a decorrere dal giorno in cui è stata
tenuta la condotta illecita, ex art. 2043 c.c., e non dal momento
della manifestazione ovvero percepibilità del danno.
- CONCLUSIONI
Il problema interpretativo, effettivamente, sembra piuttosto
complesso, poichè entrambe le tesi esposte sembrano presentare
luci ed ombre difficilmente conciliabili.
Tuttavia, sembra maggiormente condivisibile la tesi c.d. garantista,
soprattutto in considerazione di danni lungolatenti, ovvero
nelle condotte eventualmente dannose. In particolare, lart.
2043 c.c., che sembra essere la norma-cardine del sistema risarcitorio
extracontrattuale, se letta nel suo complesso, in verità,
richiede la sussistenza di un danno per la sua applicazione
concreta, e non una condotta generica.
Se, allora, lillecito aquiliano per la sua applicazione
richiede la sussistenza di un danno, sarebbe incoerente ed illogico
far decorrere la prescrizione da un momento in cui tale danno
ancora non sì è manifestato, id est non è
divenuto percepibile e, quindi, inesistente in senso soggettivo.
In altri termini, la natura giuridica dellillecito extracontrattuale
richiedendo ai fini applicativi una serie di elementi strutturali
(dolo o colpa, condotta antigiuridica, danno ingiusto), impone
allinterprete di far decorrere la prescrizione dal giorno
in cui si verifica lillecito nella sua completezza, e
non parzialmente; diversamente argomentando, si violerebbe non
solo la lettera della legge e la ratio dellistituto dellillecito
aquiliano, ma si arriverebbe al paradosso per cui la prescrizione
relativa ad un illecito civile inizierebbe a decorrere in un
momento in cui lillecito, ex art. 2043 c.c., non si è
ancora realizzato nella sua interezza, creando un vulnus al
sistema risarcitorio difficilmente giustificabile.
Daltronde, sotto tali profili interpretativi, la struttura
giuridica dellillecito extracontrattuale nellambito
di danni lungolatenti, sembra ricalcare lo schema delle fattispecie
a formazione progressiva laddove sussista una condicio iuris
di efficacia, ovvero una condicio applicativa relativa alla
sussistenza di un danno, con il corollario logico-interpretativo
che il diritto può essere fatto valere, ex
art. 2935 [13]
c.c., dal giorno in cui si verifica il danno.
In questo senso, dunque, ben si comprende come anche interpretando
lart. 2935 c.c. in senso giuridico-formale, e non in senso
naturalistico, comunque il dies a quo a fini prescrizionali
andrebbe individuato nel momento di percepibilità ovvero,
secondo altra tesi, di percezione del danno.
Se, allora, si sottolinea come lart. 2043 c.c. richiede
la sussistenza di un danno e lart. 2935 c.c. si interpreta
nel senso che si può far valere un diritto dal giorno
in cui si verifica complessivamente lo schema dellillecito,
evidentemente, tutte gli argomenti posti a sostegno della tesi
rigorosa si svuotano notevolmente di portata argomentativa,
a tutto vantaggio della tesi c.d. garantista.
Sotto questottica interpretativa, pertanto, sembra maggiormente
condivisibile la tesi garantista.
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