| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un
unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua
in sede di Ufficio centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale
dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi
uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato
il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale
dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
e 84.
Art. 2
1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è
circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute
nel titolo VI del presente testo unico.
Art. 3
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni,
di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica
- con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal
Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
Art. 4
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante
il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno
o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono
essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo
riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più
contrassegni, deve essere uguale; 2) un voto per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e
l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati
di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti
più di un nome sono formate da candidati e candidate,
in ordine alternato.
TITOLO II ELETTORATO
CAPO I Elettorato attivo
Art. 5
1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione comunale delle
liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali
e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate
dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni [*].
[*] La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recava norme per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
annuale delle liste elettorali. Il testo oggi in vigore è
il D.P.R. 28 marzo 1967, n. 223.
CAPO II Eleggibilità
Art. 6
1. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto
il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle
elezioni.
Art. 7
1. Non sono eleggibili:
[a)][*] b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci
dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d)
il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di
pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f)
il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della
Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana,
i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario,
il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia,
il presidente della Commissione di coordinamento per la regione
Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento
e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette
cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro
comando territoriale.
[*] La lettera a) includeva: "i deputati regionali o consiglieri
regionali". La disposizione è stata dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza dell'11 giugno 1993.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata
della Camera dei deputati.
3. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei
casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla
formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi,
dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando
ovvero dal collocamento in aspettativa.
4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la
decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b)
e c).
5. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea,
di cui al secondo comma del successivo art. 11.
6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,
le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto
se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
1. I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili
nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione
della candidatura, non si trovino in aspettativa.
2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte
le elezioni.
Art. 9
1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli
onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla
Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal
Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità.
Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro
che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10
1. Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti
legali di società o di imprese private risultino vincolati
con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure
per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole
entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti
specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive
del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione
è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società
e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato
con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni
o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali
e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro
alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2,
vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative
e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri
di Prefettura.
TITOLO III DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO [*]
[*] L'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277,
prevede che le norme sul procedimento elettorale preparatorio,
recate dal presente Titolo III, si applicano, in quanto compatibili,
anche alle candidature nei collegi uninominali.
Art. 11
1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della
Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia
al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali
avvisi.
Art. 12
1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da
un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo
Presidente.
Art. 13
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione
è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da
tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti
dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
Art. 14
1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati,
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei
collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni.
All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata
la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che
riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia
che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia
che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli
usati tradizionalmente da altri partiti.
3 bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi
di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati,
oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i
simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali,
nonché le parole o le effigi costituenti elementi di
qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
3 ter. Non è ammessa, altresì, la presentazione
di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati
a farvi ricorso.
4. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti
simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre
in errore l'elettore.
5. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 15
1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente
deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non
oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della
votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio,
da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo
politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore
8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Art. 16
1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione
della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno
che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine
di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a
sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro
contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano
facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni
depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione
da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono
essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste
che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio
centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo
aver sentito i depositanti delle candidature e delle liste che
vi abbiano interesse.
Art. 17
1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o
del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo
Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei collegi
uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti.
La designazione è fatta con un unico atto, autenticato
da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio
centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il
36° giorno antecedente quello della votazione.
2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro
il (33°) [*] giorno antecedente quello della votazione,
altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due,
incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma,
qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi
impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio
centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
[*] L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando
l'art. 20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che
le liste di candidati devono essere presentate dal 35° al
34° giorno antecedenti quello della votazione. Di conseguenza,
l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti va
ora effettuata entro il 35° giorno
Art. 18
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali
è fatta per singoli candidati i quali si collegano a
liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono
con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento
deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante,
di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega,
attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi
devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui
è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
Nessun candidato può accettare la candidatura in più
di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura
della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio
uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno
o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno
con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista
o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano
gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al
presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto
di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate,
entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini
per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale
che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate
donne può essere indicato il solo cognome o può
essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi
uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due
delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di
500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi
ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali
di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventigiorni il numero
delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per
i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma
deve essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato
non ha accettato candidature in altri collegi.
Art. 18 bis
1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti
e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata
anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli
collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate
alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3,
4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore
ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla
circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.
Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali
della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.
Art. 19
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi
contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la
nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere
incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di
tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.
Art. 20
1. Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali
devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati
nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore
8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto,
la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore
8 alle ore 20.
2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi
uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione
delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature
nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata,
anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di
cui all'articolo 18.
3.Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati,
anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono
i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste
elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni
del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
di sezioni elettorali di tali collegi.
4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data
e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome,
data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 [*] deve essere indicato ;il comune nelle cui liste
l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione
è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire
100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
lista di candidati nè più di una candidatura di
collegio uninominale .
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato
con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno
la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.
8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi
e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste
dall'articolo 25.
[*] La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti
atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"
Art. 21
1. La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale
accerta l'identità personale del depositante e, nel caso
in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi
dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta
degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente
al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature
nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata
e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è
annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria
stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna
lista secondo l'ordine di presentazione.
Art. 22
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:
1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste
presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del
deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le
candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte
con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno,
ai termini degli artt. 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature
nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;
riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art.
18 bis, cancellando gli ultimi nomi; 4) dichiara non valide
le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste
i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali
e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto o che non compiano il 25° anno di età al
giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato
[il certificato di nascita o documento equipollente, o] [*]
il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi
in altra lista già presentata nella circoscrizione; 7)
dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di
candidati già presentatisi in altro collegio.
2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e
di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale
e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente
il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati
dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate
o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni
formali e deliberare in merito.
[*] L'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, ha abrogato
dal testo dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico,
le parole: "i certificati di nascita, o documenti equipollenti".
E' stato così eliminato l'obbligo di presentare tali
certificati unitamente alle candidature nei collegi uninominali
e alle liste dei candidati. Di conseguenza deve ritenersi implicitamente
modificato anche il testo dell'art. 22 con l'abrogazione delle
parole riportate tra parentesi, non essendo più possibile
che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide
candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i
quali non sia stato presentato "il certificato di nascita
o documento equipollente".
Art. 23
1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista
possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio
centrale nazionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a
pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a
mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale,
il ricorso con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario,
il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del
Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio
stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri
consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate
nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 24
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso
in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la
comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale,
compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi
alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali
e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da
assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati
nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul
manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal
sorteggio; 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi
alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine
da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati.
I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede
e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni; 3)
comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali
le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente
alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi
dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con
i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle
schede di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14,
per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
al numero 5); [*] 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo
della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti
i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei
singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla
trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti
dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione
[**].
[*] Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 4 febbraio
1992 n. 70, "Disposizioni per la riproduzione a colori
sulle schede di votazione del contrassegno di lista", tale
disposizione si applica anche all'elezione del Senato della
Repubblica..
[**] I manifesti devono riportare, in calce, a caratteri ben
visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un
solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo
o i nominativi dei candidati, nonchè il simbolo o i simboli
posti a fianco dei nominativi medesimi. Così dispone
ora l'art. 2 del DL 10 maggio 1996, n. 257 convertito dalla
L. 358 dell'8 luglio 1996.
Art. 25
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da
un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di
cui all'art. 18 e all'articolo 20, o persone da essi autorizzate
in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio
di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale,
due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o
della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli
fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e
scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli
uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà
curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali
o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle
sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle
elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore
12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della
Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne
rilascia ricevuta.
3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati
nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro
qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria
della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito
delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei
candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti
dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano
delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente
articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto
dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto
del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle
liste.
Art. 26
1. Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale
e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte
le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio
stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta
di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire
succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti
violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente
il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Art. 27
1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del
Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro
il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione,
la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della
riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando,
che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale
di sezione all'atto dell'esercizio del voto.
2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato
è effettuata a domicilio ed è constatata mediante
ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia
o addetta al suo servizio con lui convivente.
3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale
è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare
ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati
sono rimessi dall'Ufficio comunale, per tramite del Sindaco
del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
5. Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi
militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino
servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti
dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al
Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali,
per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
Art. 28
1. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro
il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i
certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere
dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla
chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale,
che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei
giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni
della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.
Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
2. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore
ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle
operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro,
di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno,
sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.
3. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o
siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione
elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può
nominare un commissario che intervenga presso il Comune per
la distribuzione dei certificati.
Art. 29
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco
le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci
giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Art. 30
1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni,
il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio
elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2)
un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata
dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di
tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal
segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato
di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma
dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi
dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto
contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una
copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre
devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali
di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti
dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute
a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede
che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura,
con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede
contenute; 8) due urne del tipo descritto nell'art. 32; 9) due
cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate
da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite
co piative per l'espressione del voto.
Art. 31
1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso
per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite
a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente
testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte
le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni dell'articolo
24.
2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali
riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome
del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno
l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli
stessi spazi.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente
piegate.
Art. 32
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione
unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella
D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno.
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con
proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia
delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al
presente testo unico.
Art. 33
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato,
con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza
e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale
occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché,
ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo
di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con
i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti
i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente
quello dell'elezione.
Art. 34
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale
composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno,
a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente,
e di un segretario.
Art. 35
1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata
dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione
fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della
Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo,
i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini
che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio,
esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo
38.
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è
tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero
di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un
elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune
l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali,
con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali
successive variazioni.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari
per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati,
mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari
di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai
messi comunali.
Art. 36 (abrogato)
Art. 37 (abrogato)
Art. 38
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale
di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il
settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri
dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici
provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;e)
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati
a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art. 39 (abrogato)
Art. 40
1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è
obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva
il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei
candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati,
per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio
delle loro funzioni.
Art. 41
1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori
e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali
i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle
liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione
alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti
di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle
cause di esclusione di cui all'art. 38.
TITOLO IV DELLA VOTAZIONE
Art. 42
1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso
aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare
un accesso separato alle donne.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono
entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto
per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista
possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la
votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e
sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla
votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno
dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza
dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte
di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza
del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai
tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo
più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire
la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonché due copie del
manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono
essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Art. 43
1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50
e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli
elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione
rispettiva.
2. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad
offendere.
Art. 44
1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia
dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza
pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare
coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni
elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente,
entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulto o di disordini nella sala
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro
la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi
assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni
della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre
che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima
che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti
ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in
cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche
nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato
il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre
che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala
e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano
all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati
dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi
a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori
presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.
Art. 45
1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente,
dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli
elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice
di ciascuna scheda ed] [*] appone la sua firma sulla faccia
posteriore della scheda stessa.
3 bis. Il presidente, previa constatazione dell'integrità
del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione,
apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero
indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo
a tergo di ciascuna scheda.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno
può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede
firmate da ciascun scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e,
sotto la sua personale responsabilità, provvede alla
custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art.
30.
7. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima
per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali
e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale.
8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori
operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando
la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede
numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
[*] L'appendice delle schede di votazione è stata
espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976,
n. 136. Di conseguenza le parole riportate tra parentesi nel
testo devono intendersi implicitamente abrogate.
Art. 46
1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per
la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco
dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco
di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 47
1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli
elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt.
48, 49, 50 e 51.
2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza
che lo dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48
1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune
della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati
nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni purché siano elettori del
collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle
sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione, dove
sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano,
inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o
in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali
e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.
2. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato
elettorale.
3. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a
cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di
essi è presa nota nel verbale.
Art. 49
1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti
a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,
alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa
di servizio.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale,
in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista
e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale,
e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a
cura del presidente.
Art. 50
1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi
a votare nel Comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale
del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle
relative liste, previa esibizione del certificato elettorale,
corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità
di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco;
limitatamente a questi fini, il direttore dell'aeroporto viene
considerato autorità certificante; b) certificato del
Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta
notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre
il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del
Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà
espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova
per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente
della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.
4. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo
comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente
espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano
per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio
prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di
seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi,
nelle liste di sezione.
Art. 51
1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare
nel luogo di ricovero.
2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non
oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al
sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
una dichiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente
indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è
assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale
di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare
in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di
cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed
è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite
del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto
stesso.
3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti
per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto
dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto
stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota
sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente
ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta
inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art. 52
1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti
è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti
o frazioni di 500.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione,
a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono,
tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle
liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza
dell'Istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende
nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una
delle due elezioni.
Art. 53
1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori
ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è
aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale
nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con
l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla
sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti
di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano
richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà
e la segretezza del voto.
2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le
modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente
in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente
in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della
Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente
portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle
urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita
lista.
Art. 54
1. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare
se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale,
anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma
dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è
ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato
elettorale.
Art. 55
1. Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare
il voto per iscritto.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi
o da altro impedimento di analoga gravità esercitano
il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno
o l'altro sia iscritto nel Comune.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale
è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio,
nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori
il certificato elettorale, per constatare se hanno già
in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione,
se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore
e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte,
questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa
assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria
che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e
cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato
al verbale.
Art. 56
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori
agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto
dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né
parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità
fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da
qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Art. 57
1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi
a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la
carta d'identità o altro documento di identificazione
rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito
di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione,
sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale,
sono indicati gli estremi del documento.
2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi
anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione,
indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano
assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere
di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali
in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate
da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate
dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei
membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne
attesta l'identità, apponendo la propria firma nella
colonna di identificazione.
4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore,
questi può presentare un altro elettore del Comune, noto
all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente
avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito
con le pene stabilite dall'art. 104.
5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la
sua firma nella colonna di identificazione.
6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide
il presidente a norma dell'art. 66.
Art. 58
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il
presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante
l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito
plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda
per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una
scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente
piegate insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza
che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita,
sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale,
un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o
i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della
lista, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente
il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati
corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni
o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo
le linee in esse tracciate e chiuderle [inumidendone la parte
gommata] [*]. Di queste operazioni, il Presidente gli dà
preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente
la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore
a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità
esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto
sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata] [*] e pone la scheda stessa
nell'urna.
3. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato,
apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata.
4. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero] [*]
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna,
e gli elettori che le abbiano presentate non possono più
votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da
almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale
fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta
la scheda, non l'abbiano riconsegnata. 5. Le disposizioni di
cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le
schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.
[*] La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite
dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le parole fra
parentesi si devono intendere pertanto implicitamente abrogate.
Art. 59
1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale. 2.
- 4. (abrogati)
Art. 60 (abrogato)
Art. 60 bis (abrogato)
Art. 61 (abrogato)
Art. 62
1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio
deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore
non è più ammesso al voto.
Art. 63
1. Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,
l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una
seconda, restituendo però la prima, la quale è
messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda
deteriorata", aggiungendo la sua firma.
2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta
la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che
viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata
[con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]
[*] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna
della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è
annotata la consegna della nuova scheda.
[*] Le parole fra parentesi si riferivano al numero riportato
sull'appendice delle schede di votazione. Poichè tale
appendice è stata espressamente abolita dall'art. 5 della
legge 23 aprile 1976, n. 136, tali parole si intendono implicitamente
abrogate.
Art. 64
1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte
le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre
il termine predetto.
Art. 65 (abrogato)
Art. 66
1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia
in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il
disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà
e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente
o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte
le operazioni elettorali.
TITOLO V DELLO SCRUTINIO
Art. 67
1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo
64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti
non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti
risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione
elettorale circondariale, dalle liste di cui agli artt. 49,
50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun
foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono
essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori,
nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali
e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso
è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del
circondario, il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta
le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se,
calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto
la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata
una senza [appendice o senza il numero o] [*] il bollo o la
firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle
rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i
tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse
norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del
circondario.
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.
Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
[*] L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita
dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto le
parole fra parentesi si intendono implicitamente abrogate.
Art. 68
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente
procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta
voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale
è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende
nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede
non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione
di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione.
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede
alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede
non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione
di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo
spogliato il voto.
5. (abrogato)
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio. (abrogato)
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta
personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate
nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei
votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle
schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede
contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione
nei verbali.
8. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse
deve farsi menzione nel verbale.
Art. 69
1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
Art. 70
1. Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 62, sono
nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o
segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Art. 71
1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali,
le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei
voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato
dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista
e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati
ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati
e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame
da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi
del n. 2) dell'art. 76.
2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli
candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda
dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente
assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed
alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente
e da almeno due scrutatori.
Art. 72
1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del
seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati
per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative
ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede
corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede
deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero
o][*] bollo o firma dello scrutatore; d) del plico contenente
le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle
di scrutinio.
2. Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute
opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione,
il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti
dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e
quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati,
con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella
Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art.
75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei
poteri.
[*] Le parole tra parentesi devono intendersi abrogate. Infatti,
l'appendice sulle schede di votazione è stata espressamente
abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976 n. 136.
Art. 73
1. Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle
di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura
della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro
le ore 22 del giorno seguente.
2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare
le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente
deve, alle ore 22 del lunedì successivo al giorno delle
elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le
schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna
contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le
schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta
o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte
le altre carte relative alle operazioni elettorali.
3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni
del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio
e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale
e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché
le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con
le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate
al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del
penultimo comma dell'art. 75.
Art. 74
1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato
in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i
membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio
uninominale e delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni
prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di
tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati
(siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o
ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché
delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale é atto pubblico.
Art. 75
1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne
fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto,
contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che
provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune.
Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che
dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati
nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza
è poi sciolta immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori,
recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente
un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i
documenti di cui al 3deg. comma dell'art. 72 alla Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
3. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro
alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo
della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal
comma precedente, nonché delle cassette, delle urne,
dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato,
nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede
la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto
di prenderne conoscenza.
5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del
verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi
prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri
almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata
l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure
il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale
della consegna.
6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti
di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento
o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°,
3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della
Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare
i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
8. - 10. (abrogati)
11. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli
articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate
dallo Stato.
Art. 76
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento
degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni
seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni
in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano
applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 74 e 75; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati
e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le
proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini
della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta
del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega,
ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso
altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che -
suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo -
verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma
quarto dell'art. 81.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Art. 77
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni
di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità
ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi; 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui
è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato
collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore
al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore
alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale
del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale
moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni
del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale
dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio;
il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato
dalla parte intera dei quozienti così ottenuti; 3) determina,
ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni
candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della
circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1)
del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando
per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il
prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale; 4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali
prevale il più anziano di età. In caso di collegamento
dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con
cui è stato dichiarato il collegamento; 5) comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché,
ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale
dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi
ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.
Art. 78 (abrogato)
Art. 79
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate,
salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa
il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare,
o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami,
le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare
i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto
che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio
centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta
il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la
porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è
esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale
ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre,
disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme
le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto
di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati
nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
Art. 80 (abrogato)
Art. 81
1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che,
seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto
dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista
presenti.
2. (abrogato)
3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi,
nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti
e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal
presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera
dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
4. (abrogato)
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Art. 82
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede
a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio
ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 83
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali
da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere,
ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti
dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno; 2) individua quindi le
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro
per cento dei voti validi espressi
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