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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art.
43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva
92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato
, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
delle finanze e della sanità;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Obiettivi e ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire
che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non
esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla
sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza
di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti
di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni
del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti
di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art. 2. - Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo
destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato da
consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito
di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del
presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto
come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere
a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi
per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale
o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta
alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili
con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle
persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio,
modalità di assemblaggio e di manutenzione;
2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente
prevedibile il loro uso congiunto;
3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni
per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione
o informazione fornita dal produttore;
4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore
rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo
ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione
di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità
di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della
normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano
un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare
un prodotto "pericoloso";
d) produttore:
1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante
l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno
distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando
il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore
del prodotto;
3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione,
quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche
di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione
la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza
del prodotto.
Art. 3. - Obblighi del produttore e del distributore.
1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili
alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso
normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare
misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per
consentire individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come
la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da
poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti,
le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati
e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è
sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire
l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso,
ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto
dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve esser comunicato
al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di
quest'ultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti
sicuri; i particolare, è tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere
la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso
sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti
dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti
e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli,
conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli
incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni,
anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.
Art. 4. - Presunzione e valutazione di sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume
sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro
in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica i cui al comma 1, la sicurezza
del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non
cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche
tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma
2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme
nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione,
ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel
settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative
nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità
competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione
sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo
si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 5. - Procedure di consultazione e coordinamento.
1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno,
delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui
all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità
di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido
di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità
alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche
l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art.6
sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti
uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte
l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti
ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione
sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni
gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione
nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità
definite dalla conferenza medesima.
Art. 6. - C o n t r o l l i.
1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive
competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano
sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di
cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla
Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le
amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi
di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno
secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in
misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato
come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche
di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche
procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e
di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i
magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti
per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza
ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui
deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni
preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul
prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio
derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una
forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione
di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli
e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire,
proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto,
qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente
per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione
deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto
di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire
l'osservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto
o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi
di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un
rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico,
il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto
o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato
l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia
accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano
i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata,
nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto
e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza
dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima
immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora
ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese
per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto,
e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero
comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata
per i prodotti per i quali gi obblighi di sicurezza sono disciplinati
dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno
si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti
e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino
del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione
e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti
comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e
dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità
marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni
acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,
a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della
salute e dell'incolumità pubblica.
Art. 7. - Disposizioni procedurali.
1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un
determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente
motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data
di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità
cui è possibile ricorrere.
2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per l'incolumità
pubblica, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma
3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi
del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti
i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare
alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche
in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato
a procedimento.
Art. 8. - Notificazione e scambio di informazioni.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art.
6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale
normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando
il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio
nazionale.
3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e),
f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art.7, comma
2, nei casi di grave ed immediato pericolo per l'incolumità
pubblica allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari
condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto
o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
ne informa tempestivamente la Commissione europea.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni
tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29
giugno 1992.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni
che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga
comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture,
dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie
istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti,
sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati
dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure
stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione
del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro
e non oltre dici giorni dalla comunicazione.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato
d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del
29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1,
che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale
designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.
Art. 9. - Responsabilità del produttore.
1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.
Art. 10. - S a n z i o n i.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore
che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera
ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere d),
f), g) e h), è punito con la pena dell'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi
di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma
3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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