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Indice del provvedimento
Concordato
Trattato
Allegato
IV: convenzione finanziaria
1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti
in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (1)
(1) La Corte costituzionale: ha dichiarato
l'inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo
dell'art. 1, limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e
23 del Trattato c all'intero contenuto del Concordato, con sentenza
2-7 febbraio 1978, n. 16 (infra, p. 684); ne ha dichiarato la parziale
illegittimità, nella parte in cui dà esecuzione ai
commi 4° 5° e 6° dell'art. 34 conc., con sentenza 22
genaio-2 febbraio 1982, n. 18 (infra, p. 688 s.); ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
nella parte concernente l'art. 16, comma 2° del Trattato, con
ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26 (infra, p. 692); ha dichiarato
l'inammissibilità delle questioni di legittimità nella
parte concernente l'art. 11 del Trattato con sentenza 6-8 giugno
1988, n. 609 (infra, p. 700).
2. Le opere e le espropriazioni da compiersi
in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica
utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore
di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni
dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata
in base a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione
del lavori pubblici ed approvata dal Ministro.
In caso di mancata accettazione della stima da parte del proprietari,
la indennità sarà fissata inappellabilmente da un
collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro
per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo
presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità,
ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta
opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente
accettata (1).
(1) R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (in Gazz.
Uff. 4 novembre 1929, n. 256) convertito in legge 30 dicembre 1929,
n. 2328, ha cosi integrato l'art. 2: « Articolo unico. Tra
le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27
maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la
sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia
presso la Santa Sede».
3. Con regio decreto su proposta del Ministro
per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti
per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte
in bilancio le necessarie variazioni.
4. La presente legge entrerà in vigore
con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato (1).
(1) Lo scambio delle ratifiche è
avvenuto il 7 giugno 1929 (vedasi Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133).
TRATTATO
FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'.
Premesso:
Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto
la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente
con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti,
che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte
Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione
di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza
per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla
Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed
irrevocabile la «questione romana », sorta nel 1870
con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di
Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur
nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità
di costituire, con particolari modalità, la Città
del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena
proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione
sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà
Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare
un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè,
per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il
signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per
parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati
i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma,
hanno convenuto negli articoli seguenti:
1. L'Italia riconosce e riafferma il principio
consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel
quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello Stato (1).
(1) Il principio è considerato non
più in vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo
del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).
2. L'Italia riconosce la sovranità della
Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla
sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze
della sua missione nel mondo.
3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione
sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte
le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città
del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui
al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati
nella pianta che costituisce l'allegato 1 del presente Trattato,
del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte
della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente
aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità
italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della
Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico,
e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta
Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità
competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse
di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito
del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero
invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno
al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del
loro prolungamento.
4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva,
che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano,
importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza
da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità
che quella della Santa Sede.
5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito
nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore dei presente
Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano
dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da
ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà
a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza
di San Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili
ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà
direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi.
disinteressandosene lo Stato italiano.
6. L'Italia provvederà, a mezzo degli
accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città
del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello
Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella
Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata
pianta (allegato 1) e mediante la circolazione di veicoli propri
del Vaticano sulle ferrovie italiane (1).
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche
cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano (2).
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi
pubblici (3).
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano
e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione
degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che
in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per
la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri
e degli aeromobili della Città del Vaticano (4).
(1) Si veda il R.D. 5 luglio 1934, n. 1350,
che ha dato esecutorietà alla Convenzione ferroviaria stipulata
fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933; lo scambio delle
ratifiche ebbe luogo il 12 settembre 1934.
(2) Si vedano: la Convenzione per la esecuzione dei servizi postali,
firmata in Roma il 29 luglio 1929, e la Convenzione per la esecuzione
dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre
1929, rese esecutive con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182; l'Accordo
addizionale fra la Santa Sede e l'Italia in materia di servizi radiofonici
del 5 aprile 1939; il D.M. 15 gennaio 1952, di adeguarnento delle
tariffe postali con la Città del Vaticano; la legge 13 giugno
1952, n. 680, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa
Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di
Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano
l'8 ottobre 1951; lo Scambio di Note tra Italia e Santa Sede relativo
al Passetto di Borgo del 18 maggio 1991.
(3) Si vedano: il R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725, di approvazione
della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia del 4
ottobre 1934, con efficaciaretro attiva al 10 ottobre; il R.D. 16
giugno 1938, n. 1055, di approvazione deIla Convenzione stipulata
in Roma, fra la Santa Sede e il regno d'Italia, il 28 aprile 1938,
concernente il servizio di polizia mortuaria. La materia monetaria
è stata regolata da convenzioni successive di durata decennale,
l'ultima delle quali, conclusa nello Stato Città del Vaticano
il 9 agosto 1971, è stata ratificata ed eseguita con legge
12 aprile 1973, n. 196.
(4) Si veda la Convenzione per disciplinare la circolazione degli
autoveicoli nei territori dello Stato Città del Vaticano
e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929, resa
esecutiva con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182.
7. Nel territorio italiano intorno alla Città
del Vaticano il Governo si impegna a non permettere nuove costruzioni,
che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine,
alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta
Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità
alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili
di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove
non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15,
qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la
Città del Vaticano, si farà di comune accordo.
8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo
Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione
a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la
provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della
Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano
contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e
con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona
del Presidente della Repubblica (1).
(1) Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p.
9. In conformità alle norme del diritto
internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede
tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del
Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una
temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione
nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono
di detta residenza (1).
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede,
le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della
legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra
previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno
in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità
della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio della Repubblica
italiana, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge
personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa
Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona
che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato
cui essa appartiene.
(1) Si veda lo scambio di note diplomatiche
23 luglio-17 agosto 1940, che rende applicabile la norma anche ai
cittadini italiani facenti parte delle rappresentanze pontificie
all'estero, compresi in appositi ruoli della Santa Sede, per la
durata del loro ufficio all'estero, considerati a tal fine come
se avessero stabile residenza nella Città del Vaticano.
10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti
alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi
fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini
del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia
esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione
di carattere personale (1).
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati
dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio
fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed
agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti
fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati
in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che
annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori
della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della
Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento,
investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma
gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in
virtù delle leggi della Repubblica.
(1) Si veda il R.D. 27 ottobre 1932, n.
1422, di esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre
1932, fra la Santa Sede e il Governo del regno d'Italia.
11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica
sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo
le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei
corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei
beni immobili (1).
(1) Si vedano l'art. 2 del Protocollo del
15 novembre 1984 ed il punto 111 della lettera del Prefetto del
Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, infra, rispettivamente
p. 249 e p. 252 s. La Corte costituzionale con sentenza 6-8 giugno
1988, n. 609 (infra, p. 700) ha dichiarato inammissibili le questioni
di legittimità della norma.
12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto
di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto
internazionale
Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a
godere nella Repubblica di tutte le prerogative ed immunità,
che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale,
e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano
godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale,
anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.
Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni
caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti,
alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei
Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali
rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore
italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia,
il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini
del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna
con atto del 9 giugno 1815 (1).
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio
di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici
della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice
godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello
stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto
degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.
(1) R.D. 17 giugno 1929, n. 1146, ha istituito
l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.
In ordine al decanato si vedano ora anche gli artt. 14 e 16, n.
3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del
18 aprile 1961, sottoscritta dall'Italia il 14 marzo 1962, ratificata
ed eseguita con legge 9 agosto 1967, n. 804.
13. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in
Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici
annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione
della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando
altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme
stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione perla detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria
del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere
(allegato 11, 9).
14. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte
le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato 11, 4), quali ora
si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché
si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone
la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato,
la Villa Barberini in Castel Gandolfò con tutte le dotazioni
attinenze e dipendenze (II, 5) (1).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord
del Colle Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda
Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi
vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli
enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà
dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti
alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire
sono indicati nell'allegata pianta (allegato II, 12).
L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera
proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla
Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della
Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze
(allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori
entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
(1) Modificato dalla legge 21 marzo 1950,
n. 178, di ratifica e di esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede
e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale
costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo - Albano Laziale,
concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.
15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli
alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della
Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna,
il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi
(ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli
(1), il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e
gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà
di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del
territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità
riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici
di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre
chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle
medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento
del Sommo Pontefice.
(1) Alcune modifiche sono state apportate
con: scambio di note 25-30 gennaio 1937; D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947,
n. 664; D.Lgs.vo 10 aprile 1948, n. 1080; legge 25 ottobre 1982,
n. 884; scambio di note 8 agosto-7 settembre 1987; scambio di note
18 maggio 1991. Si veda, inoltre, la nota 1 all'art. 14.
16. Gli immobili indicati nei tre articoli
precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti
pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale,
Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi
di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San
Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno
mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno
esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso
lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente (1).
E' in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti
immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti,
l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi
da parte di autorità governative, provinciali e comunali
Italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle
nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica (1).
(1) Si veda l'art. 2 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nonché,
da ultimo, l'art. 7.4, lett. c, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e l'art.
7.1 lett. e) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421). Inoltre, si segnala che gli immobili di
cui agli artt. 13-16 non sono soggetti all'accertamento generale
dei fabbricati, ai sensi degli artt. 6.3, lett. e del R.D.L. 13
aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e 38.2, lett. b, del D. P. R.
1 ' dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.).
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n.
26, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
del secondo comma. Vedasi infra, p. 692.
17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute
dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica
e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di
Roma, a dignita, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno
nel territorio italiano esenti, a decorrere dal l° gennaio 1929,
da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro
ente (1).
(1) Si veda l'art. 3 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601.
18. 1 tesori d'arte e di scienza esistenti
nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno
visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla
Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.
19. I diplomatici e gli inviati della Santa
Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa
Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla
Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza,
vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra
formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano.
Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare
passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano
all'estero.
20. Le merci provenienti dall'estero e dirette
alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni
od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque
punto del confine italiano ed in qualunque porto della Repubblica
al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti
doganali e daziari (1)
(1) Si vedano le circolari Min. Finanze
e Min. Comunicazioni 28 luglio 1930, che hanno dato esecuzione alla
Convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città
del Vaticano del 30 giugno 1930, entrata in vigore il l' agosto
successivo, ed integrata con Accordo del 17-31 novembre 1949. Si
veda anche l'art. 71 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli
onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche
fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti,
cittadini della medesima (1).
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo
speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso
dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che
non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale
dei medesimi.
Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della
Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque
possano turbare le adunanze del Conclave.
Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori
della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti
dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi
chiamati a parteciparvi.
(1) Si vedano l'art. 105 disp. att. c.p.c.
(Forma speciale di esame testimoniale) e l'art. 351 c.c. (Dispensa
dall'ufficio tutelare). Gli artt. 356 (Norme relativi all'assunzione
di determinati testimoni) e 453 (Casi in cui i testimoni o i periti
possono assumersi a domicilio) del c.p.p. del 1930, nelle parti
relative all'assunzione delle testimonianze dei Cardinali, non trovano
riscontro nel codice vigente.
Si segnala altresì che a norma dell'art. 16 del D.P.R. 28
ottobre 1985, n. 782 il personale della Polizia di Stato ed i reparti
inquadrati sono tenuti a rendere il saluto al Sommo Pontefice. Inoltre
l'art. 40 prescrive in generale che i servizi di rappresentanza
sono disposti o autorizzati dai Prefetti anche nelle cerimonie religiose.
22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione
che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o
in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio
alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città
del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato
nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro
contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone,
che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate
di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi
dalle leggi di ambedue gli Stati (1)
Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti
che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art.
15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare
gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.
(1) In forza degli artt. 4 s. della legge
7 giugno 1929, n. II dello Stato della Città del Vaticano
sulle Fonti del diritto è ivi ancora vigente il codice penale
del Regno d'Italia (R.D. 30 giugno 1889, n. 6133).
23. Per l'esecuzione nella Repubblica delle
sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si
applicheranno le norme del diritto internazionale (1).
Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti
gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati
da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle
autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose
e concernenti materie spirituali o disciplinari (2).
(1) Si veda la legge 13 aprile 1933, n.
379, per la esecutorietà della Convenzione con dichiarazione
annessa, stipulata in Roma tra la Santa Sede e l'Italia il 6 settembre
1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
(2) Si veda, al riguardo, il n. 2, lett. c), del Protocollo addizionale
all'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).
24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità
che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa
vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali
fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale
oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello
alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere
la sua potestà morale e spirituale.
In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà
sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.
25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente
al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo
e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti
della Santa Sede verso l'Italia.
26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi,
i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente
quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed
indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della
Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente
ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la " questione
romana " e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di
Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano (1).
Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del
Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.
E' abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione
contraria al presente Trattato.
(1) Del mutamento della forma istituzionale
dello Stato venne dato atto con lo scambio di note fra la Santa
Sede e l'Italia del 9-21 agosto 1946, con il quale fu modificato
l'art. 20 del Concordato.
27. Il presente Trattato, non oltre quattro
mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo
Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto
stesso dello scambio delle ratifiche.
Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.
Seguono:
Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città
del Vaticano.
Allegato II: Piante degli immobili . con privilegio di extraterritorialità
e con esenzione da espropriazione e da tributi (Tavole XII).
Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da
tributi' (Tavole VIII).
Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).
ALLEGATO IV. - CONVENZIONE
FINANZIARIA
[Con r.d. 27 maggio 1929, n. 851, sono state
dettate le norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria].
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.
Si premette:
Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della
stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente
composta la " questione romana ", hanno ritenuto necessario
regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante
del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti
subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San
Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli
enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della
Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo
anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni
economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto
di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo,
domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato,
la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi
lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche
solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo
Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento
di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno
convenuto:
l. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio
delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000
(settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente
alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore
(col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire
italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto
sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con
l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.
3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione
del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno
esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini
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