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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale in persona del magistrato dott. Enrico Manzon pronuncia
questa
SENTENZA
nella causa promossa con citazione notificata il 16.11.00
da
Moro Alessandra
con il procuratore e domiciliatario in Pordenone avv. C. Perosa
contro
Cardelli Tullio; RAS Assicurazioni spa in persona del legale rapp.te
pro-tempore
con il procuratore e domiciliatario in Pordenone avv. M.Zucchiatti
Causa iscritta a ruolo il 23.11.00 e riservata a decisione il 30.05.01
sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16.11.00 Moro Alessandra interponeva
appello avverso la sentenza n.204/99 emessa in data 7.10.1999 dal
Giudice di Pace di Pordenone con la quale, in parziale accoglimento
delle sue domande, accertato che l'incidente stradale avvenuto in
Fontanafredda il 9.7.97 tra essa appellante e Cadelli Tullio (assicurato
RAS) era ascrivibile a concorsualità colposa di entrambi
(70% Cadelli; 30% Moro), si erano condannati il Cadelli e la RAS
a pagarle la somma di £.6.637.792 con accessori.
Quale unico, ancorchè articolato, motivo di gravame deduceva
l'appellante l'erroneità della pronunzia impugnata nella
parte in cui aveva omesso la condanna delle c.p. a rifonderle anche
la somma di £.2.040.000 sborsata allo Studio Gestione Sinistri
srl per essersi occupata del sinistro de quo nella fase preprocessuale.
Facendo in particolare leva su alcuni precedenti giurisprudenziali
di merito a sostegno della propria censura, la Moro chiedeva perciò
che recependo la stessa in parziale riforma della sentenza appellata
si accogliesse la sua domanda di prime cure anche sotto detto profilo.
Si costituivano in giudizio gli appellati, ribadendo di contro la
correttezza della decisione in oggetto, trattandosi di spesa "non
necessaria" e che quindi non doveva essere riconosciuta quale
posta risarcitoria in favore dell'appellante.
Concludevano coerentemente il Cadelli e la RAS per repulsa dell'appello.
La causa quindi era tratta a sentenza all'udienza del 30.5.01 sulle
epigrafate conclusioni.
Motivi della decisione
Siccome infondato l'appello va respinto.
Per effetto del rinvio di cui all'art.2056, comma 1°, C.C.,
in materia di liquidazione danni da illecito "aquiliano"
(qual'è quello in oggetto) si deve fare applicazione dell'art.1223,
stesso codice, disposizione che prevede che "il risarcimento
del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno,
in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Deve perciò esserci un nesso di causalità "necessaria"
tra il fatti illecito (qui extracontrattuale) ed il danno di cui
si chiede il risarcimento.
Ciò può concretizzarsi anche sotto la forma di esborsi
che il danneggiato ha dovuto sostenere appunto quale "conseguenza
immediata e diretta" del fatto generatore della responsabilità
risarcitoria ossia in altri termini deve trattarsi di "spese
necessarie".
Di norma, tra queste si annoverano ad esempio quelle mediche e farmaceutiche
in caso di danno alla persona; quelle di noleggio di vettura sostitutiva
in caso di danno all'autovettura.
Orbene, la spesa oggetto del presente appello, come correttamente
rilevato dal primo giudice, non puo' farsi rientrare nel novero
di quelle "necessarie" e quindi risarcibili, sia in astratto
che in concreto.
Nessuna norma impone infatti di rivolgersi a società di servizi
quale quella cui si è rivolta la Moro per curare i propri
interessi nella fase preprocessuale/stragiudiziale di trattazione
delle conseguenze di un incidente stradale con i danneggianti.
D'altro canto, se si esclude il caso in cui tale trattativa esiti
in un accordo transattivo, dovendosi adire l'Autorità giudiziaria,
come nel caso di specie, ai fini della tutela del proprio credito
risarcitorio, la spesa occorrente per ottenere la consulenza/assistenza
di un soggetto diverso da un legale abilitato risulta essere una
spesa assolutamente superflua e quindi non ripetibile dai danneggianti/responsabili
civili.
A ben vedere quindi il rapporto contrattuale oneroso tra la Moro
e la Studio Gestione Sinistri Srl ha esaurito i propri effetti tra
le parti contraenti non potendo in alcun modo averne verso i terzi
ed in particolare verso il danneggiante e la sua assicurazione.
Ciò nemmeno nel caso in cui l'insorgenda controversia fosse
stata transatta ante litem, poichè l'eventuale riconoscimento
delle competenze della societa' di servizi in quella fase da parte
della compagnia assicuratrice non deriverebbe affatto da un'obbligazione
in senso tecnico giuridico, ma, esclusivamente, dalla volonta' della
compagnia stessa di definire la controversia anche tenendo conto
del costo derivante dalla prestazione della societa' di servizi
medesima ed al solo scopo di definire amichevolmente la lite insorgenda.
Quindi, in questa differente ipotesi, soltanto quale espressione
dell'autonomia negoziale, sub specie di volonta' transattiva della
Compagnia stessa.
Queste sono le dirimenti considerazioni che inducono a rigettare
l'appello de quo, con conferma della gravata pronunzia e tassazione
delle spese di giudizio dl presente grado secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda
ovvero eccezione disattesa:
1) respinge l'appello proposto da Moro Alessandra nei confronti
di Cadelli Tullio e della RAS Assicurazioni spa avverso la sentenza
n.204/99 emessa in data 7.10.1999 dal Giudice di Pace di Pordenone,
che per l'effetto integralmente conferma;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del
presente grado del giudizio che liquida in complessive £.2.566.300
(1.420.000 onorari) oltre ad IVA e CPA.
Pordenone, 18.10.01
Il Giudice
dott. Enrico Manzon
Il Cancelliere
Giacinto Covelli
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