| Preambolo
Veduti i nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885,
n. 3413, e 3 dicembre 1896, n. 592, con i quali furono rispettivamente
approvati i regolamenti per i ginnasi e i licei, per le scuole tecniche
e gli istituti tecnici e per le scuole complementari normali; Veduto
il nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante il nuovo ordinamento
dell'istruzione media; Veduto il nostro decreto 14 ottobre 1923,
n. 2345, che approva gli orari e i programmi d'esame per i regi
istituti medi d'istruzione.
Art. 1.
La presidenza della giunta per l'istruzione media, di cui all'art.
29 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, spetta, in mancanza
o in assenza del provveditore agli studi, al professore universitario
o a chi vi sia stato nominato per eminenti meriti letterari o scientifici.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario
d'istituto medio di secondo grado.
Art. 2.
Chi sia nominato in sostituzione di altro membro, cessato per qualsiasi
ragione dall'ufficio durante il quadriennio di durata della giunta
rimane in carica sino al termine di detto quadriennio.
Art. 3.
Ai componenti la giunta, che non risiedano nella città sede
della giunta stessa, spettano, durante i lavori, oltre il rimborso
delle spese di viaggio, le indennità di missione secondo
le norme vigenti.
Al componente la giunta non impiegato dello Stato l'indennità
di missione è corrisposta nella misura stabilita per i funzionari
governativi appartenenti al quinto grado.
A tutti i membri spetta inoltre, eccezion fatta del provveditore
agli studi, una medaglia di presenza di lire 15 per ogni giorno
di seduta.
Art. 4.
La giunta si aduna normalmente una volta al mese.
Convocazioni straordinarie possono essere indette dal provveditore
oppure per determinazione del ministro o su richiesta scritta da
parte di almeno due membri, sempreché, in quest'ultimo caso,
il provveditore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta
rientri nelle attribuzioni della giunta.
Art. 5.
L'ordine del giorno, compilato a cura del provveditore agli studi,
con l'indicazione precisa degli argomenti da trattare, viene comunicato
ai componenti la giunta insieme con l'invito di convocazione.
Art. 6.
Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di
almeno tre membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio
palese. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
segreto lo scrutinio nelle questioni concernenti persone.
Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante o all'aprirsi
della seduta immediatamente successiva.
Art. 7.
Spetta al provveditore di dare esecuzione alle deliberazioni della
giunta. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione
stessa, riferendone entro cinque giorni al ministro, il quale decide
definitivamente.
Il provveditore ha facoltà di rilasciare copie delle deliberazioni
a chi sia interessato o ne faccia richiesta su carta legale.
Art. 8.
Oltre a esercitare le attribuzioni speciali affidatele dalle leggi
e dai regolamenti, la giunta dà parere, su richiesta del
provveditore o del ministro, intorno ad affari e questioni riguardanti
l'istruzione media; invigila sulla buona amministrazione dei legati
e lasciti fatti, nell'àmbito della circoscrizione, in vantaggio
dell'instruzione media.
Art. 9.
La giunta esamina ed approva, salvo che sia diversamente stabilito
da disposizioni speciali, i bilanci preventivi e consuntivi di qualsiasi
istituto d'istruzione media o di educazione, fornito di personalità
giuridica o mantenuto da enti morali pei quali la funzione di tutela
non sia esercitata, per disposizione di legge, da altri organi,
anche se l'istituto non sia pareggiato ai corrispondenti istituti
regi.
Se l'istituto sia mantenuto da provincie, comuni o da altrimenti
soggetti alla giunta provinciale amministrativa o ad altro organo
di tutela, spetta alla giunta per l'istruzione media di dar parere
sui detti bilanci, salvo la definitiva approvazione della competente
autorità tutoria.
Art. 10.
Il preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo
ed amministrativo del suo istituto.
Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti
e gli ordini delle autorità superiori.
Cura la buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento
e del materiale didattico e scientifico.
Art. 11.
Il preside:
corrisponde col ministero per mezzo del provveditore, salvo i casi
di assoluta urgenza nei quali può corrispondere direttamente,
riferendone nel tempo istesso al provveditore;
ratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro
ufficio per gli affari del proprio istituto;
conserva personalmente le carte di carattere riservato registrandole
in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria
e ne firma tutti gli atti e certificati;
legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle
famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali
registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro
breve termine, con la firma del padre o di chi ne fa le veci;
si mantiene in rapporto con le famiglie, alle quali dà informazioni
intorno alla condotta e al profitto degli alunni;
vigilia sull'esatto adempimento dei proprii doveri da parte dei
dipendenti professori ed anche a tale scopo ne visita le classi.
Art. 12.
Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico,
una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto,
nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici,
notizie e proposte:
a) sui locali e sull'arredamento scolastico;
b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori
e degli alunni;
c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto;
d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e sui rapporti
tra la scuola e le famiglie;
e) sugli esami sostenuti nell'istituto;
f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;
g) sulla cassa scolastica.
Art. 13.
Il preside conferisce gli incarichi e le supplenze temporanee di
tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato,
informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello
a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive
amministrazioni.
Art. 14.
Il preside cura, con la cooperazione dei professori, che l'igiene
scolastica sia rigorosamente osservata; richiede, quando sia opportuno,
la visita del medico scolastico o dell'ufficiale sanitario ed osserva
le disposizioni impartite per la profilassi di malattie contagiose.
Art. 15.
Il preside tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto;
ogni iniziativa che valga allo scopo è in sua facoltà.
Art. 16.
Il preside pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario
dell'istituto, valendosi dei fondi per le spese d'ufficio e dell'eventuale
concorso della cassa scolastica.
Art. 17.
Il preside ha obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.
Art. 18.
Il preside non può assumere incarichi di governo o di vigilanza
su privati istituti o convitti, salvo quanto è prescritto
dall'art. 26.
Art. 19.
Negli istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno duecentocinquanta
alunni, o le cui classi siano allogate in edifici separati e distanti,
si fa luogo alla nomina di un vice-preside.
Il vice-preside è nominato tra i professori di ruolo dell'istituto
dal provveditore agli studi su proposta del preside e sentita la
giunta per l'istruzione media.
Art. 20.
Il vice-preside coadiuva il preside e lo sostituisce nei casi di
assenza.
Le funzioni di vice-preside sono gratuite.
Art. 21.
Negli istituti in cui non vi sia, a norma dell'art. 19, il vice-preside,
il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue
assenze, da un professore da lui stesso designato.
Art. 22.
Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attività
di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il
ministro può nominare, su proposta del provveditore, un preside
supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.
Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire 250
se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire
400 negli altri casi.
Art. 23.
Negli istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno
duecentocinquanta alunni vi è un consiglio di presidenza,
composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di
ruolo, che ha le funzioni di segretario, eletto dal collegio dei
professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.
Art. 24.
Al consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni
d'urgenza in affari che sono di competenza normale del collegio
dei professori.
Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella
tornata immediatamente successiva.
Art. 25.
Nelle città ove siano più di un regio istituto medio
d'istruzione il provveditore agli studi può ordinare, per
l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degli
istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza
di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.
Art. 26.
Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti
convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione,
i rispettivi presidi possono essere incaricati, col consenso del
ministro, della direzione dei convitti stessi.
Art. 27.
I professori di un istituto formano il collegio dei professori,
che viene convocato e presieduto dal preside o da chi ne fa le veci.
Ha le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio
nella sua prima adunanza al principio dell'anno scolastico.
Negli istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d'istruzione
si eleggono un segretario per l'istituto di primo grado e un segretario
per l'istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori
dell'istituto di primo e di secondo grado.
Art. 28.
Sono di compentenza del collegio, oltre tutti gli affari ad esso
demandati dalle leggi e dei regolamenti, quelli che investono l'indirizzo
generale didattico e disciplinare dell'istituto.
Art. 29.
Le adunanze del collegio dei professori sono ordinarie e straordinarie.
Art. 30.
Sono adunanze ordinarie:
quella che si tiene al principio dell'anno per prendere accordi
sull'indirizzo generale, didattico e disciplinare dell'istituto,
e per ripartire equamente la dotazione annua destinata all'incremento
della biblioteca e dell'altro materiale didattico e scientifico;
quella che si tiene per la scelta dei libri di testo e per la determinazione
dei programmi, nel tempo e nei modi fissati dagli artt. 3 e seguenti
del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e dal presente regolamento;
quella che si tiene alla fine dell'anno per procedere agli scrutinii,
per raccogliere e prendere conoscenza delle relazioni finali dei
professori, e per firmare i registri.
Art. 31.
Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore
o il ministro le ritengano necessarie, o quando più di un
terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside
e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza
del collegio.
Art. 32.
Negli istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione
le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali,
a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi
o uno solo dei due gradi.
Segretario delle adunanze plenarie è il segretario dell'istituto
di secondo grado.
Art. 33.
Le adunanze del collegio hanno luogo in ore estranee all'orario
delle lezioni e vi si trattano solo gli argomenti indicati nell'ordine
del giorno.
Art. 34.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza
di un numero superiore alla metà dei componenti il collegio.
Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente,
si prendono a maggioranza assoluta di voti.
A parità prevale il voto del presidente.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di
persone.
Art. 35.
Il processo verbale di ogni adunanza è trascritto in un
libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate e firmate dal
preside.
Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è
approvato dal collegio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella
immediatamente successiva.
Art. 36.
Il preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli può,
tuttavia, per gravi motivi sospenderne l'esecuzione, purché
ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide
in modo definitivo.
Art. 37.
I professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale
ha le attribuzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti ed
è presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno,
da uno dei professori delle materie più importanti della
classe da lui designato.
Art. 38.
Per questioni riguardanti l'insegnamento di una determinata disciplina
il preside può indire, sotto la sua presidenza, uno speciale
consiglio dei professori che insegnano la detta disciplina. Insieme
a questi possono essere convocati i professori delle discipline
affini.
Art. 39.
I professori dipendono direttamente dal preside.
Essi devono:
trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che,
per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;
trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la
propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando
per legittimo impedimento non possano recarvisi;
assistere all'ingresso e all'uscita dei proprii alunni;
intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;
cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni
del preside.
Art. 40.
Il professore risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del
proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei proprii alunni.
Art. 41.
Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe,
sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici,
i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati
e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.
In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati
del suo insegnamento.
Art. 42.
I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune dove ha sede
l'istituto.
Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside
a fissare la propria residenza in un comune vicino.
Tale concessione potrà essere revocata se si riveli dannosa
all'interesse della scuola.
Art. 43.
Può essere vietato al professore, a giudizio del preside,
di assumere l'insegnamento privato nell'unica ora giornaliera stabilita
dall'art. 11, comma terzo, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054,
quando l'interesse della scuola lo richieda.
Il preside può ugualmente interdire l'insegnamento privato
già assunto.
Contro il provvedimento del preside il professore può presentare
ricorso per via gerarchica, entro quindici giorni, al ministro,
il quale decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.
Art. 44.
E' vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti
nei quali insegnano; di dirigere o amministrare convitti o scuole
private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi
che non siano loro commessi dal ministro della pubblica istruzione
o dal provveditore agli studi.
Art. 45.
La retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati
dalla tabella 6 annessa al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
è dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma
annua fissata, a seconda dei casi, dalla tabella stessa.
Art. 46.
E' fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque
sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli
alunni o dalle loro famiglie.
Art. 47.
Le ore di lezione fissate per ogni classe dal regio decreto di
approvazione degli orari e programmi sono distribuite, nei singoli
giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano
e pomeridiano, divisi da congruo intervallo, ed ognun d'essi non
superiore a tre ore.
Se le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente
gravosa questa ripartizione, il collegio dei professori può
deliberare l'adozione di un orario quotidiano continuo.
Art. 48.
Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali,
i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante
di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale
per la educazione fisica:
a) i due pomeriggi, o --- nel solo caso che sia assolutamente necessario
--- il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad
equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte
dall'art. 6 del regio decreto 15 marzo 1923, n. 684;
b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello
stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche
e alle gare degli alunni.
Art. 49.
Il preside può disporre, d'accordo con i professori, quando
lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie lezioni sia tenuta
all'aperto.
Art. 50.
Le lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle
solennità civili, nei giorni festivi a tutti gli effetti
civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la regina e
la regina madre.
Dei dodici giorni di vacanze prescritti dall'art. 70 del regio
decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati, anno per anno,
non più tardi del mese di settembre, dal provveditore agli
studi, udita la giunta per l'istruzione media, per tutte le scuole
della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna
sede, i quali li fissano d'accordo tra di loro, dopo avuta notizia
della prima distribuzione fatta dal provveditore.
Art. 51.
Il preside può disporre che qualche giorno feriale o festivo
sia impiegato, dagli alunni di determinate classi, in visite, sotto
la guida di uno o più professori, a musei, gallerie, monumenti,
luoghi d'interesse storico o scientifico, stabilimenti industriali
e simili.
Art. 52.
Entro il 10 giugno ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato,
presenta in presidenza, agli effetti dell'art. 3 del regio decreto
14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma
didattico della sua materia per il venturo anno e la nota dei libri
di testo di cui propone l'adozione, segnando l'edizione e il prezzo
d'ogni libro o unendone, a richiesta del preside, una copia.
La proposta può essere preceduta da intesa, promossa dal
preside, tra i professori della stessa materia e, se il preside
lo giudichi opportuno, delle materie affini. Il preside mette le
proposte a disposizione dei professori e può designare un
relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.
Art. 53.
Il collegio dei professori viene convocato non più tardi
del 20 giugno per la discussione delle proposte e per la determinazione
definitiva dei programmi e la scelta dei libri di testo.
Nella determinazione dei programmi il collegio tiene speciale conto
della necessaria coordinazione degli insegnamenti.
Quanto alla scelta dei libri, se la proposta del professore non
raccolga l'approvazione di un terzo dei votanti, richiesta dall'art.
3 del regio decreto indicato nel precedente articolo, il collegio
invita il professore a modificare la proposta entro il termine di
tre giorni. Se il professore rifiuti, o se nemmeno la nuova proposta
raccolga l'approvazione, stabilisce il testo da adottare.
Nel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi classici,
s'intende senz'altro adottata la proposta che raccolga il maggior
numero di voti favorevoli, sempreché esso sia uguale o superiore
al terzo del numero dei votanti.
Art. 54.
Nelle scuole alloglotte la proposta e la scelta dei libri di testo
deve farsi da un elenco precedentemente approvato dal ministro.
Art. 55.
Quando il collegio consenta, nel caso previsto dall'art. 4, comma
secondo, del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, una diversa
distribuzione di programma nella parte non ancora resa di pubblica
ragione mediante affissione nell'albo dell'istituto, il nuovo professore
può proporre e il collegio deliberare la sostituzione di
testi che si dimostri conseguentemente necessaria.
Art. 56.
I libri di testo compilati dai presidi non possono essere adottati
nei rispettivi istituti.
Art. 57.
Il ministro, per gravi ragioni, può porre il veto all'adozione
di un libro di testo che sia stato approvato da un collegio di professori.
Art. 58.
Il ricorso di cui all'art. 7 del regio decreto 14 ottobre 1923,
n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante
interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione
del collegio dei professori.
Art. 59.
Il preside sottopone all'approvazione del collegio dei professori
anche le norme didattiche generali che reputi necessarie all'armonico
svolgimento dei programmi.
Art. 60.
In talune scuole complementari il ministro può aggiungere
ai comuni insegnamenti stabiliti dall'art. 35 del regio decreto
6 maggio 1923, n. 1054 e con tutti gli effetti dei medesimi, uno
o più insegnamenti speciali, fissandone gli orari e i programmi.
Questi insegnamenti sono conferiti per incarico a persone legalmente
abilitate e sono retribuiti ai termini della tabella n. 6 lett.
b, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 61.
Il professore che desideri impartire, gratuitamente, nell'istituto,
ai proprii alunni, qualche lezione straordinaria o complementare,
tenere o far tenere dagli alunni qualche lettura o conferenza o
saggio, fuori dell'orario normale, deve chiedere il consenso del
preside.
Art. 62.
Insegnamenti facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11,
12, 13, annesse al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono
essere impartiti, fuori dall'orario normale, agli ssono essere impartiti,
fuori dall'orario normale, agli alunni nell'istituto col consenso
del provveditore agli studi, purché:
a) le relative spese siano sopportate per intero da enti locali
o da altri enti morali ed istituti o col concorso della cassa scolastica,
senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni;
b) le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne
sicura conoscenza;
c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti.
Gli insegnamenti di cui al precedente comma sono sottoposti alla
vigilanza del preside, al quale spetta di approvare il relativo
programma ed orario.
Art. 63.
Se in una scuola venga istituito, a sensi del precedente articolo,
con carattere di stabilità e con gli orari e programmi normali,
un insegnamento facoltativo di altra lingua o letteratura straniera,
può il provveditore agli studi consentire, su relazione favorevole
del preside, che la frequenza di detto insegnamento sostituisca
a tutti gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura
straniera istituito nell'organico della scuola.
Qualora si tratti dell'insegnamento di una lingua o letteratura
straniera per la quale non sia già stabilito il programma
d'esame, questo verrà determinato dal ministro con suo decreto.
Art. 64.
Negli istituti tecnici il preside, d'accordo coi professori delle
materie, determina il numero e i giorni delle escursioni e delle
esercitazioni pratiche da farsi dagli alunni fuori e dentro dell'istituto
per gli insegnamenti che le richieggano, nell'ambito dei programmi
di esame stabiliti dal regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.
Sono a carico degli alunni le spese personali occorrenti a tale
scopo, secondo le norme che sono stabilite dal preside d'accordo
coi professori.
Tali norme possono essere dettate dal regolamento interno di cui
all'art. 99.
Art. 65.
Negli istituti magistrali il preside, d'accordo col provveditore
agli studi, determina il numero massimo dei bambini da accogliere
nel giardino d'infanzia.
La determinazione delle rette mensili da imporsi ai bambini delle
famiglie abbienti è fatta dal preside.
Il preside disciplina e vigila, altresì, l'amministrazione
dei fondi di cui al comma precedente e il loro impiego a vantaggio
esclusivo del giardino d'infanzia.
Art. 66.
Le esercitazioni pratiche da svolgere nel giardino d'infanzia sono
stabilite dal preside d'accordo col professore di filosofia e pedagogia.
Art. 67.
Le persone che siano provviste del legale titolo di studio possono
essere ammesse a frequentare come tirocinanti i regi istituti d'istruzione
media, secondo le prescrizioni che sono fissate dal preside, d'accordo
col professore presso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.
Art. 68.
Gli assistenti negli istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono
dal preside e dal professore alla cui cattedra sono addetti.
L'assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre è
fatta dal collegio dei professori.
Art. 69.
Negli istituti tecnici in cui il personale assistente è
a carico dello Stato, il preside può, d'accordo con i rispettivi
professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga
assunzione di personale di ruolo, assistenti supplenti.
L'assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile,
che è corrisposta con le modalità stabilite per il
personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla
quota mensile dello stipendio iniziale dell'aiutante di ruolo.
Art. 70.
Negli istituti in cui il personale assistente è a carico
della provincia, la nomina deve essere fatta col consenso del preside
e del professore alla cui cattedra l'assistente è destinato.
Art. 71.
L'assistente coadiuva il professore alla cui cattedra è
addetto, nei modi indicati dal preside e dal professore.
L'assistente può assumere supplenze od incarichi d'insegnamento
con l'assenso del preside e del professore.
Art. 72.
Il macchinista dipende dal preside e dal professore dirigente il
gabinetto.
Art. 73.
Ogni istituto tecnico e ogni liceo scientifico hanno un macchinista
in servizio dei gabinetti scientifici.
Art. 74.
Le mansioni del macchinista sono le seguenti:
a) curare i locali destinati agli insegnamenti cui è annesso
il gabinetto a lui affidato, in modo da mantenerli sempre puliti,
ordinati, con gli apparecchi in istato di regolare funzionamento.
La pulizia dei locali è fatta dal personale di servizio dell'istituto,
sotto la sorveglianza e responsabilità del macchinista;
b) coaudiuvare il professore sia nella preparazione delle lezioni,
sia negli esperimenti durante le lezioni e nel laboratorio, sia
infine nelle esercitazioni degli alunni;
c) provvedere all'ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti
e alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal professore;
d) eseguire le altre incombenze che il preside o il professore
ritengano di affidargli nell'ambito del suo ufficio.
Art. 75.
L'orario del macchinista è di sette ore per ogni giorno
durante il periodo delle lezioni e di tre durante quello degli esami
e delle vacanze.
L'orario è distribuito dal preside d'accordo col professore
o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, nei vari
giorni della settimana tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni
di queste materie.
Art. 76.
Alla chiusura di ogni anno scolastico il professore consegna una
breve relazione sull'opera prestata dal macchinista. Il preside
ne invia copia al ministero, con le sue osservazioni.
Art. 77.
Ogni istituto ha un ufficio di segreteria: ogni segreteria un archivio.
Art. 78.
Il segretario è alla diretta dipendenza del preside ed è
tenuto a prestare la sua opera secondo l'orario da questo stabilito.
Art. 79.
Ogni istituto tecnico, in cui il personale di segreteria è
a carico dello Stato, ha un segretario di ruolo.
Art. 80.
Nelle scuole complementari, in cui il personale di segreteria è
a carico dello Stato, v'è un segretario incaricato, con l'annua
retribuzione di lire mille, quando la popolazione scolastica raggiunta
per tre anni di seguito il numero di almeno 100 alunni.
Art. 81.
L'incarico dell'ufficio di segretario nei casi indicati nel primo
comma dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e nell'articolo
precedente è affidato annualmente dal preside, previa autorizzazione
del ministero, a persona che risulti munita di titolo di studio
e degli altri requisiti fissati per i segretari di ruolo e che non
sia suo parente o affine entro il quarto grado.
Art. 82.
Negli istituti in cui il personale di segreteria è a carico
degli enti locali vi è un segretario, quando la popolazione
scolastica sia di almeno 100 alunni per tre anni di seguito, fatta
eccezione per gli istituti tecnici, che hanno in ogni caso un segretario.
Art. 83.
Il personale di segreteria fornito dagli enti locali, a sensi del
precedente articolo, è sottoposto alle norme che disciplinano
lo stato del personale comunale o provinciale, ma non può
essere assegnato agli istituti senza il consenso del preside.
Al preside spetta inoltre la facoltà di richiedere all'ente
la sostituzione del segretario per ragioni di scarso rendimento
o a causa di fatti che disdicano al decoro dell'istituto.
Art. 84.
Negli istituti in cui non è consentita, a norma dell'art.
98 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e degli articoli precedenti,
la nomina di un segretario, l'ufficio di segreteria è tenuto
personalmente dal preside.
Il preside non ha diritto a speciale retribuzione per tale ufficio,
e può servirsi dell'aiuto di persona di sua fiducia, sotto
la propria responsabilità e a proprio carico.
Art. 85.
In ogni segreteria debbono tenersi in ordine sotto la responsabilità
del preside, i seguenti registri annuali:
1º Dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti
all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine,
degli altri uffici che ebbero e delle pubblicazioni.
2º Delle assenze dei professori e di tutti gli addetti all'istituto.
3º Degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie:
a) della paternità, della data e del luogo di nascita e della
scuola da cui provengano; b) dei voti bimestrali e dello scrutinio
finale; c) delle assenze e delle punizioni; d) dei voti delle prove
d'esame sostenute nell'istituto.
4º Dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneità
e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla
lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli
esami.
5º Dei candidati agli esami di maturità e di abilitazione
(per gli istituti presso i quali si tengono) con le notizie prescritte
dal precedente n. 4º.
6º Delle tasse pagate e delle esenzioni.
7º Di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo
quanto è prescritto nell'art. 11 per gli atti di carattere
riservato.
Art. 86.
Nei registri di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente,
nelle pagelle, nei diplomi e nei certificati i voti devono essere
scritti in lettere.
Qualunque correzione che occorra deve essere avvalorata dalla firma
del preside, lasciando visibile il dato corretto.
Art. 87.
Il numero dei bidelli da assegnare ai regi istituti medi di istruzione
è determinato dall'allegato n. 1º al presente regolamento.
Art. 88.
In base alla norma del precedente articolo si determina il numero
complessivo dei bidelli a carico dello Stato da stabilire con decreto
del ministro della pubblica istruzione d'accordo con quello delle
finanze, a sensi dell'art. 102, capoverso, del regio decreto 6 maggio
1923, n. 1054.
Il ministro della pubblica istruzione ripartisce con suo decreto
i posti di bidello tra i singoli istituti.
Art. 89.
L'orario giornaliero dei bidelli è determinato dal preside.
Nelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro
assegnati né possono allontanarsi dall'istituto se non per
ordine o col permesso del preside.
Art. 90.
Quando più bidelli siano addetti ad un istituto, il preside
può disporre che essi nei giorni festivi e nel periodo delle
vacanze attendano al servizio per turno. Durante le vacanze il turno
è stabilito possibilmente in modo che ogni bidello abbia
un congruo periodo non interrotto di congedo. In ogni caso non più
tardi del 16 settembre tutti i bidelli debbono essere presenti nell'istituto.
Art. 91.
Quando i locali lo permettano, il bidello o uno dei bidelli, prescelto
dal preside, deve alloggiare nell'edificio dell'istituto.
Art. 92.
Quando l'istituto sia frequentato da un notevole numero di alunne,
uno o più dei posti di bidelli assegnati lunne, uno o più
dei posti di bidelli assegnati all'istituto stesso, in base alla
sua popolazione scolastica totale, sono affidati a donne.
Art. 93.
Negli istituti, in cui il personale di servizio è a carico
degli enti locali, l'assunzione del personale stesso è degli
enti locali, l'assunzione del personale stesso è fatta col
consenso del preside.
In ogni momemto, quando ragioni di servizio lo esigano, il preside
può richiedere all'ente la sostituzione di bidelli da questo
nominati.
Art. 94.
I congedi per motivi di famiglia, sino al massimo di quindici giorni
stabilito dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio
1923, n. 1054, sono accordati ai professori dai presidi, e ai presidi
dai provvedimenti agli studi.
Art. 95.
I congedi per motivi di salute sino alla durata complessiva di
un mese nell'anno scolastico sono accordati ai professori dai presidi
e ai presidi dai provveditori agli studi.
Per ulteriore congedo sino al massimo di un secondo mese nell'anno
scolastico, i professori ed i presidi debbono presentare, per via
gerarchica, domanda al ministro, convalidata da certificato medico.
Art. 96.
In ogni caso può disporsi che i professori e i presidi,
assenti per motivi di salute, siano visitati da un medico fiscale
o presentino, anche quando si tratti di brevi assenze, legale certificato
medico.
Art. 97.
I presidi e i professori che non siano in grado di riprendere servizio
alla scadenza del termine massimo di congedo concesso loro per motivi
di salute, sono invitati a presentare domanda di collocamento in
aspettativa.
Art. 98.
Al personale non insegnante, che sia a carico dello Stato, i congedi
sono accordati secondo le norme vigenti per gli impiegati civili.
Al detto personale, quando sia a carico degli enti locali, non
possono accordarsi congedi dagli enti stessi per ragioni di famiglia,
se non previo consenso del preside.
Art. 99.
Il preside, udito il collegio dei professori, può compilare
un regolamento interno dell'istituto, per determinare gli speciali
obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalità
della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gli
intervalli fra le lezioni; quelle per l'uso della biblioteca degli
alunni e per l'accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori;
e per istabilire in genere quanto occorra perché la disciplina,
l'ordine e la decenza siano rispettati.
Art. 100.
Nell'albo dell'istituto debbono rimanere esposti, per tutta la
durata dell'anno scolastico, gli specchi degli orari scolastici,
con le indicazioni di cui agli artt. 47, 48 e 50 del presente regolamento
e un estratto del regolamento sugli alunni ed eventualmente di quello
interno dell'istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la
disciplina degli alunni.
Art. 101.
Il preside cura l'istituzione della cassa scolastica, ove non esista,
e il suo incremento.
Art. 102.
Lo scopo di ciascuna cassa scolastica, è determinato dal
proprio statuto.
Le casse scolastiche possono proporsi per iscopo:
a) di concorrere allo sviluppo dell'istituto e al miglioramento
della cultura della scolaresca, sia mediante l'istituzione d'insegnamenti
complementari e facoltativi, di premi, o borse di studio; l'organizzazione
di proiezioni luminose, fisse ed animate nella scuola, di feste,
cerimonie commemorative, gite istruttive; la partecipazione a gare
o convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, acquisto
di oggetti, libri ed arredi per i gabinetti, per le collezioni scientifiche
ed artistiche e per le biblioteche; sia infine promuovendo o contribuendo,
con i proprii mezzi e con la propria assistenza, a tutte le iniziative
che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento alla scuola
e agli alunni;
b) di aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche
e che dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà
e particolari attitudini allo studio.
Art. 103.
Il patrimonio della cassa scolastica è costituito, di regola,
da oblazioni e da contributi di privati, specialmente di ex-alunni,
e di enti pubblici e privati.
Art. 104.
La cassa scolastica è retta da un consiglio di amministrazione,
composto di due o più membri oltre il presidente.
Il preside dell'istituto è il presidente del consiglio di
amministrazione. Gli altri membri possono essere scelti tra i professori
della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali
enti o istituti e i privati cittadini, con particolare preferenza,
nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale
interesse alle sorti dell'istituzione.
Normalmente uno dei membri del consiglio di amministrazione funge
da cassiere-segretario.
Art. 105.
Il consiglio di amministrazione:
amministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento
e al suo migliore investimento in titoli dello Stato;
eroga le rendite secondo i fini statutari;
stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni
ordinarie e straordinarie debba essere erogata e quale parte, invece,
debba essere destinata in aumento del patrimonio;
compila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione
finanziaria, e lo presenta al provveditore agli studi, che lo sottopone
all'approvazione della giunta per l'istruzione media.
Art. 106.
L'anno finanziario della cassa comincia il 1º ottobre e termina
il 30 settembre.
Art. 107.
Quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di
10.000 lire il presidente del consiglio di amministrazione promuove
l'erezione della cassa in ente morale.
A tal fine, egli invia al ministero, per il tramite del provveditore
agli studi, i seguenti documenti:
a) domanda in carta legale;
b) copia della deliberazione del consiglio di amministrazione che
autorizzi la richiesta di erezione in ente morale;
c) schema di statuto approvato dal consiglio di amministrazione;
d) documento dal quale risulti l'ammontare del patrimonio della
cassa scolastica e come esso sia investito.
Il provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli
con un breve relazione ed esprimendo il suo parere.
Art. 108.
Il rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche erette
in ente morale, compilato in conformità degli allegati n.
2, 3 e 4 al presente regolamento, è costituito dello stato
patrimoniale, di un prospetto indicante l'investimento del capitale,
e del bilancio finanziario.
Art. 109.
Nello stato patrimoniale si devono indicare:
a) la consistenza all'inizio dell'anno;
b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata
in aumento del patrimonio;
c) la consistenza al termine dell'anno.
Art. 110.
Il prospetto particolareggiato indicante l'investimento dato al
capitale contiene le caratteristiche dei diversi titoli di rendita,
l'eventuale loro scadenza e l'utile che da ciascuno di essi si ricava.
Art. 111.
Il bilancio finanziario comprende:
a) le entrate ordinarie e cioè le rendite del patrimonio
e le contribuzioni periodiche;
b) le entrate straordinarie e cioè le oblazioni saltuarie
occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso,
tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro
realizzazione;
c) le spese di amministrazione;
d) le erogazioni disposte ai fini proprii dell'istituzione. Queste
spese devono essere raccolte in gruppi distinti a seconda della
natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo
per l'apprezzamento dell'opera svolta dalla cassa scolastica durante
l'anno e dell'attività dei suoi amministratori;
e) la differenza attiva della gestione.
Art. 112.
In caso di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa
cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento,
viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto
della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico
del comune.
Capo XIII. Dei locali e dell'arredamento scolastico.
Art. 113. Il preside cura che siano posti a disposizione della sua
scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge
le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli.
Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.
Art. 114.
Il preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza,
per le riunioni dei professori, per i gabinetti scientifici, le
esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l'archivio
e l'alloggio per il bidello incaricato del servizio di custodia.
riservato per le alunne un locale di aspetto separato da quello
per gli alunni.
Art. 115.
Quando nello stesso edificio siano allogati più istituti,
o altri uffici, o una parte sia destinata ad alloggio del preside,
ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso
proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun
disturbo.
Art. 116.
Il preside deve richiedere all'ente obbligato ad apprestare l'edificio
che nei gabinetti e nelle aule destinate agli insegnamenti, per
i quali lo svolgimento dei programmi richieda sussidi sperimentali,
vi sia una conduttura d'acqua, e, dove sia possibile, una conduttura
di gaz e l'impianto elettrico in piena efficienza.
Nelle città di almeno centomila abitanti deve richiedere
inoltre che l'istituto sia fornito di telefono.
Art. 117.
I locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico,
in servizio dell'istituto a cui sono destinati. Solo limitatamente
a qualche giorno, il preside può, sotto la sua responsabilità,
concedere, nelle ore in cui non si fa lezione, l'uso di qualche
aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per scopi
di cultura o di educazione pubblica.
Art. 118.
Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine
del Crocifisso e il ritratto del Re.
Art. 119.
Il preside ha cura che l'istituto sia fornito di tutti i mobili
e arredi occorrenti per le aule scolastiche, per i gabinetti scientifici,
per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la
presidenza, la sala dei professori, la segreteria, l'archivio e
per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.
Art. 120.
Nella ripartizione dell'assegno annuo per il materiale didattico
e scientifico e negli acquisti il preside e il collegio dei professori
hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell'istituto,
uniformandosi alle prescrizioni degli articoli seguenti.
Art. 121.
Costituiscono il materiale didattico e scientifico di ogni istituto:
la biblioteca dei professori;
la biblioteca degli alunni;
le carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l'insegnamento
della geografia;
le riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d'arte, collezioni
di modelli e di esemplari grafici o plastici per tutti gli insegnamenti,
anche non grafici, che li richieggano;oltre i musei e i gabinetti
e quant'altro è particolarmente prescritto, per ogni singolo
tipo d'istituto, dagli articoli seguenti.
Art. 122.
Le scuole complementari hanno un piccolo museo di storia naturale,
gli apparecchi necessari per le elementari nozioni di fisica e chimica
e una macchina da scrivere.
Art. 123.
I licei hanno un gabinetto di fisica ed un gabinetto di chimica
e scienze naturali.
Art. 124.
Gli istituti tecnici hanno un gabinetto di fisica, un gabinetto
di scienze naturali e un gabinetto di chimica (per entrambe le sezioni);
un piccolo museo merceologico e una collezione di prospetti, quadri,
grafici statistici, e di bilanci-tipo (per la sezione di commercio
e ragioneria); un laboratorio di chimica annesso al relativo gabinetto,
una collezione di perizie estimative di beni rurali, una collezione
di strumenti e di modelli per la topografia e le costruzioni in
apposito locale e un museo per l'insegnamento dell'agraria (per
la sezione di agrimensura); una macchina da scrivere.
Art. 125.
Gli istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto
di chimica, scienze naturali ed igiene; una raccolta di esercizi
musicali; almeno un pianoforte o un armonium; il materiale occorrente
per il giardino d'infanzia o per la casa dei bambini.
Art. 126.
I licei scientifici hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto
di chimica e scienze naturali.
Art. 127.
I licei femminili hanno una raccolta di esercizi musicali; almeno
un pianoforte; il materiale occorrente per il lavoro femminile.
Art. 128.
E' annessa ai gabinetti scientifici dei licei classici, degli istituti
tecnici e dei licei scientifici un'officina col materiale occorrente
per montare gli apparecchi esistenti nei gabinetti, eseguire le
ordinarie riparazioni agli stessi e costruirne dei nuovi.
Art. 129.
La biblioteca dei professori è affidata ad un professore
scelto dal collegio in una delle prime adunanze dell'anno scolastico.
La consultazione e il prestito dei libri anche agli alunni può
essere disciplinato da speciale regolamento.
Nelle città in cui non esista altra biblioteca pubblica,
la biblioteca dei professori può essere aperta al pubblico,
sempreché le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente
sostenute da enti o istituzioni locali.
Art. 130.
Il preside promuove nell'istituto la fondazione di una biblioteca
per gli alunni e la dirige o personalmente o per mezzo di professori
da lui delegati.
Sono soci ordinari gli alunni o le persone che versino la quota
ordinaria d'inscrizione annua, promotori coloro che versino una
quota doppia, benemeriti coloro che diano a vantaggio della biblioteca
una somma non inferiore a venti quote d'inscrizione annua o una
notevole quantità di libri adatti allo scopo.
Ammessa di regola, negli istituti di secondo grado, la diretta
rappresentanza nel funzionamento della biblioteca degli alunni che
si inscrivano come soci col consenso delle loro famiglie.
Il preside o il professore delegato a dirigere la biblioteca è
responsabile della scelta dei libri.
Art. 131.
Qualora più professori debbano valersi dello stesso gabinetto
o museo o delle stesse collezioni, la direzione del gabinetto, del
museo, delle collezioni spetta, di regola, salvo che il preside
ritenga di dover disporre altrimenti, al professore ordinario di
fronte al professore straordinario e al professore ordinario più
anziano dell'istituto di fronte ad altri professori ordinari.
L'incarico di tale direzione è gratuito.
Il professore incaricato della direzione deve curare che il materiale
scientifico sia posto equamente a disposizione propria e dei colleghi
per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e per gli esperimenti,
come anche, dove vengano fatte, per le esercitazioni pratiche degli
alunni.
Art. 132
. Il preside, come consegnatario responsabile, tiene cronologicamente
aggiornato, con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione,
l'inventario regolare di tutto il materiale mobile dell'istituto.
Art. 133.
Nell'inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi,
i libri, gli apparecchi, le macchine, gli oggetti delle collezioni
ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo
e di ogni altra cosa soggetta a facile deperimento o distruzione.
Art. 134.
Il preside invia alla ragioneria centrale del ministero della pubblica
istruzione l'inventario d'impianto da lui sottoscritto (ove non
sia già stato inviato in precedenza) e, o (ove non sia già
stato inviato in precedenza) e, annualmente, non più tardi
del 30 settembre, i prospetti delle variazioni verificatesi nell'esercizio
finanziario scaduto.
Art. 135.
Il preside durante l'anno scolastico affida in temporanea custodia
il materiale didattico e scientifico ai custodia il materiale didattico
e scientifico ai competenti professori, redigendo, a firma propria
e del professore ricevente, altrettanti processi verbali, in doppio
esemplare: l'uno per il professore e l'altro per sé.
I professori debbono curare, sotto la sorveglianza del preside,
la buona conservazione del materiale avuto in custodia.
Art. 136.
Il professore, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha obbligo
di far la riconsegna al preside del materiale didattico e scientifico
avuto in custodia.
In caso di decesso del professore, il preside fa direttamente la
ricognizione del materiale, e ne compila breve relazione, che trasmette
al ministero.
Art. 137.
Il preside che per trasferimento, per collocamento a riposo, o
per altro motivo cessa dal governo di un istituto deve dare consegna
di tutto il materiale mobile al suo successore. Il relativo processo
verbale redatto in triplice originale, insieme con i prospetti delle
variazioni inventariali verificatesi nel periodo di tempo decorso
dall'ultimo prospetto annuale fino al giorno della consegna, debbono
essere rimessi alla ragioneria centrale del ministero della pubblica
istruzione.
Art. 138.
I prospetti e il processo verbale di cui all'articolo precedente
sono redatti, nel caso di decesso del preside, a cura dei suoi eredi
o aventi causa da persona da loro delegata o, se costoro nel termine
di un mese non abbiano provveduto, sono redatti, d'ufficio, da persona
delegata dal ministero in contraddittorio del preside subentrante,
salvo il diritto agli eredi od aventi causa, ed all'amministrazione
di procedere a norma degli artt. 641 e seguenti del regolamento
approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
Art. 139.
Negli istituti, per i quali l'obbligo di provvedere al materiale
didattico e scientifico è passato, a norma dell'art. 103
del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dagli enti locali allo
Stato, si debbono compilare due distinti inventari: l'uno, del materiale
di proprietà dello Stato, l'altro del materiale di proprietà
dell'ente.
Art. 140.
Gli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come
pure del materiale di ordinario consumo occorrente nelle biblioteche
e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negli istituti
in cui il detto materiale è a carico dello Stato, disposte
dal preside, d'accordo coi professori della materia, nei limiti
della ripartizione che il collegio dei professori avrà fatto
dell'assegno annuo dato all'istituto.
Art. 141.
Il ministero può procedere direttamente all'acquisto del
materiale didattico e scientifico, facendone curare la spedizione
all'istituto destinatario direttamente dal fornitore. In tal caso
il preside invia al ministero, oltre i documenti inventariali, se
si tratti di oggetto da inventariarsi, una dichiarazione dalla quale
risulti che la fornitura fu conforme alla ordinazione.
Art. 142.
Negli istituti per i quali l'obbligo di provvedere al materiale
didattico e scientifico è a carico di enti locali, il preside
fa le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente
ogni anno la somma da stanziare all'uopo nella parte ordinaria del
proprio bilancio.
La ripartizione della somma così ottenuta è fatta
dal collegio dei professori.
Art. 143.
Il preside tiene in ordine la registrazione e la contabilità
di tutte le spese e ne rende conto al ministero entro il 30 giugno,
per le somme da questo concesse, e alla provincia o al comune, per
le somme concesse da questi enti, entro il 31 dicembre.
Capo XV. Disposizione finale.
Art. 144.
Sono abrogati i regi decreti 3 febbraio 1901, n. 31, 21 giugno
1885, n. 3413, e 3 dicembre 1896, n. 592, le modificazioni ad essi
apportate con successivi decreti e ogni altra disposizione contraria
al presente regolamento.
|