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La pubblica amministrazione attraverso la propria attività,
sia provvedimentale sia materiale, può arrecare danni
alla sfera giuridica dei privati, persone fisiche o giuridiche.
In tale cornice generale si inquadra il tema de qua, purchè
si tenga ben presente che a seguito della riforma operata con
il d.lgs.31-03-1998 n.80, con la l. 21-07-2000 n.205 e con la
sentenza Cass., sez. uni., 22-07-1999, n. 500, la lesione di
interessi legittimi è ora risarcibile e la giurisdizione
sulle domande risarcitorie proposte nei confronti della P.A.
è concentrata quasi interamente dinanzi al giudice amministrativo.
In via incidentale, a parere di chi scrive, non si dovrebbe
distinguere tra danni conseguenti alla lesione di un diritto
soggettivo e danni da lesione di un interesse legittimo, poiché
le diverse tipologie di danno risarcibile dovrebbero avere rilevanza
solo in base agli effetti ad esso conseguenti, o per dirla in
modo più elegante, a seconda della "materia"
su cui il pregiudizio incide, di modo che, in sede di "aestimatio",
si possano seguire le particolari e diverse regole partitamene
applicabili ad ognuno di essi (danno biologico, danno morale
e danno patrimoniale).
Sicchè, si potrebbe affermare che, ai fini della quantificazione
del risarcimento, non importa se il pregiudizio discenda dalla
lesione di un diritto soggettivo, ovvero da quella di un interesse
legittimo. Il danno dovrebbe essere sempre liquidato "iuxta
alligata et probata", ovvero sulla base della diminuzione
di un valore patrimoniale o personale del danneggiato. Tali
considerazioni introduttive si inseriscono nell'orientamento
che nega la possibilità che nel nostro sistema si possa
dare il c.d. danno-evento, ovvero quel tipo di danno che viene
identificato con il mero "vulnus" alla situazione
giuridica protetta, e che pertanto non necessiterebbe, ai fini
della liquidazione, di altra prova eccetto quella dell'esistenza
della lesione.
Si avrebbe, in altri termini, danno-evento (risarcibile ex se)
ogni qual volta la condotta illecita abbia inciso su un diritto
costituzionalmente protetto.
In effetti pare più convincente la tesi opposta, secondo
la quale, l'accertata illiceità della condotta della
P.A. non comporta, di per sé, l'esistenza di un danno
da risarcire, sicchè si dovrà, al fine di conseguire
il risarcimento da parte dell'interessato, dimostrare l'effettiva
"deminutio patrimonii".
Non si dovrebbe dimenticare che il diritto al risarcimento rappresenta
l'oggetto di una obbligazione civile, della quale il danneggiato
è creditore, e debitore il danneggiante. Costituisce,
pertanto, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Non
a caso all'attuale sistema risarcitorio la giurisprudenza della
Suprema Corte è giunta attraverso l'interpretazione dell'art.2043
c.c., sicchè qualora venga leso un interesse legittimo,
si dovrà applicare per intero lo statuto previsto da
quella norma.
Nei casi in cui la condotta illecita della P.A. consista proprio
nella stipula di un contratto, si pongono per l'interprete delicati
problemi, relativi soprattutto agli strumenti normativi applicabili
al fine di tutelare le ragioni del concorrente non aggiudicatario.
Si pensi, per esempio, al caso in cui, in seguito allo svolgimento
di una procedura ad evidenza pubblica ed all'aggiudicazione
del contratto de quo, gli atti di gara o la stessa aggiudicazione
vengano annullati in sede giurisdizionale.
Sul punto si registra un noto contrasto giurisprudenziale, poiché
secondo la Suprema Corte, in questi casi il contratto sarebbe
annullabile, per iniziativa della sola P.A. e con giurisdizione
del giudice ordinario, mentre secondo la giurisprudenza amministrativa,
l'annullamento a monte degli atti di gara comporterebbe la caducazione
automatica del contratto a valle, secondo un effetto "a
cascata" che potrebbe essere invocato non solo dalla P.A.,
ma anche dal privato, con competenza giurisdizionale del giudice
amministrativo.
E' evidente che il contrasto è profondo, tuttavia, con
le dovute differenze procedurali, in entrambi i casi gli effetti
del contratto vengono meno con efficacia "ex tunc".
Prima di passare all'analisi del venir meno degli effetti del
contratto, con le dovute distinzioni in merito agli obblighi
di restituzione nei confronti dell'aggiudicatario e all'obbligo
di risarcimento a favore del partecipante escluso o pretermesso,
appare opportuno, seppur sommariamente, descrivere le ragioni
dogmatiche poste alla base delle contrapposte soluzioni giurisprudenziali
di cui sopra.
La Cassazione ritiene che l'accertamento di un'illegittimità
nella gara, sanzionata con la caducazione dell'aggiudicazione,
determina un "vizio" della volontà dell'amministrazione,
ex artt.1425 e ss. c.c., sicchè essa soltanto avrebbe
titolo per agire dinanzi al giudice civile per chiedere l'annullamento
del contratto. Il contratto rimane in vita, salva la volontà
della P.A. di chiederne l'annullamento.
Secondo il Consiglio di Stato, invece, l'annullamento dell'aggiudicazione
non solo preclude la stipula, ma travolge anche il contratto
già stipulato, posto che la P.A. non può stipulare
contratti liberamente, ovvero se non dopo aver individuato il
suo contraente all'esito di una procedura selettiva. Tale procedura
è strettamente di diritto pubblico, posta a garanzia
del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa,
sicchè vista la delicatezza dei principi in ballo, non
si potrebbe avallare il mantenimento in vita di un contratto
nato in una condizione di palese illiceità procedurale,
nonostante il sacrificio dell'interesse pubblico che con quel
contratto la P.A. doveva realizzare. Il contratto, quindi, cade.
Dietro le due opzioni si celano drammatiche conseguenze, se
consideriamo il semplice fatto che in caso di irregolarità
nella procedura ad evidenza pubblica il soggetto danneggiato,
che avrebbe interesse ad agire, è il terzo non aggiudicatario,
illecitamente pretermesso a seguito della viziata procedura
di legittimazione del futuro contraente della P.A.
La tutela giurisdizionale dovrebbe essere effettiva, mentre
con l'opzione della Suprema Corte, il terzo non aggiudicatario
non potrebbe trovare soddisfazione dei propri interessi, stante
la riconosciuta possibilità di un eventuale azione di
annullamento solo sulla base dell'iniziativa della P.A.!
Ciononostante, a sostegno della soluzione della Cassazione,
si deve ricordare che la P.A. agisce sempre per curare un interesse
pubblico, quindi è lecito chiedersi se si può
giustificare il non soddisfacimento dell'interesse pubblico
a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione.
In ogni caso, quindi, vengono sacrificati principi fondamentali
del nostro sistema, vuoi perché con la caducazione automatica
del contratto l'interesse pubblico che doveva essere realizzato
con il contratto viene irrimediabilmente immolato, vuoi perché
l'eventuale azione di annullamento su iniziativa della P.A.
costituisce una compressione del fondamentale diritto di difesa,
che dovrebbe essere assoluto, incomprimibile.
E' evidente che sul punto dovrebbe intervenire il legislatore,
stante la situazione di stallo determinata dall'attuale lacuna
normativa.
Passando agli obblighi di restituzione, delle prestazioni eventualmente
ricevute medio tempore dalla P.A., nei confronti dell'aggiudicatario,
si deve preliminarmente osservare che essi non hanno nulla a
che vedere con gli obblighi risarcitori, posto che trovano la
loro ratio nell'azione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.
L'annullamento, la nullità e la risoluzione di un contratto,
fanno sì che le obbligazioni eseguite per effetto di
esso divengono "sine causa", dovendo perciò
essere restituite, con le dovute distinzioni a seconda dello
stato soggettivo (possessore di buona fede o di mala fede) del
contraente per quanto concerne la restituzione dei frutti.
L'azione di restituzione dunque non serve a risarcire, ma a
recuperare quanto, seppur non dovuto, sia stato illecitamente
incamerato dal contraente inadempiente.
Si deve distinguere il caso in cui l'obbligo di restituzione
abbia ad oggetto una cosa determinata suscettibile di sfruttamento
economico, e il caso in cui lo stesso riguardi una somma di
denaro.
Nel primo caso, se la cosa al momento della restituzione ha
perso valore, colui che ha diritto alla restituzione non può
pretendere il maggior valore che la cosa aveva al momento della
consegna, ove sia stato proprio lui a determinare la risoluzione
del contratto. Per esempio, se la gara per la fornitura di un
bene è annullata perché l'aggiudicatario ha corrotto
la commissione aggiudicatrice, questi non potrà poi pretendere
la rivalutazione del bene medio tempore fornito alla P.A.
Nel caso in cui si debba restituire l'equivalente pecuniario
dell'uso della cosa, per il tempo compreso tra la consegna ed
il rilascio, da parte dell'aggiudicatario, non si potrà
far riferimento alla buona o mala fede dell'accipiens, dovendosi
prendere come data di riferimento quella della "traditio".
Se si deve restituire una somma di denaro, la relativa obbligazione
ha natura di valuta, e non di valore, sicchè per il computo
del danno da ritardato adempimento, il debitore è tenuto
a corrispondere dal giorno della mora gli interessi legali,
ex art.1224 I comma, salvo il risarcimento del maggior danno
ai sensi del II comma del medesimo articolo del codice civile.
Ciò dipende dal fatto che l'obbligo di restituire sorge
dal venir meno della causa che sorreggeva l'attribuzione patrimoniale,
mentre il diverso regime per l'obbligo risarcitorio dipende
dal fatto che esso sorge dalla commissione di un illecito (contrattuale
o extracontrattuale)
Si discute, sempre in materia di obblighi restitutori, se sia
applicabile l'istituto di cui all'art.1460 c.c., ovvero se la
controparte possa rifiutare di adempiere all'obbligo restitutorio
sino a quando l'altra parte inadempiente non abbia adempiuto
il proprio.
Per operare il meccanismo di cui all'art.1460 c.c. è
necessario che vi sia un collegamento tra le obbligazioni restitutorie,
di tipo contrattualistico, laddove, invece, a ben vedere, tale
nesso sinallagmatico manca nel nostro caso, posto che l'obbligo
di restituire l'indebito non ha natura contrattuale. La giurisprudenza
e la dottrina sul punto sono divise, anche se la tesi che nega
l'estensione analogica del procedimento di cui all'art.1460
c.c. agli obblighi restitutori pare preferibile.
Per quanto concerne gli obblighi risarcitori veri e propri della
P.A., pare opportuno analizzare un particolare tipo di danno,
che si è recentemente imposto all'attenzione della giurisprudenza.
Si tratta del danno da perdita di "chance", che consiste
nel sacrificio "di utilità non ancora entrate nel
patrimonio del soggetto, e che tuttavia non era neppure certo
che vi sarebbero entrate"!
Già in prima battuta tale voce di danno si presenta sfuggente
e inverosimile, soprattutto se consideriamo che nel nostro sistema
il danno per essere risarcito non deve essere necessariamente
attuale, dato che è pacificamente ammesso il danno futuro,
ma deve necessariamente essere "certo", ovvero già
verificatosi o ragionevolmente prevedibile.
IL danno da perdita di chance è, invece, un danno futuro
ed incerto!
Si pensi al noto caso dell'esclusione da una gara o da un pubblico
concorso, ovvero all'annullamento degli atti di una procedura
di evidenza pubblica, che non possa essere seguita dall'aggiudicazione
al secondo classificato.
Vi sono due modi si intendere la chance.
Secondo una parte della dottrina, la chance è la mera
possibilità, la speranza, di conseguire un risultato
favorevole. Ovvero il mero fatto di avere un'occasione favorevole
costituisce un autonomo valore patrimoniale, suscettibile di
riconoscimento giuridico e, quindi, autonomamente risarcibile.
Già la perdita della chance, della mera possibilità,
costituisce una voce negativa che impoverisce la sfera patrimoniale
del soggetto, si tratta in altri termini di una vera e propria
perdita attuale e concreta (cioè un danno emergente).
Secondo la ricostruzione di altra dottrina, la tesi di cui sopra
costituisce un elegante stratagemma per colorare come diritto
soggettivo una situazione che in realtà è priva
di autonoma rilevanza, in quanto la chance in sé e per
sé non costituisce un bene della vita, non ha valutazione
patrimoniale autonoma. Essa è utile solo ed in quanto
viene realizzata.
Né tanto meno appaiono utili i criteri correttivi elaborati
dai sostenitori della chance come bene autonomo, secondo cui
la chance dovrebbe trovare tutela solo se "ragionevolmente
fondata" oppure "statisticamente probabile",
ovvero "moralmente verosimile". La ragionevolezza,
la statistica e la moral suasion non hanno voce in capitolo,
soprattutto laddove il punto di partenza è costituito
dal considerare il danno da perdita di chance come danno emergente.
Alla luce di quanto detto sopra, appare più conducente
la tesi che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi di lucro
cessante futuro.
Tale danno sarà risarcibile solo se supererà l'attento
vaglio del giudice, in merito al valido nesso causale tra le
lesioni e la perdita dell'opportunità favorevole, se
la stessa chance era assistita da una ragionevole probabilità
di verificazione e se la suddetta ragionevole probabilità
si poteva desumere da elementi certi ed oggettivi.
Come per il danno futuro da lucro cessante, l'attore dovrà
dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile, non essendo
sufficiente, al fine della valutazione equitativa del giudice,
la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile.
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