|
Art. 1
Istituzione dell'imposta. Presupposto.
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa.
Art. 2
Definizione di fabbricati e aree.
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta
o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione
e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in
cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità
di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile
in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio
delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
Art. 3
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli
stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non
hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo
5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo
a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel
corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione
finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto
passivo è il concessionario.
Art. 4
Soggetto attivo.
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun
comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio
del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di
cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti
indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei
comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si
considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta
si riferisce.
Art. 5
Base imponibile.
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti
in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità
previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti
in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato,
alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva,
alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993:
1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987:
1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti:
1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione
della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo
11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari
per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non
iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento
di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la
quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto
stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato
è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
un moltiplicatore pari a settantacinque.
Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da
adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine,
si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione
di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n.
336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al
4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili
diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere
agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi
di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Art. 7
Esenzioni.
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali,
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo
41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo
5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e
19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto
l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.
810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo
in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.
Art. 8
Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente
ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione
di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa,
l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo,
può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio
di bilancio.La predetta facoltà può essere esercitata
anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione
del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 9
Terreni condotti direttamente.
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente
alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di
lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo
dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul
territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli
sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo,
sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e
sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo
quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
Art. 10
Versamenti e dichiarazioni.
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese
durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso
in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50
per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda
rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato
anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere
al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione
nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo
4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto
concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la
frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è
superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario
invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati
per il versamento. La commissione spettante al concessionario è
a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura
dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500
ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti
nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta
al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso
è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono
essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato
è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta
su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto
dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione,
anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117,
n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi
che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti
magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni
ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari
per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993
la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento
al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione,
nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente
per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei
contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli
immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto
del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa
con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la
realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo
pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti
che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione
da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.
I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno
di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed
è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato
dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è
stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata
la dichiarazione.
Art. 11
Liquidazione ed accertamento.
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate
ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi
del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché
sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del
Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti
in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere
gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune
emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi
dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate
nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in
cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del
quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel
comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione
all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno,
provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione
al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede,
sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore
imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli
interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate
degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita
supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta
dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle
denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza
ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.
A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni
ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la
denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere
presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva
essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione,
l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la
denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel
corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione
ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone
il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti
agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra
comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati
e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche
sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi
forniti dal predetto sistema informativo.
Art. 12
Riscossione coattiva.
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi,
se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo
10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso
di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni;
il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione
o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente
ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di
sospensione.
Art. 13
Rimborsi.
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è
stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli
interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono,
su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro
60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli
immobili.
Art. 14
Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore
imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione
o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare
del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori
nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
Art. 15
Contenzioso.
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento
che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi
sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il
ricorso è proposto.
Art. 16
Indennità di espropriazione.
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità
è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione
dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità
di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre
all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione
pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato
o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni
e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base
della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi
legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
Art. 17
Disposizioni finali.
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli
effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto
di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei
terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i
redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare,
per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla
detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta
continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione
di essa si è verificato anteriormente alla predetta data;
con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche
nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica
dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente
all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal
fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre
1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con
fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta
data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione
o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati
con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento
di valore imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed
incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di
cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica
la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Art. 18
Disposizioni transitorie.
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene
stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi
del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio
1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993
deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare
al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio
per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media
delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario
procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni
dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota
minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra
l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare
corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché
al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni.
Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al
comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente
articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla
detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti
dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota
del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata
statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM
che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In
assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare
delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario
ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico
dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo
onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi
per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993,
la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento,
l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle
somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia
di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte
erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono
altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma
1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo
5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente
comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria
in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal
comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le
dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la
parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito
un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per
l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria
e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio
di detta attività, anche ai fini della determinazione dei
trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono,
altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione
dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore
pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari
a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria
A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria
C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo
2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo
non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19
Istituzione e disciplina del tributo.
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina
concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia
di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte
dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento,
la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e
la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore
delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili
assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla
base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della
predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il
mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo
è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né
superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie
stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione
non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera
prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo
provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque
giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto
termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni
contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento,
il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali
per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L.,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni,
sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo
del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31°
gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla
rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico
della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle
somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per
l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione
del tributo. 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della
corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato
dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei
termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 20 (soppresso)
Istituzione dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996 con L. del 28/12/1995 n. 549 art.
3
Art. 21
Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.
(soppresso)
Art. 22
Disciplina dell'imposta.
(soppresso)
Art. 23
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario,
già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta
data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore
diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive
modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano,
istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione
di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale
e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi,
soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi
erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei
rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione
a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa
automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori,
agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici
registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi,
che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono
comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste
dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa
la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli
ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni
effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo
25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa
speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12
luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali
di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti
uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando
la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
Art. 24
Poteri delle regioni.
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali
di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal
primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a
tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli
stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna
regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90
ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente,
dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo
regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica,
gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale
erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro
i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei
tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e
la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi
erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo
regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa
determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale
e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali,
vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità
ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto
ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con
riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi
importi.
Art. 25
Riscossione.
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo
23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo
5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario,
relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività
di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti
già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali,
con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data
26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze
in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle
casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini
e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le
comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate
a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso
per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente
ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I.
ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto
dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali
sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente,
secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione
del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare
ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle
Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché
del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20
e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo
Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto
attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo
le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione.
Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura
centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della
Convenzione.
Art. 26
Esclusioni dal pagamento.
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo
o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una
regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto,
non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa
annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun
tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.
Art. 27
Rinvio.
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati,
per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento,
dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti
nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi
regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni
previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni
a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio
1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 28
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle
comunità montane.
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000
milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni
e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400
milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni.
Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire
520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000
milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità
montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori
somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento
alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento
ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per
l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento
dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi
assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati
in complessive lire 11.725.914 milioni.
Art. 29
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni
e per le comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione
provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario
spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo
mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune
per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante
per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è
erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità
montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità
montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi
entro il mese di ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata
del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i
comuni, e della quota residuale per le comunità montane,
è subordinata alla presentazione delle certificazioni del
bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta
con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Art. 30
Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato
a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale
un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992.
Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo
perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica
di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del
1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989,
valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni
provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al
bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri
indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri
indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle
amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei
costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza
delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla restituzione
delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi
ordinari degli anni successivi.
Art. 31
Contributo perequativo per i comuni.
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato
a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante
per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio
1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione
delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità
del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire
398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le
relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per
le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500
milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo
12, comma 1- bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera
a), valutato in lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo
2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire
65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia
appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18
del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto- legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti
i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai
comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa
che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi
di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette
disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle somme
relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli
anni successivi.
Art. 32
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento
degli enti dissestati.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno
è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento
dei mutui contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella
misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati
e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di
contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite
delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per
gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato
lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno
1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate
per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono
le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione
del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei
contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per
l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
Art. 33
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità
montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere
entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione,
a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario,
dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente
del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993
delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del
citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione
sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia
(UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima
del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo
14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed
i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque
non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con
effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la
tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui
il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto
tra spese impegnate ed entrate accertate.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo
31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del
servizio di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri,
in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto
la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato
provinciale prezzi.
Art. 34
Assetto generale della contribuzione erariale.
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento
dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione
dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle
opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale
per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento
dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario
per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata
alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento
dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui
fondi di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al
presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione
di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro
il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun
anno.
Art. 35
Fondo ordinario.
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e
perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge n.
511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del
1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed
alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota
spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno
1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla
base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita
del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata
nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere
per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario
sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130
miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo
31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio
statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito
con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive
modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse
modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica
ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi
del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario,
aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4
e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento
del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra
le province, i comuni e le comunità montane con i criteri
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni
previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di
riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti
locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita
della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non
riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione
economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento
è pari al tasso di inflazione programmato, così come
indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello
Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così
calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali
ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente
alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale.
Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi
affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è
definito con le modalità prescritte dall'articolo 18. Ai
fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante
ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così risultante
ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi
aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi
effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro
i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati
annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri
dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota
di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento
alla media dei contributi e di mobilità del personale previste
dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.
Art. 36
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.
1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a
ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali,
destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo
54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è
dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo
finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al
comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale
viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota
del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o
attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo
è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei
contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo
relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre
per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con
i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo
35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per
il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita
del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene
detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del
cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate
o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato
nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario
e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è
comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato
dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il
provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo
35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale
delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35 da assegnare prioritariamente,
con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove
comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua
è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base
della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno,
entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
Art. 37
Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi
ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36
sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni
provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con
la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni
che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo
dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione
della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo
36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna
amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per
miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con
idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni
teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità
di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi
indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate
a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro
classi: amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a
400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna
classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri,
secondo i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione
residente e dalle relative classi d'età ponderati, ove ne
ricorra la necessità, con la densità della popolazione
o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità
dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali
i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale,
alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre
e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi
alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione
territoriale extraurbana servita;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi
ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti
medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati
di conto consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a
dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire
condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati
per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro
il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni
minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono
diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente
di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione
al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati
negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune,
secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni
si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento
del loro valore in proporzione al predetto rapporto.
h-ter) I parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo
è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali,
sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre,
per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico
del Ministero dell'interno.
Art. 38
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite all'ente locale.
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi
con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali
e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti
locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie
di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è
determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe
di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili.
A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo
37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione
dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale,
delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi
minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione
agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
Art. 39
Fondo consolidato.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato
le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati,
negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione
del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto
del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del
citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale
assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti
dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale
assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n.
730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione
del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto
del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo
32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto
e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo
6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5
dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni
provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo
2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento
degli uffici scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel
fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista
dalle norme di legge relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della
ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese
di settembre, per il triennio successivo.
Art. 40
Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.
1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito
delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni
provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria
per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità
da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati
ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche
centrali.
2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio
1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con
proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il
primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi
i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano
al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per
i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del
gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori
al valore normale della classe per abitante della classe demografica
di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo
37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente
consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare
al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando,
con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto
negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione
alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per
cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza
a più categorie entro il 20 per cento:
a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte
basi imponibili immobiliari e di reddito;
d) comuni capoluogo di provincia;
e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi,
per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.
e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto
percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli
insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti
militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale
l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale
eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della
perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti
in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari
e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate
definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1
della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente
depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno,
sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia
individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili
e di reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante
di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita
con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I.
e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro
il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il
sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
Art. 41
Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3,
è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro
due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di
tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte
le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi
in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione
di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta
per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante
definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori
pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo
37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante
la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non
consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche
in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito
alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane,
per la metà sulla base della popolazione residente in territorio
montano e per la metà sulla base della superficie dei territori
classificati montani secondo i dati risultanti dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi
generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti
dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142
del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di
altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano
utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere
utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione
di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi,
l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale,
ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI
e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto
al riparto.
Art. 42
Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli
investimenti è attivato con i proventi di competenza dello
Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n.
637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia
di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento
degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti
ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti
in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI
e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
Art. 43
Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo
35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato
lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti
procedure previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe
demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi
demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo
18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i
contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente
a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato
in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla
data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo
trasferimento. 2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario
di cui al comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
Art. 44
Certificazione degli enti locali e dei consorzi.
(soppresso)
Art. 45
Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente
deficitarie.
(soppresso)
Art. 46
Autofinanziamento di opere pubbliche.
(soppresso)
Art. 47
Popolazione degli enti locali.
(soppresso)
Art. 48
Ambito di applicazione delle norme.
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente
decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28
dicembre 1989, n. 431.
Art. 49
Norma di coordinamento finanziario.
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente
decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi,
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.
Art. 50
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
|