Marchi, forme, denominazioni di origine: la tutela contro il parassitismo commerciale.

[Abstract dell'intervento tenuto al Convegno "L'invasione dei falsi" (Parma 8 ottobre 2004)]

Prof. Avv. Cesare Galli

Tradizionalmente, il fenomeno della contraffazione di marchio riguardava l'uso di segni simili al marchio da tutelare per prodotti dello stesso genere o di generi affini: ed era essenzialmente un problema di confondibilità sull'origine.

I nuovi fenomeni di contraffazione - spesso nati in seno al nostro mercato, ma certamente molto accentuati dall'importazione di prodotti realizzati a basso costo nei Paesi dell'estremo oriente - sono invece molto diversi. Un elenco non esaustivo comprende:

· l'uso di marchi identici per prodotti dello stesso genere (o addirittura apparentemente identici, ma spesso di qualità più scadente), che però vengono venduti attraverso canali distributivi che escludono l'esistenza di un pericolo di confusione (questa è forse la contraffazione oggi più comune per i prodotti del mondo della moda e in generale per i luxury goods);

· l'uso di marchi sempre identici a quello imitato, ma per generi merceologici diversissimi, così che, egualmente, un pericolo di confusione per il pubblico appare escluso;

· l'uso di segni che richiamano il marchio, ma lo fanno con modalità tali (la parodia, ad esempio, ma non solo questa) da indurre il pubblico ad escludere che possano provenire dall'impresa titolare del marchio imitato, o comunque che siano stati posti in commercio con la sua autorizzazione;

· l'imitazione non tanto del segno, quanto dei suoi elementi di contorno (come la confezione: è il cosiddetto look-alike), anche qui con modalità che portano ad escludere un inganno del pubblico sulla provenienza (il fenomeno è particolarmente diffuso per i marchi del comparto alimentare, e in generale per i prodotti di largo consumo);

· l'uso di segni allusivi di una provenienza geografica prestigiosa, che però non è direttamente richiamata, cosicché sembra difficile configurare un inganno del pubblico a questo riguardo (in questo caso, più ancora dei marchi, le vittime dell'imitazione sono le denominazioni di origine; particolarmente accentuato è poi il fenomeno del c.d. Italian sounding, ossia dell'uso di denominazioni che richiamano l'Italia, per beneficiare dell'accreditamento che essa gode nel settore alimentare);

· la copiatura pedissequa della forma dei prodotti (spesso realizzata ricavando gli stampi del prodotto-copia a partire dal prodotto originale).

Per reagire a questa "nuova" contraffazione, si è spesso cercato di dilatare la nozione di confondibilità, in particolare movendo dalla considerazione che più il marchio è famoso, più facile sarebbe la confondibilità con esso. Ma è lecito dubitare della correttezza di questo approccio, perché spesso proprio il fatto che il marchio sia famoso porta il pubblico a evitare di confondersi, quanto meno in presenza di segni non identici (questo punto è stato sottolineato da una recente pronuncia comunitaria: Trib. CE, 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02, Picasso/Picaro), e in realtà anche in presenza di segni identici, ma usati in contesti tali da escludere la riferibilità al titolare.

Non molto più fruttifero sembra l'approccio che tende a dare rilievo ad una supposta confondibilità "in astratto", dal momento che esso non chiarisce da che cosa si debba "astrarre". D'altra parte, sempre a livello comunitario, si è invece sottolineato come sia necessario tener conto di tutti i fattori del caso concreto per determinare se vi sia o meno confondibilità.

Più interessante è il tentativo, di origine americana, di dare rilievo a fenomeni di "initial confusion", cioè di confusione in cui il consumatore incorre solo nel suo primo approccio al prodotto, e, soprattutto, di "post sale confusion", cioè di confusione in cui incorre non chi effettua l'acquisto, ma chi poi vede il prodotto-copia nelle mani di chi lo ha acquistato. Questo aspetto è stato recentemente valorizzato dalla Corte di Cassazione per applicare le sanzioni penali della contraffazione previste dall'art. 473 c.p. (e, sotto il profilo della ricettazione, dall'art. 648 c.p.) (Cass. pen., 12-17 marzo 2004, n. 12926).

E' però evidente che queste forme di confusione non intaccano direttamente la funzione del marchio come indicatore di origine: e hanno in comune con la confondibilità "tradizionale" essenzialmente il fatto di sfruttare parassitariamente i valori di avviamento commerciale incorporati nel marchio.

Sembra dunque opportuno ripensare la protezione del marchio come rivolta oggi principalmente contro questo sfruttamento parassitario, che fa leva sull'indebita appropriazione del "messaggio" legato al marchio: un concetto questo che non è in realtà alternativo a quello di confondibilità, ma di cui piuttosto la confondibilità rappresenta un caso particolare.

Questo profilo sembra essere stato colto dai Giudici comunitari nella sentenza di Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, là dove sottolineano che il pregiudizio cui l'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE si riferisce, in alternativa all'indebito vantaggio, come presupposto specifico per la tutela dei marchi rinomati, è la conseguenza "di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde" (punto 29 della decisione).

Spostando l'attenzione dal (solo) messaggio distintivo al complesso di elementi che il marchio comunica (che possono riguardare non solo la provenienza, ma anche la qualità e le suggestioni), la "nuova contraffazione" può essere combattuta in modo più efficace, sia a livello civile, sia a livello penale.

Questo discorso vale sia per la contraffazione di marchio, sia per quella delle denominazioni di origine, che nella recente legislazione sono protette non più soltanto contro l'inganno del pubblico, ma più in generale contro lo "sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta" (art. 13.1.b del Regolamento n. 92/2081/CEE su DOP e IGP).

Anche per ciò che riguarda le forme dei prodotti, la sottolineatura dell'aspetto parassitario della copiatura assume speciale rilievo, e consente di considerare sussistente la violazione non solo quando vi sia confondibilità, ma anche quando sussista semplicemente il "nesso" di cui parla la Corte di Giustizia, ossia quando l'imitazione sfrutta l'accreditamento sul mercato di cui il prodotto imitato gode.

Per le forme, il problema rimane piuttosto quello di stabilire quali di esse possono essere tutelate come marchio e contro l'imitazione servile: anche qui, peraltro, la Corte di Giustizia ha chiarito che "la ratio degli impedimenti alla registrazione" previsti dall'art. 3.1, lett. e della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (corrispondente all'art. 18, lett. c l.m.) "consiste nell'evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti" (Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99, Philips; questo insegnamento è stato ribadito anche in successive decisioni ed anche con riferimento ai colori, per i quali è stata tra l'altro sottolineata l'importanza dell'accreditamento sul mercato conseguito dal segno).

Sempre per le forme, e sempre in chiave di repressione del parassitismo, va inoltre ricordata la nostra giurisprudenza sulla c.d. "ripresa diretta della prestazione", e cioè sull'ipotesi in cui la copia delle forme, anche non dotate di un autonomo valore di mercato, avvenga con modalità in sé scorrette, quali appunto la copiatura realizzata a partire dall'originale, risparmiando tutti i costi di progettazione. Il ricorso alle norme in materia di concorrenza sleale sembra in questo caso particolarmente opportuno, proprio contro molte realizzazioni provenienti dall'estremo oriente.

Nella stessa chiave sembra possibile affrontare anche il fenomeno del look-alike. Anche l'aspetto esteriore del prodotto è infatti tutelabile non solo nell'ipotesi in cui vi sia un pericolo di confusione (che normalmente è escluso), ma anche quando l'imitazione comporti comunque un effetto di "richiamo" che sfrutta parassitariamente l'accreditamento commerciale del prodotto, determinando un "agganciamento" alla notorietà di esso.