Il risarcimento del danno per equivalente: il quantum risarcitorio


Dott.ssa Iole Petrone

INDICE

Introduzione

Il quantum risarcitorio

Il danno da ritardo

Il danno da perdita di chance

Introduzione

Con la recente devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative al risarcimento del danno da atti amministrativi illegittimi, si è assistito ad una proliferazione giurisprudenziale su tematiche che, sino a pochi anni fa, erano di esclusivo appannaggio del giudice ordinario. Tra queste il risarcimento per equivalente e la connessa problematica, dibattuta sia in dottrina [1] che in giurisprudenza, della quantificazione del danno.

Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, comprende la perdita subita e il mancato guadagno [2], nei limiti in cui tali voci di danno potevano prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione [3].

Il risarcimento per equivalente, benché subordinato all’impossibilità di ricondurre il bene della vita danneggiato nello stato primitivo, non si pone come alternativo al risarcimento in forma specifica [4], ben potendo le due modalità riparatorie integrarsi tra loro [5].

È pacifico che per il principio dell’onere della prova, anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere fondata su una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente alla illegittimità che determina l’annullamento giurisdizionale dell’atto [6].

A fronte dell’impossibilità o della notevole difficoltà della parte di provare il danno nel suo preciso ammontare, il giudice è legittimato [7] ad esercitare il potere discrezionale di liquidare il danno con valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 [8] e 2056 c.c. [9].

Dalla lettura delle prime pronunce si è evidenziato come, nell’ambito di talune materie, i giudici amministrativi abbiano applicato la valutazione equitativa facendo riferimento a criteri ricorrenti tra cui, ad esempio, per gli appalti pubblici, l’art. 345 L. 20/03/1865, n. 2248, All. F[10].

Largamente utilizzato è stato, ed è tutt’ora, anche il particolare procedimento previsto dall’art. 35, co. 2° D.Lgs. 31/03/1998, n. 80 [11], ora sostituito dall’art. 7 L. 21/07/2000, n. 205 [12].

Tale ultima disposizione - la cui ratio è quella di incentivare gli accordi di stampo transattivo, a fronte della obiettiva difficoltà di quantificazione dei danni derivanti dalla azione illegittima della p.a.- prevede, in particolare, che il Giudice, ove non addivenga alla esatta quantificazione del danno, su istanza di parte, possa indicare i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono formulare al danneggiato la proposta risarcitoria, entro un congruo termine.

Nel caso in cui l’accordo sulla proposta risarcitoria non venga raggiunto, il danneggiato può adire nuovamente il Giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, affinché provveda alla determinazione della somma dovuta a titolo risarcitorio.

Il quantum risarcitorio

Materia particolarmente ricca di pronunce sul quantum risarcitorio è quella degli appalti pubblici. In tale contesto i giudici amministrativi hanno avuto modo di individuare puntualmente le voci di danno risarcibile, specificando – caso per caso – i criteri di liquidazione.

Appare opportuno premettere che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, tutte le volte in cui viene annullata la procedura di gara non insorgono tra le parti obblighi aventi fonte contrattuale, sicchè l’eventuale responsabilità dell’Amministrazione potrà essere ascritta unicamente a culpa in contrahendo. Ciò posto, va ricordato che, in tema di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile non può consistere nell’ammontare del guadagno che si sarebbe potuto conseguire con l’adempimento del contratto, bensì unicamente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni, verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute, c.d. interesse negativo (id quod interest contractus initium non fuisset) [13]. La perdita definitiva della possibilità di aggiudicazione dell’appalto costituisce un danno che è conseguente al provvedimento illegittimo e che, pur non potendosi commisurare ai vantaggi che la parte avrebbe potuto conseguire con la stipulazione e l’esecuzione del contratto, ha una indubbia valenza patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 c.c..

Sulla base di tali considerazioni, si sono individuate – pur con pronunce talvolta difformi – le seguenti voci di danno.

a) I costi di partecipazione alla gara. Secondo un filone interpretativo, in mancanza di prova relativa alla perdita di occasioni di partecipazione ad altri procedimenti analoghi, il risarcimento del danno deve contenersi nei limiti dell’interesse negativo, identificandosi con il danno emergente, pari alle spese sostenute per partecipare al procedimento concorsuale [14]. In caso di ingiustificata interruzione della procedura di trattativa privata il danno risarcibile consisterebbe tanto nelle spese sostenute quanto nelle occasioni contrattuali perdute in seguito alla partecipazione alla gara [15]. Secondo un orientamento più recente invece, non spetta il risarcimento dei costi di partecipazione alla gara, in quanto la mancata aggiudicazione dell’appalto presuppone necessariamente che la impresa ricorrente abbia partecipato alla procedura concorsuale, così sopportandone le relative spese, che non sono , dunque, ripetibili in via risarcitoria [16].

b) Il lucro cessante. Il risarcimento riconosciuto a tale titolo corrisponde, nell’interesse negativo, al mancato vantaggio negoziale alternativo e, nell’interesse positivo, al mancato incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito, ove avesse potuto rendere la sua prestazione. Si è così affermato che nelle gare c.d. di tipo meccanico – cioè quelle in cui l’impresa ricorrente avrebbe senz’altro vinto se la procedura si fosse svolta regolarmente – il danno risarcibile, tenuto conto dei dati di comune esperienza, è pari ad una percentuale (2,5% nella massima citata) del valore complessivo dell’appalto, determinato in riferimento all’importo posto a base di gara e alla percentuale di ribasso offerta dall’impresa [17]. Secondo altri collegi giudicanti occorre assicurare all’impresa quegli utili che la stessa non abbia potuto conseguire a causa della mancata esecuzione dell’appalto o di una parte di esso; tali utili vanno quantificati nella misura del 10% del valore delle opere non eseguite o della minore percentuale desumibile dall’offerta e dalla sua eventuale giustificazione [18]. Tale liquidazione si ispira ai criteri contenuti nel già richiamato art. 345 L. 20/03/1865, n. 2248, All. F [19], ai parametri di cui all’art. 25, co. 5° della Legge Merloni-ter [20] ovvero – secondo un più recente indirizzo – all’art. 37-septies, co. 1° sul project financing [21]. Ancora, il lucro cessante è stato liquidato in via equitativa in base all’utile ritraibile dal servizio che la ricorrente aspirava a gestire, parametrato al 10% dell’offerta presentata; su tale somma è stato, poi, applicato un congruo abbattimento, nella misura del 50% dell’offerta stessa [22]. Ciò non toglie che il giudice possa, comunque, fare ricorso al criterio dell’equo apprezzamento [23]. La somma così ottenuta dovrebbe, poi, essere maggiorata degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT [24], trattandosi di debito di valore [25] anche se, per quest’ultima voce, si è, all’opposto, da più parti sottolineato che, in tema di debiti della Pubblica Amministrazione sui quali siano stati corrisposti interessi di mora, al fine del risarcimento dell’ulteriore danno ex art. 1224, co. 2° c.c. [26], il creditore ha l’onere quantomeno di allegazione del danno subito [27].

Il problema si complica quando la procedura di gara non è di tipo meccanico (ad es. offerta economicamente più vantaggiosa); in tal caso non vi può essere certezza di aggiudicazione, per cui si fa riferimento al concetto di chance [28]: il danno risarcibile andrà – dunque – inteso come perdita di chance.

Sembra opportuno ricordare che la domanda di risarcimento danni formulata in relazione alla c.d. perdita di chance deve – secondo le pronunce favorevoli – essere valutata dal giudice secondo gli ordinari criteri di verosimiglianza, per cui la possibilità di conseguire l’aggiudicazione di una gara pubblica non ancora indetta può ritenersi meritevole di tutela giuridica e perciò risarcibile solo qualora risulti che le probabilità del risultato favorevole siano superiori a quelle dell’evento sfavorevole [29].

Il risarcimento da perdita di chance costituisce pur sempre un minus rispetto all’integrale risarcimento da mancata aggiudicazione [30] ed è stato talvolta, liquidato tout court in misura pari al 10% dell’importo del danno totale presumibile [31] o, in modo più convincente, con valutazione equitativa rapportata al caso specifico ai sensi dell’art. 1226 c.c. [32]. Ancora, all’utile presunto nella nota misura del 10% è stato applicato un coefficiente di riduzione pari alle ragionevoli probabilità di aggiudicazione della gara [33], coefficiente variabile – a seconda delle singole fattispecie anche in base al numero dei partecipanti – dal 50%-70% [34] sino al 90% [35].

c) Le spese del lavoro. Secondo alcune decisioni non spetta il risarcimento per i costi relativi al personale dell’impresa ricorrente che non sia stato successivamente assunto dall’impresa risultata aggiudicataria del servizio, trattandosi di forze lavorative nella libera ed esclusiva disponibilità della ricorrente stessa, che avrebbe potuto liberamente utilizzarle nel proprio interesse [36].

d) Il danno all’immagine. L’interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un’impresa, va ben oltre l’interesse all’esecuzione dell’opera in sé, ed al relativo incasso. Alla mancata esecuzione si collegano indiretti nocumenti all’immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, concretantesi nella mancata acquisizione di credenziali e di qualificazione per eventuali successivi appalti [37]. In quanto tale detto danno è pienamente risarcibile, ma deve essere rigorosamente provato [38].

Il problema della determinazione del quantum risarcitorio è emerso anche in materia urbanistica. Ancora una volta il giudice amministrativo ha fatto ampio ricorso alla liquidazione equitativa. Ad esempio, nel caso di inosservanza, da parte dell’Amministrazione, delle rigorose tempistiche previste per l’esame dell’istanza di concessione edilizia, è stato riconosciuto risarcibile – sempre con criterio equitativo e presuntivo – il nocumento da ritardo, tenendo conto del mancato reddito dell’edificio in attesa della definizione del procedimento amministrativo [39]. Invero, nel caso esaminato, i giudici hanno parificato tale danno alla perdita di chance, rinforzato e qualificato da concrete prospettive di accoglimento del progetto edilizio. Analoghe considerazioni sono state svolte per il diniego illegittimo di concessione edilizia [40]. Parimenti spetta il risarcimento del danno per mancato guadagno conseguente al ritardo colposo con il quale, in conseguenza di un illegittimo provvedimento dell’Amministrazione, una ditta non abbia potuto svolgere la propria attività commerciale [41].

La P.A. è stata, poi, ritenuta responsabile dei danni causati dall’approvazione di un piano regolatore incompatibile con l’attuazione del piano di lottizzazione, il cui diniego di approvazione era stato, nelle more, annullato dal giudice amministrativo. In tal caso il danno è stato calcolato in misura pari alla differenza tra il valore del suolo secondo l’originaria destinazione e quello da attribuirsi al terreno secondo la destinazione sopravvenuta, tenendo conto dell’indice di edificabilità e dei vincoli e operando, poi, una riduzione in considerazione della possibilità che le misure di salvaguardia perdano efficacia in caso di mancata approvazione del P.R.G. da parte della regione e dell’ulteriore circostanza che, a seguito dell’approvazione, i vincoli non potrebbero comunque avere durata ultradecennale [42].

In ipotesi di aree sottoposte a vincoli urbanistici poi decaduti il danno è stato prudentemente rapportato alla mancata possibilità di utilizzare l’area nel periodo intercorrente fra l’adozione del P.R.G. e la notificazione della sentenza, secondo la vocazione più omogenea con quella di aree contigue e per gli impieghi economicamente più vantaggiosi che fossero consentiti dal regime urbanistico residuale previsto dalla legislazione vigente per le aree che, come quella del ricorrente, erano in seguito alla caducazione dei vincoli rimaste prive di specifico regime [43]. In fattispecie analoghe altri Tribunali hanno, più attentamente, ritenuto che l’inclusione di un’area in una determinata zona urbanistica piuttosto che in un’altra non basta a realizzare un danno economico apprezzabile dal giudice, dovendo piuttosto essere correlato all’effettiva utilizzazione o cessione dell’area: pur essendo ben diverse, infatti, le possibilità edificatorie di un terreno a destinazione agricola ovvero industriale, dall’uno o dall’altro classamento nessun danno giudizialmente apprezzabile, può derivare, fino a prova contraria, al proprietario che non possa o non voglia vendere né utilizzare il fondo. Il soggetto che ne abbia la disponibilità deve, pertanto, specificare e dimostrare quale sia il concreto vantaggio economico che da un determinato classamento, non ancora attuato, gli deriverebbe, ovvero quale sia la perdita positivamente subita per effetto della sua mancata attribuzione [44].

In materia espropriativa, si è ritenuto che i proprietari di un fondo, espropriati in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità successivamente annullata in sede giurisdizionale hanno diritto al risarcimento dei danni subiti, da quantificare in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., in relazione alla sottrazione del bene alla disponibilità degli aventi diritto, con riferimento al valore di mercato del suolo alla data del verificarsi dell’illecito (e cioè al momento dell’irreversibile e radicale trasformazione del fondo) e in relazione alla precedente occupazione, in misura percentuale pari al saggio degli interessi legali per ciascun anno di occupazione, da rapportare al valore del suolo [45].

Non sono mancate, infine, pronunce relative al risarcimento in materia di pubblico impiego.

Il risarcimento danni per omessa illegittima assunzione ad un posto di pubblico impiego è stato quantificato detraendo dalla somma corrispondente alle retribuzioni non percepite i redditi che il ricorrente aveva percepito aliunde, in relazione ad attività di lavoro incompatibili col carattere professionale del pubblico impiego di ruolo, con l’ulteriore abbattimento del 30% in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa non era stata effettivamente resa. La somma così determinata, che ha natura risarcitoria, è stata essere ragguagliata al valore della moneta alla data di effettiva liquidazione e maggiorata degli interessi legali fino all’effettivo pagamento, da computarsi sulla somma rivalutata anno per anno o in base ad un indice medio [46].

Il danno da ritardo

L’esigenza di contenere entro tempi certi e predefiniti la conclusione del procedimento risale alla legge 241/90, che aveva previsto, a tal’uopo, in via generale il termine di trenta giorni. Successivamente la legge n. 59/97 - meglio nota come Bassanini 1- con l’art. 17, lett. f), ha impegnato il Governo a prevedere, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di ritardo o di mancata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della P.A., forme di indennizzo automatico e forfetario a favore dei richiedenti il provvedimento.

Ebbene, proprio nella disposizione della legge 59/97 innanzi citata, opportunamente coordinata con il dictum della sentenza n. 500/99 delle SS.UU., la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato la fonte normativa della garanzia, in favore del privato, di un minimum di ristoro patrimoniale, in via forfetaria, del danno da ritardo.

In concreto, siffatta ipotesi ricorre quando il privato agisce per ottenere il ristoro del pregiudizio derivatogli, non già dalla perdita definitiva del bene della vita cui aspirava, ma soltanto dal ritardo del suo conseguimento.

Tenuto conto che la lesione arrecata dall’illegittimo comportamento della P.A. attiene, in questo caso, in linea di massima, ad interessi di tipo pretensivo, per individuare i presupposti necessari per il riconoscimento della pretesa risarcitoria occorre rifarsi a quanto stabilito in proposito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 500/99.

Ed allora deve, in primo luogo, osservarsi che l’illegittimità del provvedimento è, per tale tipo di interessi, condizione necessaria ma non sufficiente per la configurazione di un danno risarcibile, che richiede, invece, in aggiunta, la verifica della spettanza del bene della vita attraverso un giudizio prognostico da parte del Giudice.

Quanto, poi, all’elemento soggettivo, si è precisato che non è insito in re ipsa, vale a dire nell’inerzia dell’amministrazione o nella accertata tardiva adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ma richiede la verifica della sussistenza del dolo o della colpa; è necessario, cioè, l’accertamento delle ragioni del ritardo per poter escludere la sussistenza di eventuali cause di giustificazione.

Si è detto innanzi che, per la configurazione del danno risarcibile, è necessario un giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita invocato dal privato. Deve, ora, aggiungersi al riguardo che siffatto giudizio prognostico sarà esperibile, in concreto, soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento amministrativo richiesto sia espressione di un’attività vincolata o tecnico-discrezionale, nel mentre, per quanto attiene l’attività discrezionale – come avverte recente dottrina [47] – la strada del risarcimento sarà percorribile solo dopo il giudizio di annullamento e la nuova determinazione amministrativa di attribuzione del bene: solo in tal caso, infatti, riconoscendosi da parte della stessa amministrazione, la spettanza del bene della vita al richiedente, potrà ritenersi illegittimo, e quindi fonte di responsabilità, il ritardo nel suo riconoscimento e, conseguentemente, disporre, ove concorra anche l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, il risarcimento del danno da ritardo [48] .

Da ultimo, merita di essere segnalata la recente sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, I, 18.4.2002, n. 1569 per la particolarità del caso sottoposto alla sua cognizione, concernente una domanda risarcitoria proposta dai titolari di una concessione edilizia, in dipendenza di una sospensione dei lavori, da parte della Sopraintendenza Archeologica, disposta per accertamenti tecnici in ordine all’effettivo valore dei reperti affiorati nell’area del cantiere, protrattasi oltre il tempo normalmente necessario per tali accertamenti.

Nella circostanza, il Giudice amministrativo ha, innanzitutto, precisato che “Nel caso di illegittimo protrarsi dell’efficacia di un provvedimento di sospensione dei lavori, non si versa in una ipotesi di danno c.d. <da ritardo>, al quale è correlata la lesione di un interesse legittimo di tipo pretensivo, ma in una situazione – rientrante, per ciò che concerne la natura della situazione giuridica tutelata, nell’ambito degli interessi legittimi di tipo oppositivo – consistente nella pretesa del privato di non essere <disturbato> nel libero esercizio delle facoltà, inerenti al suo diritto di proprietà, da attività provvedimentali della P.A. che – sia pur legittime, al momento della loro emanazione – si siano successivamente trasformate in illegittime, poiché i loro effetti si sono protratti … oltre il limite temporale normalmente necessario e ragionevolmente tollerabile dal privato”. E, conseguentemente, ha ritenuto che, in questo caso “la lesione dell’interesse legittimo implica, ex se, la lesione del bene della vita, che preesisteva al provvedimento, affetto da vizi d’illegittimità (o dal ritardo, con cui la P.A. ha posto in essere gli ulteriori passaggi dell’ iter procedimentale); sicché l’accertamento della circostanza che la P.A. ha agito non jure di per sé stesso implica la consolidazione di un danno ingiusto nella sfera del privato”.

Il danno da perdita di chance

Il danno derivante da perdita di chance si realizza tutte le volte in cui il venir meno di un’occasione favorevole, ossia la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile a causa dell’adozione di un atto illegittimo da parte della pubblica amministrazione determina una lesione del diritto all’integrità del proprio patrimonio.

È opportuno ricordare che la configurazione di questa categoria giuridica è dovuta soprattutto all’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica e la sua ammissibilità, dopo prime perplessità, è ora pacificamente condivisa.

Se, infatti, più di un ventennio fa alcune pronunce di merito non riconoscevano questa fattispecie risarcitoria, sostenendo che “Non è risarcibile il danno derivante da perdita di chance, in quanto trattasi di un danno meramente potenziale, non sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile né di valutazione, né di liquidazione equitativa”, [49] la giurisprudenza oggi riconosce che la cosiddetta perdita di chance costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro [50]. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno, e provi quindi la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta [51].

La giurisprudenza anche più recente ha, peraltro, avuto modo di chiarire che non è sufficiente che la situazione del titolare dell’interesse legittimo si configuri come perdita di chance, intesa come “possibilità” di conseguire un risultato favorevole, trattandosi di mero interesse di fatto e come tale non meritevole di tutela. [52]

Ai fini della liquidabilità di tale voce di danno non è infatti sufficiente la probabilità che esso si verifichi, essendo necessario che si sia concretamente prodotto. [53]

Nell’ipotesi di attività discrezionale, l’eventuale risarcimento può essere disposto solo dopo che l’amministrazione abbia riesercitato il proprio potere e riconosciuto all’istante il bene della vita in origine negato. [54]

La perdita di chance, secondo un orientamento ormai consolidato e prevalente, non è ravvisabile nel caso in cui l’attività rinnovatoria discendente dall’annullamento giurisdizionale dell’atto configuri in termini di mera evenienza il soddisfacimento dell’interesse finale del ricorrente, residuando in capo alla pubblica amministrazione margini di apprezzamento discrezionale, e, dunque, anche la possibilità dell’adozione di altro provvedimento legittimo. [55]

Quanto alla possibilità che il giudice possa stimare il danno secondo equità è appena il caso di ricordare che il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. non esonera la parte dal fornire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, per consentire che l’apprezzamento equitativo sia limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno [56].

La giurisprudenza inoltre ha chiarito che tale potere può essere esercitato qualora sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, in relazione alla peculiarità del caso concreto [57].

Merita da ultimo un accenno la “nuova” figura della responsabilità da “contatto amministrativo”, coniata di recente da giurisprudenza e ammessa anche da una parte di dottrina.

Questo tipo di responsabilità è stato riconosciuto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale, nell’affrontare la questione della responsabilità del medico dipendente in una struttura ospedaliera per il danno cagionato al paziente a seguito dell’inesatta esecuzione della prestazione professionale, ha stabilito che il medico risponde a titolo di responsabilità contrattuale, nel caso in cui, eseguendo la propria prestazione professionale all’interno dell’ente ospedaliero, entri “in contatto” con il paziente in virtù di un rapporto contrattuale di fatto.

Inoltre si osserva che il principio dell’affidamento che si pone come principio generale dell’ordinamento giuridico e che si concretizza nel rispetto dell’obbligo della buona fede in senso oggettivo, e nella correttezza, deve caratterizzare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e privato nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, soprattutto dove è più avvertita la pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa.

E, infatti a tal proposito degna di nota risulta essere la sentenza [58] del T.A.R. Puglia, Bari n. 1761 del 2001 nella quale i giudici pugliesi affermano che: “deve… trovare riconoscimento nel moderno contesto dell’amministrazione partecipata, quella particolare ipotesi di tutela dell’affidamento ingenerato nel rapporto procedimentale intercorso tra amministrazione e privato…,prescindente dalla sicura acquisizione del bene della vita, che può anche qualificarsi, secondo la prospettazione, in parte condivisibile di una recente tesi dottrinale, in termini di responsabilità da contatto amministrativo, qualificata”.


[1] S.CASSESE (a cura di), Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale, Milano, 1997.

[2] E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione, Milano, 1973 .

[3] C. CALABRO', Pronti a giocare la sfida della qualità, in Guida al diritto, 12 agosto, 2000, n.30, pag.30

[4] M. CLARICH, Introduzione al commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205 di riforma del processo amministrativo, in Dir. Amm. n.11, 2000.

[5] G. ABBAMONTE, Risarcimento del danno e giudizio amministrativo , in www.giust.it .

[6] F. CARINGELLA ,G. DE MARZO, F. DELLA VALLE , R. GAROFOLI , La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cit.

[7] In tal caso, però, il giudice deve adeguatamente motivare e integrare con valutazioni equitativa le risultanze processuali che siano insufficienti a fornire la prova del preciso ammontare del danno risarcibile. In tal senso Cass. civ., sez. II, 28/06/2000, n. 8795; id. 17/05/2000, n. 6414; Cass. civ., sez. III, 10/03/2000, n. 2796; Cass. civ., sez. I, 25/02/2000, n. 2148; Cass. civ., sez. II, 15/01/2000, n. 409.

[8] L’art. 1226 prevede che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

[9] Ai sensi dell’art. 2056 c.c. “il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.

[10] L’art. 345 prevede: “è facoltativo all’Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importare delle opere non eseguite” .

[11] La particolare procedura prevista dall’art. 35, co. 2° è ammissibile solo allorquando l’an sia già stato accertato e dichiarato dal giudice.

[12] L’art. 35, co. 2° dispone che “nei casi previsti dal comma 1 [nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva], il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’ avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono a un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta”.

[13] Cass. 30/08/1995, n. 9157, in Giust. civ. Mass. 1995, 1568; Cass. 26/10/1994, n. 8778, in Giust, civ. Mass. 1994, 1283.

[14] T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 17/05/2001, n. 1761, in T.A.R. 2001, I, 2493; T.A.R. Sardegna, 17/02/1999, n. 169, in Giust. civ. 1999, I, 1224.

[15] T.A.R. Lombardia, sez. III, 31/07/2000, n. 5130, in Urbanistica e appalti, 2000, 1249.

[16] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05/06/2001, n. 4215, in T.A.R. 2001, I, 1153.

[17] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 02/07/2001, n. 4717, in T.A.R. 2001, I, 2084.

[18] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 06/04/2001, n. 1584, in T.A.R. 2001, I, 1885.

[19] T.R.G.A. Bolzano, 09/01/2001, n. 1, in www.giust.it; T.A.R. Puglia, sez. I, 04/04/2000, n. 1401, in Foro it., 2000, 480; T.A.R. Lombardia, sez. III, 23/12/1999, n. 5049, in Foro it., 2000, III, 198.

[20] L’art. 25, co. 5° della L. Merloni-ter dispone che “la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto”.

[21] Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20/09/2000, n. 1699, in Foro it. 2000, III, 537, id., 07/11/2000, n. 2074 e, ancora, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 04/10/2001, n. 4485, in www.giust.it, che fanno rinvio all’art. 20 D.M. 29/05/1895 recante il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Il riferimento normativo operato dalle richiamate pronunce non va esente da critiche, in quanto il suddetto D.M. è stato abrogato dall’art. 231 del D.P.R. 554/1999 e, nella Merloni, vi è un’altra disposizione che applica il criterio del 10% e che può – dunque – essere più opportunamente richiamata (v., per l’appunto, l’art. 37-septies).

La norma richiamata regola i rimborsi dovuti al concessionario in caso di risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento del soggetto concedente ovvero la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

[22] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05/06/2001, n. 4215, in T.A.R. 2001, I, 1153.

[23] Cfr. T.R.G.A. Bolzano, 335/2000, che ha liquidato il danno nella misura del 5% della somma offerta al netto delle tasse.

[24] T.A.R. Marche, 26/05/2001, n. 624, in T.A.R. 2001, I, 2383; T.A.R. Lazio, sez. I, 02/01/2001, n. 2, in T.A.R. 2001, I, 4665.

[25] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 09/03/2000, n. 1869, in Urbanistica e appalti, 2000, 991.

[26] Il cui testo prevede che “al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

[27] T.A.R. Lazio, sez. III, 24/09/2001, n. 7750, in T.A.R. 2001, I, 2067.

[28] La dottrina francese aveva distinto fra due funzioni: la funzione “delimitatrice”, secondo cui – ai fini del risarcimento – basta una ragionevole possibilità di aggiudicazione; la funzione “esplicativa” richiede, invece, la prova del nesso di causalità tra atto illegittimo e perdita del bene.

[29] T.A.R. Parma, 28/09/2001, n. 868, in T.A.R. 2001, I, 2674.

[30] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16/04/1999, n. 418, in Urbanistica e appalti, 1999, 903.

[31] T.R.G.A. Bolzano, 09/01/2001, n. 1, cit.

[32] T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 07/03/2001, n. 197, in T.A.R. 2001, I, 485; T.A.R. Toscana, sez. I, 11/07/2000, n. 1609.

[33] V., in proposito, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29/11/1999, n. 4070, in Giust. Amm., 2000, 796; T.A.R. Puglia, sez. I, 04/04/2000, n. 1401, cit.

[34] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16/04/1999, n. 418, cit.

[35] T.R.G.A. Bolzano, 09/01/2001, n. 1, cit.

[36] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05/06/2001, n. 4215, in T.A.R. 2001, I, 1153.

[37] F. CARINGELLA e R. GAROFOLI, Riparto di giurisdizione e prova del danno dopo la sentenza n. 500 del 1999, in www.giust.it.

[38] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05/06/2001, n. 4215, cit.

[39] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 12/04/2000, n. 2793, in Urbanistica e appalti, 2000, 985.

[40] T.A.R. Lombardia, 15/04/1999, n. 1990, in Urbanistica e appalti, 1999, 1124.

[41] T.A.R. Toscana, 11/07/2001, n. 1196, in T.A.R. 2001, I, 2877.

[42] T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 18/01/2000, n. 38, in Riv. giur. edilizia, 2000, I, 284.

[43] T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13/11/2001, n. 917, in www.giustizia-amministrativa.it

[44] T.A.R. Veneto, sez. I, 05/04/2001, n. 898, in T.A.R. 2001, I, 1161.

[45] T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 02/01/2001, n. 5, in T.A.R. 2001, I, 990;e , più recentemente vedi TA.R. Campania, Napoli, sent. n. 120/2002, in www.giustizia-amministrativa.it.

[46] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 01/02/2001, n. 306, in T.A.R. 2001, I, 1429.

[47]F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2001.

[48] Sul danno da ritardo e sulla proponibilità della relativa domanda unitamente a quella di annullamento del silenzio ex art. 2 L. 205/2000, T.A.R. Puglia. Lecce, I, 19.4.2002, n. 1572. Per uno studio più approfondito si veda F. MASTRAGOSTINO, La tutela risarcitoria del diniego e dell’inerzia tra reintegrazione e risarcimento per equivalente, in AA. VV, La tutela dell’interesse al provvedimento, Trento, 2001.

[49] Trib. Roma del 24 novembre 1978.

[50] Anche se, secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, trattasi di danno consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale, e non di un futuro risultato. Cfr. ex plurimis Trib. Torino 16 febbraio 1998;TAR Toscana 13 aprile 2000 n.660.

[51] Cass., Sez. lav. 18.01.01 n. 6682; TAR Toscana 13.04.2000 n. 660, cit.; Trib Roma 28.10.99;Trib. Termini Imerese 10.05.99; Cass. Civ. Sez.III 25.09.98, n. 9598; Cass. Sez. Lav.02.12.96 n. 10748; TAR Abruzzo 26.01.01 n.59.

[52] TAR Liguria, Sez.II,29.12.2000 n. 1346; TAR Lombardia Brescia, 14.01.2000 n. 8.

[53] Cass. SS.UU. 5.03.93, n. 2667; Trib. Lucca 26.09.1990.

[54] F. CARINGELLA, Il nuovo processo amministrativo, cit.

[55] Cfr. ex plurimis TAR Liguria, Sez. II, 06.,07.2001 n. 825; Cons. Stato, Sez.IV, 27.06.2001, n. 3487; TAR Puglia, Bari 17.05.2001, n.1761; TAR Friuli Venezia Giulia, 13.03.2001,n.130; idem 10.02.2001 n.44;TAR Basilicata 29.01.01 n.96; TAR Lombardia, Milano, Sez.I, 22.12.2000 n. 9158; TAR Calabria 31.05.2000 n. 645; TAR Puglia, Bari, Sez.II, 23 .03.2000 n. 1248; TAR Lombardia Brescia, 14.01.2000 n. 8.

[56] Cass. Civ. Sez. II, 28.06.2000, n. 8795.

[57] Cass. Civ. Sez.II, 17.05.2000, n.6414; Cass. Civ. Sez. III,10. 03.2000 n. 2796; idem 16.06.1990 n. 6056.

[58] TAR Puglia, Bari, 17.05.2001 n. 1761; Vedi B.COSSU, Risarcimento del danno in forma specifica e responsabilità da “contatto amministrativo” in Gior dir.amm. gennaio 2001, n.1, pag.39.