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Fonti normative
D.p.r. 24.05.1988, n. 224 attuativa della direttiva 85/374/CE
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi.
D.lgs. 17.03.1995, n. 115 attuativa della direttiva 92/59/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Evoluzione della nozione di prodotto difettoso
Una delle prime classificazioni dei possibili difetti di un
prodotto [1]
fu elaborata dal Lorenz (Lorenz W., Arbeiten zur Rechtsvergleichung,
1966) che individuò cinque categorie: difetti di fabbricazione,
difetti di costruzione, difetti connessi allomissione
di avvertenze, difetti connessi alla mancata istruzione e difetti
inerenti a prodotti in conformità con lo stato della
scienza al momento della produzione.
Secondo autorevole dottrina il d.p.r. n. 224/88 individua una
trilogia di difetti che il prodotto messo in circolazione può
presentare [2]:
un difetto di fabbricazione, un difetto di progettazione oppure
un difetto dinformazione.
La responsabilità senza colpa definita dallart.
1 del d.p.r. n. 224/88 andrebbe riferita, secondo parte della
dottrina [3],
soltanto allipotesi di un difetto di fabbricazione - difetto
che riguarda il singolo esemplare di unintera produzione
esente da anomalie -, mentre per i difetti di costruzione -
che riguardano lintera serie prodotta, in quanto il bene
è stato fin dallorigine mal concepito - e per i
difetti dinformazione, il criterio dellimputabilità
tornerebbe ad essere la colpa, poichè di fronte ad un
evento lesivo derivante da difetti di costruzione, la colpa
del produttore sarebbe determinata dal fatto di non aver previsto
la possibilità del verificarsi di tale evento, ovvero
nellaverlo previsto ma, se evitabile, nel non aver adottato
le misure necessarie ad interrompere il processo produttivo
dellevento dannoso [4].
La regola vuole che il danneggiato provi il danno, il difetto
e la connessione causale tra difetto e danno, mentre spetta
al produttore lonere di dimostrare i fatti che possano
escludere la responsabilità secondo le disposizioni di
cui allart. 6.
Più complessa è lipotesi della omissione
di avvertenze e istruzioni. Mentre le istruzioni servono a rendere
possibile luso efficace di un determinato prodotto, le
avvertenze mirano ad assicurarne luso sicuro, senza pericoli
[5].
Il Legislatore - d.lgs. 115/95 [6]
- ha posto in capo al produttore lobbligo di immettere
sul mercato solo prodotti sicuri [7].
Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili
alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dalluso
anormale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non
sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze [8].
Si tratta, pertanto, di un giudizio binario, che si determina
nel verificare se vi sia stato un uso della cosa secondo criteri
di ragionevolezza prevedibili e nellaccertare che il comportamento
in concreto tenuto dalla vittima non fosse prevedibile secondo
ragionevole previsione.
Sarebbe, pertanto, importante che, unitamente alle istruzioni,
il produttore avverta dei possibili pericoli. Ciò non
significa che se il produttore fornisce al consumatore le avvertenze
necessarie per evitare che un determinato rischio si tramuti
in danno, questo lo libera da responsabilità, poichè
in questo caso verrebbe meno linteresse a migliorare i
propri prodotti, in contrasto con lipotesi di un prodotto
non conforme allo stato della scienza in un determinato momento.
Pertanto lobbligo dinformazione dipende dal divario
fra le qualità del bene prodotto e le aspettative che
un certo standard o il mutato stato della scienza hanno creato.
Certamente luso improprio o anomalo del prodotto esclude
la responsabilità del produttore: lart. 6 della
Direttiva 85/374/Ce applicata in Italia con d.p.r. 224/88 include,
fra le circostanze in base alle quali valutare la sicurezza
del prodotto, luso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato. In questa prospettiva linformazione
del produttore circa le modalità duso del prodotto
è indubbiamente uno dei mezzi per rendere sicuro luso
del prodotto e, di conseguenza, il prodotto medesimo [9].
Infatti, in forza e in virtù dellart. 5 d.p.r.
224/88 un prodotto si definisce difettoso (e determina la responsabilità
di cui allart. 1 d.p.r. 224/88) quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di
tutte le circostanze fra cui: a) (...) le istruzioni e le avvertenze
fornite; b) luso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato (...).
La maggior completezza delle informazioni fornite allutente
potrebbe facilitare la difesa del produttore in sede di risultanze
probatorie: per esempio il Tribunale di Milano, con sentenza
in data 13 aprile 1995 [10],
ha rilevato linsufficienza di sicurezza di un prodotto
(un letto a castello) per luso al quale era destinato,
perché non offriva le necessarie condizioni di sicurezza,
sia in relazione alla tecnica di costruzione, sia in relazione
alle istruzioni ed alle avvertenze fornite [11].
Se la presentazione del prodotto è esaustiva, anche
sotto laspetto delle avvertenze sulle modalità
duso del prodotto, atte ad evitare danni a persone o a
cose, il produttore non risponde dei danni derivanti dalluso
del prodotto non conforme alle avvertenze, così come
nel caso di un uso smodato; in questa ipotesi varrebbe il principio
imputet sibi: luso improprio, smodato o maldestro interrompe
il rapporto di causalità fra il fatto del produttore
e levento dannoso, a meno che non fosse prevedibile [12].
In sostanza il giudizio di ragionevolezza si risolve in una
valutazione sulla sicurezza del prodotto. Affermare che il danno
è stato causato da un uso irragionevole e non prevedibile
equivale ad assegnare al prodotto quel requisito circa la sicurezza
che si può legittimamente attendere. Il giudizio sulla
sicurezza del prodotto non può, tuttavia, derivare dalla
sola astratta valutazione circa il ragionevole uso: secondo
la Suprema Corte [13]
occorre anche che solo nellambito di un comportamento
siffatto il funzionamento dellaltalena (possa) rivelare
la mancanza di sicurezza che aveva dato luogo al determinarsi
del danno. Ciò significa che, potendo solo luso
ragionevolmente prevedibile, mostrare il pericolo occulto [14],
allora ogni uso irragionevole esclude di per sè stesso
la possibilità di parlare di pericolo occulto e, di conseguenza,
di una responsabilità del produttore [15]:
non è, infatti, possibile porre in relazione lesistenza
di pericoli occulti con i comportamenti abnormi/atipici (rispetto
alla normalità del prodotto).
Luso irragionevole viene, così, interpretato dalla
giurisprudenza come esimente. Ma non è tutto: se ci fermassimo
a questa affermazione, infatti, la nozione di difetto coinciderebbe
con quella di rischio non immediatamente individuabile, con
la conseguenza che la possibilità in concreto di riconoscere
tale rischio costituirebbe il limite dellapplicazione
della norma e, quindi, dellutente. Nè, ugualmente,
pare ragionevole pretendere che il produttore raggiunga un prodotto
oggettivamente sicuro, laddove la sicurezza di cui si parla
dovrebbe essere considerata come assoluta assenza di qualsiasi
pericolo.
Senonchè il d.lgs. 115/95, attuativo della direttiva
92/59 Ce, in materia si sicurezza generale dei prodotti, pare
fornire una soluzione al quesito: nel definire il concetto di
prodotto sicuro (nel quale, pertanto, rientra, a contrario,
il concetto di prodotto pericoloso) precisa che prodotto sicuro
è quello che in condizioni di uso normale o ragionevolmente
prevedibile, compresa la durata, non presenti alcun rischio
oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con limpiego
del prodotto e considerati accettabili nellosservanza
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
della persona [16]
....
La valutazione delluso cui è ragionevolmente destinato
il prodotto, va effettuata con riferimento, in particolare,
alle avvertenze del produttore, le quali devono essere intelligibili
in rapporto alle condizioni sociali e professionali dellutente,
perchè tale intelligibilità influisce sulla accertabilità
della sicurezza del prodotto e, pertanto, sulla fondatezza (o
meno) di una responsabilità del produttore.
In sostanza, i criteri che il produttore diligente dovrebbe
seguire nelladempimento dei suoi obblighi informativi
sono i seguenti: a) istruzioni duso del prodotto; b) avvertenze
sui possibili pericoli derivanti da uso scorretto o non conforme
alle istruzioni fornite, tenuto conto delluso a cui è
destinato il prodotto o a quello che si può ragionevolmente
attendere; c) intelligibilità delle informazioni fornite;
d) qualità del prodotto adeguato allo standard determinato
dallo stato della scienza e della tecnica.
Questultimo criterio viene definito dalle certificazioni
CE di conformità (come vuole la direttiva macchine 98/37/CE)
e dalle varie certificazioni (es. ISO 9001 [17])
riconosciute negli Stati membri.
Lintelligibilità dellinformazione può
essere determinata, oltre che dalluso di un linguaggio
non eccessivamente tecnico (tenuto conto delle qualità
professionali dellutente), anche, nel caso di prodotti
con mercato estero, dalla traduzione in più lingue del
manuale duso.
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