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E sicuramente unesperienza condivisa da molti, quella
di relazionarsi con persone che, nel contesto socio-culturale attuale,
caratterizzato da un crescente relativismo filosofico e da un concetto
di umanità sempre più frammentata, mettono in discussione
il loro essere religiosi, ovvero nella peggiore delle
ipotesi non si pongono affatto domande sulle ragioni della propria
esistenza, limitandosi a vivere il momento contingente, lattimo
fuggente, per parafrasare una ben nota espressione. Invero,
tale dubbio può essere talvolta così penetrante e
distruttivo darrivare a compromettere alla radice le ragioni
della propria appartenenza religiosa: non è affatto raro,
in situazioni come quelle esposte, imbattersi addirittura in dichiarazioni
o comportamenti che vorrebbero rinnegare, con efficacia ex tunc,
ad esempio la propria appartenenza alla Chiesa cattolica suggellata
con il Sacramento del Battesimo, e di conseguenza si vorrebbero,
ad esempio, veder cancellati i propri dati personali dal libro dei
battezzati.
Talvolta questi atteggiamenti di radicale rigetto, che come tali
non possono e non devono essere sindacati da alcuno, sono avanzati
e giustificati da un malinteso concetto della riservatezza dei dati
personali, cioè della privacy, che sempre più sta
divenendo un mezzo abusato per il raggiungimento di finalità
terze rispetto a quelle originarie. Di fronte ad una siffatta situazione
ed al crescente numero di persone che chiedono a varie autorità
ecclesiastiche la cancellazione del proprio nome dal libro dei battezzati,
la CEI, in occasione della cinquantesima assemblea generale, tenutasi
nel novembre del 2002, ha elaborato per il tramite del Consiglio
per gli affari giuridici degli Orientamenti a seguito di richieste
di cancellazione dal libro dei battezzati tesi a stabilire
delle direttive di comportamento per le Chiese locali in simili
circostanze [1].
Alcune precisazioni appaiono indispensabili per lesame della
tematica. Anzitutto vi è da dire che lutilizzo del
termine cancellazione, in ordine a questo tipo di richieste,
appare del tutto inappropriato. Il Battesimo è secondo la
Chiesa un Sacramento che conferisce alla persona uno status personale
indelebile quale nuova creatura [2].
In forza di questo principio, appare chiaro che, qualora successivamente
la persona manifesti la volontà di non fare più parte
della Chiesa, questa sua volontà non possa cancellare
ex post un Sacramento che come tale si è svolto validamente
nel passato. E inoltre un assurdo logico nonché un
inutile artificio da giurista-leguleio, quello di credere che tutto
il significato del Sacramento si sostanzi nelle mere annotazioni
parrocchiali raccolte dopo il conferimento dello stesso. Le annotazioni
nel libro dei battezzati infatti, hanno solo il fine di certificare
un fatto storico certamente accaduto, la loro efficacia è
quindi meramente dimostrativa e non certo costitutiva [3].
Credere quindi che la cancellazione del proprio nome dal libro dei
battezzati equivalga allannullamento del Sacramento è
evidentemente unassurdità. Daltra parte, è
del tutto ovvio, che qualora accidentalmente il libro con le annotazioni
vada distrutto, ciò non comporti certo lannullamento
dei battesimi celebrati per le persone in esso iscritte.
Del tutto fuori discussione è inoltre, pensare che quanto
disposto dallart. 13 della legge 675 del 1996 in materia di
conservazione dei dati personali, sia applicabile alla Chiesa cattolica
e quindi nel caso di specie, che si possa produrre domanda ex art.
13 alle parrocchie chiedendo che i propri dati personali eventualmente
iscritti siano cancellati [4].
La Chiesa cattolica ai sensi dellarticolo 7 della Costituzione
è indipendente e sovrana nel proprio ordine, essa è
un ordinamento giuridico originario che ha pieno diritto di raccogliere,
trattare e detenere i dati personali dei fedeli per i suoi fini
istituzionali. Ciò corrisponde infatti oltre che a consolidati
principi di diritto internazionale a costanti dichiarazioni anche
da parte dellAutorità garante istituita ai sensi dellart.
29 della 675/1996. [5]
La pretesa richiesta di cancellazione quindi, si deve
certamente ridimensionare fino a ridursi alla semplice richiesta
di annotare a margine del libro dei battezzati della volontà
dellistante di non appartenere alla Chiesa cattolica [6].
In tal caso la CEI con il documento succitato dispone, in concreto,
le modalità di gestione della pratica da parte delle singole
chiese locali e le relative conseguenze di ordine canonico a carico
dellistante.
Anzitutto la richiesta di annotazione a margine va presentata in
forma scritta presso la parrocchia presso la quale si ha notizia
essere stati battezzati. Il parroco, ricevuta tale richiesta, accerterà
la corrispondenza dei dati contenuti nel libro dei battezzati con
quelli dellistanza e in caso di riscontro positivo, inoltra
la richiesta allufficio dellOrdinario diocesano. Il
Vescovo diocesano, valutata la richiesta può emettere un
apposito decreto con il quale ordina al parroco di annotare a margine
del libro dei battezzati la dichiarazione di non-appartenenza alla
Chiesa cattolica e nello stesso momento dispone le congruenti conseguenze
di ordine canonico che da una tale affermazione [7]
discendono, cioè:
§ esclusione dai Sacramenti;
§ privazione delle esequie ecclesiastiche;
§ esclusione dallincarico di padrino per Battesimo e
Cresima.
Una volta che il parroco abbia ottenuto il decreto, deve darne
immediata e dettagliata comunicazione a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento allinteressato allegando altresì copia
autentica del provvedimento dellOrdinario. Contestualmente
si provvederà allannotazione in calce al libro.
In conclusione, appare opportuno sottolineare che questo scritto
non si pone lobiettivo di rendere più agevole lesperimento
di tali procedure per coloro i quali volessero intraprenderle, anzi
al contrario si è inteso dimostrare, da un lato, limpossibilità
della rimozione del Sacramento del Battesimo qualora questo sia
stato conferito e, dallaltro, che sulle registrazioni parrocchiali
relative al Battesimo non possono essere avanzati diritti sulla
base della legge 675/1996: lo strumento che si utilizza è
quindi, evidentemente, inappropriato per le finalità che
i promotori di tali istanze si pongono.
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