La problematica del
crocifisso e delle immagini sacre nei luoghi pubblici:
una rassegna giurisprudenziale e normativa


dott. Luca Martini


SOMMARIO:

- Introduzione

- Il quadro normativo

- Il quadro giurisprudenziale

a) La Corte Costituzionale: le sentenze dal 1979 al 1997

b) La Corte di Cassazione: la sentenza del 1 marzo 2000, n. 439

c) Il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 27 aprile 1988, n. 63

- La dottrina

- La più recente rassegna stampa

 

- Introduzione

Il tema del crocifisso e delle immagini sacre esposte in luoghi pubblici è assurto in questi giorni prepotentemente all'attenzione della opinione pubblica, grazie anche alla recente proposta di legge n. 2749, recante «Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica», avanzata dalla parte leghista dell'attuale governo di centro destra, ed è stata presentata il 15 maggio del 2002, strutturata in 5 articoli.

La stampa si era già occupata negli ultimi mesi della annosa questione in commento, riportando alcuni casi clamorosi avvenuti nel nostro Paese, tra i quali ricordiamo quello di OmelIa Orlandini, insegnante di una scuola media di Melara (La Spezia), che senza il consenso del preside e degli organi collegiali aveva tolto il crocifisso dalla parete in quanto potenzialmente lesivo della identità religiosa di un bambino musulmano della classe.

I mass media avevano immediatamente colto la problematica, promuovendo dibattiti (come quello della trasmissione televisiva "Porta a Porta" del 5 novembre 2001, condotta dal giornalista Bruno Vespa, durante la quale il Presidente dell’Unione musulmani d’Italia, Adel Smith, rilanciava l'idea di eliminare il crocifisso dalle aule italiane, tenuto conto della possibilità di turbamento che l’immagine di un cadavere in miniatura crocifisso poteva avere nei confronti degli alunni) e articoli sulla stampa quotidiana (quasi tutte le principali testate italiane si sono occupate della vicenda).

Questo dibattito ha portato alla presentazione di interpellanze parlamentari e di interrogazioni, volte a porre in discussione i simboli e i valori su cui si fonda la nostra comunità, non solo per il significato che rivestono per i credenti, ma anche per l’importanza storica, civile e culturale che assumono per il nostro Paese. Questi atti hanno poi portato alla presentazione del predetto progetto di legge, che oggi genera dubbi, discussioni e scontri, di natura sia politica che sociale

In questo breve e sintetico contributo, cercheremo di analizzare da un lato il quadro normativo inerente l'esposizione delle immagini sacre nei locali pubblici, e, dall'altro, la produzione giurisprudenziale sul tema, riportando non solo le massime, ma anche, ove possibile, il testo delle sentenze per esteso, cercando di dare una panoramica il più possibile obiettiva, svincolandoci da giudizi politici, morali o sociali, privilegiando l'aspetto meramente giuridico ed evitanto qualsivoglia presa di posizione.

Il materiale qui raccolto è frutto di una attenta ricerca giurisprudenziale, operata sia cartaceamente che telematicamente, attraverso i documenti reperiti nella rete. A questo proposito, si ringraziano i seguenti siti internet, dai quali è tratta parte dell'analisi normativa (www.ufficioirc.arcidiocesi.palermo.it) ed alcuni provvedimenti giurisprudenziali (www.uaar.it; www.giurisprudenza.unimi.it/~olir).

- Il quadro normativo (In parte tratto dal sito www.ufficioirc.arcidiocesi.palermo.it)

Le norme sull’esposizione del crocifisso risalgono in gran parte agli anni ‘20 del secolo scorso e concernono la presenza del crocifisso stesso nelle aule scolastiche (due circolari della Pubblica Istruzione, la prima del 22 novembre 1922, 1a seconda del 26 maggio 1926), negli uffici pubblici in genere (un’ordinanza ministeriale dell'11 novembre 1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie, con una Circolare del Ministro Rocco, Ministero di Grazia e Giustizia, Div. III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, recante "Collocazione del Crocefisso nelle aule di udienza", di cui riportiamo di seguito il testo per esteso:

"Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all'altissima funzione della giustizia".

In materia scolastica si ricordano, inoltre, le norme regolamentari contenute nell’art. 118 del Regio decreto n. 965 del 1924 e del Regio Decreto n. 1297 del 1928, le cui disposizioni, sebbene non siano mai state espressamente abrogate, non trovano più applicazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico della scuola di ogni ordine e grado (link al sito www.qualitascuola.it). Entrambi i provvedimenti si rifanno all’art. 140 del Regio Decreto n. 4336 del 1860, contenente il regolamento per l’istruzione elementare di attuazione della legge n. 3725 del 1859 (c.d. legge Casati), che prescriveva il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.

Per quanto concerne il Regio Decreto del 1924, riguardante le norme sull’ istruzione secondaria, art. 118 citato dichiara, tra l’altro, che «ogni aula ha l’immagine del crocifisso».

Contenuto simile al precedente si rinviene nel predetto Regio Decreto del 1928 relativo al «Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare».

In tempi più recenti, con la circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento delle scuole dell’obbligo anche i crocifissi.

Di un certo interesse, si ricorda anche la nota del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1 (in risposta alla nota del Ministero della Giustizia del 29/5/1984, protocollo 612/1/4) con la quale il Ministero dell‘interno - per giustificare il mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie - ha dichiarato, tra l’altro «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e che «il crocifisso è il simbolo di questa nostra civiltà» e «il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica».

Infine, si segnalano la Legge 25 marzo 1985, n.121, recante "Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", nonchè il testo base dell'accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ovvero la Legge 27 maggio 1929, n.847, recante "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio".


- Il quadro giurisprudenziale

a) La Corte Costituzionale: le sentenze dal 1979 al 1997

Dell'argomento in commento, si è occupata a lungo la Corte Costituzionale, a partire dal 1979:

- Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre 1979, n. 117 - vai alla sentenza per esteso

"Sono illegittimi, per violazione dell'art. 19 cost., gli art. 251, 2°comma, c. p. c., nonché, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 142, 1° comma, 316, 2° comma, 329, 1° comma, e 449, 2° comma, c. p. p., nella parte in cui riferiscono anche ai non credenti l'obbligo del giudice di ammonire i testimoni sull'importanza religiosa del giuramento e l'obbligo dei testimoni stessi di prestarlo nei confronti della divinità"

In seguito, la Consulta è ritornata sul tema con altre quattro sentenze importanti, che arrivano fino al 1997, e di cui si riportano di seguito sia le massime che il testo per esteso, quest'ultimo tramite apposito collegamento ipertestuale:

- Corte Costituzionale, sentenza 12 aprile 1989, n. 203 - vai alla sentenza per esteso

"E' infondata, nei sensi di cui in motivazione (ove si rileva che l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo e per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, l. 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b, n. 2, protocollo addizionale, in riferimento agli art. 2, 3 e 19 cost."

- Corte Costituzionale, sentenza 19 dicembre 1991, n. 467 - vai alla sentenza per esteso

"E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, 3° comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 (norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare; è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 2° comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 19 cost., dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe"

- Corte Costituzionale, sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 - vai alla sentenza per esteso

"E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 2, 3, 19 cost., l'art. 238 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" contenute nel suo comma 2, e alle parole "religiosa e" contenute nel suo comma 1. Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 2, 3 e
19 cost., l'art. 238 comma 2 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" e l'art. 238 comma 1, seconda proposizione, c.p.c., limitatamente alle parole "religiosa e", in quanto - posto che gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico - costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso - il giuramento "decisorio" , così come disciplinato dall'art. 238 c.p.c., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una precrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità, o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle questioni civili e l'"ordine" delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238 comma 2 c.p.c. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al comma 1 del medesimo articolo - nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento - avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel comma 2.
"

- Corte Costituzionale, sentenza 14 Novembre 1997 n. 329 - vai alla sentenza per esteso

"E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 comma 1, e 8 comma 1 cost., l'art. 404 comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anzichè la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p., sia perchè, nella visione costituzionale attuale, la "ratio" differenziatrice - che ispirò il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione - non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; sia perchè, in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perchè il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3 comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicchè non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate"


b) La Corte di Cassazione: la sentenza del 1 marzo 2000, n. 439 - vai alla sentenza per esteso

Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza, della quale riportiamo la massima (non ufficiale) e che invitiamo a leggere in versione integrale.

"La bestemmia contro i "simboli e le persone venerati nella religione dello Stato", tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come reato, come stabilito anche dalla corte costituzionale, che indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di "tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse": pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio "pubblico" della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose"

c) Il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 27 aprile 1988, n. 63 - vai al parere per esteso

Infine, la panoramica giurisprudenziale si chiude con questo parere, di grande importanza, reso dal Consiglio di Stato nel 1988.

"Le norme dell'art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'all. C al r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica."


- La dottrina

Ricordiamo, infine, l'interessante dibattito nato sulle pagine del forum dei "Quaderni Costituzionali", ospitato dal sito dell'Università di Ferrara, contenente interventi ed opinioni di professori, dottorandi, avvocati, ricercatori e cultori della materia, di cui indichiamo, di seguito, i nomi: Stefano Ceccanti, Salvatore Prisco, Rosanna Tosi, Andrea Guazzarotti, Marco Olivetti, Raffaele Coppola, Giovanni Di Cosimo, Francesco Patruno, Giovanni Cimbalo, Nicola Recchia e Giovanni Di Cosimo.

L'indirizzo è:

http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/lib%20rel.htm


- La più recente rassegna stampa

Dal sito del Ministero dell'Iistruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica la rassegna stampa degli articoli pubblicati sui maggiori giornali italiani in relazione alla questione in oggetto.

L'indirizzo è:

http://www.istruzione.it/prehome/rassegna/index.html