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1. Il danno non patrimoniale valutato alla luce dei più
recenti orientamenti giurisprudenziali
La sentenza in commento si iscrive a pieno titolo nel nuovo filone
giurisprudenziale, che, inaugurato dalle storiche sentenze
della Suprema Corte nn. 8827 e 8828
del 2003 e da quella, di poco successiva, n. 233
della Consulta [1],
ha ricondotto il risarcimento del danno alla persona ad un sistema
bipolare, basato su una rilettura costituzionalmente orientata dellart.
2059 c.c.
Molti autori, a tal riguardo, hanno parlato di nuovo articolo
2059 ed effettivamente non si può che concordare sulla
rilevanza e sul forte impatto, che tali pronunce mostreranno a breve
sugli orientamenti, finora consolidati, delle Corti di merito e,
più in generale, sul tradizionale inquadramento delle voci
di danno nel caso di sinistro con conseguenze dannose per le persone.
Comè noto, infatti, prima delle sentenze in parola,
il sistema risarcitorio imperante nel nostro ordinamento risultava
cristallizzato, se non proprio ingessato, nelle sue principali componenti:
ragionando in termini generali, erano, infatti, sostanzialmente
tre le voci di risarcimento che trovavano diritto di cittadinanza
nelle aule giudiziarie e si dimostravano ben individuate anche le
norme di riferimento per ciascuna di esse.
In primo luogo, comè ovvio, il danno patrimoniale,
costituito dalla perdita di reddito o dalle spese di varia natura
originate dal sinistro e basato sulla norma cardine nel sistema
di responsabilità per illecito extracontrattuale, ovvero
lart. 2043 c.c., con il suo generale principio del neminem
laedere.
Ancora, il danno biologico [2],
cioè quella menomazione dellintegrità
psicofisica della persona in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore delluomo in tutta la sua concreta
dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre
ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti
al soggetto nellambiente in cui la vita si esplica, ed aventi
rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale
ed estetica. [3]
Esso è stato da sempre qualificato come dannoevento
a carattere prioritario [4],
in quanto si presenta come primo effetto della condotta illecita,
mentre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale sono state
ritenute conseguenze ulteriori ed eventuali.
La risarcibilità di tale danno, al quale spesso nella terminologia
corrente è stato associata, come sinonimo, lespressione
danno alla salute [5],
fu riconosciuta dalla giurisprudenza in virtù del carattere
immediatamente precettivo dellart. 32 Cost., da intendersi
come ammissivo di un diritto soggettivo alla salute, al quale veniva
strettamente connesso lart. 2043 c.c., data limpossibilità
di applicare lart. 2059 c.c. per linterpretazione data
alla relativa riserva di legge.
Per tali ragioni, si è ritenuto il danno biologico risarcibile
in modo autonomo, indipendentemente dalla concreta possibilità
di risarcire quello patrimoniale (subordinata alla prova della diminuzione
patrimoniale o della perdita di guadagno) e quello non patrimoniale
(per la quale era necessaria, come detto, la sussistenza delle
condizioni dettate dallart. 2059 c.c.).
Infine, il danno morale subiettivo, identificato storicamente con
quel patema danimo e quelle sofferenze di ordine psichico
e strettamente personali, che il soggetto è costretto a
subire in conseguenza dellillecito e che sono in qualche modo
presunti dalla legge: si tratta del danno non patrimoniale per antonomasia,
il cui risarcimento è finalizzato a lenire, attraverso lo
strumento del denaro, i dolori sofferti, sempre che nel fatto illecito
altrui fossero ravvisabili gli estremi del reato.
Infatti, lart. 2059 c.c., norma di copertura per tale risarcimento
veniva letta in necessario combinato disposto con lart. 185
c.p., limitando il riconoscimento di una somma di denaro al solo
caso di fattoreato: la condanna al pagamento, cioè, serviva
anche a rafforzare la sanzione penalistica principale, cui soggiaceva
il colpevoledanneggiante [6].
Tale consolidato sistema è stato rotto, come visto, dalle
citate sentenze dellestate 2003, alle quali quella in commento
si allinea pienamente.
I giudici della Suprema Corte ribadiscono, in principio, la necessità
che, nella liquidazione del danno biologico e di quello morale,
si faccia riferimento al criterio equitativo di cui agli artt. 2056
e 1223 c.c. e, nel contempo, si dia la giusta rilevanza alle circostanze
del caso concreto, fra cui specificamente la gravità delle
lesioni, gli eventuali postumi permanenti, letà, lattività
espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
La bontà di tale criterio di liquidazione viene confermata
dalla Corte anche a seguito del nuovo orientamento sulla portata
dellart. 2059 c.c. e ciò sulla base di un ben preciso
ed argomentato iter logicogiuridico.
In particolare, vengono dapprima fissati due principi fondamentali,
ovvero da un lato che il concetto di danno non patrimoniale non
si può assimilare in maniera riduttiva con quello di danno
morale subiettivo, e dallaltro che la lettura costituzionalmente
orientata dellart. 2059 c.c. determina che il legislatore
non possa restringere ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria
il risarcimento della lesione dei valori della persona ritenuti
inviolabili dalla Carta Costituzionale.
Da tali assunti, la Corte fa discendere, in linea col nuovo orientamento,
che non si ravvisa più lesigenza di appigliarsi al
dettato dellart. 2043 c.c., attraverso la tesi del danno
evento o del tertium genus di danno accanto al patrimoniale
ed al morale subiettivo: la responsabilità extracontrattuale,
al contrario, deve risolversi nellalternativa danno patrimoniale
(art. 2043 c.c.) danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)
[7].
Alla luce di tali considerazioni, linquadramento del danno
biologico appare più che scontato, in quanto, utilizzando
le stesse parole dei giudici di legittimità, quale
danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dellart.
32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili
dalla Costituzione e poiché detta norma non solo ha efficacia
precettiva nei confronti dello Stato, ma è anche immediatamente
efficace tra i privati, ne consegue, per coerenza del sistema, che
la sua tutela è apprestata dallart. 2059 c.c. e non
dallart. 2043 c.c., che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali.
2. La liquidazione del danno non patrimoniale nel caso di
morte del soggetto leso durante il giudizio
Dopo la riflessione su tali assunti di carattere generale, la Corte
si sofferma sulle questioni più rilevanti poste dalla fattispecie
al suo esame, riguardanti in particolare la liquidazione del danno
biologico e morale [8].
La sentenza si mostra fortemente critica nei confronti della decisione
adottata dal giudice di appello, nella misura in cui questa ha ritenuto
congrua la liquidazione operata in primo grado tenuto conto
delle complessive condizioni psicofisiche del soggetto: la
Corte ritiene, infatti, questultima una motivazione apparente,
in quanto non consente di ricostruire il percorso argomentativi
seguito dal giudice per determinare il quantum del risarcimento.
Limpugnata pronuncia viene demolita anche sotto
altro profilo: il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto tenere
in giusta considerazione la circostanza della morte del danneggiato
durante il giudizio, ancorando la liquidazione dei danni non alle
speranze di vita, ma alleffettività della stessa.
Anche in tal caso, la Suprema Corte illustra molto efficacemente
le motivazioni dei suoi dicta, che, complessivamente considerati,
si mostrano condivisibili.
Il punto di partenza è dato dalla considerazione di carattere
generale che, laddove al momento di liquidare il danno biologico,
il soggetto leso sia morto per causa non ricollegabile direttamente
alle conseguenze del sinistro, in luogo della valutazione c.d. probabilistica
deve trovare applicazione quella che tiene conto del danno concretamente
prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis: ciò,
in quanto proprio il decesso, avvenuto prima della liquidazione,
consente di rapportare alleffettiva durata della vita lincidenza
negativa determinata sulla stessa dallillecito subito.
A supporto di tale impostazione, i giudici di legittimità
ragionano anche a contrario: assumere, infatti, che il risarcimento
del danno biologico, cui consegua la morte prima della decisione
definitiva, debba esser riconosciuto integralmente, significherebbe
far venire meno uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile,
ovvero la durata del danno medesimo: questa, infatti, risulterebbe
del tutto ipotetica, potendosi invece, nel caso di specie, rapportarsi
ad un dato assolutamente certo.
Del resto, come riconosciuto dalla stessa sentenza in commento,
escludere il carattere necessario del fattore tempo nel risarcimento
del danno equivarrebbe ad ammettere che esso sia dovuto per intero
già per il solo fatto del verificarsi del sinistro, quindi
anche nellipotesi più che frequente di morte istantanea
o pseudoistantanea del danneggiato: comè noto, però,
la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente [9]
riconosce il diritto il diritto al risarcimento solo qualora tra
il momento del sinistro e la successiva morte del soggetto leso
sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, con conseguente
liquidazione in relazione al periodo di tempo in cui la menomazione
psicofisica è perdurata.
Per tali ragioni, la Corte, con apprezzabile chiarezza, sottolinea
che le stesse categorie del danno biologico temporaneo e di quello
permanente entrerebbero in crisi, una volta che non si attribuisse
la giusta importanza al fattore tempo nella liquidazione di tale
tipo di danno.
La ricostruzione appena illustrata viene giustamente estesa anche
al danno morale subiettivo, che risulta allevidenza maggiore
se si protrae per tutto il resto della vita media rispetto allipotesi
in cui le sofferenze ed il turbamento danimo vengano meno
qualche mese od anno dopo, per morte del danneggiato prima del termine
della vita media, secondo le probabili speranze di vita.
Anche in tal caso, dovrà essere il giudice di merito a tener
conto che nel periodo immediatamente successivo al fatto illecito
il patema danimo è più intenso, ma la valutazione
dovrà comunque valorizzare il principio per cui il danno
morale non può spiegare mai effetti istantanei, che sorgano
e si esauriscono in un solo momento: infatti, anche tale danno,
che rientra a pieno titolo nella categorie di quelli non patrimoniali,
presuppone la necessaria verifica della presenza di tutti gli elementi
in cui si articola lillecito extracontrattuale e, dato che
il risarcimento attiene alle conseguenze dannose, la durata di queste
ultime gioca un ruolo determinante nella liquidazione.
[Precedenti]
La giurisprudenza di legittimità appare pacifica nellaffermare
i principi dedotti in sentenza, sia in ordine ai pregiudizi di carattere
patrimoniale, sia con riguardo al danno biologico ed, in generale,
alla categoria dei danni non patrimoniali: in tal senso, si vedano
Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; Cass. 4 aprile 2003, n. 5332; Cass.
24 febbraio 2003, n. 2775; Cass. 11 luglio 2000, n. 9182; Cass.
7 aprile 1998, n. 3561.
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