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Attenzione: la presente legge è stata
abrogata dall'art. 26, l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 1. E cittadino per nascita:
1) Il figlio di padre cittadino;
2) Il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non
ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero
se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo
la legge dello Stato al quale questi appartiene (2);
3) Chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti
o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro
Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in
contrario nato nel [Regno].
Art.2. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della
filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato,
ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
[E a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche
se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente
alla maternità] (3).
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro lanno
dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare
di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli
la cui paternità o maternità consti in uno dei modi
dellarticolo 279 del codice civile.
Art. 3 Lo straniero nato nel [Regno] o figlio di genitori
quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita,
diviene cittadino:
1) Se presta servizio militare nel [Regno] o accetta un impiego
dello Stato;
2) Se, compiuto il [21°] anno, risiede nel [Regno] e dichiara
entro il [22°] anno di eleggere la cittadinanza italiana (4);
3) Se risiede nel [Regno] da almeno dieci anni e non dichiara nel
termine di cui al n.2 di voler conservare la cittadinanza straniera.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero
del quale il padre o la madre o lavo paterno siano stati cittadini
per nascita.
Art.4. (5) la cittadinanza italiana, comprendente il godimento
dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale,
sentito il Consiglio di Stato;
1) Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo
Stato italiano, anche allestero;
2) Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel [Regno];
3) Allo straniero che risieda da due anni nel [Regno] ed abbia
reso notevoli servigi allItalia [od abbia contratto matrimonio
con una cittadina italiana] (6);
4) Dopo sei mesi di residenza, a chi sarebbe potuto diventare cittadino
italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in
tempo utile espressa dichiarazione.
E in facoltà del Governo di concedere in casi eccezionali
e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei
cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1
e 4 del presente articolo.
Art. 5. Il decreto [ reale] di concessione non avrà
effetto se la persona cui la cittadinanza è conceduta non
presti giuramento di essere fedele al [Re e di osservare lo Statuto]
e le altre leggi dello Stato.
Art.6. [La cittadinanza può essere conceduta con
legge speciale a chi abbia reso allItalia servigi di eccezionale
importanza] (7).
Art. 7. Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati
internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato
estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva
la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato,
può rinunziarvi (8).
Art. 8. Perde la cittadinanza:
1) Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce
o ha stabilito allestero la propria residenza;
2) Chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria
una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza
italiana e stabilisca o abbia stabilito allestero la propria
residenza.
Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare
dalla condizione del trasferimento dalla residenza allestero;
3) Chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo
entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante
lintimazione del Governo italiano di abbandonare entro un
termine fissato limpiego o il servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi previsti da questo articolo
non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni
concesse dalle leggi speciali.
Art. 9. Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli
7 e 8 la riacquista:
1) Se presti servizio militare nel [Regno] o accetti un impiego
dello Stato;
2) Se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui
appartiene o provi di aver rinunziato allimpiego o al servizio
militare allestero esercitati nonostante il divieto del Governo
italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro
lanno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
3) Dopo due anni di residenza nel [Regno] se la perdita della cittadinanza
era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il
riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà
potrà esercitarsi dal Consiglio di Stato entro il termine
di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti
nn.2 e 3 se lultima cittadinanza straniera sia di uno Stato
europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.
E ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo
di stabilire la residenza nel [Regno], in favore di chi abbia da
oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato cui apparteneva,
per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza.
In tale caso però è necessaria la preventiva permissione
del riacquisto da parte del Governo.
Art. 10. (9) [La donna maritata non può assumere
una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione
personale fra coniugi.
La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza
italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o
trasportando allestero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza
di origine.
[La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza
italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che
per il fatto del matrimonio a lei si comunichi (10). In caso di
scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno]
o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare
la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della
residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento,
qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.
Art. 11.- [Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie
che mantenga comune con lui la residenza perde la cittadinanza italiana,
sempreché acquisti quella del marito; ma può recuperarla
secondo le disposizioni dellarticolo precedente.
Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la
cittadinanza quando mantenga comunque con lui la residenza.
Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano
figli del loro matrimonio i quali, a termini dellarticolo
successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può
la maglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.
Art. 12. (12) I figli minori non emancipati di chi acquista
o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo
allestero conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono,
la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero
per nascita divenuto cittadino può entro lanno dal
raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione,
dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono
stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente
la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli
3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale
sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria
potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a
nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti
i figli di primo letto.
Art. 13. lacquisto o il riacquisto della cittadinanza
in tutti i casi precedentemente espressi ha effetto dal giorno successivo
a quello in cui furono adempiute le condizioni e le formalità
stabilite.
Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti
da qualsiasi tassa e spesa.
Art. 14.
Chiunque risieda nel [Regno] e non abbia la cittadinanza italiana
né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge
italiana per quanto si riferisce allesercizio dei diritti
civili e agli obblighi del servizio militare.
Art. 15. E equiparato al territori del [Regno], per
gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane,
salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.
Art. 16. Le dichiarazioni previste nella presente legge
possono essere fatte allufficiale di stato civile del comune
dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria
residenza, ad un [regio] agente diplomatico o consolare allestero.
La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere
estesa dal Governo del [Re* ad altri pubblici ufficiali.
Art. 17. Con lentrata in vigore della presente legge
sono abrogati gli articoli 4 e 15 del codice civile, larticolo
36 della legge sullemigrazione 31 gennaio 1901, n.23 la Legge
17 maggio 1906, n.217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla
presente legge.
Nulla però è innovato alle leggi esistenti, riguardo
alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente
il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono
al [Regno].
Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.
Art. 18. Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente
alla presente legge, senza godimento dei diritti politici, potranno
conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio
di Stato, quando concorrano le condizioni previste nellarticolo
4.
Art. 19. Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente
alla presente legge non si modifica, se non per i fatti posteriori
allentrata in vigore di questa.
Ma coloro che al momento dellentrata in vigore della presente
legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro
competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti,
potranno entro lanno dichiarare di eleggere la qualità
di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le
disposizioni medesime.
Coloro ai quali le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono
il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero,
potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dellentrata
in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti,
salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della
legge anteriore, abbiano omesso di farla.
Art. 20. Il Governo stabilirà con decreto [reale],
udito il parere del Consiglio di stato, le norme per lapplicazione
della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio
1912.
NOTE
La legge n.55/1912 è qui riportata nel testo emendato,
in vigore al momento della sua abrogazione.
1) Tra parentesi quadra[
.] le norme modificate o abrogate,
i riferimenti al soppresso ordinamento monarchico e le sentenze
della corte Costituzionale.
2) I nn. 1 e 2 dellarticolo 1 furono modificati dallarticolo
5 della Legge 21 aprile 1983, n.123, riportata di seguito. Il n.1
fu dichiarato incostituzionale con sentenza n.30 del 28 gennaio
1983, della Corte Costituzionale.
3) Dichiarato incostituzionale con sentenza del 28 gennaio 1983,
n.30 della Corte Costituzionale.
4) Modificato in 18° e 19° dalla legge 3 ottobre 1977, n.753.
5) Modificato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n..1997 (G.U. 19
dicembre 1934, n.297)
Il testo originario dellarticolo 4 era il seguente:
"La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei
diritti politici, può essere concessa per decreto Reale,
previo parere favorevole del Consiglio di Stato:
1) allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo
Stato italiano, anche allestero;
2) allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;
3) allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia
reso notevoli servigi allItalia od abbia contratto matrimonio
con una cittadina italiana;
4) dopo un anno di residenza a chi sarebbe potuto diventare
cittadino italiano per un beneficio di legge, se non avesse omesso
di farne in tempo utile espressa dichiarazione."
6) Il periodo tra parentesi era da ritenersi abrogato dallarticolo
1 e seg, della Legge 21 aprile 1983, n.123.
7) Abrogato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n.1997.
8) I doppi cittadini considerati da questa norma non erano tenuti
ad optare per una sola cittadinanza retta dalla legge n. 123/1983
articolo 5. Questa norma disciplinava unipotesi di doppia
cittadinanza diversa da quella retta dallarticolo 7 della
Legge n. 555/1912. La prima cittadinanza derivava allinteressato
iure sanguinis da uno dei genitori; la seconda dallessere
nato in uno Stato che gliene laveva attribuita iure soli.
9) Larticolo doveva considerarsi abrogato a seguito della
legge 19 maggio 1975, n.151, della Legge n. 123/1983 e della sentenza
della Corte costituzionale n. 87/1975. Rimaneva in vigore lultima
parte del terzo comma, applicabile soltanto alla donna che aveva
rinunziato alla cittadinanza italiana avendone acquisito per matrimonio
una straniera.
10) Questa disposizione era stata dichiarata incostituzionale con
sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte costituzionale (G.U.
23 aprile 1975, n.108).
11) Larticolo 11 era abrogato per effetto dellarticolo
143 ter della legge n.151 del 1975 e degli articoli 1 e 4 della
legge n.123/1983.
12) L'articolo 12 era da ritenersi abrogato dall'articolo 5 della
legge n 123/1983
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