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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo
95,
vista la proposta della Commissione(1)
visto il parere del Comitato economico e sociale(2)
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea intende stabilire
legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei,
garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 14,
paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio
senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione
delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento.
Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello
spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale
per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del commercio
elettronico nella società dell'informazione offre grandi
opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare
nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita
delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione
ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria
europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.
(3) Il diritto comunitario e le
caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario costituiscono
una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori
europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere
delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente
direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di
integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero
e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società
dell'informazione.
(4) È importante assicurare
che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato
interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione
comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del
3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive(4).
(5) Lo sviluppo dei servizi della
società dell'informazione nella Comunità è
limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del
mercato interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della
libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.
Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali,
nonché dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile
a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle
legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere
giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto
sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare
sui servizi provenienti da un altro Stato membro.
(6) È opportuno, tenendo
conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato
e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando
determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario
una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon
funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante
solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato
interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
(7) Per garantire la certezza
del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva
deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici
del commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente direttiva si prefigge
di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione
dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati
membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto
tale.
(9) La libera circolazione dei
servizi della società dell'informazione può in numerosi
casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio
più generale, e cioè la libertà di espressione
prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo
motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi
della società dell'informazione devono assicurare che questa
attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale
articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo
2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato.
La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi
e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà
di espressione.
(10) In conformità con
il principio di proporzionalità, le misure previste dalla
presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere
l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente
direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario
per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da
frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello
di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione
dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore
e della sanità pubblica. Secondo l'articolo 152 del trattato
la tutela della salute è una componente essenziale delle
altre politiche della Comunità.
(11) Le presente direttiva lascia
impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità
pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari.
Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori(5), e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei
consumatori a distanza(6), costituiscono un acquisizione essenziale
per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare
ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione.
Fanno parte dell'acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità
ingannevole e comparativa(7), la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,
del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo(8), la direttiva 93/22/CEE del Consiglio,
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari(9), la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso"(10), la direttiva 98/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione
dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti
offerti ai consumatori(11), la direttiva 92/59/CEE del Consiglio,
del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(12),
la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili(13), la direttiva 98/27/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa
a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(14),
la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi(15), la direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo(16),
la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la
direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la pubblicità dei medicinali per uso umano(17). La presente
direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione
a favore dei prodotti del tabacco(18), adottata nell'ambito del
mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità
pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione
stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva
97/7/CE.
(12) È necessario escludere
dal campo d'applicazione della presente direttiva talune attività,
dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi
in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal
diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far
salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per
il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto
l'IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva,
deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.
(13) La presente direttiva non
è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali.
Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti
gli aspetti fiscali del commercio elettronico.
(14) La protezione dei singoli
relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata
unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati(19), e dalla direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni(20), che sono integralmente
applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette
direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario
nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è
necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare
il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera
circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione
della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi
relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per
quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il
regime di responsabilità per gli intermediari. La presente
direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di reti
aperte quali Internet.
(15) La riservatezza delle comunicazioni
è assicurata dall'articolo 5 della direttiva 97/66/CE. In
base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi
forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata
di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.
(16) L'esclusione dei giochi d'azzardo
dal campo d'applicazione della presente direttiva riguarda soltanto
i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una
posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi
che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi
e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire
i beni o servizi promossi.
(17) La definizione di "servizi
della società dell'informazione" già esiste nel
diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(21), e
nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato
e dei servizi di accesso condizionato(22). Tale definizione ricopre
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza,
per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati,
e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi
di cui all'elenco indicativo figurante nell'allegato V della direttiva
98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di
trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale
definizione.
(18) I servizi della società
dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività
economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono
consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non
sono contemplate attività come la consegna delle merci in
quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre
si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea
ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella
misura in cui costituiscono un'attività economica, come l'offerta
di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura
di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati.
I servizi della società dell'informazione comprendono anche
la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione,
la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio
di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione
televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione
sonora non sono servizi della società dell'informazione perché
non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da
punto a punto", quali i servizi video a richiesta o l'invio
di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece
servizi della società dell'informazione. L'impiego della
posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti,
ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori
della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale,
quand'anche usate per concludere contratti fra tali persone, non
costituisce un servizio della società dell'informazione.
Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non
sostituiscono un servizio della società dell'informazione.
Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere
esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione
dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano
di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società
dell'informazione.
(19) Il luogo di stabilimento
del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale
la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività
economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento
in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel
caso in cui una società sia costituita a tempo determinato.
Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi
tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia
di supporto del sito né là dove esso è accessibile,
bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro
attività economica. Se uno stesso prestatore ha più
luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale
luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione.
Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi
di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale
luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue
attività per quanto concerne tale servizio specifico.
(20) La definizione di "destinatario
di servizi" copre ogni tipo di impiego dei servizi della società
dell'informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni
su reti aperte quali Internet, sia da parte di persone che cercano
informazioni su Internet per motivi privati o professionali.
(21) Il campo d'applicazione dell'ambito
regolamentato lascia impregiudicata un'eventuale armonizzazione
futura all'interno della Comunità dei servizi della società
dell'informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale
in conformità della normativa comunitaria. L'ambito regolamentato
comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in
linea, quali l'informazione in linea, la pubblicità in linea,
la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti
legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in
materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità
per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna
o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti
medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio dei
diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da
parte delle autorità pubbliche.
(22) Il controllo dei servizi
della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine
dell'attività, al fine di assicurare una protezione efficace
degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario
garantire che l'autorità competente assicuri questa tutela
non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini
della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli
Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa
responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno
origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione
dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro
destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere
sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore
è stabilito.
(23) La presente direttiva non
è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale
privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza
degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile
in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano
la libertà di fornire servizi della società dell'informazione
come stabilito dalla presente direttiva.
(24) Nel contesto della presente
direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei
servizi della società dell'informazione, è legittimo,
alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati
membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione.
(25) Le giurisdizioni nazionali,
anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato
possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà
di fornire servizi della società dell'informazione conformemente
alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
(26) Gli Stati membri, conformemente
alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare
le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale
al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo,
nonché di altro tipo, necessari per l'individuazione e il
perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità
di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.
(27) La presente direttiva, unitamente
alla futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, contribuisce
alla creazione di un quadro giuridico per la fornitura di servizi
finanziari in linea. La presente direttiva non pregiudica future
iniziative nel settore dei servizi finanziari, in particolare per
quanto riguarda l'armonizzazione delle regole di condotta in tale
settore. La possibilità, che la presente direttiva conferisce
agli Stati membri, di limitare in determinate circostanze la libertà
di fornire servizi della società dell'informazione al fine
di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei
servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.
(28) L'obbligo degli Stati membri
di non subordinare l'accesso all'attività di prestatore di
un servizio della società dell'informazione ad un'autorizzazione
preventiva non riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità
del servizio(23), consistenti nella consegna fisica di un messaggio
di posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi
volontari di accreditamento, in particolare per i prestatori di
servizi di certificazione della firma elettronica.
(29) Le comunicazioni commerciali
sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società
dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia gamma di nuovi servizi
gratuiti. Nell'interesse dei consumatori e della correttezza delle
operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte
e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi
di trasparenza. L'applicazione di tali obblighi deve far salvo il
disposto della direttiva 97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti
far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni
commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE.
(30) L'invio per posta elettronica
di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare
inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della
società dell'informazione e perturbare il buon funzionamento
delle reti interattive. La questione del consenso dei destinatari
di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata non
è disciplinata dalla presente direttiva bensì, in
particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 97/66/CE.
Negli Stati membri che autorizzano l'invio per posta elettronica
di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero essere incoraggiate
e agevolate appropriate iniziative di filtraggio da parte delle
imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate
devono in ogni caso essere chiaramente identificabili in quanto
tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento
di tali iniziative. L'invio per posta elettronica di comunicazioni
commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo a costi supplementari
di comunicazione per il destinatario.
(31) Gli Stati membri che consentono
l'invio per via elettronica, da parte di prestatori stabiliti nel
loro territorio, di comunicazioni commerciali non sollecitate senza
previo consenso del destinatario devono garantire che i prestatori
consultino periodicamente e rispettino i registri negativi in cui
possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere
tali comunicazioni commerciali.
(32) Per sopprimere gli ostacoli
allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che
possono essere offerti dalle professioni regolamentate su Internet,
è necessario garantire il rispetto a livello comunitario
delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori
o della sanità pubblica. I codici di condotta a livello comunitario
sono lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche
sulla comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione,
o il loro eventuale aggiornamento, fatta salva l'autonomia delle
organizzazioni e associazioni professionali.
(33) La presente direttiva integra
il diritto comunitario e il diritto nazionale per quanto riguarda
le professioni regolamentate mantenendo una serie coerente di norme
applicabili in questo campo.
(34) Gli Stati membri dovrebbero
adeguare le parti della propria legislazione relative soprattutto
ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai contratti
per via elettronica. L'esame delle legislazioni che richiedono tale
adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere tutte le fasi
e gli atti necessari alla formazione del contratto, compresa l'archiviazione
del medesimo. Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere
possibili i contratti per via elettronica. L'effetto giuridico delle
firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa
a regole comunitarie sulle firme elettroniche(24). La ricevuta di
ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione
su rete di un servizio remunerato.
(35) La presente direttiva non
pregiudica le possibilità per gli Stati membri di mantenere
o definire per i contratti requisiti generali o specifici che possono
essere soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i requisiti
relativi alle firme elettroniche sicure.
(36) Gli Stati membri possono
mantenere restrizioni all'uso di contratti elettronici relativamente
ai contratti che richiedono l'intervento di organi giurisdizionali,
pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri. Tale
possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per
legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o
professioni che esercitano pubblici poteri al fine di avere effetto
nei confronti di terzi. Nonché i contratti che richiedono
per legge la certificazione o l'attestazione di un notaio.
(37) L'obbligo degli Stati membri
di abolire gli ostacoli all'uso di contratti elettronici riguarda
unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non gli
ostacoli pratici dovuti all'impossibilità di utilizzare strumenti
elettronici in determinati casi.
(38) Gli Stati membri ottemperano
all'obbligo di abolire gli ostacoli all'uso di contratti elettronici
in conformità delle norme giuridiche in materia di contratti
sanciti dal diritto comunitario.
(39) Le deroghe alle disposizioni
relative ai conclusi esclusivamente mediante posta elettronica o
altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla presente
direttiva, in materia di informazioni da fornire e inoltre di ordini,
non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni da parte
dei prestatori dei servizi della società dell'informazione.
(40) Le attuali o emergenti divergenze
tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della
responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come
intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno,
soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e
introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori
di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine
alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire
la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei
a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle
medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le
parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri.
È nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione
di servizi della società dell'informazione istituire e applicare
tali sistemi. Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità
non dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare
effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione,
nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla
tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE
e 97/66/CE.
(41) La direttiva rappresenta
un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi
su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese
del settore.
(42) Le deroghe alla responsabilità
stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il
caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società
dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire
accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse
o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione
da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione.
Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico
e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società
dell'informazione non conosce né controlla le informazioni
trasmesse o memorizzate.
(43) Un prestatore può
beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("mere
conduit") e per la memorizzazione temporanea detta "caching"
se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa.
A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi
l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni
di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in
quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta
nella trasmissione.
(44) Il prestatore che deliberatamente
collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere
atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto
("mere conduit") e di "caching" e non può
pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità
previste per tali attività.
(45) Le limitazioni alla responsabilità
dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano
impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro
tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere
ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative
che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con
la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso
alla medesima.
(46) Per godere di una limitazione
della responsabilità, il prestatore di un servizio della
società dell'informazione consistente nella memorizzazione
di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni
o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato
o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle
informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono
essere effettuate nel rispetto del principio della libertà
di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale.
La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli
Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente
prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione
dell'accesso alle medesime.
(47) Gli Stati membri non possono
imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale.
Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi
specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze
emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
(48) La presente direttiva non
pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere
ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai
destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza
che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto
dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni
tipi di attività illecite.
(49) Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta; ciò lascia
impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità
per le parti interessate di decidere liberamente se aderirvi.
(50) È importante che la
proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario
simile, per creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario
sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni
dei diritti d'autore e dei diritti connessi.
(51) Ogni Stato membro dovrebbe
adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione che
possono ostacolare l'uso, attraverso le vie elettroniche appropriate,
degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie.
Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente
possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti,
anche in situazioni transfrontaliere.
(52) L'esercizio effettivo delle
libertà del mercato interno rende necessario garantire alle
vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I
danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società
dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità
che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità,
oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità
nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero
reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati
membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie
appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità
di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati
strumenti elettronici.
(53) La direttiva 98/27/CE, applicabile
ai servizi della società dell'informazione, prevede un meccanismo
relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla libera
circolazione dei servizi della società dell'informazione
garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.
(54) Le sanzioni previste nella
presente direttiva lasciano impregiudicati le altre sanzioni o mezzi
di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non sono
tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
(55) La presente direttiva non
pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali riguardanti
i contratti conclusi dai consumatori. Pertanto la presente direttiva
non può avere l'effetto di privare il consumatore della tutela
di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di
obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro
in cui ha la residenza abituale.
(56) Per quanto riguarda la deroga
prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti
da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate
come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del
contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che
influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.
(57) La Corte di giustizia ha
costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare
provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro
Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior
parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso
in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere
la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse
stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.
(58) La presente direttiva non
deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo.
Tuttavia, data la dimensione globale del commercio elettronico,
è opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria
con quella internazionale. La presente direttiva deve far salvi
i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso
le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE, Uncitral).
(59) Nonostante la natura globale
delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure
nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è
necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e per
istituire un idoneo quadro normativo europeo. Tale coordinamento
contribuirebbe anche a creare una forte posizione comune di negoziato
nelle sedi internazionali.
(60) Per assicurare uno sviluppo
senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve
essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti
a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività
dell'industria europea e da non ostacolare l'innovazione nel settore.
(61) Il funzionamento effettivo
del mercato per via elettronica in un contesto di mondializzazione
esige la concertazione tra l'Unione europea e le principali aree
non europee al fine di rendere compatibili il diritto e le procedure.
(62) Andrebbe rafforzata la cooperazione
nel campo del commercio elettronico con paesi terzi, in particolare
con i paesi candidati all'adesione, con i paesi in via di sviluppo
e con gli altri partner commerciali dell'Unione europea.
(63) L'adozione della presente
direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto
delle varie implicazioni socioculturali inerenti all'avvento della
società dell'informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare
le misure che gli Stati membri potrebbero adottare conformemente
al diritto comunitario per raggiungere obiettivi sociali, culturali
e democratici, tenuto conto delle loro diversità linguistiche,
delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio
culturale, nonché per garantire e mantenere l'accesso del
pubblico alla più ampia gamma possibile di servizi della
società dell'informazione. Lo sviluppo della società
dell'informazione deve garantire in ogni caso l'accesso dei cittadini
europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente digitale.
(64) La comunicazione elettronica
offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire servizi
pubblici nei settori culturale, dell'instruzione e linguistico.
(65) Il Consiglio, nella risoluzione
del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della società
dell'informazione(25), ha sottolineato che la tutela dei consumatori
merita particolare attenzione nell'ambito di quest'ultima. La Commissione
studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei
consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società
dell'informazione e identificherà, se necessario, possibili
lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie
misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se necessario,
ulteriori specifiche proposte per colmare le lacune così
individuate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo d'applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento
del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della
società dell'informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla
realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme
nazionali sui servizi della società dell'informazione che
interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori,
le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la
responsabilità degli intermediari, i codici di condotta,
la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali
e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo
ai servizi della società dell'informazione facendo salvo
il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica
e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla
legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non
limita la libertà di fornire servizi della società
dell'informazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto
internazionale privato, né tratta delle competenze degli
organi giurisdizionali.
5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione
oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal
diritto delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società
dell'informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio
dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi
di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate
a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario,
per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire
la salvaguardia del pluralismo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le
seguenti definizioni:
a) "servizi della società dell'informazione": i
servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta
un servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita
effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica
mediante un'installazione stabile. La presenza e l'uso dei mezzi
tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non
costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica
che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società
dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili
delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca
a fini che non rientrano nella sua attività commerciale,
imprenditoriale o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona
che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale
o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni
commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all'attività
di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio
("domain name") o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale
impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente,
in particolare se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata": professione ai sensi dell'articolo
1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni(26), o dell'articolo 1, lettera
f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della
formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE(27);
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti
degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della
società dell'informazione o ai servizi della società
dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere
generale o loro specificamente destinati.
i) l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore
deve soddisfare per quanto concerne:
- l'accesso all'attività di servizi della società
dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti
le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
- l'esercizio dell'attività di servizi della società
dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti
il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti
del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità
e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) l'ambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.
Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché
i servizi della società dell'informazione, forniti da un
prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni
nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito
regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società
dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all'allegato.
4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al
paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società
dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione
individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela
dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale,
religioso o etnico, nonché violazioni della dignità
umana della persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza,
e della difesa nazionale;
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione
lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi
i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti
nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti
e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo
1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni
di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora
notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro
di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell'urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con
i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima
rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati
con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione
che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario,
la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi
dall'adottarli o di revocarli con urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso
all'attività di un prestatore di un servizio della società
dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione
preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società
dell'informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa
ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e
di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione(28).
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazione
previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché
il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente
ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno
le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso
l'indirizzo di posta elettronica;
d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio
o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è
iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente
di identificazione contemplato nel detto registro;
e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli
estremi della competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore
sia iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato
rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro
di stabilimento nonché le modalità di accesso alle
medesime;
g) se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA,
il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(29).
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi
della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi,
questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato
in particolare se comprendano le imposte e i costi di consegna.
Sezione 2: Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti
dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché
le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della
società dell'informazione o ne sono parte integrante rispettino
le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile
come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata
la comunicazione commerciale à chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora
permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore,
devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni
per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate
in modo chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo
Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere
chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione
devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro
ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto
comunitario, gli Stati membri che permettono comunicazioni commerciali
non sollecitate per posta elettronica provvedono affinché
tali comunicazioni commerciali trasmesse da un prestatore stabilito
nel loro territorio siano identificabili come tali, in modo chiaro
e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve.
2. Fatte salve la direttiva 97/7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì
che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni
commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino
i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche
che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.
Articolo 8
Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri provvedono affinché
l'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio
della società dell'informazione o ne sono parte, fornite
da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate
nel rispetto delle regole professionali relative, in particolare,
all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione,
al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
2. Fatta salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali,
gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici
di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni
che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali,
nel rispetto del paragrafo 1.
3. Nell'elaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente
necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente
alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in
debito conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario,
e agisce in stretta cooperazione con le pertinenti associazioni
e organizzazioni professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti
l'accesso alle attività delle professioni regolamentate e
il loro esercizio.
Sezione 3: Contratti conclusi per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché
il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via
elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa
relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo
dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità
in quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi
a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a
beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali,
pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali,
imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di
cui al paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni
cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
sull'applicazione del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi
considerano necessario mantenere la categoria di cui al paragrafo
2, lettera b) a cui non applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazioni
posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché,
salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore
fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio,
almeno le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore
e come si potrà accedervi;
c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento
dei dati prima di inoltrare l'ordine;
d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra parti diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali
codici di condotta pertinenti cui adarisce nonché come accedervi
per via elettronica.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che
gli permetta di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica
o comunicazioni individuali equivalenti.
Articolo 11
Inoltro dell'ordine
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso
in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine
mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi:
- il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra parti diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione
del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci
ed accessibili tali da permettere a quest'ultimo di individuare
e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine.
3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi
di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità dei prestatori
intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto ("mere conduit")
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso
di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia
e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale
scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca
o ponga fine ad una violazione.
Articolo 13
Memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali
informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace
il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione
che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del
settore,
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta
e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni,
e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato,
o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso
alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca
o ponga fine ad una violazione.
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario
del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione
che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività
o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione,
o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio
agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa,
in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri,
di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca
nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire
procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione
dell'accesso alle medesime.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli
articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori
un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono
o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi
della società dell'informazione siano tenuti ad informare
senza indugio la pubblica autorità competente di presunte
attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro
servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei
loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali,
professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello
comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli
articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta
a livello nazionale o comunitario alla Commissione;
c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta
nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte
di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori,
della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del
loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico;
e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione
dei minori e della dignità umana.
2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione
delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di
elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al
paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener
conto delle loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate,
ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti,
gli ipovedenti e i disabili.
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della
società dell'informazione, la loro legislazione non ostacoli
l'uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione
extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori,
ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative
che adottano sui servizi della società dell'informazione
nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini
od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché
i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto
concerne le attività dei servizi della società dell'informazione
consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori,
atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli
interessi in causa.
2. L'allegato della direttiva 98/27/CE è completato come
segue:
"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ('direttiva sul commercio elettronico').
(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1)."
Articolo 19
Cooperazione
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati
poteri di controllo e di indagine per applicare efficacemente la
presente direttiva e provvedono affinché i prestatori comunichino
loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal
fine essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno
gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto
nazionale, anche per via elettronica, l'assistenza e le informazioni
richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili
almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari
e fornitori di servizi per:
a) ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali
e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
compresi gli aspetti pratici dell'uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o
associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni
o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione
delle decisioni amministrative e giudiziarie significative prese
nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della società
dell'informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi
relativi al commercio elettronico. La Commissione comunica tali
decisioni agli altri Stati membri.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la
violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva
e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni
due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
della presente direttiva, corredata, se necessario, di proposte
per adeguarla all'evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei
servizi della società dell'informazione, in particolare per
quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione dei minori,
la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato
interno.
2. Nell'esaminare la necessità di adeguamento della presente
direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità
di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di
collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle
procedure di "notifica e rimozione" ("notice and
take down") e alla determinazione della responsabilità
a seguito della rimozione del contenuto. La relazione esaminerà
anche la necessità di condizioni ulteriori per l'esonero
dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto
conto dell'evoluzione tecnica, nonché la possibilità
di applicare i principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali
non sollecitate per posta elettronica.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
G. d'Oliveira Martins
(1) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.
(2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 36.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999,
pag. 389), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU
C 138 del 8.5.2000, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo
del 4 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
202 del 30.7.1997, pag. 60).
(5) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(6) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(7) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla
direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
290 del 23.10.1997, pag. 18).
(8) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).
(9) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
(10) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(11) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(12) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.
(13) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(14) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata dalla
direttiva 1999/44/CE (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(15) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla
direttiva 1999/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).
(16) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(17) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.
(18) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(20) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(21) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla
direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
(22) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.
(23) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
(24) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(25) GU C 23 del 28.1.1999, pag. 1.
(26) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
(27) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997,
pag. 31).
(28) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
(29) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).
ALLEGATO
DEROGHE ALL'ARTICOLO 3
Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo
3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive
87/54/CEE(1) e 96/9/CEE(2), nonché i diritti di proprietà
industriale;
- l'emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali
gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE(3);
- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE(4);
- l'articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE(5), il
titolo IV della direttiva 92/96/CEE(6), gli articoli 7 e 8 della
direttiva 88/357/CEE(7) e l'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE(8);
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile
al loro contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi
dai consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti
debbano soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalle legge
dello Stato membro in cui il bene immobile è situato;
- l'ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate
per posta elettronica.
(1) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(2) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazetta ufficiale.
(4) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).
(5) GU L 228 dell' 11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/26/CE.
(6) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 95/26/CE.
(7) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/49/CE.
(8) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/96/CE.
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