L'ambasciata italiana presso la santa sede


Dott. Vito La Colla

Tutte le ambasciate del mondo, nelle varie capitali, godono, com'è noto, del privilegio dell'extraterritorialità.
Ciò non significa che il territorio dove sono dislocate sia territorio dello Stato che esse rappresentano - affermazione che si sente fare spesso, in giro, con una certa sicumera - bensì che la stessa area è "come se fosse" territorio della Nazione rappresentata.
In realtà, l'area occupata dall'ambasciata continua a far parte del territorio dello Stato ospitante, ma il privilegio consiste nel fatto che le autorità di Polizia di quest'ultimo non possono, in nessun caso, esercitare i loro poteri dentro il perimetro della legazione. Non possono penetrarvi per indagini o sequestri o interrogatori, non vi possono svolgere indagini su un qualche reato ivi avvenuto, non possono nemmeno esercitarvi un servizio di onore, di scorta a qualche ospite, o durante cerimonie che ivi si svolgono.
Il territorio dell'ambasciata è, per loro, off limits.
A meno che, in casi eccezionali, il diplomatico che ne è a capo non richieda lui stesso l'ingresso degli agenti.
Questa norma, che fu teorizzata per primo, nel Seicento, dal giurista olandese Huig van Groot (conosciuto in Italia con il nome di Grozio), è stata quasi sempre rispettata, anche perchè lo Stato che la infrangesse, oltre ad andare incontro a sanzioni o censure internazionali, si vedrebbe, possibilmente, ripetuta la violazione a suo danno, nella propria ambasciata situata nel Paese la cui legazione è stata violata.
Nel perimetro dell'area extraterritoriale, che lo Stato ospitante si impegna a proteggere dall'esterno, curando che nessuno vìoli la zona immune, il potere è nelle mani del diplomatico del Paese rappresentato, in genere l'ambasciatore. Ma quest'autorità ha dei limiti. Non puo', per esempio, esercitare poteri coercitivi continuati nei confronti di nessuno, nemmeno di persone che lavorano nella legazione, e che hanno la cittadinanza del Paese rappresentato.
Nel caso avvengano reati nell'ambito dell'ambasciata, il rappresentante dello Stato consegna alle autorità di polizia, al di fuori del perimetro, il colpevole, o l'indiziato. Infatti i reati commessi dentro le legazioni continuano ad essere giudicati dalla magistratura del Paese che ospita l'ambasciata, proprio perchè sono stati commessi in territorio dove vige la giurisdizione penale dello Stato ospitante.

Detto questo, per chiarire il tutto, passiamo ad esaminare un caso unico al mondo, quello dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede, a Roma.
Occorre premettere che le ambasciate dei vari Paesi sono accreditate presso la Santa Sede (il governo della Chiesa Cattolica) e non presso lo Stato della Città del Vaticano, la cui esistenza è stata prevista nel 1929 solo per garantire alla Santa Sede una completa sovranità, anche di territorio, allo scopo di evitare ingerenze di altri soggetti statuali.
Lo S.C.V. vive solo in funzione della Santa Sede, che è il suo organo sovrano (il Pontefice).
E' inoltre opportuno notare che queste legazioni, a motivo dell'estrema piccolezza del territorio dello Stato della Città del Vaticano (44 ettari), sono ospitate fuori da detto Stato, in territorio della Repubblica Italiana, nella città di Roma.
Per questo motivo, Roma è la capitale che ha più ambasciate, perché occorre sommare a quelle presso l'Italia anche quelle presso la Santa Sede.
A norma dell'art. 12 del Trattato Lateranense, firmato da Italia e Santa Sede nel febbraio del 1929, tali legazioni possono rimanere nel territorio italiano, dove godono di tutti i privilegi e fruiscono della vigilanza che spetta alle ambasciate presso il Governo italiano.
Pertanto, ad esempio, l'ambasciata dell'Argentina presso la Santa Sede, pur essendo territorio italiano, viene considerata come se fosse territorio argentino, con le limitazioni dette prima. Anche se questa ambasciata - e qui sta la singolarità - non è accreditata presso l'Italia, ma presso il Vaticano.
Arriviamo così ad esaminare il curioso caso dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede.
Se questo edificio, con l'area circostante chiusa dalla recinzione, si trovasse nel territorio di un altro Stato, o addirittura dentro la Città del Vaticano, esso godrebbe dell'extraterritorialità. Siccome, invece, esso si trova già nel territorio italiano, in un viale di Roma, non puo', per forza di cose, essere considerata "come se fosse" territorio italiano!
Lo è già.
Essa giace già, curiosamente, nel territorio dello Stato che rappresenta, e perciò non avrebbe senso una protezione da ingerenze della Nazione ospitante.
Pertanto si puo' dire tranquillamente che l'ambasciata italiana presso la Santa Sede è l'unica ambasciata al mondo ad essere esente dal privilegio dell'extraterritorialità.
Quando vi si svolgono cerimonie, cene diplomatiche, ricevimenti di cariche dello Stato italiano o della Chiesa, all'interno del perimetro entrano dall'esterno gli agenti di Polizia, cosa che non avviene in nessun'altra legazione al mondo. L'ambasciata è aperta, teoricamente, all'ingresso e alle eventuali ispezioni o sequestri che la nostra polizia intenda effettuare, per perseguire reati.
In pratica, però, per salvaguardare i preziosi documenti che vi sono contenuti, e per la segretezza in cui devono essere tenuti gli incartamenti diplomatici, il compito della polizia è in un certo modo frenato e regolato da norme apposite, in modo da non ledere i diritti del Governo italiano e della Santa Sede.
Un caso assimilabile a questo è quello della legazione statunitense presso l'O.N.U., a New York, dove la legazione (anche se qui non siamo in presenza di una rappresentanza presso uno Stato) non gode dell'extraterritorialità, come le altre sedi diplomatiche accreditate presso l'O.N.U., in quanto già territorio statunitense.
Mentre la vasta area dove sorge il Palazzo di Vetro è extraterritoriale, e non vi possono entrare gli agenti degli U.S.A.