Battesimo e diritto alla privacy

Modalità di gestione delle richieste di “cancellazione” dei propri dati dal libro dei battezzati, limiti alla 675/1996


Dott. Giulio Boldrin

E’ sicuramente un’esperienza condivisa da molti, quella di relazionarsi con persone che, nel contesto socio-culturale attuale, caratterizzato da un crescente relativismo filosofico e da un concetto di umanità sempre più frammentata, mettono in discussione il loro essere “religiosi”, ovvero nella peggiore delle ipotesi non si pongono affatto domande sulle ragioni della propria esistenza, limitandosi a vivere il momento contingente, “l’attimo fuggente”, per parafrasare una ben nota espressione. Invero, tale dubbio può essere talvolta così penetrante e distruttivo d’arrivare a compromettere alla radice le ragioni della propria appartenenza religiosa: non è affatto raro, in situazioni come quelle esposte, imbattersi addirittura in dichiarazioni o comportamenti che vorrebbero rinnegare, con efficacia ex tunc, ad esempio la propria appartenenza alla Chiesa cattolica suggellata con il Sacramento del Battesimo, e di conseguenza si vorrebbero, ad esempio, veder cancellati i propri dati personali dal libro dei battezzati.

Talvolta questi atteggiamenti di radicale rigetto, che come tali non possono e non devono essere sindacati da alcuno, sono avanzati e giustificati da un malinteso concetto della riservatezza dei dati personali, cioè della privacy, che sempre più sta divenendo un mezzo abusato per il raggiungimento di finalità terze rispetto a quelle originarie. Di fronte ad una siffatta situazione ed al crescente numero di persone che chiedono a varie autorità ecclesiastiche la cancellazione del proprio nome dal libro dei battezzati, la CEI, in occasione della cinquantesima assemblea generale, tenutasi nel novembre del 2002, ha elaborato per il tramite del Consiglio per gli affari giuridici degli “Orientamenti a seguito di richieste di cancellazione dal libro dei battezzati” tesi a stabilire delle direttive di comportamento per le Chiese locali in simili circostanze [1].

Alcune precisazioni appaiono indispensabili per l’esame della tematica. Anzitutto vi è da dire che l’utilizzo del termine “cancellazione”, in ordine a questo tipo di richieste, appare del tutto inappropriato. Il Battesimo è secondo la Chiesa un Sacramento che conferisce alla persona uno status personale indelebile quale “nuova creatura” [2]. In forza di questo principio, appare chiaro che, qualora successivamente la persona manifesti la volontà di non fare più parte della Chiesa, questa sua volontà non possa “cancellare” ex post un Sacramento che come tale si è svolto validamente nel passato. E’ inoltre un assurdo logico nonché un inutile artificio da giurista-leguleio, quello di credere che tutto il significato del Sacramento si sostanzi nelle mere annotazioni parrocchiali raccolte dopo il conferimento dello stesso. Le annotazioni nel libro dei battezzati infatti, hanno solo il fine di certificare un fatto storico certamente accaduto, la loro efficacia è quindi meramente dimostrativa e non certo costitutiva [3]. Credere quindi che la cancellazione del proprio nome dal libro dei battezzati equivalga all’annullamento del Sacramento è evidentemente un’assurdità. D’altra parte, è del tutto ovvio, che qualora accidentalmente il libro con le annotazioni vada distrutto, ciò non comporti certo l’annullamento dei battesimi celebrati per le persone in esso iscritte.

Del tutto fuori discussione è inoltre, pensare che quanto disposto dall’art. 13 della legge 675 del 1996 in materia di conservazione dei dati personali, sia applicabile alla Chiesa cattolica e quindi nel caso di specie, che si possa produrre domanda ex art. 13 alle parrocchie chiedendo che i propri dati personali eventualmente iscritti siano cancellati [4]. La Chiesa cattolica ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione è indipendente e sovrana nel proprio ordine, essa è un ordinamento giuridico originario che ha pieno diritto di raccogliere, trattare e detenere i dati personali dei fedeli per i suoi fini istituzionali. Ciò corrisponde infatti oltre che a consolidati principi di diritto internazionale a costanti dichiarazioni anche da parte dell’Autorità garante istituita ai sensi dell’art. 29 della 675/1996. [5]

La pretesa richiesta di “cancellazione” quindi, si deve certamente ridimensionare fino a ridursi alla semplice richiesta di annotare a margine del libro dei battezzati della volontà dell’istante di non appartenere alla Chiesa cattolica [6]. In tal caso la CEI con il documento succitato dispone, in concreto, le modalità di gestione della pratica da parte delle singole chiese locali e le relative conseguenze di ordine canonico a carico dell’istante.

Anzitutto la richiesta di annotazione a margine va presentata in forma scritta presso la parrocchia presso la quale si ha notizia essere stati battezzati. Il parroco, ricevuta tale richiesta, accerterà la corrispondenza dei dati contenuti nel libro dei battezzati con quelli dell’istanza e in caso di riscontro positivo, inoltra la richiesta all’ufficio dell’Ordinario diocesano. Il Vescovo diocesano, valutata la richiesta può emettere un apposito decreto con il quale ordina al parroco di annotare a margine del libro dei battezzati la dichiarazione di non-appartenenza alla Chiesa cattolica e nello stesso momento dispone le congruenti conseguenze di ordine canonico che da una tale affermazione [7] discendono, cioè:

§ esclusione dai Sacramenti;

§ privazione delle esequie ecclesiastiche;

§ esclusione dall’incarico di padrino per Battesimo e Cresima.

Una volta che il parroco abbia ottenuto il decreto, deve darne immediata e dettagliata comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’interessato allegando altresì copia autentica del provvedimento dell’Ordinario. Contestualmente si provvederà all’annotazione in calce al libro.

In conclusione, appare opportuno sottolineare che questo scritto non si pone l’obiettivo di rendere più agevole l’esperimento di tali procedure per coloro i quali volessero intraprenderle, anzi al contrario si è inteso dimostrare, da un lato, l’impossibilità della rimozione del Sacramento del Battesimo qualora questo sia stato conferito e, dall’altro, che sulle registrazioni parrocchiali relative al Battesimo non possono essere avanzati diritti sulla base della legge 675/1996: lo strumento che si utilizza è quindi, evidentemente, inappropriato per le finalità che i promotori di tali istanze si pongono.

 

[1] Cfr. CEI, 50^ Assemblea Generale, Comunicato finale, n. 7. “In seguito a diverse richieste di chiarimenti e indicazioni circa la procedura da adottare nel caso che un fedele chieda di essere cancellato dal registro dei battezzati, sono stati esposti ai Vescovi alcuni orientamenti che tengono conto delle “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (decreto generale del 30 ottobre 1999) nel rispetto delle convinzioni religiose, che rientrano tra i dati cosiddetti “sensibili”. La procedura prevede che all’istanza del richiedente, inoltrata al parroco della parrocchia dove è stato celebrato il battesimo, debba seguire la comunicazione all’interessato dell’avvenuta annotazione sul registro della volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica (e non, quindi, della cancellazione dell’atto di battesimo). Non si tratta pertanto di annullare il fatto del battesimo, che resta indelebile. L’annotazione richiede una previa autorizzazione dell’Ordinario del luogo. Tale annotazione, ovviamente, comporta per il richiedente una reale esclusione dalla vita sacramentale della Chiesa”.

[2] Cfr. can. 849 e Catechismo della Chiesa cattolica n. 1272.

[3] Cfr. can. 877 - §1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.

[4] L’Autorità garante, già pronunciatasi più volte in materia, stabilisce infatti che: in primo luogo non si può in casi come questi parlare di cancellazione di dati trattati in violazione di legge, ovvero di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 13, comma 1). Questo, anche se la persona richiedente abbia interrotto ogni rapporto con la Chiesa cattolica da anni e non vi sia, dunque, alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati. La mancata cancellazione dei dati e delle "tracce" del battesimo, inoltre, non lede secondo il Garante, il soggettivo "diritto all'oblio" e quindi il diritto a tutelare la propria identità.

[5] Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 29.

[6] Cfr. Garante dati personali, Bollettino n. 30 “Cittadini e Società dell’Informazione”, lug-ago 2002, pp. 18 e ss.

[7] Si noti che l’Ordinario diocesano “può” e non “deve” emettere il decreto di cui trattasi. Questa discrezionalità non è sindacabile in quanto l’ordinamento giuridico italiano non può ingerirsi in quello della Chiesa, obbligando quindi i suoi ministri ad assumere determinati atti o provvedimenti.