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Sentenza.
Presidente Carbone; Relatore Segreto
P.M. Abbritti (parzialmente conforme)
Fatto
Con citazione del 10 marzo 1988 G. L., assumendo di aver riportato
lesioni con postumi permanenti a causa di incidente stradale
verificatosi il 4 settembre 1985 sullautostrada Firenze
- Mare, per colpa esclusiva di B. C. A., il quale alla guida
della propria autovettura laveva investito, nel mentre
prestava con il proprio autocarro soccorso stradale ad un veicolo,
conveniva in giudizio davanti al tribunale di Pistoia, il B.
C. A. e la Spa La Fondaria, assicuratrice del veicolo del convenuto,
per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in £.
58.681.632.
Si costituiva la Spa Fondiaria, che era
autorizzata a chiamare in causa lInail, poiché
lattore risultava titolare di una rendita in conseguenza
dellinfortunio.
Il processo veniva interrotto per morte
dellattore e riassunto dai suoi eredi.
Il tribunale, con sentenza depositata il
9 aprile 1996, ritenuta la colpa esclusiva del Bruscoli, liquidava
per danno biologico pari al 12% la somma in valori attuali di
£. 45 milioni e £. 24 milioni per il danno morale,
£. 487.240 per spese documentate e £. 1.800.000
per spese non documentate, con gli interessi legali per le prime
due voci dalla data del sinistro sulle somme rivalutate.
Avverso questa sentenza proponevano appello
gli eredi del B., nelle more deceduto, nonché la Fondiaria
Assicurazioni Spa.
Si costituivano gli appellati G. A., L.
e R..
La Corte di appello di Firenze, con sentenza
depositata il 21 giugno 1999, statuiva che gli interessi legali
sulla somma di £. 73.208.000, dovuta per danni biologico
(permanente e temporaneo) e morale, fossero dovuti nella misura
del 4% dalla data del fatto alla data della sentenza e nella
misura legale successivamente.
Riteneva la corte di merito che la liquidazione
del danno biologico, effettuata dal primo giudice, nella misura
di £. 2.500.000 per punto e del danno morale nella misura
di £. 2 milioni per punto fosse congrua, tenuto conto
delle condizioni psicofisiche del soggetto; che nessuna rilevanza
sulla liquidazione del danno morale e di quello biologico aveva
la circostanza che il soggetto danneggiato era deceduto nel
corso del giudizio di primo grado, per cause indipendenti dal
sinistro, poiché il decesso poteva avere effetti solo
in tema di liquidazione del danno patrimoniale, che doveva essere
rapportato alla durata effettiva della vita, e non relativamente
alla liquidazione del danno biologico e di quello morale, che
dovevano essere, in ogni caso, liquidati con riferimento alle
speranze di vita del soggetto danneggiato.
Avverso questa sentenza hanno proposto
ricorso per Cassazione M. E., B. B., B. I. e B. M. L., quali
eredi di B. C. A., nonché la Fondiaria Assicurazioni
Spa.
Non si sono costituiti gli intimati eredi G..
Diritto
1. 1. Con il primo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano lomessa motivazione, la violazione
e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056 e 2059 Cc.
Assumono i ricorrenti che, avendo essi
proposto appello avverso la liquidazione del danno biologico,
liquidato in £. 2.500.000 a punto, e del danno morale,
liquidato in £. 2.000.000, la sentenza di appello è
affetta da vizio di motivazione, allorché ha ritenuto
congrua la liquidazione adottata dal primo giudice, tenendo
conte delle complessive condizioni psicofisiche del soggetto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli
articoli 2043, 2056 e 2059 Cc, nonché il vizio di illogicità
e contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata, per avere il giudice di appello ritenuto che la morte
del soggetto danneggiato nel corso del giudizio di liquidazione
del danno biologico e di quello morale non incidesse sullentità
degli stessi, ma solo sullentità di eventuale danno
patrimoniale.
2.1. Ritiene questa Corte che i due motivi
di ricorso sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati e vanno accolti.
Osserva preliminarmente questa Corte che
nellevoluzione dei criteri relativi alla liquidazione
del danno, fermo il principio per cui nella liquidazione del
danno biologico e di quello morale occorre far riferimento al
criterio equitativo, di cui agli articoli 2056 e 1223 Cc (Cassazione
477/96), nella necessità di rendere effettiva la valutazione
equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare
le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi
di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni,
gli eventuali postumi permanenti, letà, lattività
espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
È un criterio valido, nellambito
dei vari criteri utilizzabili di liquidazione equitativa del
danno alla salute, quello che assume a parametro il valore medio
del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti
giudiziari; onde la decisione che ricorre a tale criterio non
è di per sé censurabile in sede di legittimità,
purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine
alladeguamento del valore medio del punto alla peculiarità
del caso, mentre non può essere adottato il criterio
di cui allart. 4 legge 39/1977 (triplo della pensione
sociale), che è norma speciale, attinente solo alla liquidazione
del danno patrimoniale nellambito dellazione diretta
contro lassicuratore (Cassazione 5134/98; 11532/98; 5271/95;
9835/96, 5005/96, 4236/97).
2.2. TaIe criterio di liquidazione del
danno biologico non muta, pur a seguito del nuovo orientamento
di questa Corte sulla portata dellart. 2059 Cc, espresso
da Cassazione 8827/03 e 8828/03, per cui nellambito del
danno non patrimoniale rientrano anche i casi di danno da lesione
di valori della persona umana costituzionalmente protetti, non
potendo il legislatore ordinario rifiutarne la riparazione mediante
indennizzo, che costituisce la forma minima di tutela di tali
valori.
Infatti, una volta esattamente ritenuto
che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente
fa riferimento lart. 2059 Cc, non si identifichi con la
formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza
o patema danimo), limitazione estranea alla lettera della
norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente
orientata della norma comporti che, per il principio della gerarchia
delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai
soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento
della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili
dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più
la necessità di allocare la tutela del danno biologico
nellart. 2043 Cc, attraverso la costruzione dellipotesi
del danno evento e del tertium genus di danno
rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo.
2.3. Riportata la responsabilità
aquiliana nellambito della bipolarità prevista
dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 Cc) e danno
non patrimoniale (art. 2059 Cc) e ritenuto che il danno non
patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti
dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori
della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la
recente suddetta interpretazione dellart. 2059 Cc, poiché
il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno
titolo, per il disposto dellart. 32 Costituzione, tra
i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione,
e poiché detta norma (come anche le altre che attengono
a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva
nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace
tra i privati (secondo la teoria cd. della drittwirkung), ne
consegue, per coerenza del sistema, che la sua tutela è
apprestata dallart. 2059 Cc e non dallart. 2043
Cc, che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali.
2.4. Nella struttura della responsabilità
aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale
non si identifica con levento illecito (che rimane pur
sempre una componente dellelemento materiale ed, in buona
sostanza, del fatto illecito) ma è una conseguenza dello
stesso, cioè un pregiudizio, (o se si vuole, una perdita
intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto
alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale)
subito dal danneggiato, alla cui riparazione, in caso di danno
non patrimoniale non si può provvedere che con criterio
equitativo, a norma del combinato disposto degli articoli 1226
e 2056 Cc.
Ne consegue che, anche a seguito del nuovo
inquadramento della tutela del diritto allintegrità
psicofisica della persona umana nellambito del combinato
disposto degli articoli 2059 Cc e 32 Cost,., rimangono validi
i principi elaborati da questa Corte per il risarcimento del
danno biologico (nonché - ovviamente - di quello morale)
sopra esposti.
3. Nella fattispecie la sentenza impugnata
ha ritenuto congrua la liquidazione del danno biologico nella
misura di £. 2.500.000 a punto di invalidità per
il danno biologico e di £. 2 milioni a punto di invalidità
per il danno morale, «tenuto conto delle complessive condizioni
psicofisiche del soggetto».
Detta motivazione, fondata su un riferimento
assolutamente generico alle condizioni psicofisiche del
soggetto, finisce per essere una motivazione apparente
e, come tale, mancante, in quanto non permette di individuare
il percorso argomentativo che il giudice ha effettuato per giungere
a tale liquidazione, sia pure nellambito del suo potere
di liquidazione equitativa.
4. Fondata è anche la censura secondo
cui erratamente il giudice di appello ha ritenuto che fosse
ininfluente ai fini della liquidazione del danno biologico e
di quello morale la durata effettiva della vita del soggetto
danneggiato, dovendosi gli stessi liquidare con riferimento
alle speranze di vita e non alleffettività della
stessa. Da ciò il giudice di appello ha tratto la conseguenza
che nella fattispecie fosse ininfluente ai fini della liquidazione
del danno la circostanza che il soggetto danneggiato fosse deceduto
nel corso del giudizio dopo tre anni dal sinistro, per quanto
per cause indipendenti dallo stesso.
Tale principio di diritto, espresso dalla
sentenza impugnata, è errato.
5. 1. Infatti, qualora al momento della
liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta
per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in
conseguenza dellillecito, alla valutazione probabilistica
va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi
e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché
la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione
del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata
della vita successivamente alla menomazione lincidenza
negativa da questa arrecata (Cassazione 3561/98; 489/99)
Quindi la determinazione del danno biologico
che gli eredi del defunto richiedano jure successionis va effettuata
non con riferimento alla durata probabile della vita futura
del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
5. 2. Assumere, come mostra di ritenere
la sentenza impugnata, che il risarcimento del danno biologico,
cui consegua dopo un certo tempo (ma prima della decisione definitiva)
la morte, sia dovuto per intero, come se il soggetto avesse
raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, non è
corretto, perché esclude uno degli elementi costitutivi
del danno risarcibile: e cioè la durata di detto danno
(laltro elemento è lentità del danno).
Poiché anche il danno biologico
è una perdita (del bene salute), non può dar luogo
allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita
del bene salute (in una percentuale X) solo per alcuni mesi
o anni o - invece - per la restante intera durata della vita
media.
Se si dovesse opinare diversamente, e quindi
escludere ogni valenza al fattore tempo di durata del danno
biologico, dovrebbe ritenersi che il diritto al risarcimento
del danno biologico entra per intero nel patrimonio del danneggiato,
anche se questi è sopravvissuto solo pochi momenti dopo
il fatto lesivo, mentre è pacifica la giurisprudenza
di legittimità, secondo cui, affinché vi sia un
diritto al risarcimento del danno biologico, è necessario
che vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni
e la morte causata dalle stesse e che il danno biologico va
liquidato in relazione al periodo di tempo in cui è perdurata
detta menomazione psichica del soggetto, ovviamente in vita
(pur dovendo in questi casi e nellattività di personalizzazione
della liquidazione il giudice tener conto della massima
entità raggiunta dal danno biologico, sia pure per un
breve tempo, cfr. Cassazione 7632/03).
Le stesse categorie del danno biologico
temporaneo o del danno biologico permanente (unanimemente riconosciute)
sarebbero messe in crisi, se si escludesse la valenza al fattore
tempo nella liquidazione di questo tipo di danno.
6.1. Quanto detto per il danno biologico
vale anche per il danno morale: anche il danno morale è
maggiore se esso si protrae per tutto il resto della vita media
rispetto al caso in cui detto patema danimo cessi dopo
qualche mese o anno, per morte del danneggiato prima del termine
della vita media (cioè della sua speranza di vita).
Che poi il danno morale possa avere unentità
decrescente con lallontanarsi dal momento del fatto illecito
generatore, ciò non esclude che il fattore del tempo
di durata abbia una rilevanza nella consistenza ontologica di
detto danno, mentre il lenirsi del dolore nel tempo va valutato
dal giudice nellattività di personalizzazione della
liquidazione al caso concreto, qualora, il soggetto che ha subito
il danno morale deceda nel corso del giudizio.
In altri termini sarà il giudice
di merito che dovrà tener conto che nei primi tempi dal
fatto illecito il patema danimo è più intenso
rispetto ai tempi successivi, ma non potrà ritenere che
esso abbia effetti istantanei, per cui questi sorgono e si esauriscono
nello stesso momento.
6.2. Poiché, infatti, anche il danno
non patrimoniale (art. 2059 Cc), di cui costituisce una categoria
il danno morale subiettivo, postula la verifica della sussistenza
degli elementi nei quali si articola lillecito civile
extracontrattuale definito dallart. 2043 Cc e poiché,
quindi, il risarcimento attiene alle conseguenze dannose, (Cassazione
8827/03; Corte costituzionale 372/94), la durata di dette conseguenze
ha un ruolo determinante nella liquidazione del danno.
Ne consegue che la sentenza impugnata,
che, nellambito della liquidazione del danno biologico
e di quello morale, ha escluso ogni rilevanza al fatto che il
soggetto danneggiato sia deceduto dopo tre anni dal sinistro,
è errata.
7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti
lamentano la violazione del principio della corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato, poiché, pur avendo essi
richiesto la restituzione di quanto corrisposto in più
a seguito della sentenza di primo grado, sul punto il giudice
di appello non si è pronunciato, nonostante che avesse
accolto parzialmente lappello, almeno in tema di interessi
legali.
8. Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti la Fondiaria Assicurazioni Spa
avendo provveduto al pagamento degli importi stabiliti dalla
sentenza di primo grado, a titolo di capitale, interessi e rivalutazione
e spese legali, aveva chiesto in appello la condanna degli appellati
alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e
quanto sarebbe risultato effettivamente dovuto.
Su questa richiesta degli appellanti nessuna
pronunzia da parte del giudice di appello vi è stata,
così violando il disposto dellart. 112 c.p.c.,
pur essendo stata accolto il motivo di appello in relazione
alla base di calcolo degli interessi legali.
9. In definitiva va accolto il ricorso
e va cassata limpugnata sentenza, con rinvio, anche per
le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra
sezione della corte di appello di Firenze, che si uniformerà
ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa limpugnata
sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione,
ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
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