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Ai sensi dell'art.17 l. 108/1996,
Disposizioni in materia di usura, il debitore che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato
e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto,
ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tribunale
(Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 583); schematizzando,
i presupposti della riabilitazione sono quindi:
(a) il pagamento
del titolo protestato;
(b) e non aver
subìto un ulteriore protesto nel corso dell'anno successivo
a quello del protesto levato (o dell'ultimo, in caso di più
protesti).
Tali requisiti « debbono sussistere
simultaneamente, avuto riguardo, quanto al secondo, al decorso
dell'anno dall'ultimo protesto, in caso di più protesti
avvenuti » (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza
italiana, 1998, I, 481) e devono essere documentalmente comprovati;
il « documento giustificativo » (art.17, 2°
co., l. 108/1996) si identifica « con la quietanza (.)
ovvero con documento equipollente proveniente dal creditore,
non potendosi però dare la prova dell'adempimento attraverso
altri mezzi di prova, né testimoniale né per presunzioni
ex art.2729, 2°co., c.c. » (App. Torino, decr., 23.4.1997,
Giurisprudenza italiana, 1998, I, 481).
La previsione dell'art.17 l. 108/1996,
per dottrina e giurisprudenza prevalenti si applica, condivisibilmente,
alle tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone
1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo del
protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della c.d.
penale prevista dall'art.3 della l.386/1990 (in tal senso Pellizzi
e Partesotti 2004, 431): « la riabilitazione, prevista
dall'art.17 legge 108/1996, può trovare applicazione
ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che
sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario
od assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione
» (Trib. Roma, decr., 19.8.1998, Giurisprudenza italiana,
1999, I, 2085).
La norma deve altresì intendersi
riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente
implicato in fatti d'usura; in tal senso depone la generica
espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo in esame,
« debitore protestato », nonché la circostanza
che, nella stessa legge 108/1996, « le norme da applicare
esclusivamente alle vittime dell'usura sono espressamente indicate.
È il caso dell'art.18 che fa espresso riferimento ''al
debitore che sia parte offesa nel delitto di usura'' »
(Vitullo 2003, 1188).
Invero non avrebbe molto senso circoscrivere
la riabilitazione ex art.17 l. 108/1996 al debitore usurato,
al quale in effetti l'ordinamento appresta già i rimedi
della sospensione e della cancellazione del protesto previsti
nel successivo art.18. Di avverso avviso è comunque un
isolato, a quanto consta, orientamento giurisprudenziale, secondo
cui « la previsione dell'art.17 legge 7 marzo 1996 n.108,
in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto,
presuppone che il debitore protestato sia stato soggetto passivo
di usura e non è applicabile indifferentemente a qualsiasi
tardivo pagamento di un titolo di credito » (Trib. Venezia
12.2.1998, Giurisprudenza di merito, 1998, 775).
Disputata è la circostanza se il
debitore abbia diritto ad ottenere la riabilitazione, in unica
soluzione, di più protesti, anche levati ad intervalli
inferiori ad un anno tra l'uno e l'altro, ferma restando la
necessità che non ne abbia più subiti trascorsi
dodici mesi dall'ultimo. A voler interpretare la disciplina
in discussione come espressione dell'intento del legislatore
di consentire al soggetto protestato (anche più volte),
e poi 'ravvedutosi', di reinserirsi nel circuito del credito
ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe attestare
l'inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore
ha diritto ad ottenere la riabilitazione anche alla presenza
di più protesti, come sembra preferibile ritenere; a
favore di siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la
norma è precipuamente focalizzata sul debitore protestato
piuttosto che sui titoli cambiari.
In tal senso si è orientata, soprattutto
per condivisibili ragioni di economia dei procedimenti giudiziali
- dovendosi altrimenti attivare il procedimento di riabilitazione
tante volte quanti sono i protesti levati - la giurisprudenza
di merito, la quale ha ritenuto che « la riabilitazione
debba essere accordata al debitore che la richieda con unica
istanza anche per più protesti quando dimostri (.) di
avere adempiuto tutte le obbligazioni per le quali i protesti
stessi furono levati e di non averne subito di ulteriori nell'ultimo
anno » (Trib. Vibo Valentia, ord., 20.3.1997, Giustizia
civile, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze, decr., 2.10.2001,
Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, con nota di
Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, Banca borsa e titoli
di credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva).
La dottrina occupatasi della questione,
per quanto non ostile all'impostazione predetta, ha ritenuto
più fedele al dettato letterale dell'art.17 l. 108/1996
(« . non abbia subito ulteriore protesto », «
. il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto
», « trascorso un anno dal levato protesto . »)
l'avversa interpretazione, in base alla quale il decreto di
riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo
protesto per volta; pertanto, in caso di più protesti,
non sarebbe possibile ottenerne la riabilitazione con una sola
istanza (Ntuk 1998, 481; di riabilitazione « del debitore
nell'ipotesi di unico protesto legittimo » parla anche
Carbone 1996, 324).
Al fine di dirimere i contrasti operativi
cui la predetta formulazione ha dato luogo è intervenuto
il Ministero di Grazia e Giustizia con una lettera circolare
esplicativa; il documento chiarisce, persuasivamente, che «
nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore
che abbia subìto più protesti per obbligazioni
che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa
domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in
tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò
perché la presentazione contestuale di più domande
rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita
in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente
riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli.
Essa, quindi, può essere richiesta in via cumulativa
e può essere concessa con un solo decreto per i diversi
protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo anno »
(Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327
- Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti
cambiari').
La circolare ministeriale si sofferma,
altresì, sui documenti giustificativi che il debitore
deve produrre a corredo della domanda, sottolineando che questi
« sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo
dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativa al titolo
(o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono
necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i
quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere
più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente
onorati. È sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino
l'adempimento della obbligazione di riferimento perché
quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla legge
per la concessione della riabilitazione al debitore protestato
che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito
» (Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione
Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327
- Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti
cambiari').
Competente ad accordare la più volte
richiamata riabilitazione - qualificata « civile speciale
» (Carrato) o « cambiaria » (Ntuk) - è
il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto,
su istanza dell'interessato corredata dai necessari documenti
giustificativi (art.17, 2° co., l. 108/1996), senza alcun
contraddittorio e senza intervento del P.M. (cfr. Carbone 1996,
323). Per il procedimento di cui trattasi non è, opportunamente,
richiesto il ministero di un avvocato « vertendosi in
uno di quei casi in cui « la legge dispone altrimenti
»: è plausibile intendere la norma nel senso che
il legislatore ha voluto consentire al debitore di sottoscrivere
personalmente l'istanza di riabilitazione, senza il bisogno
del patrocinio di un professionista legale » (Trib. Roma
19.8.1998, decr., Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085: conf.
Trib. Roma 27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996,
Il fallimento, 1997, 218).
L'istanza di riabilitazione al Presidente
del Tribunale competente - verosimilmente quello del luogo in
cui risiede il soggetto protestato, in analogia con quanto previsto
dall'art.4, 4° co., l. 235/2000 - è di solito corredata
da una visura della Camera di commercio attestante che non si
sono subiti protesti nell'ultimo anno, dai titoli quietanzati
e dalla dimostrazione dell'avvenuto regolamento dei diritti
di segreteria al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti
per ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette
il decreto di riabilitazione, di regola successivamente trasmesso
alla Camera di commercio competente.
Il decreto di riabilitazione è pubblicato
nel registro informatico per 10 giorni (art.17, 4° co.,
l. 108/1996), trascorsi i quali, se non si sono verificati reclami,
il debitore protestato e riabilitato può avanzare domanda
alla Camera di commercio di definitiva cancellazione dei dati
relativi al protesto dal registro informatico.
In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato
può proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla
comunicazione, alla Corte di Appello, che deciderà in
camera di consiglio (art.17, 3° co., l. 108/1996); in tale
sede non è esclusa l'eventualità che il giudice
di appello possa concedere la riabilitazione « all'esito
del reclamo per il caso di diniego in prima istanza »
(Segreto e Carrato 2000, 467). Per effetto dell'intervenuta
riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto (art.17,
6° co., l. 108/1996) e il debitore protestato e riabilitato
ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva della notizia
del protesto dal registro informatico, che « è
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente
per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza, corredata dal provvedimento
di riabilitazione » (art.17, 6°-bis co., l. 108/1996).
È stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena
menzionata fase amministrativa sia prodromica all'esercizio
di eventuali azioni, anche cautelari, dinanzi all'autorità
giudiziaria finalizzate all'ottenimento della cancellazione
(De Marzo 2000, 1415). Per effetto dell'intervenuta riabilitazione,
infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso
(ex artt.50-51 l. camb. e artt.45-46 l. ass.), che hanno nel
protesto del titolo il loro necessario presupposto (Ntuk 1998,
481; v. anche Carbone 1996, 323).
Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria
consente di assicurare una più intensa tutela in favore
di chi abbia subìto un protesto, realizzando un equilibrato
compromesso tra l'interesse pubblico alla diffusione di notizie
utili alla correttezza dei traffici commerciali e l'interesse
privato del soggetto protestato che sia disponibile a riparare.
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De Marzo G.
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Ntuk E.
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2003 Nota a Trib. Pisa 14.6.2001 e App. Firenze 2.10.2001, in
Banca, borsa e titoli di credito, II, 375
Pellizzi G.L. - Partesotti G.
2004 Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli
assegni, Cedam, Milano
Segreto A.- Carrato A.
2000 La cambiale, Giuffrè, Milano
Vitullo A.
2003 Titoli di credito e protesto. Recenti modifiche, in Vita
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