Tribunale Civile di Pordenone - Sentenza 18 ottobre 2001, n.806 in tema di risarcibilità delle spese che il danneggiato in un sinistro stradale abbia affrontato rivolgendosi ad una agenzia di infortunistica


Vai al commento alla sentenza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale in persona del magistrato dott. Enrico Manzon pronuncia questa

SENTENZA

nella causa promossa con citazione notificata il 16.11.00
da
Moro Alessandra
con il procuratore e domiciliatario in Pordenone avv. C. Perosa
contro
Cardelli Tullio; RAS Assicurazioni spa in persona del legale rapp.te pro-tempore
con il procuratore e domiciliatario in Pordenone avv. M.Zucchiatti
Causa iscritta a ruolo il 23.11.00 e riservata a decisione il 30.05.01 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 16.11.00 Moro Alessandra interponeva appello avverso la sentenza n.204/99 emessa in data 7.10.1999 dal Giudice di Pace di Pordenone con la quale, in parziale accoglimento delle sue domande, accertato che l'incidente stradale avvenuto in Fontanafredda il 9.7.97 tra essa appellante e Cadelli Tullio (assicurato RAS) era ascrivibile a concorsualità colposa di entrambi (70% Cadelli; 30% Moro), si erano condannati il Cadelli e la RAS a pagarle la somma di £.6.637.792 con accessori.
Quale unico, ancorchè articolato, motivo di gravame deduceva l'appellante l'erroneità della pronunzia impugnata nella parte in cui aveva omesso la condanna delle c.p. a rifonderle anche la somma di £.2.040.000 sborsata allo Studio Gestione Sinistri srl per essersi occupata del sinistro de quo nella fase preprocessuale.
Facendo in particolare leva su alcuni precedenti giurisprudenziali di merito a sostegno della propria censura, la Moro chiedeva perciò che recependo la stessa in parziale riforma della sentenza appellata si accogliesse la sua domanda di prime cure anche sotto detto profilo.
Si costituivano in giudizio gli appellati, ribadendo di contro la correttezza della decisione in oggetto, trattandosi di spesa "non necessaria" e che quindi non doveva essere riconosciuta quale posta risarcitoria in favore dell'appellante.
Concludevano coerentemente il Cadelli e la RAS per repulsa dell'appello.
La causa quindi era tratta a sentenza all'udienza del 30.5.01 sulle epigrafate conclusioni.

Motivi della decisione

Siccome infondato l'appello va respinto.
Per effetto del rinvio di cui all'art.2056, comma 1°, C.C., in materia di liquidazione danni da illecito "aquiliano" (qual'è quello in oggetto) si deve fare applicazione dell'art.1223, stesso codice, disposizione che prevede che "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Deve perciò esserci un nesso di causalità "necessaria" tra il fatti illecito (qui extracontrattuale) ed il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò può concretizzarsi anche sotto la forma di esborsi che il danneggiato ha dovuto sostenere appunto quale "conseguenza immediata e diretta" del fatto generatore della responsabilità risarcitoria ossia in altri termini deve trattarsi di "spese necessarie".
Di norma, tra queste si annoverano ad esempio quelle mediche e farmaceutiche in caso di danno alla persona; quelle di noleggio di vettura sostitutiva in caso di danno all'autovettura.
Orbene, la spesa oggetto del presente appello, come correttamente rilevato dal primo giudice, non puo' farsi rientrare nel novero di quelle "necessarie" e quindi risarcibili, sia in astratto che in concreto.
Nessuna norma impone infatti di rivolgersi a società di servizi quale quella cui si è rivolta la Moro per curare i propri interessi nella fase preprocessuale/stragiudiziale di trattazione delle conseguenze di un incidente stradale con i danneggianti.
D'altro canto, se si esclude il caso in cui tale trattativa esiti in un accordo transattivo, dovendosi adire l'Autorità giudiziaria, come nel caso di specie, ai fini della tutela del proprio credito risarcitorio, la spesa occorrente per ottenere la consulenza/assistenza di un soggetto diverso da un legale abilitato risulta essere una spesa assolutamente superflua e quindi non ripetibile dai danneggianti/responsabili civili.
A ben vedere quindi il rapporto contrattuale oneroso tra la Moro e la Studio Gestione Sinistri Srl ha esaurito i propri effetti tra le parti contraenti non potendo in alcun modo averne verso i terzi ed in particolare verso il danneggiante e la sua assicurazione.
Ciò nemmeno nel caso in cui l'insorgenda controversia fosse stata transatta ante litem, poichè l'eventuale riconoscimento delle competenze della societa' di servizi in quella fase da parte della compagnia assicuratrice non deriverebbe affatto da un'obbligazione in senso tecnico giuridico, ma, esclusivamente, dalla volonta' della compagnia stessa di definire la controversia anche tenendo conto del costo derivante dalla prestazione della societa' di servizi medesima ed al solo scopo di definire amichevolmente la lite insorgenda.
Quindi, in questa differente ipotesi, soltanto quale espressione dell'autonomia negoziale, sub specie di volonta' transattiva della Compagnia stessa.
Queste sono le dirimenti considerazioni che inducono a rigettare l'appello de quo, con conferma della gravata pronunzia e tassazione delle spese di giudizio dl presente grado secondo soccombenza.

PQM

Il Tribunale, ogni diversa domanda ovvero eccezione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Moro Alessandra nei confronti di Cadelli Tullio e della RAS Assicurazioni spa avverso la sentenza n.204/99 emessa in data 7.10.1999 dal Giudice di Pace di Pordenone, che per l'effetto integralmente conferma;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado del giudizio che liquida in complessive £.2.566.300 (1.420.000 onorari) oltre ad IVA e CPA.
Pordenone, 18.10.01


Il Giudice
dott. Enrico Manzon

Il Cancelliere
Giacinto Covelli