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Il concetto di truffa ex art. 640 c.p. ricalca lo schema tipico
dei reati di danno, come sembra potersi desumere dalla lettura
della norma in esame, laddove il reato si consuma con la verificazione
di un evento dannoso (per taluni "deminutio patrimonii")
per il soggetto passivo del reato, a tutto vantaggio del soggetto
attivo, ovvero di un terzo (secondo una certa tesi) che acquisisce
un "ingiusto profitto".
L'importanza di una esatta interpretazione del concetto di danno,
allora, assume in quest'ambito un particolare significato, dipendendo
da essa tanto la sussistenza del reato in sé, quanto,
per taluni aspetti, la risarcibilità di eventuali danni
sul piano civilistico.
D'altronde, la problematica della truffa assume valore ancora
più pregnante laddove si pensi alla sua idoneità
ad incidere, in modo fraudolento, sul processo di volizione
di un determinato soggetto, condizionandone le scelte, sub specie,
anche, della formulazione di un contratto ovvero di talune clausole.
In questo senso, dunque, potrebbe venire ad emergere la figura
della c.d. truffa contrattuale, che si realizza, secondo parte
della giurisprudenza (Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas), quando
uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti
a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti
tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente
ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo
in modo diverso.
Il reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p., che sembra
richiedere la dimostrazione del nesso eziologico induzione all'errore,
formazione del contratto e ingiusto profitto con altrui danno,
si colloca nella più ampia tematica dei reati contratto
e in contratto, dove i primi presenterebbero una illiceità
dell'oggetto contrattuale, mentre i secondi taluni vizi del
consenso, ex art. 1427 c.c. In particolare, infatti, nei reati
c.d. contratto, le parti si accorderebbero contrattualmente
al fine di commettere un illecito, formulando un contratto nullo
ex art. 1418 c.c., mentre nei reati c.d. in contratto, come
la truffa contrattuale, l'oggetto o la causa del negozio giuridico
sarebbero di per sé validi, ma viziati sul piano del
consenso e, quindi, legittimerebbero un'azione di annullamento,
ex art. 1441 c.c. e ssgg.
Tuttavia, sebbene i problemi attinenti alla c.d. truffa contrattuale
siano innumerevoli, soprattutto con riferimento alla fase della
trattativa contrattuale ovvero all'individuazione della c.d.
idoneità all'errore, in questa sede si affronterà
il problema della sua risarcibilità, sub specie di "danno
esistenziale".
Tale ultima figura di danno, idoneo a incidere sulle possibilità
realizzative della persona umana, negli ultimi anni ha assunto
particolare rilievo affiancandosi, secondo parte della dottrina,
agli altri tipi di danno risarcibile ex art. 2043 c.c., come
il danno biologico, biologico-psichico, morale soggettivo. Il
problema interpretativo, in verità, sembra essere particolarmente
complesso, tantoppiù che, sussistendo il rischio di un'inutile
duplicazione delle voci di danno, altra parte della dottrina
ha sostenuto l'inesistenza concettuale del c.d. danno esistenziale.
Secondo tale ultima impostazione, infatti, il concetto stesso
di esistenza del singolo individuo sarebbe da ridurre di portata
poiché implicito e assorbito dalle altre voci di danno;
in particolare, si dice, come laddove la giurisprudenza ha ammesso
la risarcibilità del danno biologico (inteso come danno
all'integrità psico-fisica dell'individuo, ex art 2-32
Cost.), in verità, implicitamente avrebbe ricompreso
il c.d. danno esistenziale. In altre parole, si sostiene, come
il danno effettivamente risarcibile in seguito a reato, ex art.
2059 c.c., ovvero nel caso di responsabilità extracontrattuale
ex art. 2043 c.c. in generale, possa essere strutturato in modo
statico, come il danno patrimoniale (c.d. deminutio patrimonii
nell'ambito della truffa contrattuale), oppure in modo dinamico
come il danno biologico. In questo senso, infatti, si precisa
come appaia ovvio che ogni danno dinamico, come quello biologico
(per taluni aspetti), vada ad estendersi a tutte le scelte future
dell'individuo, investendo anche le sue possibilità realizzative
come persona umana e, quindi, la sua esistenza. D'altronde,
si precisa, come lo stesso diritto alla salute che si presume
violato a seguito dell'individuazione del danno biologico, avrebbe
il suo referente ultimo nell'art. 2 Cost., così come
accadrebbe in presenza di un danno esistenziale.
Secondo altra tesi, invece, il danno esistenziale avrebbe una
sua autonomia concettuale, del tutto "slegata" dalle
altre tipologie di danno, a cui, al più, andrebbe ad
aggiungersi. In particolare, si dice, come lo stesso danno biologico
in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente
garantito, all'integrità psichica e fisica della persona,
conseguente ad un accertamento medico (ex art. 32 Cost.), ovvero
il c.d. danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento
dello stato d'animo della vittima ("pretium doloris"),
non potrebbero, di per sé, esaurire tutta la sfera del
danno giuridico risarcibile, poiché vi sarebbero altri
interessi, di rango costituzionale, giuridicamente tutelati,
come la libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost.,
la libertà personale, ex art. 13 Cost., ovvero, più
in generale, la libertà di autodeterminazione. In questo
senso, dunque, lo stesso danno biologico e morale soggettivo
non potrebbero assurgere a categoria giuridica omnicomprensiva
del danno risarcibile, anche al fine di non trattare in modo
uguale situazioni diseguali, ex art. 3 Cost. (così come
interpretato dalla Corte Costituzionale).
D'altronde, la stessa Corte Costituzionale (11-07-2003, n. 233)
in coerenza con parte della giurisprudenza (Cass. 31-05-2003,
n. 8827) sembra, ormai, essersi orientata in questo senso interpretando
il concetto di danno esistenziale come derivante dalla lesione
di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona,
diversi dal danno biologico.
Si precisa, ad ogni modo, come seppure il rischio di duplicazione
delle voci di danno sia elevato, tale problematica sarebbe da
ridurre di portata laddove venga ad essere controbilanciata
da esigenze di tutela effettiva del danneggiato, che si possono
realizzare solo tramite una lettura completa dei diritti costituzionalmente
garantiti. Se, infatti, il danno biologico trova fondamento
nello stesso diritto alla salute ex art. 32 Cost., seppure strumentale
per lo sviluppo della persona umana ex art. 2 Cost., non può
riassumere in sé tutti gli altri diritti costituzionalmente
garantiti, come ad esempio la libertà di iniziativa economica
ex art. 41 Cost., sub specie (per taluni aspetti) di libertà
contrattuale.
Sotto questo profilo, dunque, ci si chiede se possa essere risarcito
il danno esistenziale in seguito a reato di truffa contrattuale
ex art. 640 c.p., laddove gli artifizi e raggiri posti in essere
dal soggetto attivo del reato, lungi dal costituire un danno
biologico-psichico, abbiamo determinato il soggetto passivo
a concludere un contratto, come ad esempio nel caso di compravendita
immobiliare.
In questo senso, allora, il soggetto passivo del reato potrebbe
vivere in una casa ovvero in una zona nella quale non avrebbe
mai vissuto senza gli artifizi posti in essere dal soggetto
attivo, trovandosi condizionato in modo fraudolento nelle sue
scelte esistenziali, sub specie anche di relazioni sociali o
di vicinato. D'altronde, qualora si negasse tutela giuridica
sul piano della risarcibilità del danno al soggetto passivo
vi sarebbe un ingiustificato vuoto di tutela e, ad ogni modo,
vi sarebbe stata una violazione della libertà di autodeterminazione
contrattuale, costituzionalmente garantita (come sembra desumersi
da una lettura sistematica dello stesso titolo III della Costituzione).
Sotto questo aspetto, allora, il problema della risarcibilità
del danno esistenziale, così come interpretato dalla
giurisprudenza citata, a seguito di reato di truffa contrattuale
ex art. 640 c.p., dovrebbe trovare soluzione positiva.
Tuttavia, parte della dottrina, sembra smentire tale assunto,
ponendo l'accento sul concetto stesso di danno ex art. 640 c.p.
Si dice, infatti, che un'interpretazione rigorosa del concetto
di danno ex art. 640 c.p., dovrebbe portare a escludere la risarcibilità
di danni, per così dire, di matrice soggettiva come il
danno esistenziale, poiché laddove lo stesso legislatore
ha collocato il reato di truffa nell'ambito dei delitti contro
il patrimonio mediante frode, ha inteso limitare l'individuazione
del danno al solo profilo economico-patrimoniale inteso in senso
meramente oggettivo, escludendo, quindi, eventuali danni esistenziali.
Si aggiunge poi, come la stessa configurazione del danno esistenziale
sarebbe, in questi casi, molto debole poiché anche nel
caso prospettato di truffa contrattuale avente ad oggetto la
compravendita di un immobile da destinare a residenza familiare,
non sussisterebbe necessariamente un danno, ma anzi potrebbero
formarsi relazioni sociali intense e, per così dire,
qualificate, che diversamente (e cioè senza la condotta
antigiuridica) non sarebbero sorte.
In altre parole, si dice, come non solo il danno esistenziale
sarebbe irrisarcibile a seguito di truffa contrattuale ex art.
640 c.p., perché il danno previsto dal legislatore non
avrebbe matrice soggettiva, ma per di più, a rigore,
non si potrebbe neanche parlare di danno certo; in questo senso,
allora, qualora si opti per la tesi contraria si rischierebbe
di entrare in contrasto con tutti i principi generali posti
a fondamento dell'ordinamento giuridico, come la certezza del
diritto e l'art. 40 c.p.
D'altronde, si dice, la stessa giurisprudenza (Cass. Sez. II,
23-12-1997, Marrosu) sembra accogliere, almeno in linee generali,
il concetto di danno ex art. 640 c.p., in senso oggettivo, sub
specie di offesa al patrimonio.
Secondo altra impostazione, invece, il danno realizzato tramite
truffa contrattuale non sarebbe solo economico, ma anche soggettivo,
nel senso, cioè, di tutelare anche la libertà
di autodeterminazione contrattuale. In questo senso, infatti,
si dice, poiché lo stesso diritto penale non può
esaurirsi nella tutela esclusiva di danni meramente economici,
sarebbe pur sempre necessario considerare come "quantum"
minimo il danno nella sua accezione economica per poi, per così
dire, personalizzarlo.
Si precisa, infatti, come il disvalore del fatto ex art. 640
c.p. incida non solo in via diretta sul patrimonio del soggetto
passivo del reato, ma anche in via indiretta su tutte le sue
scelte economiche ed esistenziali collegate e, in questo senso,
vi sarebbe un danno certo almeno sotto il profilo della violazione
della libertà di autodeterminazione; in altre parole,
secondo tale tesi, il danno patrimoniale (c.d. deminutio patrimonii)
a cui il legislatore sembra far riferimento, ex art. 640 c.p.,
sarebbe quello dato da un aspetto oggettivo ed uno soggettivo,
tanto che altra parte della dottrina ha sostenuto come, in definitiva,
si tratti di danno "oggettivo soggettivizzato".
Anche in questo senso, allora, pur ponendo l'accento sul concetto
di danno ex art. 640 c.p., a rigore, bisognerebbe propendere
per la tesi della risarcibilità del danno esistenziale
a seguito di truffa contrattuale poiché, anche in tale
concetto di danno, sembra rinvenirsi una matrice di natura soggettiva.
Tuttavia, la dottrina prevalente sottolinea come la stessa lettera
della legge ex art. 2059 c.c. non imporrebbe all'interprete
una verifica della ratio giustificatrice di ogni singolo danno
penale, tanto più che, di recente, la stessa Corte Costituzionale
(233/2003) ha ammesso la risarcibilità dei danni non
patrimoniali ex art. 2059 c.c. anche nel caso di sola sussistenza
di indici presuntivi di responsabilità e non di colpa
in senso stretto.
Se, allora, all'interprete non è richiesto l'accertamento
della colpa penale, in senso stretto, ai fini del risarcimento
civile ex art. 2059 c.c., a fortiori, evidentemente, non sarà
richiesta l'indagine ermeneutica sul concetto di danno ex art.
640 c.p.
Lo stesso art. 2059 c.c., infatti, sembra ammettere la risarcibilità
del danno, indipendentemente dal concetto di colpa sulla falsariga
della c.d. responsabilità oggettiva, non richiedendo,
altresì, un'interpretazione rigorosa del concetto da
danno.
In altre parole, dunque, il nesso eziologico danno-conseguenza,
inteso come danno non patrimoniale conseguente ad un evento
lesivo, avrebbe natura oggettiva ed implicherebbe, per così
dire, una responsabilità ex art. 2059 c.c. e art. 640
c.p., anche sub specie di danno esistenziale.
D'altronde, anche la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
sembrano optare per tale tesi.
In particolare, infatti, è stato detto come il problema
della risarcibilità del danno esistenziale o meno, non
richiederebbe un'interpretazione rigorosa del concetto di danno
nei singoli reati, bensì il collegamento logico-giuridico
tra un danno e la lesione di interessi di rango costituzionale
(in tal senso Corte Cost. 233/2003), come verrebbero ad emergere
nel caso di truffa contrattuale, dove la frode andrebbe ad incidere
negativamente sul processo di volizione del soggetto passivo,
limitandone la sua libertà di autodeterminazione.
Anche sotto questo profilo, allora, il problema della risarcibilità
o meno del c.d. danno esistenziale a seguito di truffa contrattuale
sembra trovare soluzione positiva.
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