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La Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 8062 del 14 giugno
2001, ha sancito che il ripristino della situazione anteriore
al verificarsi del sinistro, non può e non deve portare ad
un arricchimento ingiustificato del proprietario del medesimo. Per
cui, il risarcimento del danno ben può essere ridotto, in
misura proporzionale, allorché il costo della riparazione
effettuata abbia comportato una rivalutazione del veicolo stesso
ovvero una maggiore funzionalità.
In sostanza, la Cassazione ha rigettato un motivo di ricorso basato
sulla impugnazione della sentenza emanata dal Giudice di Pace, il
quale aveva riconosciuto un diritto dell'attrice ad un risarcimento
solo parziale del danno patrimoniale subito, proprio in considerazione
dell'aumentato valore dell'automezzo in seguito alla riparazione
effettuata.
La Suprema Corte, pur riconoscendo il diritto al risarcimento del
danno ed al ripristino della situazione quo ante, arriva a sostenere
il principio della compensatio lucri cum damno, secondo il quale
il risarcimento del danno deve essere necessariamente ridotto in
proporzione ad un eventuale vantaggio patrimoniale ed economico
apportato al danneggiato, non avendo lo stesso il diritto di arricchirsi
indebitamente a seguito di un evento esterno e non dipendente.
Pur affermando che non è sempre facile ottenere un aumento
del valore patrimoniale dell'automezzo, la Cassazione sostiene,
invece, un possibile miglioramento della funzionalità del
veicolo, estendendo oltremodo la possibilità di una diminuzione
del risarcimento, da attuarsi con modalità estremamente discrezionali
e non certe (quale valore dovrebbe attribuirsi ad un presunto aumento
della funzionalità?).
La Cassazione conferma un principio già recepito dalla giurisprudenza
di legittimità, richiamando, altresì, un principio
di diritto straniero, il c.d. Neu für Alt (cfr. Cass. 4 marzo
1998 n. 2402, Cass. 3 luglio 1997 n. 5993), ma contestato da una
parte della giurisprudenza di merito, che riconosce l'intero risarcimento
del danno anche in caso di antieconomicità dello stesso (cioè
quando il valore delle riparazioni supera il valore del mezzo ante
sinistro). In tale senso vedi, per tutte, Giudice di Pace di Cassano
d'Adda, sentenza 30 settembre 1999.
Si sottolinea che la citata decisione della Corte di Cassazione,
che non si condivide come principio guida, potrebbe creare notevoli
problemi, soprattutto in sede di risarcimento del danno patrimoniale
subito, ed in sede di sua quantificazione.
Invero, le compagnie assicuratrici, procedendo alla liquidazione,
potrebbero sempre invocare la detta sentenza per ridurre il risarcimento
del danno, quantificando arbitrariamente e discrezionalmente un
miglioramento della funzionalità dell'autovettura, traducendolo
in una quantificazione economica quantomeno discutibile.
Tenendo, altresì, conto delle divergenze tra la giurisprudenza
di legittimità ed una parte della legittimità di merito,
si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore,
che provveda a disciplinare casi e circostanze simili.
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