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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi
procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che
siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni,
ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza
di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a
fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni,
è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione
fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità,
con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.
2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di
riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di
studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività
musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni
senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni
pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.
Art. 2.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dall'art. 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20
luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori
drammatici.
Art. 3.
1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'art.
172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.
2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione
della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato
con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.
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