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Ai sensi dell'art. 203, c. 1, del codice della strada, contro il
verbale di contestazione può essere proposto ricorso al Prefetto
del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione
o dalla notificazione. Il codice della strada, però, non
prevede la possibilità di proporre ricorso all'autorità
giudiziaria direttamente avverso il verbale; l'art. 205, c. 1, stabilisce
che gli interessati possono proporre opposizione soltanto contro
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione
amministrativa e che il relativo giudizio è regolato dagli
artt. 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con varie sentenze interpretative di rigetto (sentenza 23 giugno
1994, n. 255, sentenza 15 luglio 1994, n. 311, sentenza 27 luglio
1994, n. 366), la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando
che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, il ricorso all'autorità
giudiziaria contro un verbale di contestazione della violazione
di norme del codice della strada non è subordinato al preventivo
esperimento del ricorso amministrativo, che costituisce rimedio
facoltativo.
La Corte di Cassazione si è allineata all'interpretazione
adeguatrice contenuta nelle citate pronunce della Corte Costituzionale,
ribadendo che avverso il sommario processo verbale è ammessa
opposizione direttamente al giudice competente (Cass. Civ., sez.
I, 13 dicembre 1995, n. 12777, Cass. Civ., sez. un., 1 luglio 1997,
n. 5897, Cass. Civ., sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10423, Cass. Civ.,
sez. I, 8 gennaio 1998, n. 98).
Si è, così, dovuto procedere (come indicato anche
dalla circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 2000, n. M/2413-109)
all'integrazione del modello di verbale di contestazione di cui
al mod. VI.1, tit. VI, del regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada, poiché il trasgressore e l'obbligato
in solido devono essere informati della facoltà di presentare
ricorso al Prefetto e, in alternativa, opposizione al Giudice di
Pace.
Introdotta nell'ordinamento l'interpretazione adeguatrice fornita
dalla Corte Costituzionale, immediatamente si è manifestato
il problema (tuttora persistente) relativo all'individuazione del
termine per proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria
avverso un verbale di contestazione per la violazione delle norme
del codice della strada.
Al riguardo, occorre considerare che non c'è una specifica
disposizione di legge. Si è cercato di sopperire a tale carenza
con l'emanazione del decreto-legge 17 maggio 1996, 270, che, all'art.
1, lett. e), disponeva di sostituire l'art. 205 del codice della
strada con il seguente:
"Art. 205 (Opposizione all'autorità giudiziaria).
1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196,
nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria,
in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'art. 203. L'opposizione
all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al
prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso
di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'art. 204
gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
30 giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi
1 e 2 è di 60 giorni.
4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 è
regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello
stesso articolo 23 è emanato entro 5 giorni dalla ricezione
del ricorso in cancelleria e la notifica è eseguita entro
i successivi 20 giorni."
Tuttavia, questo decreto-legge, che avrebbe consentito una definizione
espressa e compiuta del procedimento di opposizione dinanzi all'autorità
giudiziaria avverso un verbale di contestazione per la violazione
delle norme del codice della strada, non è stato convertito
in legge e non è stato reiterato, con la conseguente perdita
di efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, c. 3, della
Costituzione.
Sicuramente degno di molta attenzione è l'iter di approvazione
del progetto di legge n. 2851 (licenziato recentemente dalla Commissione
parlamentare in sede referente), contenente disposizioni per la
revisione del nuovo codice della strada. Se esso fosse approvato,
il Parlamento (stando al testo licenziato) conferirebbe al Governo
la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del codice
della strada, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi,
fra i quali anche quelli (che interessano la presente trattazione)
finalizzati alla revisione del sistema della tutela amministrativa
e giurisdizionale e al coordinamento dei rimedi.
Non essendo prevista una disposizione di legge, si deve necessariamente
utilizzare lo strumento dell'interpretazione analogica e, pertanto,
applicare al caso concreto, non disciplinato dalla legge, la disposizione
prevista per il caso simile. I possibili riferimenti sono due, ovvero:
1) l'art. 22, c. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa
in 30 giorni dalla notificazione il termine per proporre opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità
competente; in tal caso, il verbale di contestazione redatto ai
sensi del codice della strada è assimilabile all'ordinanza-ingiunzione,
in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio.
2) l'art. 203, c. 1, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285), in base al quale il ricorso al Prefetto deve essere presentato
entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Si deve considerare che la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 17
dicembre 1998, n. 12628, Cass. Civ., sez. I, 20 gennaio 1999, n.
482) inizialmente si è indirizzata nel senso di individuare
in 30 giorni il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace,
facendo riferimento all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, richiamato dalle citate sentenze n. 255/94 e n. 311/94 della
Corte Costituzionale. In effetti, l'art. 194 del codice della strada
stabilisce che per le violazioni che comportano l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni
generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, fatte salve le modifiche e le deroghe previste
dal Capo I del Titolo VI dello stesso codice della strada.
Successivamente, però, con la sentenza 4 giugno/29 settembre
1999, n. 10768, alla quale il Ministero dell'Interno si è
richiamato e allineato con la circolare 17 aprile 2000, n. 42, la
Corte di Cassazione, sez. III, ha modificato il precedente orientamento,
affermando che l'atto di opposizione deve essere depositato nella
cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità, nel termine
di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Secondo la Cassazione, la tesi per la quale il termine è
da considerare pari a 30 giorni presenta l'inconveniente di interferire
con il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta ex
art. 202 del codice della strada e di determinare una preclusione
dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di 60
giorni, per proporre il ricorso al prefetto; invece, considerando
il termine pari a 60 giorni, si conseguono i seguenti risultati:
- realizzare nel modo più compiuto la tutela giurisdizionale;
- non porre nel nulla la tutela amministrativa che sarebbe preclusa
dalla proposizione di quella giudiziaria;
- non vanificare la stessa tutela giudiziaria per avvenuto pagamento
in misura ridotta.
Questo nuovo orientamento è stato confermato più recentemente
dalla Cassazione, sez. I civ., con la sentenza 24 settembre 2002,
n. 13872.
Tuttavia, nell'assenza di una specifica disposizione di legge o
di un intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite, permane
tuttora l'incertezza nella definizione del termine entro il quale
deve essere proposta opposizione al giudice di pace avverso i verbali
di contestazione della violazione di norme del codice della strada.
Si consideri, per esempio, l'ordinanza del 21 maggio 2001 del Giudice
di Torino, che ha giudicato inammissibile un ricorso presentato
oltre i 30 giorni. Un termine deve comunque essere indicato espressamente
nel verbale di contestazione. Infatti, anche se è consolidato
che la mancanza di indicazione del termine di impugnazione entro
il quale può essere proposto ricorso non determina l'illegittimità
dell'atto e comporta il riconoscimento della scusabilità
dell'errore in cui possa cadere il ricorrente (Cass. Civ., sez.
I, 13 settembre 1997, n. 9080, Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 1999,
n. 5453), si deve, però, dare attuazione all'art. 3, c. 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che "in
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere".
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