|
Il collegato alla legge finanziaria 2000, approvato
lo scorso 27 febbraio dalla Camera, oltre ad intervenire in materia
di infrastrutture intermodali, comunicazioni, internazionalizzazione
delle imprese e privatizzazioni, ha introdotto modifiche ed innovazioni
sostanziali alla disciplina del settore assicurativo nella sua
parte riguardante la responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore.
L'intervento in questa materia, così
come attuato del legislatore, lascia trasparire le sollecitazioni
provenienti dagli interessi contrapposti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, da una parte (artt. 1, 2, 3 e 4), e
delle imprese di assicurazione, dall'altra (art. 5).
L'art. 1), rubricato "Norme per la trasparenza
dei servizi assicurativi per i veicoli a motore", introduce
un complesso di norme volte a garantire la trasparenza e la concorrenzialità
delle offerte dei servizi assicurativi forniti agli utenti.
Viene infatti imposto alle imprese esercenti il ramo l'obbligo di
rendere pubblico l'importo dei premi annuali di riferimento con
l'indicazione del periodo al quale essi si riferiscono, l'obbligo
di rendere visibili agli utenti le tariffe e le condizioni relative
alle polizze della responsabilità civile, nonché l'obbligo
di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse od esclusioni
di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o del conducente per i sinistri che dovessero avvenire nel caso
in cui il veicolo assicurato fosse condotto da persona diversa dal
proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida.
Viene inoltre ridotto a trenta giorni prima della scadenza della
polizza il termine entro il quale deve essere inviata la disdetta
dei contratti.
Trattasi di un complesso di norme volte a garantire
al cittadino la conoscibilità dell'importo dei premi applicati
dalle imprese in relazione alle diverse ipotesi contemplate nelle
lettere da a) ad i) dell'art. 1).
L'art. 2), rubricato "Funzioni di vigilanza
dell'Isvap", attribuisce all'istituto l'obbligo di irrogare
sanzioni amministrative, variabili fino ad un massimo di lire 40.000.000
in relazione alla tipologia di violazione posta in essere, alle
imprese che non abbiano adempiuto a quanto imposto dagli artt. 1)
e 4).
Trattasi in questo caso di disposizioni sanzionatorie
che costituiscono il necessario completamento di quanto statuito
negli artt. 1) e 4), per l'eventualità in cui le imprese
non adempiano agli obblighi loro imposti.
Dalla lettura del testo emerge chiaramente
come l'intento del legislatore sia quello di indurre le imprese
ad ottemperare alle prescrizioni loro imposte, evitando in tal modo
il rischio di incorrere in sanzioni.
L'art. 3) disciplina il diritto di accesso,
in capo all'assicurato ed al danneggiato, agli atti di istruttoria
posti in essere dalle imprese, limitando però temporalmente
l'esercizio di tale diritto solo dal momento in cui i procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni si siano
conclusi, e lasciando alla decretazione ministeriale l'emanazione
delle relative disposizioni di attuazione.
Il comma 2 del predetto articolo prevede inoltre
la facoltà di rivolgersi all'Isvap nell'eventualità
in cui l'assicurato od il danneggiato non sia messo in condizione,
entro sessanta giorni dalla richiesta, di prendere visione dei relativi
atti. In questa ipotesi tuttavia nessuna sanzione viene prevista
a carico dell'impresa inadempiente.
L'art. 4), sempre in un'ottica di tutela del
contraente nei confronti delle imprese di assicurazione, prevede
una sanzione pecuniaria variabile da tre a nove milioni per il caso
in cui l'impresa stessa rifiuti od eluda l'obbligo di accettare
le proposte presentate dagli assicurandi.
Stabilisce poi la facoltà di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità
civile obbligatoria nel caso in cui l'impresa reiteri sistematicamente
il comportamento di rifiuto o di elusione dell'obbligo a contrarre;
vieta inoltre all'assicuratore di subordinare la stipula di una
polizza inerente il ramo della responsabilità civile obbligatoria
alla stipula di ulteriori contratti assicurativi.
Tale disposizione è sicuramente da accogliere
con favore, avendo essa il pregio di garantire la più ampia
libertà, da parte del cliente, nella scelta dell'impresa
con la quale stipulare la sola polizza inerente il "ramo auto",
e di limitare conseguentemente la posizione di contraente "forte"
rivestita dall'impresa stessa.
Il corpo centrale dell'intervento è
tuttavia costituito dall'art. 5), rubricato "Modifiche al decreto
legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 39 del 1977" che, oltre a determinare le modalità
della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, i tempi
di formulazione dell'offerta da parte dell'impresa e le sanzioni
da applicare a quest'ultima nel caso di mancato rispetto dei termini,
introduce un criterio unitario per il calcolo del danno biologico
permanente e temporaneo limitatamente alle lesioni di grado pari
od inferiore ai nove punti percentuali (c.d micropermanenti).
Il primo comma dell'articolo è dedicato
interamente alle modalità con le quali deve essere formulata
la richiesta di risarcimento ed alla previsione dei tempi imposti
all'impresa per la formulazione dell'offerta.
"Per i sinistri con soli danni a cose
la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità
indicate nell'art. 22 della Legge 24.12.1969, n. 990 e successive
modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo
di cui all'art. 5 del presente decreto legge e recare l'indicazione
del luogo dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità
del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene
di fare l'offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve
essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere
la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato
il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso
di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato
sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede
al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa
le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi
primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei
dati o dei documenti integrativi".
Occorre evidenziare come i termini per l'offerta
risarcitoria da parte dell'assicuratore siano stati portati da sessanta
a trenta giorni in relazione ai sinistri con soli danni a cose ed
in presenza di sottoscrizione congiunta del modulo da parte di entrambi
i conducenti coinvolti.
L'obbligo dell'offerta viene poi esteso anche
in relazione ai sinistri che procurino lesioni personali o il decesso,
mentre la precedente disciplina prevedeva l'obbligo nella sola ipotesi
di lesioni personali non permanenti guaribili entro quaranta giorni.
In queste ipotesi la richiesta di risarcimento
deve essere corredata da tutti gli elementi idonei ad una congrua
formulazione dell'offerta.
Tale obbligo, forse di contenuto eccessivamente
gravoso, appare comunque bilanciato dalla previsione di una tempistica
che l'impresa è tenuta a rispettare al fine di non incorrere
nelle sanzioni di valore progressivamente crescente e nelle penali
previste al comma 7 dell'articolo in esame, ai sensi del quale "L'inosservanza
da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente
articolo comporta:
a) in ordine ala omessa richiesta di integrazione della richiesta
di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire tre milioni;
b) in ordine all'omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione
dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della
somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal
termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in
relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta
milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta
giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione
da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta
o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine utile comporta, oltre al pagamento degli
interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal cinque al dieci per cento della somma offerta o pagata con
un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo
di lire ottocentomila;
b) dal dieci al venti per cento della somma offerta o pagata in
ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni,
con un limite minimo di lire due milioni ed un limite massimo rispettivamente
di lire cinquanta milioni per sinistri con soli danni a cose e lesioni
a persone guaribili entro quaranta giorni, e di lire duecento milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo ma provveda contestualmente
al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi
precedenti diminuite del quaranta per cento.
L'offerta ed il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale,
ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono
soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo
(omissis)".
Emerge in tutta chiarezza come il legislatore,
evidentemente ben consapevole del fatto che il sistema di gestione
dei sinistri tenuto fino ad ora ha comportato in larga misura l'instaurarsi
di un contenzioso, abbia voluto incentivare una definizione rapida
e stragiudiziale delle vertenze.
Le sanzioni pecuniarie e le penali poste a
carico dell'impresa costituiscono infatti un forte incoraggiamento
alla conclusione della controversia.
L'unico comportamento in violazione del quale
non viene prevista alcuna sanzione è costituito dal rifiuto
del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione
del danno alla persona.
Ma si tratta di un'omissione casuale o voluta?
A parere dello scrivente il legislatore ha consciamente omesso di
prevedere le sanzioni applicabili in tale ipotesi che, nel caso
in cui si verificasse, porterebbe alla verosimile conseguenza di
rendere legittima, da parte dell'impresa, la mancata manifestazione
dell'offerta.
Alla base di tale affermazione sta una considerazione
di ordine esclusivamente pratico: occorre infatti considerare che
il danneggiato che realmente possa definirsi tale non rifiuterebbe
mai gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla propria
persona, costituendo questi una condizione necessaria per la quantificazione
dell'offerta.
Come già detto in precedenza la vera
novità dell'art. 5), se così sia lecito chiamarla,
è costituita dai commi da 2 a 6.
Così recita il testo: "In attesa
di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei
danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le
misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per
i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad
ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è
calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di
invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato
A annesso alla presente legge. L'importo così determinato
si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età
a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo
punto è pari a lire un milioneduecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un
importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento
per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Agli effetti di cui al comma 2 per danno biologico si intende la
lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile
di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione
del reddito del danneggiato.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene
ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive
del danneggiato.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'Istat".
Allegato A
Tabella di determinazione del valore del punto
Punto percentuale di invalidità Coefficiente moltiplicatore
1 1
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,5
6 1,7
7 1,9
8 2,1
9 2,3
Non si tratta di una novità in senso
assoluto, in quanto la disciplina ricalca l'impostazione del D.L.
70/2000. E' la prima volta, in ogni caso, che dopo circa venti anni
di sollecitazioni provenienti da ogni parte, si è giunti
ad un criterio legislativamente imposto per la quantificazione monetaria
del danno biologico.
Si deve in primo luogo affermare che l'introduzione
di un simile criterio sembra quasi essere il necessario bilanciamento
di ciò che le imprese rischiano, in termini monetari, in
caso di violazione degli obblighi loro imposti. Con una sostanziale
ed evidente differenza tra l'impresa ed il danneggiato: la prima
può, solo che lo voglia, evitare di incorrere in sanzioni
amministrative; il secondo invece non ha la scelta di potersi sottrarre
alle norme stabilite dalla legge.
Sorgono pertanto legittimamente seri interrogativi
sia sulla reale portata innovativa dell'intervento, sia sugli effetti
derivanti dall'applicazione.
Il primo effetto dirompente che si produce
è costituito dalla ingiustificata distinzione tra i sinistri
ai quali dovrà essere applicata la nuova disciplina e quelli
che, invece, essendosi verificati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge, rimarranno sottoposti al criterio di elaborazione
giurisprudenziale finora adottato.
Il secondo effetto, dirompente nella stessa
misura del primo, è costituito dalla diversità dei
trattamenti risarcitori a seconda della percentuale di invalidità
attribuita al danneggiato.
Sia la distinzione temporale, sia la distinzione
operata tenendo conto del diverso grado di invalidità costituiscono
criteri gravemente lesivi del principio di uguaglianza sancito dall'art.
3 della nostra Carta Costituzionale.
Che questo non debba essere, almeno nelle intenzioni
del legislatore, l'impianto definitivo sul quale far ruotare e sviluppare
il danno biologico viene detto esplicitamente prevedendo una disciplina
organica da emanarsi successivamente.
Ma non bisogna mai dimenticare le conseguenze
di tipo economico che saranno prodotte dall'applicazione della legge.
Tra un anno le imprese di assicurazione saranno in grado di quantificare
i risarcimenti corrisposti in applicazione della legge "nuova"
e di compararli con quelli corrisposti precedentemente con la sola
applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. E da quei
risultati potremo già essere in grado di capire quale sarà
la vera sorte della auspicata disciplina organica del danno biologico.
|