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1. Il nuovo incontro avvenuto tra art. 2059 c.c. e Corte costituzionale,
a metà dell'anno 2003, non sembra candidarsi tra gli eventi
indimenticabili della storia del diritto italiano.
Nel complesso percorso che ha visto l'intelaiatura della norma in
esame sottoposta (rispetto alle prime prese di posizioni degli interpreti,
lungo i decenni successivi al 1942) a frequenti rivisitazioni e
riletture, la pronuncia odierna della Consulta pare destinata a
costituire nient'altro che una tappa intermedia. - se è vero
che molte tra le questioni attinenti al danno non patrimoniale,
all'interno della 233/2003,
appaiono sorvolate o restano comunque irrisolte.
2. Siamo dinanzi in effetti - come tanti fra gli addetti ai lavori
pronosticavano del resto, soprattutto da qualche mese a questa parte
(ma voci del genere, bisogna dire, circolavano da tempo nell'ambiente)
- a una mera pronuncia per relationem, scarna ed essenziale nei
contenuti.
Un testo alquanto opaco nello stile, di poche pagine, in cui si
dà quasi tutto per scontato.
La Consulta mostra di non volere - o di non aver bisogno di - esprimere
una propria posizione, in qualche modo originale o innovativa, con
riguardo all'art. 2059 c.c.; anche perché l'ordinanza di
base del Tribunale investiva, più che altro, i nodi della
risarcibilità del danno morale rispetto ai casi di responsabilità
oggettiva (meglio, in ordine ai fatti lesivi tali da non consentire,
nella loro storicità, la prova di colpe specifiche del convenuto,
e governati astrattamente dal c.c., in punto di danno patrimoniale,
secondo modulazioni arieggianti criteri non soggettivi o presuntivi
di imputazione).
L'obiettivo per i giudici costituzionali è in sostanza (la
fornitura di) un avallo, autorevole, probabilmente opportuno, rispetto
alle più recenti indicazioni della Cassazione, circa la portata
da riconoscere in generale all'art. 2059 stesso. Il discorso si
esaurisce in poco più che un rinvio - burocratico, semi-parassitario
- rispetto a quanto deciso ultimamente dalla Suprema Corte.
Ci si limita, nella 233/2003, a una ripresa verbale delle argomentazioni
di recente espresse da quest'ultima: alcuni succinti capoversi,
non poche somiglianze lessicali, nessuna aggiunta imprevista o stravolgente
rispetto all'ordito di base - quello, per intenderci, che era stato
tracciato poche settimane prima dal terzetto delle sentenze di Cassazione
nn. 7281, 7282 e 7283, nonché dalla coppia di sentenze gemelle
nn. 8827 e 8828 (tutte del maggio del 2003).
Un perfetto lavoro di squadra fra i due organi giurisdizionali;
un gioco delle parti ben preciso.
3. Vi sono comunque alcuni tratti - di puntualizzazione "alta",
di riassetto nominale - che appaiono affrontati in modo esplicito
dalla 233/2003. Poco più che rifiniture di maniera, a prima
vista, ma nient'affatto scontate o irrisorie.
Rispetto a questi passaggi sarà interessante tentare, qui,
un primo inventario.
Ci si potrebbe anzi chiedere, semplicemente. Fra le tante posizioni
dottrinarie e giurisprudenziali che sono emerse durante l'ultimo
decennio, nel dibattito sul danno non patrimoniale (le varie tesi
e contro-tesi di cui la Consulta parla, a un certo punto, come di
un "tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno
alla persona": e viene da obiettare che di "tutela"
occorrerebbe, in verità, discorrere con riferimento alla
vittima della lesione; che non può essere mai un "danno"
ciò che il diritto mira a tutelare; che la precisione appare
tanto più necessaria, nel linguaggio, quanto più ci
si trova al centro del guado) quali in concreto sono atteggiabili
come premiate, trionfanti? Quali invece, alla luce dell'evoluzione
della giurisprudenza di grado più elevato, quelle che risultano
sconfessate, accantonate?
4 Insomma: chi o che cosa - fra gli autori, le visioni d'insieme,
le vie d'uscita ermeneutiche o gestionali, le accademie cimentatesi
sul terreno dei "nuovi danni" - può dire di aver
vinto, chi o e che cosa di aver perso, in questa sentenza di mezza
estate?
Prime impressioni allora - "di bottega", inerenti allo
stile di reazione prescelto.
Vince sicuramente, nell'impianto della 233/2003, il favor per un
certo di tipo di strategia diplomatico/cerimoniale - quella da sempre
imboccata in materia, ad opera della nostra Consulta. Il protocollo
contrario, cioè, a sancire formalmente l'incostituzionalità
dell'art. 2059, e orientato invece a ritoccare in via interpretativa
(prudentemente, sommessamente) il sistema dalla stessa congegnato.
E' cambiata rispetto a ieri, nelle opzioni della Corte, la tattica
contingente di manovra - e il risultato consisterà, agli
effetti pratici, in un'ennesima apertura nel ventaglio delle ipotesi
di risarcibilità, per il danno non patrimoniale nel suo insieme
(infra, §§ 8, 24 ss.).
L'art. 2059, in quanto tale, appare ancora tuttavia al suo posto;
la scelta di non bollarlo con lo stigma dell'illegittimità
è quella che, ancora una volta, ha prevalso.
5. Mutamento di tattica abbiamo detto.
Vale a dire: se, in passato, il traguardo di quell' allargamento
veniva perseguito dai giudici attraverso uno svuotamento contenutistico
dell'art. 2059 - con operazioni di traghettamento all'esterno di
tanti materiali significativi (smistando le schegge più intriganti
del danno non patrimoniale verso altri contesti statutari) - oggi
l'itinerario della Corte appare differente, per certi versi opposto.
Il "colpo" alle angustie della precedente disciplina (perché
di un colpo si è trattato, in realtà, e non da poco:
volendo continuare il gioco, si potrebbe dire che a vincere, più
di tutto, è stata proprio la decisione di sferrarlo tout
court, di voltare drasticamente le spalle alla tradizione) figura
assestato dall'interno.
Da parte della Consulta si interviene, senza mezze misure, su quello
che rappresenta da sempre il cuore pulsante di tale disciplina:
vale a dire il danno morale derivante da illecito penale.
In particolare: a risultare abbandonato, da oggi in poi, è
il - tralatizio, monolitico - orientamento secondo cui l'accertamento
del reato richiede/richiederebbe la dimostrazione (della ricorrenza)
di tutti quanti gli elementi costitutivi del torto penale, anche
quelli di carattere soggettivo. Escludendosi ogni possibile raggiungimento
di tale prova nelle ipotesi di negligenza (dell'autore del fatto
criminoso) affidata semplicemente, come evidenza processuale, al
gioco di qualche presunzione.
A metà dell'anno 2003, sull'onda dei recenti (e stravolgenti)
assunti della S.C. in proposito, i giudici costituzionali proclamano,
senza più riserve o titubanze, che il danno non patrimoniale
derivante da reato sarà risarcibile pur allorquando la colpa
dell'autore del fatto risulti, in sede di giudizio civile, semplicemente
da una presunzione di legge - e ciò sempre che manchi, verosimilmente,
la fornitura di prova contraria da parte del convenuto.
(Ed è interessante rilevare come, per respingere la questione
di illegittimità così come prospettata dall'ordinanza
di rimessione, figurino utilizzate dalla Consulta proprio le argomentazioni
formulate in quella sede dal Tribunale - in punto di rapporto tra
giudizio penale e civile e possibilità di avvalersi, nell'ambito
di quest'ultimo, di uno dei mezzi di prova tipici dello stesso -
argomentazioni le quali sono state, nel frattempo, fatte proprie
dalla Cassazione, assurgendo così al rango di diritto vivente).
6. Detto altrimenti - simmetricamente - allora.
Escono perdenti, nella 233/2003, tutti gli auspici o scenari militari
che miravano a qualche rimozione plateale, stentorea, dell'art.
2059 dall'ordinamento nostrano, tramite una vera e propria pronuncia
di incostituzionalità.
La norma in questione, sorta di araba fenice del diritto privato,
continua a vivere oggigiorno (a vegetare secondo alcuni) impenitente
entro il sistema italiano, benché modificata in profondità
nella sua fisionomia - per certi versi elevata a splendori mai raggiunti
(infra, §§ 8, 24 ss.), per altri "spennacchiata"
e ridotta a una sorta di art. 2043 bis (infra, § 31).
Il numero di quattro cifre fra 2058 e 2060 esiste ancora, comunque,
entro il c.c.; la rubrica dell'articolo non è mutata di una
sillaba. Il testo della disposizione (stringato, guardingo) è
in apparenza quello di sempre, coi suoi vocaboli, i suoi avverbi,
le sue preposizioni.
Un non giurista , fors'anche un non tortman, potrebbe a prima vista
non accorgersi di nulla.
7. Resta da precisare come l'operazione di maquillage sia avvenuta,
ancora una volta, nel segno della scarsa chiarezza dogmatica - se
non vogliamo parlare proprio di scaltrezze laboratoriali, di silenziose
ipocrisie.
In effetti: il risultato concreto cui si potrà o non si potrà
pervenire, nella law in action, appare destinato a dipendere in
larga misura dalla (maggiore o minor) disponibilità a procedere,
volta per volta, a letture incardinantisi sul primato testuale di
un criterio di imputazione "colpevolistico" - e ciò
anche all'interno dei regimi "speciali" di responsabilità.
Ecco il terreno franoso allora, per gli interpreti - e non servirà
neppur richiamare, in proposito, l'annoso dibattito dipanatosi intorno
alla ricorrenza, fuori dall'art. 2043 c.c., di ipotesi di responsabilità
fondate su criteri di imputazione di carattere oggettivo. Ecco il
busillis, cioè, il doppio legame, per qualche aspetto l'ossimoro:
a tutti è ben noto come la curvatura oggettivistica in esame
(cioè la prospettazione in chiave decolpevolizzata di molte
fra le fattispecie di cui agli artt. 2048-2054 c.c., senza contare
tante altre disposizioni normative) sia stata propugnata, in ordine
a tutta una serie di ipotesi, pur a livello giurisprudenziale.
E' evidente allora come, rispetto a quelle situazioni codicistiche,
finirà spesso per riproporsi nella pratica il problema del
(che fare dinanzi ad un) mancato accertamento in giudizio degli
estremi del reato - visto che l'elemento soggettivo non risulterebbe
provato/provabile nemmeno attraverso il meccanismo della presunzione
(v. anche infra, § 31).
8. Quanto alle competenze dell'art. 2059, adesso.
Il quadro che esce complessivamente dalla 233/2003. è ben
chiaro. Vince un'indicazione di forte rilancio applicativo per questa
norma.
Dopo anni di progressivo "svuotamento" - attraverso la
sottrazione costante di voci biologico/esistenziali alle sue competenze,
e il mantenimento entro quell'orbita del solo danno morale soggettivo
- la Consulta, accogliendo in pieno le posizioni espresse da Cass.
8827 e 8828, mostra di voler avallare (il ripristino di) una convinta
signoria di bandiera, per l'art. 2059, sull'intero comparto non
patrimoniale.
Inutile sottolineare come, agli effetti disciplinari, tutto ciò
vada in senso esattamente opposto rispetto a certe invocazioni del
passato, favorevoli a un "ritorno" di principio verso
i lidi dell'art. 2059 c.c. (v. anche infra, § 24 ss. ).
Sciolta ormai nell'universo a 360° della Costituzione, la norma
in esame appare oggi ben altra cosa rispetto a ieri. La riaggregazione
dei materiali sofferenziali/areddituali mostra di avvenire nel segno
di una cultura affatto diversa, di una linea statutaria per certi
versi opposta a prima.
9. Note ulteriori di consuntivo.
Escono perdenti - nella 233/2003 - gli orientamenti volti a caldeggiare,
a sessant'anni dalla prima apparizione dell'art. 2059, una lettura
di tipo sanzionatorio per l'ultima norma del IV° libro del c.c.
In effetti: la Consulta afferma a chiare lettere come ogni registro
di natura affittiva (a suo tempo avallato dalla stessa Relazione
al codice civile - in verità alquanto sbrigativa e superficiale
già allora!) debba ritenersi smentito/superato, alla luce
delle più recenti innovazioni positive; ossia degli sviluppi
nella legislazione italiana che hanno visto affiancarsi progressivamente,
alla previsione di cui all'art. 185 c.p., numerose altre figure
di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Casi ai quali, bisogna dire, risultano completamente estranei -
già ad un primo sguardo - risvolti e valenze di carattere
repressivo.
E ulteriore conferma di un simile assunto deriverebbe, nell'opinione
dei giudici costituzionali, dal necessario riscontro per le evoluzioni
giurisprudenziali che attengono all'universo non patrimoniale, complessivamente
inteso. Ciò in ragione dell'esistenza di voci lesive (prima
fra tutte il danno biologico) che figurano attualmente risarcite,
ex art. 2043 c.c., ben al di fuori di una rilevanza penale dell'illecito
- eventualità, questa, idonea a postulare il gioco di finalità
non recriminatorie per quanto riguarda la riparazione del danno
non patrimoniale.
10. Al di là ogni ispirazione punitiva, l'art. 2059 c.c.
assolverebbe in definitiva, secondo l'opinione della Consulta, una
"funzione tipizzante dei singoli casi di risarcibilità
del danno non patrimoniale".
Ebbene, da tale punto di vista - può osservarsi - i dilemmi
per la responsabilità restano in larga misura insoluti (v.
anche infra, § 24 ss.).
Con quella formula non si fa, in effetti, che sintetizzare il mero
dettato esteriore della norma. Resta oscuro e inespresso, invece,
lo scopo ultimo di una disciplina che appare volta ad ammettere,
come questa, il ristoro del danno non patrimoniale in alcuni casi
sì e in altri casi no.
Detto altrimenti. Se il punto cruciale non è, o non è
più per il diritto civile, quello di castigare un colpevole
(in situazioni di spiccata reprensibilità del suo comportamento),
la spiegazione della differenza dovrà/dovrebbe focalizzarsi
sul versante specifico della vittima. Per cui si tratterebbe - si
tratterà - di chiedersi perché mai in alcuni frangenti
il danneggiato andrebbe salvaguardato ex lege Aquilia, in ordine
ai patimenti e nocumenti subiti, e in altri casi invece no, pur
restando identico di per sé il pregiudizio patito.
Rimane aperto in definitiva, con riguardo all'illecito, il problema
dell'individuazione circa le ragioni giustificatrici su cui assiedere,
funzionalmente, il quia della limitazione di risarcibilità
del danno non patrimoniale ai soli "casi determinati dalla
legge".
Si tratta di interrogativi che, nella sentenza n. 233/2003, mostrano
di essere ex professo accantonati - poiché considerati privi
di rilevanza, e quindi inammissibili, riguardo alla vicenda sottoposta
al suo giudizio. E' invece un punto che andrebbe, in generale, ripensato
e attentamente valutato oggigiorno, alla luce del quadro emergente
dalle più recenti prese di posizione della Suprema Corte.
11. Altro passaggio (forte, manifesto) da rimarcare nella 233/2003.
Esce perdente, con questa sentenza, ogni possibilità di atteggiare
di qui in poi il territorio non patrimoniale come realtà
esaurentesi, distribuita a metà, nel semplice gioco del duetto
"danno biologico" più "danno morale".
Battute in breccia appaiono, in particolare, le tesi secondo cui
pregiudizio "morale" e pregiudizio "esistenziale"
sarebbero, strutturalmente, la medesima cosa - due facce di un'unica
medaglia, un quid da riparare una volta sola ( al di là delle
parole impiegate) nel contesto di una stessa sentenza.
E per i frequentatori di convegni sarà interessante, d'ora
in avanti, vedere se e come i sostenitori di simile identificazione
continueranno ancora a perorarla, cimentandosi alla tribuna in esempi
lambiccati e impossibili.
Nessun dubbio, comunque, quanto al pensiero e alle indicazioni della
Consulta. Pur a livello di obiter dictum (v. retro, § 2), vi
è un formale riconoscimento circa la pluralità morfologica
da ravvisare - quanto cioè alla distinzione di campo da mantenere
- tra le poste classiche del ceppo non patrimoniale.
Più precisamente, vengono elevate/ricomprese sotto l'egida
di quest'ultimo, senza più reticenze di sorta (diversamente
che nella sent. 8828 della Cassazione), tre partite generali di
danno:
(a) il danno morale,
(b) il danno biologico,
(c) il danno derivante da lesione di interessi inerenti alla persona
costituzionalmente protetti
(quest'ultimo, definito, secondo le indicazioni dottrinarie, quale
pregiudizio esistenziale).
Respinte del tutto appaiono, in definitiva, le postulazioni dottrinarie
circa la (pretesa) sufficienza di una nozione di danno non patrimoniale
tratteggiata in termini puramente negativi - a fronte di una scansione
tassonomica, che ricalca quella offerta dalle scuole più
moderne, e che individua in maniera compiuta e non formale i distinti
segmenti riportabili a quella nozione.
12. Altra posizione che esce sconfitta, nella 233/2003: quella
vagheggiante il rifiuto del danno esistenziale quale categoria ufficiale,
indipendente, del lemmario della responsabilità civile in
Italia (possibilità adombrata, in maniera alquanto apodittica,
dalla Cassazione nelle sentenze 8827 e 8828).
E' in tale passaggio della motivazione della Consulta anzi - nel
crisma offerto solennemente al danno esistenziale, quale figura
corrente ed unitaria dell'illecito aquiliano - che deve salutarsi,
probabilmente, la nota di maggior originalità "catastale"
rispetto alle recenti decisioni della S.C.
13. Bollata ancora dalla Corte costituzionale, seppellita anzi
per sempre, è poi l'opinione secondo cui il danno biologico
- in vista della sua (supposta) misurabilità attraverso una
scala di valori omogenei, socialmente condivisi - costituirebbe
una voce di natura patrimoniale (in qualsiasi modo inteso).
E' questa in verità una notazione su cui - negli scritti
e negli incontri di studio - si era venuto insistendo sempre meno,
e sempre più pudicamente, durante gli ultimi tempi.
Anche i (volonterosi) artefici di un'acrobazia qualificatoria del
genere - diceva André Gide: "Con i buoni sentimenti
non si fanno i buoni libri" - glissavano oramai da tempo sul
punto, preferendo affidare a nuovi spunti l'apologia del danno biologico.
I funerali ufficiali non erano stati però ancora celebrati.
Il - già preannunciato - trasloco sotto l'egida dell'art.
2059 ha l'effetto di sancire per tabulas, da parte della Corte costituzionale,
il (riconoscimento del) tenore "non patrimoniale" di tale
posta.
14. A uscire esaltata nella 233/2003 - ecco il vessillo che più
sventola - è soprattutto la percezione circa la comunanza
che lega fra di loro, ontologicamente e funzionalmente, il danno
biologico e tutti gli altri danni non patrimoniali derivanti dalla
lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona,
nel segno della compromissione di qualche attività realizzatrice.
Sul fondale di tale ricomposizione - che valorizza come non mai
i topoi dell'attenzione per il "fare/essere", per l' "agenda
quotidiana", per la "qualità della vita" degli
esseri umani (che consolida il soffio di questi motivi al centro
del giudizio di responsabilità) - sarà appena il caso
di sottolineare come perda di significato, nello strumentario del
giurista, ogni pretesa di contrapposizione fra un danno "biologico"
(pretesamente) oggettivo e un danno "esistenziale" (pretesamente)
soggettivo, da assoggettarsi per tale motivo a differenti falsarighe
disciplinari.
15. Nessun riscontro d'altronde - proseguendo con il censimento
dei "sì" e dei "no" per le tesi passate
- trovano nella 233/2003 le indicazioni circa la necessità/plausibilità
di un qualche approccio restrittivo, fondato in particolare sull'inserimento
di filtri quali la "gravità dell'offesa", per le
poste esistenziali non ricollegabili direttamente alla lesione della
salute (anche uno sbarramento del genere era stato suggerito, a
un certo punto della discussione; non senza buoni propositi, però
forse con troppa immaginazione, e con un pizzico di diffidenza ingiustificata;
si legge allora nell'Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Master,
epitaffio di George Gray: "And now I know that we must lift
the sail - and catch the winds of destiny - wherever they drive
the boat. - To put meaning in one's life may end in madness, - but
life without meaning is the torture - of restlessness and vague
destre - it is a boat longing for the sea and yet afraid").
16. Più d'una - all'esito di questi vari raffronti - le
domande generali che si pongono.
Anzitutto. Ha senso dopo la 233/2003 puntare ancora, nominalmente
o intellettivamente, sulla distinzione tra "danno/danni di
tipo (esistenziale) biologico" e "danno/danni di tipo
esistenziale (non biologico)"? Non sarebbe più fondato
un percorso di unificazione concettuale fra le due figure, come
suggerito di recente anche dalle Sezioni riunite della Corte dei
conti?
Le sub-categorie proprie del danno patrimoniale, d'altro canto:
sono in grado di offrire, per il modo in cui si presenta la loro
diarchia, qualche indicazione di lavoro?
A scorrere il testo della stessa 233/2003, poi: vi sono indicazioni
di rilievo, fornite dalla Corte su questo punto? Il taglio consequenzialistico
appare presentato in maniera diversa, fra d. biologico e d.esistenziale?
In generale: si può ancora parlare in Italia di un sistema
"bipolare"? Lemmi come "patrimoniale" e "non
patrimoniale" mantengono una ricchezza apprezzabile di contenuto?
17. Quanto al primo punto allora.
Più il tempo passa, meno facile diventa contestare - avendo
riguardo alla natura delle conseguenze prese in considerazione (cioè
alla comunanza dei profili relazionale e dialogico ) - la forte
affinità di struttura tra le figure del danno biologico e
del danno esistenziale.
Sono palesi beninteso, fra i due capitoli, le diversità di
tipo "chimico/genetico" - con le varie peculiarità
che possono derivarne in sede organizzativa; ad esempio, ai fini
del ruolo da far giocare alla medicina legale, rispetto al senso
e al peso orientativo da riconoscere alle tabelle, e così
via.
Il rinnovarsi odierno, da parte della Consulta, quanto all'identità
di sede normativa, cioè di destino disciplinare, diventa
tuttavia (ai fini della modellistica aquiliana) l'elemento determinante
per orientarsi.
Si è passati ad un 2059 che è, ormai, una sorta di
controfigura secolare/esecutiva del 2043. Ogni diversificazione
fra biologico e non biologico pare quindi destinata ad assumere,
di qui in poi, valori puramente storico/archivistici (in ragione
della nascita anticipata del primo, rispetto al nido comune di appartenenza).
18. Di qui l'approdo tendenziale - nella sala di comando dell'illecito
- ad una categoria generale ed unitaria, intitolata appunto al danno
esistenziale, e ricomprensiva di due sotto-alvei fondamentali:
(a) quello del danno "esistenziale biologico" (luogo cui
ricondurre tutte le ipotesi effettive di aggressione alla salute);
(b) quello del danno "esistenziale non biologico" (sede
per le menomazioni inerenti a beni diversi
dall'integrità psicofisica).
19. Non si tratta, del resto, di una metodologia di riscontri circoscritta
al settore delle ripercussioni "da attività realizzatrici
compromesse". Analoghe, per tanti versi, le modulazioni architettoniche
ravvisabili presso agli altri settori del danno.
Il "danno patrimoniale", anzitutto. Nessuna distinzione
appare registrabile, nella nomenclatura ufficiale, tra (a) le figure
risarcitorie in cui il valore della persona - che è stato
colpito - corrisponda alla salute fisica o psichica; e (b) le figure
in cui il valore personale calpestato corrisponda invece a beni
o diritti d'altro genere (onore, riservatezza, nome, etc.).
Il "danno morale soggettivo", in secondo luogo. Fra (x)
il dolore e le sofferenze di chi sia stato (mettiamo) ferito o sfregiato
al viso, o sia impazzito per colpa di un altro, e (y) il dolore
e i malesseri di chi si è visto invece toccato nella sia
reputazione o nella sua libertà, nessun solco di rilievo
appare tracciato mai dal legislatore, in dottrina, in giurisprudenza.
20. Quanto alla stessa sent. 233/2003, poi: non sembra diversa,
a tener conto di certe spie linguistiche, l'impalcatura classificatoria
che la pronuncia suggerisce.
La citata sentenza fa, in effetti, riferimento al "danno biologico
in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente
garantito, all'integrità psichica e fisica della persona,
conseguente ad un accertamento medico" - e subito dopo accenna
al " danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza
come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi
di rango costituzionale inerenti alla persona".
E' palese fino a che punto la Consulta ravvisi per prima, implicitamente,
nelle due voci in esame (il d.biologico, il d.esistenziale) semplici
terminali di una medesima realtà di partenza: vale a dire
- ancora una volta, per restare alla formula di cui alla "madre
di tutte le sentenze" - la compromissione delle attività
realizzatrici della persona.
21. In merito poi al taglio consequenzialistico. Può notarsi
magari, pesando le parole col bilancino, come nel testo della 233/2003
esso risulti marcato :
- con maggior nettezza, in sede di definizione del danno esistenziale;
- meno limpidamente, in sede di definizione di pregiudizio biologico
(dove l'accento sulle conseguenze figura posto addirittura, con
notevole goffaggine, sul profilo probatorio, laddove si parla di
un pregiudizio conseguente ad un accertamento medico!!!).
Non sembra che a tutto ciò debba, peraltro, attribuirsi particolare
risalto.
Se così non fosse comunque - qualora sopravvivesse, nell'inconscio
della Corte costituzionale, riguardo al d.biologico, una sorta di
incrostazione eventistica (magari in forza della suggestione proveniente
da qualche cattivo, recente, testo di legge) - si tratterebbe, semplicemente,
di prendere coscienza dei vizi oscuri di fondo e delle scorrettezze
espressive.
Anzi, il corollario immediato (poiché la posta in gioco non
appare proprio trascurabile, sul terreno del processo) è
che la prossima volta la Corte dovrebbe vigilare maggiormente, nella
scelta del linguaggio: meglio rifuggire, in effetti, da qualsiasi
possibilità di equivoco - meglio che l'omogeneità
verbale/sintattica tra le sotto-aree del danno esistenziale venga
scandita con fermezza..
22. E' palese a questo punto, guardando le cose dall'alto della
cattedrale, come ogni insistenza sui meriti di una classificazione
binaria, o tripartita, minacci di assumere sapori quanto mai riduttivi.
La realtà è che la mappa generale del danno aquiliano
sarebbe casomai da articolare, per il futuro, secondo una scansione
intonata al 2 + 3 oppure al 2 + 2 :
- con l'area del danno patrimoniale distribuita, cioè, fra
le due sezioni del danno emergente e del lucro cessante;
- quella del danno non patrimoniale frazionata nei poli del d.biologico
e del d. esistenziale (questi due appunto accorpabili insieme),
nonché del d. morale.
23. Circa l'opportunità o meno di far capo, tecnicamente
e idealmente, ad un sistema risarcitorio di tipo "bipolare",
si tratterà poi di valutare - per capire dove stanno esattamente
i vincitori e i vinti - come siano destinate a svilupparsi, oggigiorno,
le restrizioni in materia di ristoro del danno non patrimoniale.
Occorre chiedersi, in buona sostanza, se dalla sovrapposizione tra
"ingiustizia" di cui all'art. 2043 c.c. e "lesione
di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona",
rilevante ex art. 2059, emerga o meno una zona scoperta - un'area
a fronte della quale risulterebbe garantito il ristoro dei pregiudizi
patrimoniali, restando invece escluso quello delle poste di carattere
non patrimoniale.
24. Va detto subito allora come la reazione dell'interprete, dinanzi
a ipotesi siffatte di scomposizione, non possa che essere radicalmente
negativa.
E ciò proprio alla luce di quanto affermato direttamente
dalla Cassazione, nell'ambito delle sentenze nn. 8827 e 8828 del
2003.
Vediamo infatti come la posizione della S.C. - formalmente improntata
all'apparente rigore di un ritorno all'art. 2059 c.c. - finisca
per delineare, in materia, una griglia operativa estremamente ampia.
Basta rammentare come i giudici di legittimità fondino la
risarcibilità, senza limitazioni, del danno morale (subito
dai familiari del soggetto ucciso) sulla lesione di un interesse
all'integrità morale, protetto dall'art. 2 Cost.; mentre
il ristoro delle conseguenze di carattere esistenziale appare anch'esso
garantito, in assenza di qualsiasi vincolo, una volta constatata
la violazione di un interesse "all'intangibilità delle
relazioni familiari", protetto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Orbene, molte appaiono le considerazioni da formulare a tale riguardo
(ad esempio, ci si potrebbe chiedere se quelli che vengono individuati
come interessi distinti non siano, invece, esplicazioni del godimento
di una medesima situazione giuridica: in questo caso, un diritto
di natura familiare). Di certo vi è che il medesimo ragionamento
potrà applicarsi a fronte di qualunque ripercussione non
patrimoniale:
(a) per i pregiudizi di carattere morale potrà sempre essere
messa in campo, come fa la S.C., la
violazione dell'interesse all'integrità morale;
(b) per le ripercussioni dannose che coinvolgano la sfera personale
esterna del soggetto, sarà
comunque possibile ravvisare la violazione di un interesse alla
libera esplicazione della personalità, protetto dall'art.
2 della Cost.
Tutto ciò, beninteso, con le riserve dogmatiche da rinnovare
in merito a siffatti processi di "eventizzazione" - attraverso
i quali il tipo di pregiudizio sofferto finisce, volta per volta,
proiettato automaticamente al livello di interesse protetto. Tentazioni,
preme sottolineare, neppur tanto nuove per la S.C., come testimonia
la recente decisione Sezioni Unite n. 2515/2002 relativa al caso
Seveso.
25. Ecco che, in quest'ottica, la neo-interpretazione costituzionale
dell'art. 2059 verrebbe a corrispondere ad un vero e proprio smantellamento
del sistema restrittivo. Nessun'area (del pregiudizio) non patrimoniale
si troverebbe a subire limitazioni risarcitorie - tali da prevedere
un margine di tutela compresso rispetto a quello assicurato ai pregiudizi
suscettibili di valutazione economica.
S'intende, ad ogni modo, come tale conclusione finisca per apparire
ovvia nel momento in cui si prende atto del rango costituzionale
che è destinato, di per sé, ad assumere il danno non
patrimoniale - in quanto lo stesso si palesa quale compromissione
di quella libera esplicazione (emotiva ed esistenziale) della persona
umana che appare alla base stessa della nostra Carta fondamentale.
26. Alla stregua di tali considerazioni sarà appena il
caso di rimarcare il significato che acquista - in generale - il
trasloco del danno esistenziale dall'art. 2043 al 2059.
E' fin troppo palese come tale passaggio corrisponda a un pieno,
indiscusso, successo della (idea favorevole alla) necessità
di una tutela senza vincoli "speciali", per simile posta
risarcitoria.
La sottrazione all'art. 2059 c.c. figurava bensì indispensabile,
sino ad ora, ma ciò proprio in ragione delle (anacronistiche)
ristrettezze previste da un "brontosauro" del genere.
E il danno esistenziale - è stato detto - appare destinato
per sua natura a muoversi come l'acqua, la quale scorre verso dove
c'è possibilità di movimento; come i soldi, che si
indirizzano dove ci sono maggiori convenienze; come un bambino,
che corre presso chi gli offre i dolci migliori.
Nel momento in cui si è dall'alto (attraverso la 8828) rinunciato
a diaframmi e tagliole di sorta, ecco l'approdo o il ritorno formale
a quella norma. Uno spostamento che andrà comunque salutato
(assieme - preme ancora una volta sottolineare - a quello per la
posta gemella del danno biologico, rimasto per circa un ventennio
entro l'art. 2043) quale momento di positiva armonizzazione per
l'intero sistema.
Graecia capta ferum victorem cepit.
27. Ciò cui si perviene nel sistema è, in definitiva,
una piena uniformità di trattamento per l'universo non patrimoniale,
complessivamente inteso.
E' anzi probabile che, in cambio della perduta o vacillante sovranità
disciplinare (sotto il profilo dell'an respondeatur), l'art. 2059
c.c. si avvii adesso a diventare - nelle aule di giustizia, nelle
riviste di giurisprudenza, nei siti on line, negli uffici degli
assicuratori, nelle aule universitarie, ect. - la norma più
"gettonata" dell'intero codice civile.
Potrebbero venire alla mente i vecchi avari di Dickens, convertitisi
a un certo punto alla generosità natalizia e all'indulgenza
(e che verranno da quel momento salutati festosamente dai bambini
poveri, ad ogni uscita per strada). Oppure - tra i personaggi delle
favole - ecco l'art. 2059 c.c. nelle vesti di bella addormentata
nel bosco, e il danno esistenziale come principe vagabondo e coraggioso
(un bacio nel bosco che risveglia dal sonno, allora, l'inizio a
tanti anni dal 1942 di una nuova vita rigogliosa!).
28. Alcune notazioni di lavoro, per concludere.
Anzitutto: non è solo l'art. 2059 c.c. a richiedere di essere
interpretato (re-interpretato) costituzionalmente. Lo stesso varrà
per quanto concerne l'art. 2043 e norme collegate.
E sarà la persona umana, sottolineiamo, a trarne di nuovo
i maggiori giovamenti - questa volta per quanto concerne (appunto)
il danno patrimoniale. In particolare, il danno emergente e il lucro
cessante collegato a una lesione della salute; più in generale
le ripercussioni patrimoniali per gli assalti a tutti gli altri
interessi protetti della persona.
Nessuna differenza, da questo punto di vista, fra i due ordini di
norme.
29. Inutile rimarcare, sotto altro profilo, quanto insoddisfacente
riuscirebbe un'interpretazione "costituzionale" (dell'istituto
aquiliano) che si incentrasse, accanitamente, sul culto per la lettera
pura e semplice della Costituzione.
E il pensiero, materiali internazionalistici a parte, non può
che andare in proposito a tante fra le nostre leggi speciali più
recenti.
In pochi altri casi, come nell'illecito, - la normativa speciale
mostra in effetti di aver influenzato tanto profondamente i concetti
generali: così soprattutto per le norme speciali sul danno
non patrimoniale, approvate negli ultimi dieci anni, che hanno rivelato
a tutti come non fossimo sempre davanti a danni morali in senso
stretto, come non avesse senso una lettura in chiave sanzionatoria
del 2059, e così via.
Di qui appunto il no - ancor più categorico, oggigiorno -
rispetto a qualsiasi (tentativo di) prospettazione della Costituzione
quale lastra tombale dei diritti della persona, come luogo meramente
autoreferenziale, ove ogni riferimento sarebbe definitivo e mummificato.
30. Ora che i tormenti dell'an respondeatur e delle norme di fondo
sembrano attenuati, potrà inaugurarsi, finalmente, una stagione
di seria attenzione per i profili del quantum?
E' sperabile di sì.
Ed è appena il caso di sottolineare - aggiungiamo - come
ciò appaia destinato a valere non solo per il danno esistenziale
non biologico (che pur avverte con particolare acutezza, sulla sua
pelle, sfide e rovelli del genere, e che non può dire di
vedere ancora all'orizzonte un sistema di risposte davvero appagante
e consapevole), ma anche per il danno biologico in senso stretto
(dove le questioni rimangono quelle di sempre, ma tutt'altro che
composte in modo soddisfacente), in particolare per il danno psichico
(vera stanza del castello in attesa di spalancare i suoi segreti
al visitatore), e per lo stesso danno morale.
31. Di quest'ultimo abbiamo appena detto l'essenziale: restano
pendenti - oltre al resto - i vari nodi che attengono ai profili
dell'an respondeatur.
Bollettino per il lavoro immediato della Consulta, dunque: quanto
a lungo, parlando di dolore e di lacrime, ci si potrà accontentare
dell'odierno allargamento gestionale ai casi di responsabilità
speciali? Quali ipotesi significative, nella law in action, rischiano
di restare scoperte? Se, come ha sottolineato la 8828/2003, è
il 2043 che "comanda" essenzialmente rispetto al 2059,
non è sensato che la clausola dell'ingiustizia vada ripresa
e additata quanto prima, anche sul terreno del danno morale, quale
stella cometa (necessaria e sufficiente) di riferimento?
A quando insomma l'ufficializzazione dello stemperamento - per il
limite normativo dei "casi determinati dalla legge" -
nell'orizzonte generale della Costituzione, e cioè in definitiva
dell'ordinamento giuridico per intero, con tutte le sue severità
e le sue ricchezze?
Sono punti su cui la 8828 della Cassazione sembra essersi già
espressa con relativa chiarezza. Non sarebbe male se la Corte costituzionale
facesse altrettanto quanto prima.
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