I recenti interventi nel settore assicurativo introdotti con il collegato alla legge finanziaria

Avv. Alessandro Rizzoli

Il collegato alla legge finanziaria 2000, approvato lo scorso 27 febbraio dalla Camera, oltre ad intervenire in materia di infrastrutture intermodali, comunicazioni, internazionalizzazione delle imprese e privatizzazioni, ha introdotto modifiche ed innovazioni sostanziali alla disciplina del settore assicurativo nella sua parte riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

L'intervento in questa materia, così come attuato del legislatore, lascia trasparire le sollecitazioni provenienti dagli interessi contrapposti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, da una parte (artt. 1, 2, 3 e 4), e delle imprese di assicurazione, dall'altra (art. 5).

L'art. 1), rubricato "Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore", introduce un complesso di norme volte a garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi forniti agli utenti.
Viene infatti imposto alle imprese esercenti il ramo l'obbligo di rendere pubblico l'importo dei premi annuali di riferimento con l'indicazione del periodo al quale essi si riferiscono, l'obbligo di rendere visibili agli utenti le tariffe e le condizioni relative alle polizze della responsabilità civile, nonché l'obbligo di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse od esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente per i sinistri che dovessero avvenire nel caso in cui il veicolo assicurato fosse condotto da persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida. Viene inoltre ridotto a trenta giorni prima della scadenza della polizza il termine entro il quale deve essere inviata la disdetta dei contratti.

Trattasi di un complesso di norme volte a garantire al cittadino la conoscibilità dell'importo dei premi applicati dalle imprese in relazione alle diverse ipotesi contemplate nelle lettere da a) ad i) dell'art. 1).

L'art. 2), rubricato "Funzioni di vigilanza dell'Isvap", attribuisce all'istituto l'obbligo di irrogare sanzioni amministrative, variabili fino ad un massimo di lire 40.000.000 in relazione alla tipologia di violazione posta in essere, alle imprese che non abbiano adempiuto a quanto imposto dagli artt. 1) e 4).

Trattasi in questo caso di disposizioni sanzionatorie che costituiscono il necessario completamento di quanto statuito negli artt. 1) e 4), per l'eventualità in cui le imprese non adempiano agli obblighi loro imposti.

Dalla lettura del testo emerge chiaramente come l'intento del legislatore sia quello di indurre le imprese ad ottemperare alle prescrizioni loro imposte, evitando in tal modo il rischio di incorrere in sanzioni.

L'art. 3) disciplina il diritto di accesso, in capo all'assicurato ed al danneggiato, agli atti di istruttoria posti in essere dalle imprese, limitando però temporalmente l'esercizio di tale diritto solo dal momento in cui i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni si siano conclusi, e lasciando alla decretazione ministeriale l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione.

Il comma 2 del predetto articolo prevede inoltre la facoltà di rivolgersi all'Isvap nell'eventualità in cui l'assicurato od il danneggiato non sia messo in condizione, entro sessanta giorni dalla richiesta, di prendere visione dei relativi atti. In questa ipotesi tuttavia nessuna sanzione viene prevista a carico dell'impresa inadempiente.

L'art. 4), sempre in un'ottica di tutela del contraente nei confronti delle imprese di assicurazione, prevede una sanzione pecuniaria variabile da tre a nove milioni per il caso in cui l'impresa stessa rifiuti od eluda l'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi.

Stabilisce poi la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile obbligatoria nel caso in cui l'impresa reiteri sistematicamente il comportamento di rifiuto o di elusione dell'obbligo a contrarre; vieta inoltre all'assicuratore di subordinare la stipula di una polizza inerente il ramo della responsabilità civile obbligatoria alla stipula di ulteriori contratti assicurativi.

Tale disposizione è sicuramente da accogliere con favore, avendo essa il pregio di garantire la più ampia libertà, da parte del cliente, nella scelta dell'impresa con la quale stipulare la sola polizza inerente il "ramo auto", e di limitare conseguentemente la posizione di contraente "forte" rivestita dall'impresa stessa.

Il corpo centrale dell'intervento è tuttavia costituito dall'art. 5), rubricato "Modifiche al decreto legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977" che, oltre a determinare le modalità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, i tempi di formulazione dell'offerta da parte dell'impresa e le sanzioni da applicare a quest'ultima nel caso di mancato rispetto dei termini, introduce un criterio unitario per il calcolo del danno biologico permanente e temporaneo limitatamente alle lesioni di grado pari od inferiore ai nove punti percentuali (c.d micropermanenti).

Il primo comma dell'articolo è dedicato interamente alle modalità con le quali deve essere formulata la richiesta di risarcimento ed alla previsione dei tempi imposti all'impresa per la formulazione dell'offerta.

"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della Legge 24.12.1969, n. 990 e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5 del presente decreto legge e recare l'indicazione del luogo dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare l'offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Occorre evidenziare come i termini per l'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore siano stati portati da sessanta a trenta giorni in relazione ai sinistri con soli danni a cose ed in presenza di sottoscrizione congiunta del modulo da parte di entrambi i conducenti coinvolti.

L'obbligo dell'offerta viene poi esteso anche in relazione ai sinistri che procurino lesioni personali o il decesso, mentre la precedente disciplina prevedeva l'obbligo nella sola ipotesi di lesioni personali non permanenti guaribili entro quaranta giorni.

In queste ipotesi la richiesta di risarcimento deve essere corredata da tutti gli elementi idonei ad una congrua formulazione dell'offerta.

Tale obbligo, forse di contenuto eccessivamente gravoso, appare comunque bilanciato dalla previsione di una tempistica che l'impresa è tenuta a rispettare al fine di non incorrere nelle sanzioni di valore progressivamente crescente e nelle penali previste al comma 7 dell'articolo in esame, ai sensi del quale "L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine ala omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine all'omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta, oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal cinque al dieci per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal dieci al venti per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni ed un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con soli danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni, e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del quaranta per cento.
L'offerta ed il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo (omissis)".

Emerge in tutta chiarezza come il legislatore, evidentemente ben consapevole del fatto che il sistema di gestione dei sinistri tenuto fino ad ora ha comportato in larga misura l'instaurarsi di un contenzioso, abbia voluto incentivare una definizione rapida e stragiudiziale delle vertenze.

Le sanzioni pecuniarie e le penali poste a carico dell'impresa costituiscono infatti un forte incoraggiamento alla conclusione della controversia.

L'unico comportamento in violazione del quale non viene prevista alcuna sanzione è costituito dal rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona.

Ma si tratta di un'omissione casuale o voluta? A parere dello scrivente il legislatore ha consciamente omesso di prevedere le sanzioni applicabili in tale ipotesi che, nel caso in cui si verificasse, porterebbe alla verosimile conseguenza di rendere legittima, da parte dell'impresa, la mancata manifestazione dell'offerta.

Alla base di tale affermazione sta una considerazione di ordine esclusivamente pratico: occorre infatti considerare che il danneggiato che realmente possa definirsi tale non rifiuterebbe mai gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla propria persona, costituendo questi una condizione necessaria per la quantificazione dell'offerta.

Come già detto in precedenza la vera novità dell'art. 5), se così sia lecito chiamarla, è costituita dai commi da 2 a 6.

Così recita il testo: "In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milioneduecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Agli effetti di cui al comma 2 per danno biologico si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat".

Allegato A
Tabella di determinazione del valore del punto
Punto percentuale di invalidità Coefficiente moltiplicatore
1 1
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,5
6 1,7
7 1,9
8 2,1
9 2,3

Non si tratta di una novità in senso assoluto, in quanto la disciplina ricalca l'impostazione del D.L. 70/2000. E' la prima volta, in ogni caso, che dopo circa venti anni di sollecitazioni provenienti da ogni parte, si è giunti ad un criterio legislativamente imposto per la quantificazione monetaria del danno biologico.

Si deve in primo luogo affermare che l'introduzione di un simile criterio sembra quasi essere il necessario bilanciamento di ciò che le imprese rischiano, in termini monetari, in caso di violazione degli obblighi loro imposti. Con una sostanziale ed evidente differenza tra l'impresa ed il danneggiato: la prima può, solo che lo voglia, evitare di incorrere in sanzioni amministrative; il secondo invece non ha la scelta di potersi sottrarre alle norme stabilite dalla legge.

Sorgono pertanto legittimamente seri interrogativi sia sulla reale portata innovativa dell'intervento, sia sugli effetti derivanti dall'applicazione.

Il primo effetto dirompente che si produce è costituito dalla ingiustificata distinzione tra i sinistri ai quali dovrà essere applicata la nuova disciplina e quelli che, invece, essendosi verificati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, rimarranno sottoposti al criterio di elaborazione giurisprudenziale finora adottato.

Il secondo effetto, dirompente nella stessa misura del primo, è costituito dalla diversità dei trattamenti risarcitori a seconda della percentuale di invalidità attribuita al danneggiato.

Sia la distinzione temporale, sia la distinzione operata tenendo conto del diverso grado di invalidità costituiscono criteri gravemente lesivi del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale.

Che questo non debba essere, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'impianto definitivo sul quale far ruotare e sviluppare il danno biologico viene detto esplicitamente prevedendo una disciplina organica da emanarsi successivamente.

Ma non bisogna mai dimenticare le conseguenze di tipo economico che saranno prodotte dall'applicazione della legge. Tra un anno le imprese di assicurazione saranno in grado di quantificare i risarcimenti corrisposti in applicazione della legge "nuova" e di compararli con quelli corrisposti precedentemente con la sola applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. E da quei risultati potremo già essere in grado di capire quale sarà la vera sorte della auspicata disciplina organica del danno biologico.