La responsabilità da prodotto difettoso: alcune brevi considerazioni


Avv. Andrea Cevolini

Fonti normative

D.p.r. 24.05.1988, n. 224 attuativa della direttiva 85/374/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

D.lgs. 17.03.1995, n. 115 attuativa della direttiva 92/59/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Evoluzione della nozione di “prodotto difettoso”

Una delle prime classificazioni dei possibili difetti di un prodotto [1] fu elaborata dal Lorenz (Lorenz W., Arbeiten zur Rechtsvergleichung, 1966) che individuò cinque categorie: difetti di fabbricazione, difetti di costruzione, difetti connessi all’omissione di avvertenze, difetti connessi alla mancata istruzione e difetti inerenti a prodotti in conformità con lo stato della scienza al momento della produzione.

Secondo autorevole dottrina il d.p.r. n. 224/88 individua una trilogia di difetti che il prodotto messo in circolazione può presentare [2]: un difetto di fabbricazione, un difetto di progettazione oppure un difetto d’informazione.

La responsabilità senza colpa definita dall’art. 1 del d.p.r. n. 224/88 andrebbe riferita, secondo parte della dottrina [3], soltanto all’ipotesi di un difetto di fabbricazione - difetto che riguarda il singolo esemplare di un’intera produzione esente da anomalie -, mentre per i difetti di costruzione - che riguardano l’intera serie prodotta, in quanto il bene è stato fin dall’origine mal concepito - e per i difetti d’informazione, il criterio dell’imputabilità tornerebbe ad essere la colpa, poichè di fronte ad un evento lesivo derivante da difetti di costruzione, la colpa del produttore sarebbe determinata dal fatto di non aver previsto la possibilità del verificarsi di tale evento, ovvero nell’averlo previsto ma, se evitabile, nel non aver adottato le misure necessarie ad interrompere il processo produttivo dell’evento dannoso [4].

La regola vuole che il danneggiato provi il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre spetta al produttore l’onere di dimostrare i fatti che possano escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all’art. 6.

Più complessa è l’ipotesi della omissione di avvertenze e istruzioni. Mentre le istruzioni servono a rendere possibile l’uso efficace di un determinato prodotto, le avvertenze mirano ad assicurarne l’uso sicuro, senza pericoli [5].

Il Legislatore - d.lgs. 115/95 [6] - ha posto in capo al produttore l’obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri [7]. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso anormale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze [8].

Si tratta, pertanto, di un giudizio binario, che si determina nel verificare se vi sia stato un uso della cosa secondo criteri di ragionevolezza prevedibili e nell’accertare che il comportamento in concreto tenuto dalla vittima non fosse prevedibile secondo ragionevole previsione.

Sarebbe, pertanto, importante che, unitamente alle istruzioni, il produttore avverta dei possibili pericoli. Ciò non significa che se il produttore fornisce al consumatore le avvertenze necessarie per evitare che un determinato rischio si tramuti in danno, questo lo libera da responsabilità, poichè in questo caso verrebbe meno l’interesse a migliorare i propri prodotti, in contrasto con l’ipotesi di un prodotto non conforme allo stato della scienza in un determinato momento. Pertanto l’obbligo d’informazione dipende dal divario fra le qualità del bene prodotto e le aspettative che un certo standard o il mutato stato della scienza hanno creato.

Certamente l’uso improprio o anomalo del prodotto esclude la responsabilità del produttore: l’art. 6 della Direttiva 85/374/Ce applicata in Italia con d.p.r. 224/88 include, fra le circostanze in base alle quali valutare la sicurezza del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato. In questa prospettiva l’informazione del produttore circa le modalità d’uso del prodotto è indubbiamente uno dei mezzi per rendere sicuro l’uso del prodotto e, di conseguenza, il prodotto medesimo [9]. Infatti, in forza e in virtù dell’art. 5 d.p.r. 224/88 un prodotto si definisce difettoso (e determina la responsabilità di cui all’art. 1 d.p.r. 224/88) quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze fra cui: a) (...) le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato (...).

La maggior completezza delle informazioni fornite all’utente potrebbe facilitare la difesa del produttore in sede di risultanze probatorie: per esempio il Tribunale di Milano, con sentenza in data 13 aprile 1995 [10], ha rilevato l’insufficienza di sicurezza di un prodotto (un letto a castello) per l’uso al quale era destinato, perché non offriva le necessarie condizioni di sicurezza, sia in relazione alla tecnica di costruzione, sia in relazione alle istruzioni ed alle avvertenze fornite [11].

Se la presentazione del prodotto è esaustiva, anche sotto l’aspetto delle avvertenze sulle modalità d’uso del prodotto, atte ad evitare danni a persone o a cose, il produttore non risponde dei danni derivanti dall’uso del prodotto non conforme alle avvertenze, così come nel caso di un uso smodato; in questa ipotesi varrebbe il principio imputet sibi: l’uso improprio, smodato o maldestro interrompe il rapporto di causalità fra il fatto del produttore e l’evento dannoso, a meno che non fosse prevedibile [12].

In sostanza il giudizio di ragionevolezza si risolve in una valutazione sulla sicurezza del prodotto. Affermare che il danno è stato causato da un uso irragionevole e non prevedibile equivale ad assegnare al prodotto quel requisito circa la sicurezza che si può legittimamente attendere. Il giudizio sulla sicurezza del prodotto non può, tuttavia, derivare dalla sola astratta valutazione circa il ragionevole uso: secondo la Suprema Corte [13] occorre anche che “solo nell’ambito di un comportamento siffatto il funzionamento dell’altalena (possa) rivelare la mancanza di sicurezza che aveva dato luogo al determinarsi del danno”. Ciò significa che, potendo solo l’uso ragionevolmente prevedibile, mostrare il pericolo occulto [14], allora ogni uso irragionevole esclude di per sè stesso la possibilità di parlare di pericolo occulto e, di conseguenza, di una responsabilità del produttore [15]: non è, infatti, possibile porre in relazione l’esistenza di pericoli occulti con i comportamenti abnormi/atipici (rispetto alla normalità del prodotto).

L’uso irragionevole viene, così, interpretato dalla giurisprudenza come esimente. Ma non è tutto: se ci fermassimo a questa affermazione, infatti, la nozione di difetto coinciderebbe con quella di rischio non immediatamente individuabile, con la conseguenza che la possibilità in concreto di riconoscere tale rischio costituirebbe il limite dell’applicazione della norma e, quindi, dell’utente. Nè, ugualmente, pare ragionevole pretendere che il produttore raggiunga un prodotto oggettivamente sicuro, laddove la sicurezza di cui si parla dovrebbe essere considerata come assoluta assenza di qualsiasi pericolo.

Senonchè il d.lgs. 115/95, attuativo della direttiva 92/59 Ce, in materia si sicurezza generale dei prodotti, pare fornire una soluzione al quesito: nel definire il concetto di prodotto sicuro (nel quale, pertanto, rientra, a contrario, il concetto di prodotto pericoloso) precisa che prodotto sicuro è quello che “in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza della persona [16] ...”.

La valutazione dell’uso cui è ragionevolmente destinato il prodotto, va effettuata con riferimento, in particolare, alle avvertenze del produttore, le quali devono essere intelligibili in rapporto alle condizioni sociali e professionali dell’utente, perchè tale intelligibilità influisce sulla accertabilità della sicurezza del prodotto e, pertanto, sulla fondatezza (o meno) di una responsabilità del produttore.

In sostanza, i criteri che il produttore diligente dovrebbe seguire nell’adempimento dei suoi obblighi informativi sono i seguenti: a) istruzioni d’uso del prodotto; b) avvertenze sui possibili pericoli derivanti da uso scorretto o non conforme alle istruzioni fornite, tenuto conto dell’uso a cui è destinato il prodotto o a quello che si può ragionevolmente attendere; c) intelligibilità delle informazioni fornite; d) qualità del prodotto adeguato allo standard determinato dallo stato della scienza e della tecnica.

Quest’ultimo criterio viene definito dalle certificazioni CE di conformità (come vuole la direttiva macchine 98/37/CE) e dalle varie certificazioni (es. ISO 9001 [17]) riconosciute negli Stati membri.

L’intelligibilità dell’informazione può essere determinata, oltre che dall’uso di un linguaggio non eccessivamente tecnico (tenuto conto delle qualità professionali dell’utente), anche, nel caso di prodotti con mercato estero, dalla traduzione in più lingue del manuale d’uso.



[1] Per produttore s’intende: il fabbricante del prodotto finito o qualunque soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Per prodotto s’intende ogni bene mobile (ad esclusione dei prodotti agricoli, per i quali, comunque, oggi sussiste una disciplina di sicurezza speciale, regolata dalle cosiddette HACCP) anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

[2] Cfr. per tutti Martorana, Resp. Civ. e prev., 381. Il legislatore ha escluso, invece, i rischi da sviluppo. Nell’accertamento dell’inadeguatezza del prodotto agli standards di sicurezza esigibili, si dovrà considerare lo stato della scienza raggiunto all’epoca in cui il prodotto stesso sia stato messo in circolazione.

[3] Cfr. Martorana, op. cit..

[4] Contra Cossu, Danno e resp., 1996, 89: “(...) con l’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva viene in effetti introdotta esplicitamente una ipotesi tipica di responsabilità senza colpa: il produttore risponde del danno cagionato dal difetto del suo prodotto senza che possa opporre il caso fortuito o comunque la possibilità di dare prova liberatoria (...) ed infatti, esaminando il testo del decreto di attuazione italiano non può essere subito sottolineato il principio secondo il quale “il produttore è responsabile del danno causato da difetti del suo prodotto”: l’affermazione, che ripete alla lettera quella contenuta nella direttiva, supera di forza ogni fictio iuris fondata sulla colpa (...); cfr. anche Galgano, Responsabilità del produttore, in Contratto e impresa, 1986, 995.

[5] Istruzioni ed avvertenze sono le informazioni -in senso stretto- fornite all’utente. La presentazione del prodotto e le caratteristiche palesi sono le informazioni considerate in senso lato.

[6] Va rilevato che la normativa si riferisce ad una definizione di prodotto destinato al consumatore: è stato definito "consumatore" dal Trib. Roma 20 ottobre 1999, il soggetto che acquista un bene o un servizio da utilizzare nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, purchè non rientri nel quadro di tale attività la conclusione di contratti della stesso genere di quello stipulato. Esemplificando, per la Corte è consumatore anche il mediatore immobiliare che acquista un computer con l’intenzione di destinarlo alla sua attività, poichè tale contratto, pur essendo strumentalmente collegato all’attività svolta, tuttavia rimane estraneo all’oggetto dell’attività professionalmente svolta.

[7] Per sicurezza s’intende non solo l’effettiva idoneità del prodotto all’uso per cui quel prodotto è stato concepito, ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi.

[8] Allo stesso modo il d.p.r. 224/88 valuta la sicurezza del prodotto anche in virtù delle istruzioni e delle avvertenze fornite (art. 5).

[9] Galgano, op. cit.

[10] Trib. Milano 13 aprile 1995, in Danno e responsabilità, 1996, 381, nota Ponzanelli. Precedentemente il tribunale di Monza, con sentenza del 21 luglio 1993, aveva emesso sentenza di identica ratio: il danneggiato –utente di una mountain bike di cui si era spezzata la forcella e staccata la ruota anteriore durante la percorrenza di una strada sterrata- invece di chiedere il risarcimento del danno in virtù della disciplina codicistica –per la quale avrebbe dovuto dimostrare la colpa del produttore- domandò il risarcimento del danno da lesioni personali –rinunciando, pertanto al risarcimento del danno alla bicicletta- ai sensi del d.p.r. 224/88, senza l’onere di provare l’esistenza della colpa del produttore. In sede processuale si accertò, con consulenza tecnica, la gravità del difetto, considerate anche le aspettative di sicurezza che l’utente poteva legittimamente avere in un prodotto destinato proprio a percorrere le strade più sconnesse. La necessità di cautele da parte dell’acquirente passa, pertanto, in secondo piano rispetto alla presenza di gravi difetti di fabbricazione.

[11] Nel caso di specie fu rilevato un difetto di concezione del prodotto.

[12] Cfr. Cass. 4404/57 e Cass. 2337/70, in materia di danni provocati da un tagliacarte con lama tagliente capace di muoversi sia in salita che in discesa (fu affermata la responsabilità “per aver il costruttore posto in essere sulla macchina un dispositivo elettrico (...) soggetto a guasti, in virtù del quale finì per essere inoperante l’unico effettivo dispositivo di sicurezza previsto in corso di funzionamento della macchina (...)).

[13] Cass. civ. 29 settembre 1995, n. 10274, in Foro it. 1996, I, 954

[14] La dottrina è ferma nel sostenere che un prodotto offre tale sicurezza quando non presenta pericoli occulti (cfr. per tutti, Trimarchi, La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria, in Riv. soc., 1986, 598).

[15] Nella stessa prospettiva si trova l’affermazione secondo la quale nella valutazione delle caratteristiche e pericolosità di un prodotto destinato ad un consumo di massa bisogna avere riguardo alle normali forme di utilizzazione del prodotto medesimo nonchè alla cultura media dei possibili fruitori di prodotti simili a quello in questione, non rilevando la circostanza che il prodotto stesso manifesti difettosità e/o vizi (da carenza di sicurezza) nel caso di un suo uso difforme rispetto alle modalità di utilizzazione cui risulta essere generalmente indirizzato (cfr. Coll. Arb. Bologna, 14 gennaio 1991, in Foro it. Rep., 1992, voce resp. Civ., n. 100).

[16] L’espressione “livello elevato di tutela delle persone” rende più evidenti gli obblighi del produttore, il quale non potrà limitarsi a fornire agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o superficiali informazioni sulle modalità d’uso, bensì dovrà tenere conto di tutte le circostanze (come prescrive l’art. 5 della direttiva 374/85). Ciò comporta che le informazioni e le istruzioni devono poter essere comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi formazione culturale, per prevenire fraintendimenti o errori di valutazione che potrebbero determinare una responsabilità oggettiva del produttore.

[17] Data la severità della normativa in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i Sistemi Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto, anche la sua sicurezza. In particolare la norma UNI ISO 9000/1 dispone: 1) l’identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto; 2) l’esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la sicurezza; 3) un’attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all’utilizzatore, dei manuali d’uso o di manutenzione, del materiale promozionale, ecc., allo scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell’uso del prodotto; 4) la predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto; 5) la previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si rilevino difettosi o insicuri.