Brevi note a Cassazione - sez. III civile - Sentenza 30 gennaio - 14 giugno 2001 - n. 8062 in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno da circolazione di veicoli


Dott Luca Martini

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8062 del 14 giugno 2001, ha sancito che il ripristino della situazione anteriore al verificarsi del sinistro, non può e non deve portare ad un arricchimento ingiustificato del proprietario del medesimo. Per cui, il risarcimento del danno ben può essere ridotto, in misura proporzionale, allorché il costo della riparazione effettuata abbia comportato una rivalutazione del veicolo stesso ovvero una maggiore funzionalità.
In sostanza, la Cassazione ha rigettato un motivo di ricorso basato sulla impugnazione della sentenza emanata dal Giudice di Pace, il quale aveva riconosciuto un diritto dell'attrice ad un risarcimento solo parziale del danno patrimoniale subito, proprio in considerazione dell'aumentato valore dell'automezzo in seguito alla riparazione effettuata.
La Suprema Corte, pur riconoscendo il diritto al risarcimento del danno ed al ripristino della situazione quo ante, arriva a sostenere il principio della compensatio lucri cum damno, secondo il quale il risarcimento del danno deve essere necessariamente ridotto in proporzione ad un eventuale vantaggio patrimoniale ed economico apportato al danneggiato, non avendo lo stesso il diritto di arricchirsi indebitamente a seguito di un evento esterno e non dipendente.
Pur affermando che non è sempre facile ottenere un aumento del valore patrimoniale dell'automezzo, la Cassazione sostiene, invece, un possibile miglioramento della funzionalità del veicolo, estendendo oltremodo la possibilità di una diminuzione del risarcimento, da attuarsi con modalità estremamente discrezionali e non certe (quale valore dovrebbe attribuirsi ad un presunto aumento della funzionalità?).
La Cassazione conferma un principio già recepito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando, altresì, un principio di diritto straniero, il c.d. Neu für Alt (cfr. Cass. 4 marzo 1998 n. 2402, Cass. 3 luglio 1997 n. 5993), ma contestato da una parte della giurisprudenza di merito, che riconosce l'intero risarcimento del danno anche in caso di antieconomicità dello stesso (cioè quando il valore delle riparazioni supera il valore del mezzo ante sinistro). In tale senso vedi, per tutte, Giudice di Pace di Cassano d'Adda, sentenza 30 settembre 1999.
Si sottolinea che la citata decisione della Corte di Cassazione, che non si condivide come principio guida, potrebbe creare notevoli problemi, soprattutto in sede di risarcimento del danno patrimoniale subito, ed in sede di sua quantificazione.
Invero, le compagnie assicuratrici, procedendo alla liquidazione, potrebbero sempre invocare la detta sentenza per ridurre il risarcimento del danno, quantificando arbitrariamente e discrezionalmente un miglioramento della funzionalità dell'autovettura, traducendolo in una quantificazione economica quantomeno discutibile.
Tenendo, altresì, conto delle divergenze tra la giurisprudenza di legittimità ed una parte della legittimità di merito, si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, che provveda a disciplinare casi e circostanze simili.