INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali:
Capo I - Disposizioni
generali (articoli 1 - 10)
TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive:
Capo I - Ambito
di applicazione (articolo 11)
Capo II - Artigianato
(articoli 12 - 16)
Capo III - Industria
(articoli 17 - 22)
Capo IV - Conferimenti
ai comuni e sportello unico per le attività produttive
(articoli 23 - 27)
Capo V - Ricerca,
produzione, trasporto e distribuzione di energia. (articoli 28
- 31)
Capo VI - Miniere
e risorse geotermiche (articoli 32 - 36)
Capo VII - Ordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(articoli 37 - 38)
Capo VIII - Fiere
e mercati, e disposizioni in materia di commercio (articoli 39
- 42)
Capo IX - Turismo
(articoli 43 - 46)
Capo X - Disposizioni
comuni (articoli 47 - 49)
Capo XI - Disposizioni
transitorie e finali (articolo 50)
TITOLO III - Territorio ambiente e infrastrutture:
Capo I - Disposizioni
generali in materia di territorio e infrastrutture (articolo 51)
Capo II - Territorio
e urbanistica (articoli 52 - 67)
Capo III - Protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti (articoli 68 - 85)
Capo IV - Risorse
idriche e difesa del suolo (articoli 86 - 92)
Capo V - Opere
pubbliche (articoli 93 - 96)
Capo VI - Viabilità
(articoli 97 - 101)
Capo VII - Trasporti
(articoli 102 - 106)
Capo VIII -
Protezione civile (articoli 107 - 109)
Capo IX - Disposizioni
finali (articoli 110 - 111)
TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità:
Capo I - Tutela
della salute (articoli 112 - 127)
Capo II - Servizi
sociali (articoli 128 - 134)
Capo III - Istruzione
scolastica (articoli 135 - 139)
Capo IV - Formazione
professionale (articoli 140 - 147)
Capo V - Beni
e attività culturali (articoli 148 - 155)
Capo VI - Spettacolo
(articolo 156)
Capo VII - Sport
(articolo 157)
TITOLO V - Polizia amministrativa regionale e locale e regime
autorizzatorio:
Capo I - Disposizioni
in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime
autorizzatorio (articoli 158 - 164)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo
nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo
5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni,
alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate
dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della
disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante
interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese
e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio
con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo,
il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e
le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione,
di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa,
nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti
dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti
locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei
limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle
sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali
e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo
Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea
e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di esecuzione
e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali
secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme
vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento,
le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte
le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti
dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche'
a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in
base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative
ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei
comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni
dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali
le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura
tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali
e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro
il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e
ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati
allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo
sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Art. 4.
Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato
allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni
e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di
cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento
in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente
comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei
termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite
dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi
misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze
e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando
prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella
conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici
che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in
ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti
di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente
decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle
corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire
tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata,
secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro
il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti;
in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni
e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio
statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia
agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione
del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa
degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo
1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo
gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista
dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino
alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni,
citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi
dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli
enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle
funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti
e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la
Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del
provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri,
per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte
ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta.
Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni
ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono
titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra'
avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo
ad imposte e tasse.
Art. 9.
Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche,
nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti
oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi
tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli
7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente
decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture
soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede
a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo
alle regioni a statuto ordinario.
Titolo II
Sviluppo economico e attivita' produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento
alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati,
nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione
dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre
alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata
dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato",
"industria", "energia", "miniere e risorse
geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati
e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e
ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti.
Capo II
Artigianato
Art. 12
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato",
cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte
le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere,
comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo
alle imprese artistiche.
Art. 13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri
e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.
In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puo'
avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata.
In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può
avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza
unificata.
Art. 14.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo
12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Art. 15.
Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane,
secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle
convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore
alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando,
ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane
di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.
Art. 16.
Abrogazioni
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le
parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre
preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199
del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato
con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai
cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed
agli esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio
1994, n. 285.
4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Capo III
Industria
Art. 17.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"
comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione
e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio
di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione
delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed alle altre
attivita' produttive di spettanza regionale in base all'articolo
117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione
vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione
e scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma
1, con esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione
finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie
e di revisione e di quelle di assicurazione.
Art. 18.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori
e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi
per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti
o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli
minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il
trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi
i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova
delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il
relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto
di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi
pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione,
nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per
il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta
di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche
ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione
dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese
industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico
dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,
benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle
lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale
per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare
un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita'
sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi,
incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo
scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera
della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza
di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il
fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti
fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei
fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche
delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita'
e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili,
del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco
del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri
speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965,
n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento,
la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento
pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale,
la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture
a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite
dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno
e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive
per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge
n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni,
ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera
p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere
le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni
e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti
all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate
da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento
e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese
italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane
a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata
dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina
di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Art. 19.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali
concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo
17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite
alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20.
Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative
concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n),
o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni
delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti
ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione
e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione
e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono
anche l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che siano
richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici.
Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate
dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione
degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene
alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze
che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n),
o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati
dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato
secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione
a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto,
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita'
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari,
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende
autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali
e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento
dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni,
per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita'
di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate,
relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli
sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire
agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite
ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano
alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo
e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
Art. 20.
Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato,
ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta'
industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla
tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento
ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.
Art. 21.
Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento
di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni
dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge
1 marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione
e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole
e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso
ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 22.
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione
di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento
di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni,
termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni
dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio
1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere
comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere
ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale
di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo
2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento
di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni,
termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione
nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,
sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994,
n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio
dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi
all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n.
519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Capo IV
Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita' produttive
Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento
e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con
particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.
L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento
e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale,
con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti
agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo
24, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti
gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso
gli sportelli unici per le attivita' produttive.
Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando
che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine
di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti
necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni
disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti
le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello
sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione
dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile
del patto o del contratto.
Art. 25.
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento
di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in
particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale
e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa
e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita'
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto
in conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti
e purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso
di falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi
di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita'
di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta'
di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico;
in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle osservazioni
e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa,
entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano
le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza
e controllo e dalle connesse responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,
con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente
attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari
a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di gestione unitaria
delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
le modalita' di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali,
ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi
localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione
dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui
al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei
gia' esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al
procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
Art. 27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di
compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali
siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione
di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti
di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito
temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non
si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.
Capo V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
Art. 28.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia"
concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione
di qualunque forma di energia.
Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di
indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica
a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo
stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione
e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche'
le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione
di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il
rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche,
di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti
e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui
al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili
e di risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'articolo
18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime
finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti
nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi,
le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto,
nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della
normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma,
ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme
vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari,
finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica
e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato
definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle
risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni
di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino
all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva
96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico
sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata.
In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide,
in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione
territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento
finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione
europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
Art. 30.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema
di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo
articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni,
resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative
relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla Conferenza unificata. Le
decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita'
delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonche'
dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti
e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita'
di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano,
con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento
delle disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo
3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti
agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di assistenza
agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione
degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le
regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo
stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
Art. 31.
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto
dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative
in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione
regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle
linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti
di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Art. 32.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere
e risorse geotermiche" concernono le attivita' di ricerca e
di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche
ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali
attivita'.
Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse
statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi
dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano
stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero,
la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale
ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni
interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il
diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi
da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove
non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto
ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti
per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione
statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la
tenuta del relativo elenco.
Art. 34.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative
ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali
solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate
alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi
della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali
di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria
su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri
capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche' le funzioni
di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli
ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione
di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree
interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione delle tariffe
entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera
i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni
sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali
provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati
ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari
di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione
all'autorita' regionale competente, la quale provvede alla trasmissione
dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle
imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita'
regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti
dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate
alle regioni ai sensi del presente articolo.
Art. 35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo
34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo
le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in
vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Art. 36.
Abrogazioni
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo
34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44
e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Capo VII
Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
Art. 37.
Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci
e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo
sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali
delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento
una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali,
che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi
realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni trasmesse
dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione,
ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti
dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 38.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti
di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione
in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine
pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo
stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo
20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con
la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali
di due o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi
1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente,
della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata
al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti
i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
Capo VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
Art. 39.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati"
ricomprendono le attivita' non permanenti, volte a promuovere il
commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione
da parte di una pluralita' di espositori di beni o di servizi nel
contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.
Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono
l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita'
di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita'
di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici
esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresi' ricomprese
le attivita' concernenti la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa
alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.
Art. 40.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante
riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche
di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 41.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in
materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative
concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche
di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore
del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie
imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero,
di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle
zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni
allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni
interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui
al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Art. 42.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno
1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991,
n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione
delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili
con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate
disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Capo IX
T u r i s m o
Art. 43.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo
ed industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo,
ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi,
comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore
delle imprese turistiche.
Art. 44.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici,
dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria.
Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato
il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione
del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali
o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Art. 45.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo
43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
Art. 46.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della
legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e' soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente
agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri
e le attivita' di spettacolo viaggiante.
Capo X
Disposizioni comuni
Art. 47
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli indirizzi
generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria,
di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali
di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le
strutture ricettive.
Art. 48.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro,
le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire
l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la
stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n.
83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma
2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma
1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 49.
Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate
alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle
concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito
nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche'
la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione
dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli
sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti
le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari
finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio
e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico
dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente
articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi
dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione
di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di
concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle
materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti
di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Capo XI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 50.
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali
e attribuzione di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali
per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi
gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione
delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione
in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo
viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra
dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali
e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato
sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
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