INDICE
1.
Patrimonio separato, patrimonio autonomo e segregazione.
2. Patrimoni
separati: dalla concezione soggettivistica a quella oggettivistica.
3. Presupposti
e caratteristiche della categoria.
1.
Patrimonio separato, patrimonio autonomo e segregazione.
Preliminarmente ad ogni approfondimento è
necessario cercare di trovare una precisa ed esaustiva definizione
della nozione di patrimonio.
In dottrina [1]
il patrimonio è stato definito come unentità
composita, formata dallinsieme delle situazioni soggettive
suscettibili di valutazione economica, dalla legge unificate in
considerazione della loro appartenenza ad un soggetto o della loro
destinazione unitaria.
Con lespressione patrimonio separato,
accogliendo i risultati raggiunti dalla maggiore dottrina in materia,
sintende descrivere quella situazione per la quale una determinata
massa di beni viene diversificata dal resto del patrimonio del soggetto,
per essere destinata ad assolvere ad una peculiare funzione [2].
Tale definizione evidenzia la configurazione
di una separazione non soltanto quantitativa del patrimonio, ma
anche qualitativa in quanto la destinazione ad uno scopo particolare
modifica lintera fisionomia della massa separata, con implicazioni
inevitabili sul regime giuridico applicabile.
In questo senso, infatti, la disciplina speciale
dei patrimoni separati prevede, da un lato, vincoli - per il caso
in cui il patrimonio debba essere trasferito dal suo titolare per
scopi diversi da quello impresso con la destinazione - , e, dallaltro,
pone limiti (ai creditori che intendono aggredire i beni costituenti
il patrimonio separato).
Più precisamente i creditori del patrimonio
separato prevalgano su quelli ordinari, ai quali è di fatto
imposto di attendere che si verifichi la condizione che fa venire
meno le separazione, affinché possano agire per vedere soddisfatti
i propri crediti.
Con lespressione patrimonio autonomo,
invece, si vuole intendere quellinsieme di beni materialmente
staccati dalla sfera di appartenenza di un soggetto, per essere
destinati alla costituzione di un altro soggetto giuridico, ovvero
più in generale, per costituire la dotazione patrimoniale
di un organismo indipendente.
E ciò che accade, per esempio,
quando si procede allistituzione di una fondazione, o quando
si costituisce una società. I due nuclei patrimoniali così
generati sono caratterizzati da un rapporto di insensibilità
reciproca.
Con lespressione patrimonio autonomo,
quindi, si indica il distacco di una massa patrimoniale da
uno o più patrimoni di provenienza, una species del patrimonio
separato [3].
In dottrina [4]
cè chi ha individuato efficacemente la differenza tra
patrimonio separato e patrimonio autonomo nella gestione della massa
patrimoniale distinta, ritenendo che di gestione possa parlarsi
soltanto con riferimento alla prima categoria di patrimonio e non
alla seconda.
Oggi, lapertura degli ordinamenti di
civil law verso listituto del trust, stimola il confronto
reciproco tra queste espressioni, e tra queste ultime e la definizione
di patrimonio segregato, o, più semplicemente, segregazione.
Con lespressione patrimonio segregato
si vuole intendere il complesso delle posizioni soggettive che appartengono
a un soggetto, ma che, tuttavia, non risentono delle sue vicende
obbligatorie generali, e quindi non formano parte del patrimonio
che costituisce garanzia per i suoi creditori, eccetto quelli aventi
causa dalla stessa posizione segregata, né risentono delle
vicende successorie o degli effetti del regime patrimoniale prescelto
[5].
Anche con riferimento a questultima categoria
il concetto di base è sempre il medesimo, in quanto si tratta
di una massa di beni individuati e distinti dal resto del patrimonio.
Secondo una parte dellelaborazione dottrinale
il patrimonio separato si distingue da quello segregato per la mancanza,
in questultimo, di comunicazione bidirezionale tra il patrimonio
e il soggetto che ne è titolare.
In altri termini, manca nella segregazione
propriamente detta, e si realizza compiutamente ed emblematicamente
nello schema del trust, da un lato la potenziale comunicazione diretta
degli arricchimenti di gestione dal patrimonio separato a quello
generale, e dallaltro la comunicazione mediata della responsabilità
dal patrimonio generale a quello separato [6].
Pensando al fondo patrimoniale di cui allart.
167 e segg. c.c., esempio classico di patrimonio separato, questultimo
aspetto della c.d. comunicazione mediata si riscontra
nel fatto che il patrimonio personale dei coniugi, sebbene in misura
diversa a seconda del regime patrimoniale prescelto, risponde comunque
per le obbligazioni contratte al fine di soddisfare i bisogni della
famiglia esuberanti la capienza del fondo stesso.
Per le ragioni che saranno successivamente
precisate, la fattispecie del fondo patrimoniale non è esemplificativa
ai fini dellindividuazione del carattere della comunicazione
diretta o immediata.Torna più utile la particolare tipologia
di patrimonio separato che si origina con lapplicazione dellart.
1707 c.c. in tema di mandato. La norma, infatti, prevede un meccanismo
di separazione per i beni mobili o i crediti acquistati in proprio
dal mandatario per conto del mandante in forza di atto avente data
certa anteriore al pignoramento, non aggredibili dai creditori del
mandatario. Qui, gli eventuali arricchimenti derivanti dagli atti
di gestione del mandatario si rifletteranno inevitabilmente sul
patrimonio del mandante.
Mancando questi aspetti, entrambi tipici dei
patrimoni separati, il distacco tra le due sfere diventa definitivo
avvicinando molto di più la figura del patrimonio segregato
a quella del patrimonio autonomo.
Rispetto al patrimonio autonomo, invece, la
distinzione viene individuata dalla stessa dottrina nella coincidenza
tra proprietà e gestione , ovvero tra titolarità del
patrimonio e godimento, che non sempre si riscontra, pensando ancora
una volta al modello del trust, nei fenomeni di segregazione.
Entrambe le categorie di patrimoni (quello
separato e quello autonomo) si segnalano, rispetto alla segregazione,
per la specialità delle regole riguardanti le vicende obbligatorie
generali, la successione ereditaria, il regime matrimoniale e la
pubblicità.
Occorre precisare, tuttavia, che manca allo
stato dellattuale disciplina speciale una differenziazione
che possa giustificare la creazione di unautonoma categoria
concettuale per le diverse espressioni di patrimonio separato, patrimonio
autonomo, patrimonio segregato o di destinazione.
Infatti, per quanto il legislatore speciale
abbia usato in modo indifferenziato tali formule letterali contribuendo
ad ingenerare confusione nellinterprete, lunico elemento
degno di nota, ai fini di uno studio in termini unitari di questi
fenomeni di separazione patrimoniale, è sicuramente lindividuazione
in tutte le leggi relative alla destinazione dei patrimoni delleffetto
comune della limitazione o specializzazione della responsabilità.
Ciò consente di attribuire valore semplicemente
terminologico e descrittivo alla distinzione operata dalla dottrina
e dal legislatore tra patrimonio separato, di destinazione, autonomo
e segregato.
In tal senso, tra le formule ricordate, quella
di patrimonio separato sembra essere la più idonea a descrivere
i contorni di una categoria giuridica da cui deriva, come principale
e non unico effetto, la separazione dl patrimonio individuale in
uno o più distinti nuclei, cui vengono regole diverse rispetto
a quelle generali in materia di responsabilità patrimoniale,
in deroga a quella contenuta nellart. 2740, comma 1°,
del codice civile.
Assumono così valore di dettaglio, con
funzione solo descrittiva, le differenziazioni in tema di gestione,
coincidenza proprietaria, comunicazione diretta e indiretta tra
patrimonio separato e patrimonio dorigine, senzaltro
inadeguate a far assurgere ad autonoma categoria giuridica le diverse
tipologie di patrimonio latu sensu separato.
Tra laltro, come ha rilevato attenta
dottrina [7],
si assisterebbe alla contaminazione tra alcuni di questi aspetti,
assunti come propri delluna o dellaltra figura di patrimonio
separato.
Su tutti, per esempio, valga laspetto
della c.d. comunicazione diretta degli arricchimenti dal patrimonio
separato a quello generale, che, afferendo in forza di tale comunicazione
al patrimonio generale, dovrebbero essere assoggettati alle norme
ordinarie in materia di responsabilità patrimoniale.
Ciò, però, non accade per quello
che la dottrina ritiene rappresentare il caso più esemplificativo
di patrimonio separato che è il fondo patrimoniale. Infatti,
lart. 170 c.c. sancisce che le regole speciali sulla responsabilità
si applicano sia ai beni del fondo che ai frutti derivanti dallimpiego
di questi.
Stessa cosa per quanto riguarda i fondi pensione
e i fondi comuni dinvestimento, dove la regola dellinaggredibilità
da parte dei creditori non aventi causa dalla gestione separata
del patrimonio, si estende anche agli interessi derivanti dalle
operazioni d'investimento.
Linvito, quindi, è di non indugiare
troppo su oziose distinzioni accademiche, ma trasferire gli sforzi
in direzione della ricerca di un minimo comune denominatore tra
tutte le fattispecie di patrimonio separato, al fine di ricavarne
una configurazione unitaria.
2. Patrimoni
separati: dalla concezione soggettivistica a quella oggettivistica.
Si tratta di uno dei più importanti
esempi dello sforzo sostenuto in dottrina di dare rilevanza dogmatica
a fenomeni giuridici privi di una precisa base normativa e di una
compiuta collocazione teorica e sistematica [8].
Largomento torna utile ai giorni nostri
per la reviviscenza dellutilizzo della categoria dei patrimoni
separati e per limportanza assunta da questi strumenti nella
moderna economia, come riferimento a supporto di uneventuale
volontà legislativa, per la verità sollecitata da
più parti, di unificazione delle varie discipline speciali.
Si segnala, inoltre, limportanza delle
argomentazioni di seguito riferite in quanto gran parte di esse
sono oggi utilizzate per inquadrare correttamente lo schema giuridico
del trust, che - comè noto - derivando da un sistema
di common law, ha bisogno di adeguati supporti teorico-giuridici
al fine di trovare la giusta collocazione sistematica in un ordinamento
come il nostro, così distante dal modello anglosassone.
La mancanza di precisi riferimenti soggettivi
ha indotto la dottrina più risalente ad effettuare una ricostruzione
fondata sullo scopo dellaggregazione dei beni in ununica
massa patrimoniale, che dà luogo a complessi patrimoniali
caratterizzati da una disciplina speciale in tema di circolazione
dei beni e di responsabilità.
La teoria dei patrimoni separati, in questa
prima fase, si presenta come teoria dei patrimoni senza soggetto.
Essa è strettamente connessa con le argomentazioni giuridiche
sulla personalità e capacità giuridica, indotte dallesigenza
di limitare la responsabilità patrimoniale per favorire lo
sviluppo delle imprese commerciali.
Da qui lo stretto collegamento di queste problematiche
con quelle della personalità giuridica, in quanto comune
è lo sforzo per trovare una soluzione concettuale soddisfacente,
che consentisse di tradurre sul piano giuridico-formale lesigenza
di isolare il patrimonio destinato allimpresa rispetto a quello
personale dellimprenditore.
E così che, tra le varie posizioni,
viene accentuato il profilo della destinazione del patrimonio imprenditoriale
o separato alle finalità dimpresa.
In questo senso, per la prima volta, viene
attribuito allo scopo, come già alla persona fisica, il ruolo
di elemento di unificazione e di appartenenza del patrimonio, al
fine di trovare soluzione allannoso problema dei patrimoni
separati privi di titolare, prescindendo dalla fictio giuridica
della personificazione.
Così intesa, la teoria dei patrimoni
di destinazione, in uno scenario in cui lo scopo e il soggetto vengono
concepiti come elementi alternativi, si qualifica come teoria patrimonialistica
della persona giuridica , in quanto lappartenenza dei beni
separati allo scopo risulta incompatibile con lappartenenza
ad un soggetto. In questo senso, lungi dal voler definire una nuova
forma di soggettività giuridica, la teoria patrimonialistica
si afferma come teoria negatrice della stessa soggettività,
in quanto svaluta il ruolo del soggetto di diritto, a fronte dellaffermazione
dei nuovi modelli di patrimoni adespoti, così
definiti perché privi di titolare.
Le elaborazioni successive, invece, subiscono
un decisivo mutamento di rotta verso tecniche personificatici del
patrimonio grazie al progressivo emergere di una specifica disciplina
positiva della persona giuridica, conseguente allimpostazione
soggettiva data allintero sistema giuridico, nonché
grazie ad una maggiore consapevolezza di questi nuovi fenomeni patrimoniali.
Quale effetto principale si ha limmediata
svalutazione dellelemento della destinazione dei beni ad uno
scopo, sganciato dal dato preminente della creazione di enti dotati
di personalità giuridica.
Il principio che si afferma è che il
patrimonio è uno e indivisibile, e tale è anche la
responsabilità del debitore.
In conseguenza di ciò, la limitazione
della responsabilità patrimoniale può concepirsi soltanto
postulando lattribuzione dei beni costituenti la massa separata
ad un soggetto diverso da quello considerato come titolare del patrimonio
dorigine.
Il patrimonio separato, quindi, tende ad essere
costruito come un surrogato della soggettività giuridica,
ritenendosi non configurabile una frantumazione del patrimonio individuale.
Questa ricostruzione produce leffetto
estremo della personificazione del patrimonio, che serve, da un
lato, a spiegare i fenomeni di separazione patrimoniale, e dallaltro
a salvare il principio dellunità e indivisibilità
del patrimonio.
E in questo senso che si spiega come
la compiuta definizione del patrimonio separato avvenga soltanto
quando la coscienza giuridica acquista la maturità per accettare
lavvenuta relativizzazzione del dogma della inseparabilità
e indivisibilità del patrimonio.
Solo così, svincolato dai condizionamenti
della personalità giuridica, il patrimonio separato acquista
la propria individualità come oggetto di diritto.
Al riguardo è assai interessante osservare
come parte della dottrina sostenitrice della nuova teoria oggettivistica
del patrimonio, nata in Francia, ma con importanti sviluppi in tutta
Europa, abbia mantenuto inalterata la necessità del ruolo
del soggetto, negando la possibilità che lo scopo potesse
da solo svolgere compiutamente un ruolo sostitutivo, comera
stato ritenuto nella più risalente teoria patrimonialistica.
In questo modo il patrimonio separato non si presenta come privo
di titolare, ma come parte del patrimonio di un soggetto destinato
ad uno scopo particolare e definito.
A supportare questa evoluzione,in una configurazione
che teorizza la categoria dei patrimoni separati come risultanti
dalla combinazione di mezzo e scopo, si segnalano due diversi ordini
di ragioni.
Una prima ragione è di carattere teorico,
individuabile nella diffusa tendenza ad abbandonare la visione antropocentrica
per la quale ogni rapporto giuridico veniva ricondotto allessere
umano.
Unaltra ragione, invece, è di
carattere pratica, consistente nella rapida proliferazione di nuove
attività di carattere commerciale, rispetto alle quali rappresenterebbe
un limite il mantenimento della regola della responsabilità
patrimoniale generale del debitore, a fronte delle sempre più
pressanti esigenze di prevedere forme di specializzazione della
stessa responsabilità, a tutela di interessi ritenuti particolarmente
rilevanti dal punto di vista economico-giuridico.
Alle osservazioni appena effettuate, si aggiunge
la percezione dellinsufficienza delle teorie personificatici
al fine di correttamente descrivere e distinguere le diverse forme
di autonomia patrimoniale.
Nellambito della teoria oggettivistica,
parte dei suoi fautori si è soffermata sulla distinzione
tra patrimoni separati, a seconda della loro natura indipendente
e dipendente.
Con la prima espressione si voleva far riferimento
a quei patrimoni dotati di capacità giuridica, per distinguerli
da quelli privi di tale caratteristica e qualificati, appunto, come
patrimoni separati dipendenti.
Lunica vera differenza tra le due tipologie
di patrimonio è stata evidenziata ponendo lattenzione
sulle conseguenze possibili in dipendenza dellestinzione della
destinazione o dello scopo. In questo senso, mentre per i patrimoni
separati indipendenti, di fatto equiparati a quelli delle persone
giuridiche, ci si troverebbe di fronte a una specie di successione,
per i patrimoni separati dipendenti, la massa separata tornerebbe
confondersi con il resto del patrimonio del soggetto da cui ha avuto
origine.
In realtà, quindi, questa distinzione
rimase solo a livello nominalistico, senza precisare quali fossero
gli elementi di caratterizzazione necessaria delle due figure e,
soprattutto, senza descrivere i tratti distintivi della disciplina
particolare di ognuna di esse, qualora ve ne fossero.
Questo sforzo, comunque, rappresentò
uno dei passaggi della mutata prospettiva caratterizzata dallabbandono
dellimpostazione soggettivistica e dalla personificazione
delle masse patrimoniali destinate.
La nuova indagine si fonda sulle diverse funzioni
dei patrimoni separati, colte, di volta in volta, nella configurazione
della responsabilità, nella particolarità delle forme
di gestione e amministrazione o altre funzioni particolari cui corrispondono
regole operative specifiche, che danno rilievo formale alla specialità
degli scopi assegnati ai patrimoni separati, rispetto alla massa
generale e indistinta dei beni patrimoniali del soggetto.
A questa tendenza si oppone un orientamento
tuttaltro che marginale, caratterizzato dal disfavore verso
ogni forma di limitazione della responsabilità del debitore,
nonché verso ogni costruzione che di fatto ponga limiti alla
circolazione libera dei beni.
Ciò favorisce un deciso risveglio della
teoria personalistica.
Contribuisce a rafforzare tale impostazione
concettuale, lattribuzione da parte di dottrina e giurisprudenza,
del grado di norme di ordine pubblico alle regole sulla responsabilità
patrimoniale, da cui si ricava la tassatività delle limitazioni
e il divieto di innescare i meccanismi dellanalogia.
Nonostante le resistenze e il rischio di contaminazioni
tra categorie giuridiche, la depurazione del fenomeno dei patrimoni
separati dalle problematiche che interessano la soggettività
si afferma come elemento caratterizzante il pensiero giuridico moderno,
dove il patrimonio separato non viene concepito, per ciò
solo e in mancanza di ulteriori elementi, come ad esempio il conferimento
della capacità giuridica da parte dellordinamento,
come soggetto di diritto.
In particolare, secondo questa concezione la
categoria dei patrimoni separati si caratterizza per il fatto di
subire una particolare destinazione, che incide sulle regole della
responsabilità patrimoniale. Inoltre, lunità
funzionale della destinazione non viene più spiegata, come
già facevano i fautori della teoria della personificazione,
nella ricerca di un centro di imputazione, bensì nella diversità
della disciplina.
Levoluzione successiva, sviluppatasi
rigorosamente entro i binari della concezione oggettivistica, ci
riporta a quelle differenziazioni tra patrimonio autonomo, separato,
segregato e di destinazione che, come si è cercato di sintetizzare
poco sopra, non sono riconducibili a definizioni precise, univoche
ed assolute, e per questo poco adatte ad essere rappresentate come
autonome categorie dellunico fenomeno della separazione patrimoniale.
Presupposti e caratteristiche
della categoria.
Linteressante tentativo di delineare
gli elementi peculiari della figura giuridica dei patrimoni separati,
concepita come categoria giuridica unitaria, passa necessariamente
dallindividuazione di tutti gli elementi comuni alle varie
ipotesi, contraddistinte dalle numerose previsioni normative con
il nomen iuris patrimonio separato [9].
Questi possono essere sinteticamente indicati
nella particolare disciplina della responsabilità patrimoniale,
nel potere di gestione e nel potere di disposizione del patrimonio
da parte del titolare.
La mancanza anche di uno solo di questi elementi
in altri schemi patrimoniali, e la loro contemporanea presenza nei
c.d. patrimoni separati ne permette la considerazione unitaria e,
quindi, lastrazione in una precisa categoria giuridica.
In questo senso, la graduazione degli effetti
realizzata dalla diversità delle varie discipline, riconducibile
alla maggiore o minore incidenza della specifica destinazione, non
è comunque tale da minare lunità sistematica
della categoria.
Cominciando dallargomento della limitazione
della responsabilità patrimoniale, posto in deroga al principio
di cui allart. 2740, comma 1° del c.c. secondo il quale
il debitore risponde dellinadempimento con tutti i suoi beni
presenti e futuri, è da sottolineare come questo sia lelemento
maggiormente caratterizzante la figura dei patrimoni separati.
E stato precisato come questo principio
abbia storicamente rappresentato uno dei maggiori ostacoli verso
la libera ammissibilità e listituzionalizzazione della
prassi di separare, al fine di realizzare un determinato scopo,
un certo complesso di beni che non risponderanno di tutte le obbligazioni
assunte, ma soltanto di quelle qualificate dalla giustificata connessione
con la particolare destinazione del patrimonio stesso.
Durante le prime riflessioni in materia di
patrimoni separati, fortemente condizionate dallimpostazione
soggettivistica, queste figure non erano state incluse nei casi
di limitazione previsti dalla legge ex art. 2740, comma 2° del
codice civile. E ciò non solo per lincerta definizione
della categoria di patrimonio separato, ma anche per il fatto che
la stessa nozione di limitazione della responsabilità subiva
un processo di contaminazione da parte dei temi della personalità
giuridica.
Rimane, tuttavia, il dato secondo il quale
tutte le ipotesi oggi riconducibili alla fattispecie dei patrimoni
separati rappresentano, di fatto, un complesso di beni che formano
un nucleo a sé stante nel patrimonio del debitore che, in
forza di uno specifico vincolo di destinazione, è sottratto
alla funzione di garanzia assolta dal restante patrimonio generale.
A tal fine, basti pensare al fondo patrimoniale,
ai fondi comuni dinvestimento e, da ultimo, al trust entrati
a pieno titolo, sia pure con diverse graduazioni, nel novero delle
ipotesi legalmente tipizzate di limitazione della responsabilità
patrimoniale.
Altro elemento caratterizzante dei patrimoni
separati è rappresentato dallindisponibilità,
anche se dottrina e giurisprudenza hanno riscontrato una certa difficoltà
di sintesi, riconducibile alla diversa graduazione che tale elemento
presenta nelle varie fattispecie di separazione oggi conosciute.
La maggiore dottrina ha ritenuto tale elemento
come complementare e naturalmente conseguente a quello della limitazione
della responsabilità che, pur senza mancare di sottolineare
la diversità dei piani, ha rilevato che la libera disponibilità
dei beni costituenti il patrimonio separato comporterebbe, implicitamente
ed inevitabilmente, la sottrazione degli stessi alla responsabilità
verso quei creditori qualificati da uno speciale rapporto con il
vincolo di destinazione.
Da un rapido esame delle varie fattispecie
di patrimoni separati può ricavarsi che non sempre lindisponibilità
si risolve nel vincolo di inalienabilità assoluta, in quanto
spesso i beni separati possono essere alienati a certe condizioni
o per la realizzazione della destinazione del patrimonio stesso.
In questo caso la dottrina parla di inalienabilità
condizionata ovvero ostacolata [10].
Comè stato sopra anticipato, la
graduazione delle diverse manifestazioni dellindisponibilità
trae la sua giustificazione dalle diverse finalità perseguite
con le singole figure d patrimonio separato.
In linea di massima, distinguendo la gestione
dei patrimoni in conservativa e dinamica, si ha che nella prima
tipologia di gestione lindisponibilità finisce col
risolversi nellinalienabilità assoluta, in quanto prevale
lesigenza di conservare il patrimonio separato per il soddisfacimento
dellinteresse dei creditori e dei beneficiari della destinazione.
Invece, nella tipologia di gestione c.d. dinamica
sono per converso imposte regole che limitano e controllano il potere
di disporre dei beni separati, nel rispetto della destinazione.
In tale senso, basti tenere in mente a titolo
esemplificativo la disciplina dei patrimoni separati delle società
di gestione del risparmio dove, pur non essendo ivi previsti vincoli
di inalienabilità, che sarebbero stati peraltro contrari
alle stesse finalità dinvestimento, sono prescritti
controlli e vincoli per una gestione indipendente, sana e
prudente [11],
con la previsione di sanzioni per il caso di gestione infedele.
Presenta i caratteri di una gestione dinamica
anche la struttura del trust, dove i beni non sono inalienabili,
ma la loro circolazione è limitata alla realizzazione dellinteresse
del beneficiario.
Rimane che, in tutte le ipotesi esaminate,
linalienabilità o lalienabilità condizionata,
come elemento costitutivo della categoria dei patrimoni separati,
è strettamente connessa con il vincolo di destinazione della
massa patrimoniale separata.
Questaspetto permette di distinguere
nettamente le altre ipotesi i cui si rinvengono vincoli di inalienabilità,
derivanti ora da aspetti strutturali (basti pensare ai beni demaniali
e in genere alla cose fuori commercio), ora da espressi divieti
legali di alienazione, come per esempio con riferimento ai beni
sottoposti a vincolo di sequestro, ipoteca o pegno [12].
In questi casi, infatti, è la stessa
natura del bene a determinare il particolare regime di indisponibilità,
a prescindere dalla configurazione di un vero e proprio fenomeno
di separazione patrimoniale.
Un altro elemento che caratterizza la categoria
giuridica dei patrimoni separati è lamministrazione
dei beni che costituiscono la massa separata.
Si tratta di un elemento strettamente correlato
agli altri, posto che le speciali regole in tema di amministrazione
sono predisposte in funzione della destinazione impressa sul patrimonio.
Come ha avuto modo di sottolineare la dottrina
tedesca [13],
ai fini di un corretto inquadramento delle questioni inerenti lelemento
dellamministrazione, risulta opportuno distinguere tra patrimoni
separati gestiti da soggetti diversi dal titolare e patrimoni separati
gestiti dallo stesso titolare.
Nel primo caso si ha unipotesi di amministrazione
di patrimonio altrui per il soddisfacimento di un interesse rispetto
al quale è strumentale il vincolo di destinazione, quale
si configura nel caso, non troppo raro, di un fondo patrimoniale
gestito dai coniugi, ma i cui beni sono di proprietà di un
terzo.
Qui, a fronte della norma contenuta nellart.
168 c.c. che richiama le regole relative allamministrazione
della comunione legale, manca una norma che preveda la possibilità
per il terzo titolare dei beni oggetto del fondo di intervenire
per dettare disposizioni concrete per lamministrazione dei
propri beni.
Nella diversa ipotesi di patrimonio gestito
dallo stesso titolare, invece, si ha uninteressante questione
relativa al contemperamento di due interessi apparentemente contrapposti.
Da un lato linteresse del titolare a
disporre di beni propri, e dallaltro quello dei beneficiari
della destinazione.
Anche in questa direzione è fortemente
condizionante leffetto della destinazione, che porta non tanto
alla soppressione del potere di gestione, quanto piuttosto alla
conformazione di tale potere alla specifica destinazione prevista
convenzionalmente o dalla legge.
Su tutti valga lesempio del trust, e
in particolare lo schema che vede la coincidenza tra la figura del
disponente e quella del trustee, ove è previsto che questultimo
gestisca i beni nellinteresse dei beneficiari, con la conseguenza
che ciò rappresenta un preciso obbligo giuridico che impegna
il trustee nei confronti di questi ultimi.
La diversità di disciplina dellelemento
dellamministrazione non inficia la considerazione di questelemento
come tratto caratteristico comune ai patrimoni separati, accanto
alla limitazione della responsabilità e allindisponibilità,
idoneo ad assolver alla funzione di conservazione della destinazione
impressa sui patrimoni separati.
Prendendo spunto dal primo degli elementi comuni
alle diverse tipologie di patrimoni separati che, comè
stato precedentemente sottolineato, è rappresentato dalla
limitazione della responsabilità patrimoniale in deroga al
principio di cui allart. 2740, comma 1° c.c., secondo
il quale il debitore risponde delladempimento delle sue obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri, la dottrina civilistica
non ha mancato di sottolineare come la rapida emersione, attraverso
le leggi speciali, dei numerosi fenomeni di patrimonio separato
controbilanci e in parte determini una progressiva attenuazione
del dogma dellindivisibilità del patrimonio.
La ragione di questo rapido moltiplicarsi di
ipotesi di limitazione della responsabilità risponde a uneffettiva
esigenza di natura economica, in quanto lisolamento di masse
patrimoniali destinate a scopi particolari, e pertanto blindate
rispetto all aggressioni condotte dai creditori diversi da quelli
aventi causa da attività inerenti lo stesso scopo o destinazione,
rappresenta uno strumento che agevola e stimola i processi di realizzazione
del profitto e dellefficienza.
Ciononostante, la tutela delle ragioni creditorie
non perde il grado di principio generale del nostro ordinamento
giuridico, la quale rimane un valore primario del sistema che può
retrocedere solo di fronte a interessi di grado superiore.
Strettamente connesso a queste considerazioni
è il rilievo fatto da parte della dottrina per il quale il
principio della responsabilità patrimoniale illimitata non
viene più considerato come principio di ordine pubblico,
diversamente da quanto unanimemente era stato ritenuto in passato.
Ciò è sostanzialmente dovuto,
da un lato alla sensibile delimitazione dei contorni dello stesso
concetto di ordine pubblico, e dallaltro per il diffuso riconoscimento
a livello giurisprudenziale di modelli stranieri di limitazione
della responsabilità che, in qualche maniera, costituiscono
una deroga troppo forte e diffusa per un principio che si vuole
affermare come principio di ordine pubblico.
Questultimo aspetto è confermato
da parte del legislatore con la legge sulle società unipersonali,
la legge di ratifica della Convenzione Aja sul riconoscimento dei
trust stranieri, e la recente riforma del diritto societario (D.
Lgs. n. 6/03) che ha introdotto la possibilità di istituire
patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-bis e segg.)
.
Lintroduzione attraverso la legislazione
di settore di forme di specializzazione della responsabilità
lascia integro il valore e la forza del principio contenuto nel
comma 2° dellart. 2740 c.c., rafforzandone in una certa
maniera la vincolatività nella parte in cui conferma che
le limitazioni della responsabilità sono ammesse soltanto
nei casi stabiliti dalla legge.
Levoluzione della legislazione sembra,
quindi, confermare piuttosto che smentire il carattere inderogabile
del principio della responsabilità illimitata del debitore,
ponendosi come un ostacolo allammissibilità della libera
costituzione di patrimoni separati da parte dei privati.
In altri termini, dallanalisi della disciplina
dei patrimoni separati si rileva che la limitazione della responsabilità
patrimoniale, in deroga alla regola generale, non può essere
rimessa allautonomia dei privati,contrariamente a quanto pure
sostenuto da una parte minoritaria della dottrina, ma deve necessariamente
rispondere alla realizzazione di un sistema di interessi che il
legislatore abbia previamente ritenuto sovraordinato rispetto alla
tutela delle ragioni dei creditori, e consacrato in specifiche previsioni
normative.
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