Teoria dei patrimoni separati



Dott. Francesco Rubino

INDICE

1. Patrimonio separato, patrimonio autonomo e segregazione.
2. Patrimoni separati: dalla concezione soggettivistica a quella oggettivistica.
3. Presupposti e caratteristiche della categoria.

 

1. Patrimonio separato, patrimonio autonomo e segregazione.

Preliminarmente ad ogni approfondimento è necessario cercare di trovare una precisa ed esaustiva definizione della nozione di patrimonio.

In dottrina [1] il patrimonio è stato definito come “un’entità composita, formata dall’insieme delle situazioni soggettive suscettibili di valutazione economica, dalla legge unificate in considerazione della loro appartenenza ad un soggetto o della loro destinazione unitaria”.

Con l’espressione patrimonio separato, accogliendo i risultati raggiunti dalla maggiore dottrina in materia, s’intende descrivere quella situazione per la quale una determinata massa di beni viene diversificata dal resto del patrimonio del soggetto, per essere destinata ad assolvere ad una peculiare funzione [2].

Tale definizione evidenzia la configurazione di una separazione non soltanto quantitativa del patrimonio, ma anche qualitativa in quanto la destinazione ad uno scopo particolare modifica l’intera fisionomia della massa separata, con implicazioni inevitabili sul regime giuridico applicabile.

In questo senso, infatti, la disciplina speciale dei patrimoni separati prevede, da un lato, vincoli - per il caso in cui il patrimonio debba essere trasferito dal suo titolare per scopi diversi da quello impresso con la destinazione - , e, dall’altro, pone limiti (ai creditori che intendono aggredire i beni costituenti il patrimonio separato).

Più precisamente i creditori del patrimonio separato prevalgano su quelli ordinari, ai quali è di fatto imposto di attendere che si verifichi la condizione che fa venire meno le separazione, affinché possano agire per vedere soddisfatti i propri crediti.

Con l’espressione patrimonio autonomo, invece, si vuole intendere quell’insieme di beni materialmente staccati dalla sfera di appartenenza di un soggetto, per essere destinati alla costituzione di un altro soggetto giuridico, ovvero più in generale, per costituire la dotazione patrimoniale di un organismo indipendente.

E’ ciò che accade, per esempio, quando si procede all’istituzione di una fondazione, o quando si costituisce una società. I due nuclei patrimoniali così generati sono caratterizzati da un rapporto di insensibilità reciproca.

Con l’espressione patrimonio autonomo, quindi, si indica ”il distacco di una massa patrimoniale da uno o più patrimoni di provenienza, una species del patrimonio separato” [3].

In dottrina [4] c’è chi ha individuato efficacemente la differenza tra patrimonio separato e patrimonio autonomo nella gestione della massa patrimoniale distinta, ritenendo che di gestione possa parlarsi soltanto con riferimento alla prima categoria di patrimonio e non alla seconda.

Oggi, l’apertura degli ordinamenti di civil law verso l’istituto del trust, stimola il confronto reciproco tra queste espressioni, e tra queste ultime e la definizione di patrimonio segregato, o, più semplicemente, segregazione.

Con l’espressione patrimonio segregato si vuole intendere il complesso delle posizioni soggettive che appartengono a un soggetto, ma che, tuttavia, non risentono delle sue vicende obbligatorie generali, e quindi non formano parte del patrimonio che costituisce garanzia per i suoi creditori, eccetto quelli aventi causa dalla stessa posizione segregata, né risentono delle vicende successorie o degli effetti del regime patrimoniale prescelto [5].

Anche con riferimento a quest’ultima categoria il concetto di base è sempre il medesimo, in quanto si tratta di una massa di beni individuati e distinti dal resto del patrimonio.

Secondo una parte dell’elaborazione dottrinale il patrimonio separato si distingue da quello segregato per la mancanza, in quest’ultimo, di comunicazione bidirezionale tra il patrimonio e il soggetto che ne è titolare.

In altri termini, manca nella segregazione propriamente detta, e si realizza compiutamente ed emblematicamente nello schema del trust, da un lato la potenziale comunicazione diretta degli arricchimenti di gestione dal patrimonio separato a quello generale, e dall’altro la comunicazione mediata della responsabilità dal patrimonio generale a quello separato [6].

Pensando al fondo patrimoniale di cui all’art. 167 e segg. c.c., esempio classico di patrimonio separato, quest’ultimo aspetto della c.d. “comunicazione mediata” si riscontra nel fatto che il patrimonio personale dei coniugi, sebbene in misura diversa a seconda del regime patrimoniale prescelto, risponde comunque per le obbligazioni contratte al fine di soddisfare i bisogni della famiglia esuberanti la capienza del fondo stesso.

Per le ragioni che saranno successivamente precisate, la fattispecie del fondo patrimoniale non è esemplificativa ai fini dell’individuazione del carattere della comunicazione diretta o immediata.Torna più utile la particolare tipologia di patrimonio separato che si origina con l’applicazione dell’art. 1707 c.c. in tema di mandato. La norma, infatti, prevede un meccanismo di separazione per i beni mobili o i crediti acquistati in proprio dal mandatario per conto del mandante in forza di atto avente data certa anteriore al pignoramento, non aggredibili dai creditori del mandatario. Qui, gli eventuali arricchimenti derivanti dagli atti di gestione del mandatario si rifletteranno inevitabilmente sul patrimonio del mandante.

Mancando questi aspetti, entrambi tipici dei patrimoni separati, il distacco tra le due sfere diventa definitivo avvicinando molto di più la figura del patrimonio segregato a quella del patrimonio autonomo.

Rispetto al patrimonio autonomo, invece, la distinzione viene individuata dalla stessa dottrina nella coincidenza tra proprietà e gestione , ovvero tra titolarità del patrimonio e godimento, che non sempre si riscontra, pensando ancora una volta al modello del trust, nei fenomeni di segregazione.

Entrambe le categorie di patrimoni (quello separato e quello autonomo) si segnalano, rispetto alla segregazione, per la specialità delle regole riguardanti le vicende obbligatorie generali, la successione ereditaria, il regime matrimoniale e la pubblicità.

Occorre precisare, tuttavia, che manca allo stato dell’attuale disciplina speciale una differenziazione che possa giustificare la creazione di un’autonoma categoria concettuale per le diverse espressioni di patrimonio separato, patrimonio autonomo, patrimonio segregato o di destinazione.

Infatti, per quanto il legislatore speciale abbia usato in modo indifferenziato tali formule letterali contribuendo ad ingenerare confusione nell’interprete, l’unico elemento degno di nota, ai fini di uno studio in termini unitari di questi fenomeni di separazione patrimoniale, è sicuramente l’individuazione in tutte le leggi relative alla destinazione dei patrimoni dell’effetto comune della limitazione o specializzazione della responsabilità.

Ciò consente di attribuire valore semplicemente terminologico e descrittivo alla distinzione operata dalla dottrina e dal legislatore tra patrimonio separato, di destinazione, autonomo e segregato.

In tal senso, tra le formule ricordate, quella di patrimonio separato sembra essere la più idonea a descrivere i contorni di una categoria giuridica da cui deriva, come principale e non unico effetto, la separazione dl patrimonio individuale in uno o più distinti nuclei, cui vengono regole diverse rispetto a quelle generali in materia di responsabilità patrimoniale, in deroga a quella contenuta nell’art. 2740, comma 1°, del codice civile.

Assumono così valore di dettaglio, con funzione solo descrittiva, le differenziazioni in tema di gestione, coincidenza proprietaria, comunicazione diretta e indiretta tra patrimonio separato e patrimonio d’origine, senz’altro inadeguate a far assurgere ad autonoma categoria giuridica le diverse tipologie di patrimonio latu sensu separato.

Tra l’altro, come ha rilevato attenta dottrina [7], si assisterebbe alla contaminazione tra alcuni di questi aspetti, assunti come propri dell’una o dell’altra figura di patrimonio separato.

Su tutti, per esempio, valga l’aspetto della c.d. comunicazione diretta degli arricchimenti dal patrimonio separato a quello generale, che, afferendo in forza di tale comunicazione al patrimonio generale, dovrebbero essere assoggettati alle norme ordinarie in materia di responsabilità patrimoniale.

Ciò, però, non accade per quello che la dottrina ritiene rappresentare il caso più esemplificativo di patrimonio separato che è il fondo patrimoniale. Infatti, l’art. 170 c.c. sancisce che le regole speciali sulla responsabilità si applicano sia ai beni del fondo che ai frutti derivanti dall’impiego di questi.

Stessa cosa per quanto riguarda i fondi pensione e i fondi comuni d’investimento, dove la regola dell’inaggredibilità da parte dei creditori non aventi causa dalla gestione separata del patrimonio, si estende anche agli interessi derivanti dalle operazioni d'investimento.

L’invito, quindi, è di non indugiare troppo su oziose distinzioni accademiche, ma trasferire gli sforzi in direzione della ricerca di un minimo comune denominatore tra tutte le fattispecie di patrimonio separato, al fine di ricavarne una configurazione unitaria.

 

2. Patrimoni separati: dalla concezione soggettivistica a quella oggettivistica.

Si tratta di uno dei più importanti esempi dello sforzo sostenuto in dottrina di dare rilevanza dogmatica a fenomeni giuridici privi di una precisa base normativa e di una compiuta collocazione teorica e sistematica [8].

L’argomento torna utile ai giorni nostri per la reviviscenza dell’utilizzo della categoria dei patrimoni separati e per l’importanza assunta da questi strumenti nella moderna economia, come riferimento a supporto di un’eventuale volontà legislativa, per la verità sollecitata da più parti, di unificazione delle varie discipline speciali.

Si segnala, inoltre, l’importanza delle argomentazioni di seguito riferite in quanto gran parte di esse sono oggi utilizzate per inquadrare correttamente lo schema giuridico del trust, che - com’è noto - derivando da un sistema di common law, ha bisogno di adeguati supporti teorico-giuridici al fine di trovare la giusta collocazione sistematica in un ordinamento come il nostro, così distante dal modello anglosassone.

La mancanza di precisi riferimenti soggettivi ha indotto la dottrina più risalente ad effettuare una ricostruzione fondata sullo scopo dell’aggregazione dei beni in un’unica massa patrimoniale, che dà luogo a complessi patrimoniali caratterizzati da una disciplina speciale in tema di circolazione dei beni e di responsabilità.

La teoria dei patrimoni separati, in questa prima fase, si presenta come teoria dei patrimoni senza soggetto. Essa è strettamente connessa con le argomentazioni giuridiche sulla personalità e capacità giuridica, indotte dall’esigenza di limitare la responsabilità patrimoniale per favorire lo sviluppo delle imprese commerciali.

Da qui lo stretto collegamento di queste problematiche con quelle della personalità giuridica, in quanto comune è lo sforzo per trovare una soluzione concettuale soddisfacente, che consentisse di tradurre sul piano giuridico-formale l’esigenza di isolare il patrimonio destinato all’impresa rispetto a quello personale dell’imprenditore.

E’ così che, tra le varie posizioni, viene accentuato il profilo della destinazione del patrimonio imprenditoriale o separato alle finalità d’impresa.

In questo senso, per la prima volta, viene attribuito allo scopo, come già alla persona fisica, il ruolo di elemento di unificazione e di appartenenza del patrimonio, al fine di trovare soluzione all’annoso problema dei patrimoni separati privi di titolare, prescindendo dalla fictio giuridica della personificazione.

Così intesa, la teoria dei patrimoni di destinazione, in uno scenario in cui lo scopo e il soggetto vengono concepiti come elementi alternativi, si qualifica come teoria patrimonialistica della persona giuridica , in quanto l’appartenenza dei beni separati allo scopo risulta incompatibile con l’appartenenza ad un soggetto. In questo senso, lungi dal voler definire una nuova forma di soggettività giuridica, la teoria patrimonialistica si afferma come teoria negatrice della stessa soggettività, in quanto svaluta il ruolo del soggetto di diritto, a fronte dell’affermazione dei nuovi modelli di “patrimoni adespoti”, così definiti perché privi di titolare.

Le elaborazioni successive, invece, subiscono un decisivo mutamento di rotta verso tecniche personificatici del patrimonio grazie al progressivo emergere di una specifica disciplina positiva della persona giuridica, conseguente all’impostazione soggettiva data all’intero sistema giuridico, nonché grazie ad una maggiore consapevolezza di questi nuovi fenomeni patrimoniali.

Quale effetto principale si ha l’immediata svalutazione dell’elemento della destinazione dei beni ad uno scopo, sganciato dal dato preminente della creazione di enti dotati di personalità giuridica.

Il principio che si afferma è che il patrimonio è uno e indivisibile, e tale è anche la responsabilità del debitore.

In conseguenza di ciò, la limitazione della responsabilità patrimoniale può concepirsi soltanto postulando l’attribuzione dei beni costituenti la massa separata ad un soggetto diverso da quello considerato come titolare del patrimonio d’origine.

Il patrimonio separato, quindi, tende ad essere costruito come un surrogato della soggettività giuridica, ritenendosi non configurabile una frantumazione del patrimonio individuale.

Questa ricostruzione produce l’effetto estremo della personificazione del patrimonio, che serve, da un lato, a spiegare i fenomeni di separazione patrimoniale, e dall’altro a salvare il principio dell’unità e indivisibilità del patrimonio.

E’ in questo senso che si spiega come la compiuta definizione del patrimonio separato avvenga soltanto quando la coscienza giuridica acquista la maturità per accettare l’avvenuta relativizzazzione del dogma della inseparabilità e indivisibilità del patrimonio.

Solo così, svincolato dai condizionamenti della personalità giuridica, il patrimonio separato acquista la propria individualità come oggetto di diritto.

Al riguardo è assai interessante osservare come parte della dottrina sostenitrice della nuova teoria oggettivistica del patrimonio, nata in Francia, ma con importanti sviluppi in tutta Europa, abbia mantenuto inalterata la necessità del ruolo del soggetto, negando la possibilità che lo scopo potesse da solo svolgere compiutamente un ruolo sostitutivo, com’era stato ritenuto nella più risalente teoria patrimonialistica. In questo modo il patrimonio separato non si presenta come privo di titolare, ma come parte del patrimonio di un soggetto destinato ad uno scopo particolare e definito.

A supportare questa evoluzione,in una configurazione che teorizza la categoria dei patrimoni separati come risultanti dalla combinazione di mezzo e scopo, si segnalano due diversi ordini di ragioni.

Una prima ragione è di carattere teorico, individuabile nella diffusa tendenza ad abbandonare la visione antropocentrica per la quale ogni rapporto giuridico veniva ricondotto all’essere umano.

Un’altra ragione, invece, è di carattere pratica, consistente nella rapida proliferazione di nuove attività di carattere commerciale, rispetto alle quali rappresenterebbe un limite il mantenimento della regola della responsabilità patrimoniale generale del debitore, a fronte delle sempre più pressanti esigenze di prevedere forme di specializzazione della stessa responsabilità, a tutela di interessi ritenuti particolarmente rilevanti dal punto di vista economico-giuridico.

Alle osservazioni appena effettuate, si aggiunge la percezione dell’insufficienza delle teorie personificatici al fine di correttamente descrivere e distinguere le diverse forme di autonomia patrimoniale.

Nell’ambito della teoria oggettivistica, parte dei suoi fautori si è soffermata sulla distinzione tra patrimoni separati, a seconda della loro natura indipendente e dipendente.

Con la prima espressione si voleva far riferimento a quei patrimoni dotati di capacità giuridica, per distinguerli da quelli privi di tale caratteristica e qualificati, appunto, come patrimoni separati dipendenti.

L’unica vera differenza tra le due tipologie di patrimonio è stata evidenziata ponendo l’attenzione sulle conseguenze possibili in dipendenza dell’estinzione della destinazione o dello scopo. In questo senso, mentre per i patrimoni separati indipendenti, di fatto equiparati a quelli delle persone giuridiche, ci si troverebbe di fronte a una specie di successione, per i patrimoni separati dipendenti, la massa separata tornerebbe confondersi con il resto del patrimonio del soggetto da cui ha avuto origine.

In realtà, quindi, questa distinzione rimase solo a livello nominalistico, senza precisare quali fossero gli elementi di caratterizzazione necessaria delle due figure e, soprattutto, senza descrivere i tratti distintivi della disciplina particolare di ognuna di esse, qualora ve ne fossero.

Questo sforzo, comunque, rappresentò uno dei passaggi della mutata prospettiva caratterizzata dall’abbandono dell’impostazione soggettivistica e dalla personificazione delle masse patrimoniali destinate.

La nuova indagine si fonda sulle diverse funzioni dei patrimoni separati, colte, di volta in volta, nella configurazione della responsabilità, nella particolarità delle forme di gestione e amministrazione o altre funzioni particolari cui corrispondono regole operative specifiche, che danno rilievo formale alla specialità degli scopi assegnati ai patrimoni separati, rispetto alla massa generale e indistinta dei beni patrimoniali del soggetto.

A questa tendenza si oppone un orientamento tutt’altro che marginale, caratterizzato dal disfavore verso ogni forma di limitazione della responsabilità del debitore, nonché verso ogni costruzione che di fatto ponga limiti alla circolazione libera dei beni.

Ciò favorisce un deciso risveglio della teoria personalistica.

Contribuisce a rafforzare tale impostazione concettuale, l’attribuzione da parte di dottrina e giurisprudenza, del grado di norme di ordine pubblico alle regole sulla responsabilità patrimoniale, da cui si ricava la tassatività delle limitazioni e il divieto di innescare i meccanismi dell’analogia.

Nonostante le resistenze e il rischio di contaminazioni tra categorie giuridiche, la depurazione del fenomeno dei patrimoni separati dalle problematiche che interessano la soggettività si afferma come elemento caratterizzante il pensiero giuridico moderno, dove il patrimonio separato non viene concepito, per ciò solo e in mancanza di ulteriori elementi, come ad esempio il conferimento della capacità giuridica da parte dell’ordinamento, come soggetto di diritto.

In particolare, secondo questa concezione la categoria dei patrimoni separati si caratterizza per il fatto di subire una particolare destinazione, che incide sulle regole della responsabilità patrimoniale. Inoltre, l’unità funzionale della destinazione non viene più spiegata, come già facevano i fautori della teoria della personificazione, nella ricerca di un centro di imputazione, bensì nella diversità della disciplina.

L’evoluzione successiva, sviluppatasi rigorosamente entro i binari della concezione oggettivistica, ci riporta a quelle differenziazioni tra patrimonio autonomo, separato, segregato e di destinazione che, come si è cercato di sintetizzare poco sopra, non sono riconducibili a definizioni precise, univoche ed assolute, e per questo poco adatte ad essere rappresentate come autonome categorie dell’unico fenomeno della separazione patrimoniale.

 

Presupposti e caratteristiche della categoria.

L’interessante tentativo di delineare gli elementi peculiari della figura giuridica dei patrimoni separati, concepita come categoria giuridica unitaria, passa necessariamente dall’individuazione di tutti gli elementi comuni alle varie ipotesi, contraddistinte dalle numerose previsioni normative con il nomen iuris “patrimonio separato” [9].

Questi possono essere sinteticamente indicati nella particolare disciplina della responsabilità patrimoniale, nel potere di gestione e nel potere di disposizione del patrimonio da parte del titolare.

La mancanza anche di uno solo di questi elementi in altri schemi patrimoniali, e la loro contemporanea presenza nei c.d. patrimoni separati ne permette la considerazione unitaria e, quindi, l’astrazione in una precisa categoria giuridica.

In questo senso, la graduazione degli effetti realizzata dalla diversità delle varie discipline, riconducibile alla maggiore o minore incidenza della specifica destinazione, non è comunque tale da minare l’unità sistematica della categoria.

Cominciando dall’argomento della limitazione della responsabilità patrimoniale, posto in deroga al principio di cui all’art. 2740, comma 1° del c.c. secondo il quale il debitore risponde dell’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, è da sottolineare come questo sia l’elemento maggiormente caratterizzante la figura dei patrimoni separati.

E’ stato precisato come questo principio abbia storicamente rappresentato uno dei maggiori ostacoli verso la libera ammissibilità e l’istituzionalizzazione della prassi di separare, al fine di realizzare un determinato scopo, un certo complesso di beni che non risponderanno di tutte le obbligazioni assunte, ma soltanto di quelle qualificate dalla giustificata connessione con la particolare destinazione del patrimonio stesso.

Durante le prime riflessioni in materia di patrimoni separati, fortemente condizionate dall’impostazione soggettivistica, queste figure non erano state incluse nei casi di limitazione previsti dalla legge ex art. 2740, comma 2° del codice civile. E ciò non solo per l’incerta definizione della categoria di patrimonio separato, ma anche per il fatto che la stessa nozione di limitazione della responsabilità subiva un processo di contaminazione da parte dei temi della personalità giuridica.

Rimane, tuttavia, il dato secondo il quale tutte le ipotesi oggi riconducibili alla fattispecie dei patrimoni separati rappresentano, di fatto, un complesso di beni che formano un nucleo a sé stante nel patrimonio del debitore che, in forza di uno specifico vincolo di destinazione, è sottratto alla funzione di garanzia assolta dal restante patrimonio generale.

A tal fine, basti pensare al fondo patrimoniale, ai fondi comuni d’investimento e, da ultimo, al trust entrati a pieno titolo, sia pure con diverse graduazioni, nel novero delle ipotesi legalmente tipizzate di limitazione della responsabilità patrimoniale.

Altro elemento caratterizzante dei patrimoni separati è rappresentato dall’indisponibilità, anche se dottrina e giurisprudenza hanno riscontrato una certa difficoltà di sintesi, riconducibile alla diversa graduazione che tale elemento presenta nelle varie fattispecie di separazione oggi conosciute.

La maggiore dottrina ha ritenuto tale elemento come complementare e naturalmente conseguente a quello della limitazione della responsabilità che, pur senza mancare di sottolineare la diversità dei piani, ha rilevato che la libera disponibilità dei beni costituenti il patrimonio separato comporterebbe, implicitamente ed inevitabilmente, la sottrazione degli stessi alla responsabilità verso quei creditori qualificati da uno speciale rapporto con il vincolo di destinazione.

Da un rapido esame delle varie fattispecie di patrimoni separati può ricavarsi che non sempre l’indisponibilità si risolve nel vincolo di inalienabilità assoluta, in quanto spesso i beni separati possono essere alienati a certe condizioni o per la realizzazione della destinazione del patrimonio stesso.

In questo caso la dottrina parla di inalienabilità condizionata ovvero ostacolata [10].

Com’è stato sopra anticipato, la graduazione delle diverse manifestazioni dell’indisponibilità trae la sua giustificazione dalle diverse finalità perseguite con le singole figure d patrimonio separato.

In linea di massima, distinguendo la gestione dei patrimoni in conservativa e dinamica, si ha che nella prima tipologia di gestione l’indisponibilità finisce col risolversi nell’inalienabilità assoluta, in quanto prevale l’esigenza di conservare il patrimonio separato per il soddisfacimento dell’interesse dei creditori e dei beneficiari della destinazione.

Invece, nella tipologia di gestione c.d. dinamica sono per converso imposte regole che limitano e controllano il potere di disporre dei beni separati, nel rispetto della destinazione.

In tale senso, basti tenere in mente a titolo esemplificativo la disciplina dei patrimoni separati delle società di gestione del risparmio dove, pur non essendo ivi previsti vincoli di inalienabilità, che sarebbero stati peraltro contrari alle stesse finalità d’investimento, sono prescritti controlli e vincoli per “una gestione indipendente, sana e prudente” [11], con la previsione di sanzioni per il caso di gestione infedele.

Presenta i caratteri di una gestione dinamica anche la struttura del trust, dove i beni non sono inalienabili, ma la loro circolazione è limitata alla realizzazione dell’interesse del beneficiario.

Rimane che, in tutte le ipotesi esaminate, l’inalienabilità o l’alienabilità condizionata, come elemento costitutivo della categoria dei patrimoni separati, è strettamente connessa con il vincolo di destinazione della massa patrimoniale separata.

Quest’aspetto permette di distinguere nettamente le altre ipotesi i cui si rinvengono vincoli di inalienabilità, derivanti ora da aspetti strutturali (basti pensare ai beni demaniali e in genere alla cose fuori commercio), ora da espressi divieti legali di alienazione, come per esempio con riferimento ai beni sottoposti a vincolo di sequestro, ipoteca o pegno [12].

In questi casi, infatti, è la stessa natura del bene a determinare il particolare regime di indisponibilità, a prescindere dalla configurazione di un vero e proprio fenomeno di separazione patrimoniale.

Un altro elemento che caratterizza la categoria giuridica dei patrimoni separati è l’amministrazione dei beni che costituiscono la massa separata.

Si tratta di un elemento strettamente correlato agli altri, posto che le speciali regole in tema di amministrazione sono predisposte in funzione della destinazione impressa sul patrimonio.

Come ha avuto modo di sottolineare la dottrina tedesca [13], ai fini di un corretto inquadramento delle questioni inerenti l’elemento dell’amministrazione, risulta opportuno distinguere tra patrimoni separati gestiti da soggetti diversi dal titolare e patrimoni separati gestiti dallo stesso titolare.

Nel primo caso si ha un’ipotesi di amministrazione di patrimonio altrui per il soddisfacimento di un interesse rispetto al quale è strumentale il vincolo di destinazione, quale si configura nel caso, non troppo raro, di un fondo patrimoniale gestito dai coniugi, ma i cui beni sono di proprietà di un terzo.

Qui, a fronte della norma contenuta nell’art. 168 c.c. che richiama le regole relative all’amministrazione della comunione legale, manca una norma che preveda la possibilità per il terzo titolare dei beni oggetto del fondo di intervenire per dettare disposizioni concrete per l’amministrazione dei propri beni.

Nella diversa ipotesi di patrimonio gestito dallo stesso titolare, invece, si ha un’interessante questione relativa al contemperamento di due interessi apparentemente contrapposti.

Da un lato l’interesse del titolare a disporre di beni propri, e dall’altro quello dei beneficiari della destinazione.

Anche in questa direzione è fortemente condizionante l’effetto della destinazione, che porta non tanto alla soppressione del potere di gestione, quanto piuttosto alla conformazione di tale potere alla specifica destinazione prevista convenzionalmente o dalla legge.

Su tutti valga l’esempio del trust, e in particolare lo schema che vede la coincidenza tra la figura del disponente e quella del trustee, ove è previsto che quest’ultimo gestisca i beni nell’interesse dei beneficiari, con la conseguenza che ciò rappresenta un preciso obbligo giuridico che impegna il trustee nei confronti di questi ultimi.

La diversità di disciplina dell’elemento dell’amministrazione non inficia la considerazione di quest’elemento come tratto caratteristico comune ai patrimoni separati, accanto alla limitazione della responsabilità e all’indisponibilità, idoneo ad assolver alla funzione di conservazione della destinazione impressa sui patrimoni separati.

Prendendo spunto dal primo degli elementi comuni alle diverse tipologie di patrimoni separati che, com’è stato precedentemente sottolineato, è rappresentato dalla limitazione della responsabilità patrimoniale in deroga al principio di cui all’art. 2740, comma 1° c.c., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, la dottrina civilistica non ha mancato di sottolineare come la rapida emersione, attraverso le leggi speciali, dei numerosi fenomeni di patrimonio separato controbilanci e in parte determini una progressiva attenuazione del dogma dell’indivisibilità del patrimonio.

La ragione di questo rapido moltiplicarsi di ipotesi di limitazione della responsabilità risponde a un’effettiva esigenza di natura economica, in quanto l’isolamento di masse patrimoniali destinate a scopi particolari, e pertanto blindate rispetto all aggressioni condotte dai creditori diversi da quelli aventi causa da attività inerenti lo stesso scopo o destinazione, rappresenta uno strumento che agevola e stimola i processi di realizzazione del profitto e dell’efficienza.

Ciononostante, la tutela delle ragioni creditorie non perde il grado di principio generale del nostro ordinamento giuridico, la quale rimane un valore primario del sistema che può retrocedere solo di fronte a interessi di grado superiore.

Strettamente connesso a queste considerazioni è il rilievo fatto da parte della dottrina per il quale il principio della responsabilità patrimoniale illimitata non viene più considerato come principio di ordine pubblico, diversamente da quanto unanimemente era stato ritenuto in passato.

Ciò è sostanzialmente dovuto, da un lato alla sensibile delimitazione dei contorni dello stesso concetto di ordine pubblico, e dall’altro per il diffuso riconoscimento a livello giurisprudenziale di modelli stranieri di limitazione della responsabilità che, in qualche maniera, costituiscono una deroga troppo forte e diffusa per un principio che si vuole affermare come principio di ordine pubblico.

Quest’ultimo aspetto è confermato da parte del legislatore con la legge sulle società unipersonali, la legge di ratifica della Convenzione Aja sul riconoscimento dei trust stranieri, e la recente riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/03) che ha introdotto la possibilità di istituire patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-bis e segg.) .

L’introduzione attraverso la legislazione di settore di forme di specializzazione della responsabilità lascia integro il valore e la forza del principio contenuto nel comma 2° dell’art. 2740 c.c., rafforzandone in una certa maniera la vincolatività nella parte in cui conferma che le limitazioni della responsabilità sono ammesse soltanto nei casi stabiliti dalla legge.

L’evoluzione della legislazione sembra, quindi, confermare piuttosto che smentire il carattere inderogabile del principio della responsabilità illimitata del debitore, ponendosi come un ostacolo all’ammissibilità della libera costituzione di patrimoni separati da parte dei privati.

In altri termini, dall’analisi della disciplina dei patrimoni separati si rileva che la limitazione della responsabilità patrimoniale, in deroga alla regola generale, non può essere rimessa all’autonomia dei privati,contrariamente a quanto pure sostenuto da una parte minoritaria della dottrina, ma deve necessariamente rispondere alla realizzazione di un sistema di interessi che il legislatore abbia previamente ritenuto sovraordinato rispetto alla tutela delle ragioni dei creditori, e consacrato in specifiche previsioni normative.

 

[1] Cfr. V. DURANTE, in Enciclop. Giur., Roma, 1990, voce Patrimonio, p. 1.

[2] Così A. PINO in Il Patrimonio separato, Padova, 1950, p. 50 e ss.

[3] Vedi V. DURANTE, Op. cit., p. 5.

[4] In particolare M. LUPOI, Trust, Milano, 1998, p. 476

[5] M. LUPOI, Op. cit., p. 367.

[6] M. LUPOI, Op. cit., p. 477.

[7] Sull’argomento Cfr. M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, 1996, p. 181 in nota 7

[8] Per una compiuta disamina dell’argomento v. M. BIANCA, Op. cit., cap. 2.

[9] Cfr. M. BIANCA Op. Cit., Cap. III.

[10] Sull’argomento E. MOSCATI, Alienazione (divieto di) in Enc. Giur. Treccani, I, p. 33 e ss.

[11]D. Lgs. 415/96 Art. 4 e art. 17, comma 1°, lett. e).

[12] Per il pegno art. 2792 c.c., mentre i vincoli di indisponibilità inerenti al bene ipotecato v. artt. 2808 e s.s. del codice civile.

[13] Per una sintesi delle varie posizioni v. M. BIANCA, Op. cit., p. 204, nota 62.