SOMMARIO:
- Introduzione
-
Il quadro normativo
-
Il quadro giurisprudenziale
a) La
Corte Costituzionale: le sentenze dal 1979 al 1997
b) La Corte di Cassazione:
la sentenza del 1 marzo 2000, n. 439
c) Il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 27 aprile
1988, n. 63
-
La dottrina
-
La più recente rassegna stampa
- Introduzione
Il tema del crocifisso e delle immagini sacre
esposte in luoghi pubblici è assurto in questi giorni prepotentemente
all'attenzione della opinione pubblica, grazie anche alla recente
proposta di legge n. 2749,
recante «Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso
in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della
Repubblica», avanzata dalla parte leghista dell'attuale
governo di centro destra, ed è stata presentata il 15 maggio
del 2002, strutturata in 5 articoli.
La stampa si era già occupata negli
ultimi mesi della annosa questione in commento, riportando alcuni
casi clamorosi avvenuti nel nostro Paese, tra i quali ricordiamo
quello di OmelIa Orlandini, insegnante di una scuola media di Melara
(La Spezia), che senza il consenso del preside e degli organi collegiali
aveva tolto il crocifisso dalla parete in quanto potenzialmente
lesivo della identità religiosa di un bambino musulmano della
classe.
I mass media avevano immediatamente
colto la problematica, promuovendo dibattiti (come quello della
trasmissione televisiva "Porta a Porta" del 5 novembre
2001, condotta dal giornalista Bruno Vespa, durante la quale il
Presidente dellUnione musulmani dItalia, Adel Smith,
rilanciava l'idea di eliminare il crocifisso dalle aule italiane,
tenuto conto della possibilità di turbamento che limmagine
di un cadavere in miniatura crocifisso poteva avere nei confronti
degli alunni) e articoli sulla stampa quotidiana (quasi tutte le
principali testate italiane si sono occupate della vicenda).
Questo dibattito ha portato alla presentazione
di interpellanze parlamentari e di interrogazioni, volte a porre
in discussione i simboli e i valori su cui si fonda la nostra comunità,
non solo per il significato che rivestono per i credenti, ma anche
per limportanza storica, civile e culturale che assumono per
il nostro Paese. Questi atti hanno poi portato alla presentazione
del predetto progetto di legge, che oggi genera dubbi, discussioni
e scontri, di natura sia politica che sociale
In questo breve e sintetico contributo, cercheremo
di analizzare da un lato il quadro normativo inerente l'esposizione
delle immagini sacre nei locali pubblici, e, dall'altro, la produzione
giurisprudenziale sul tema, riportando non solo le massime, ma anche,
ove possibile, il testo delle sentenze per esteso, cercando di dare
una panoramica il più possibile obiettiva, svincolandoci
da giudizi politici, morali o sociali, privilegiando l'aspetto meramente
giuridico ed evitanto qualsivoglia presa di posizione.
Il materiale qui raccolto è frutto di
una attenta ricerca giurisprudenziale, operata sia cartaceamente
che telematicamente, attraverso i documenti reperiti nella rete.
A questo proposito, si ringraziano i seguenti siti internet, dai
quali è tratta parte dell'analisi normativa (www.ufficioirc.arcidiocesi.palermo.it)
ed alcuni provvedimenti giurisprudenziali (www.uaar.it;
www.giurisprudenza.unimi.it/~olir).
- Il quadro
normativo (In parte tratto dal
sito www.ufficioirc.arcidiocesi.palermo.it)
Le norme sullesposizione del crocifisso
risalgono in gran parte agli anni 20 del secolo scorso e concernono
la presenza del crocifisso stesso nelle aule scolastiche (due circolari
della Pubblica Istruzione, la prima del 22 novembre 1922, 1a seconda
del 26 maggio 1926), negli uffici pubblici in genere (unordinanza
ministeriale dell'11 novembre 1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie,
con una Circolare del Ministro Rocco, Ministero di Grazia e Giustizia,
Div. III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, recante "Collocazione
del Crocefisso nelle aule di udienza", di cui riportiamo
di seguito il testo per esteso:
"Prescrivo che nelle aule di udienza,
sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà
il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione.
Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di
giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi
con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto
sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene
all'altissima funzione della giustizia".
In materia scolastica si ricordano, inoltre,
le norme regolamentari contenute nellart. 118 del Regio
decreto n. 965 del 1924 e del Regio Decreto n. 1297 del
1928, le cui disposizioni, sebbene non siano mai state espressamente
abrogate, non trovano più applicazione a seguito dell'entrata
in vigore del d.lg.
16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico della scuola di ogni ordine
e grado (link al sito www.qualitascuola.it).
Entrambi i provvedimenti si rifanno allart. 140 del Regio
Decreto n. 4336 del 1860, contenente il regolamento per listruzione
elementare di attuazione della legge n. 3725 del 1859 (c.d. legge
Casati), che prescriveva il crocifisso tra gli arredi delle aule
scolastiche.
Per quanto concerne il Regio Decreto del 1924,
riguardante le norme sull istruzione secondaria, art. 118
citato dichiara, tra laltro, che «ogni aula ha limmagine
del crocifisso».
Contenuto simile al precedente si rinviene
nel predetto Regio Decreto del 1928 relativo al «Regolamento
generale sui servizi dellistruzione elementare».
In tempi più recenti, con la circolare
n. 367 del 1967, il Ministero dellIstruzione ha inserito nellelenco
dellarredamento delle scuole dellobbligo anche i crocifissi.
Di un certo interesse, si ricorda anche la
nota del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1 (in risposta alla nota del
Ministero della Giustizia del 29/5/1984, protocollo 612/1/4) con
la quale il Ministero dellinterno - per giustificare il mantenimento
del crocifisso nelle aule giudiziarie - ha dichiarato, tra laltro
«i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano» e che «il crocifisso è
il simbolo di questa nostra civiltà» e «il
segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica».
Infine, si segnalano la Legge
25 marzo 1985, n.121, recante "Ratifica ed esecuzione
dellaccordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede",
nonchè il testo base dell'accordo tra lo Stato italiano e
la Santa Sede, ovvero la Legge
27 maggio 1929, n.847, recante "Disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa
Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio".
- Il quadro
giurisprudenziale
a) La Corte Costituzionale:
le sentenze dal 1979 al 1997
Dell'argomento in commento, si è occupata
a lungo la Corte Costituzionale, a partire dal 1979:
- Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre
1979, n. 117 - vai
alla sentenza per esteso
"Sono illegittimi, per violazione dell'art.
19 cost., gli art. 251, 2°comma, c. p. c., nonché, ai
sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 142, 1°
comma, 316, 2° comma, 329, 1° comma, e 449, 2° comma,
c. p. p., nella parte in cui riferiscono anche ai non credenti l'obbligo
del giudice di ammonire i testimoni sull'importanza religiosa del
giuramento e l'obbligo dei testimoni stessi di prestarlo nei confronti
della divinità"
In seguito, la Consulta è ritornata
sul tema con altre quattro sentenze importanti, che arrivano fino
al 1997, e di cui si riportano di seguito sia le massime che il
testo per esteso, quest'ultimo tramite apposito collegamento ipertestuale:
- Corte Costituzionale, sentenza 12
aprile 1989, n. 203 - vai
alla sentenza per esteso
"E' infondata, nei sensi di cui
in motivazione (ove si rileva che l'insegnamento della religione
cattolica è facoltativo e per quanti decidano di non avvalersene
l'alternativa è uno stato di non-obbligo), la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, l. 25 marzo
1985, n. 121 e del punto 5, lett. b, n. 2, protocollo addizionale,
in riferimento agli art. 2, 3 e 19 cost."
- Corte Costituzionale, sentenza
19 dicembre 1991, n. 467
- vai alla
sentenza per esteso
"E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, 3° comma,
l. 15 dicembre 1972, n. 772 (norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della
pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
della suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di
coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio
militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione
del servizio militare; è inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, 2° comma, l. 15 dicembre 1972, n.
772, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 19 cost., dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia,
con l'ordinanza indicata in epigrafe"
- Corte Costituzionale, sentenza
8 ottobre 1996, n. 334
- vai alla
sentenza per esteso
"E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
art. 2, 3, 19 cost., l'art. 238 c.p.c., limitatamente alle parole
"davanti a Dio e agli uomini" contenute nel suo comma
2, e alle parole "religiosa e" contenute nel suo comma
1. Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art.
2, 3 e
19 cost., l'art. 238 comma 2 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti
a Dio e agli uomini" e l'art. 238 comma 1, seconda proposizione,
c.p.c., limitatamente alle parole "religiosa e", in quanto
- posto che gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la
libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa;
che tale diritto, sotto il profilo giuridico - costituzionale, rappresenta
un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta
e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente
tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici,
e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli
altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella
loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto
di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato;
che qualunque atto di significato religioso (anche il più
doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni)
rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà
dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto
di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante
circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante
rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione
costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza
nell'ambito della religione e alla distinzione dell'"ordine"
delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde,
rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni,
il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare
l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente
atto avente significato religioso - il giuramento "decisorio"
, così come disciplinato dall'art. 238 c.p.c., viola sia
la libertà di coscienza in materia di religione (laddove
esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è
comunque oggetto di una precrizione legale alla quale la parte si
trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione,
imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità,
o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine"
delle questioni civili e l'"ordine" delle questioni religiose
(laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione
tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di
natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito
sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale
dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di
coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto
dall'art. 238 comma 2 c.p.c. comporta che la determinazione del
contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza,
la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla
responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi
anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini,
e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che
la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al
comma 1 del medesimo articolo - nella parte in cui prevede che il
giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del
giuramento - avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione
da quella contenuta nel comma 2."
- Corte Costituzionale, sentenza
14 Novembre 1997 n. 329
- vai alla
sentenza per esteso
"E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
art. 3 comma 1, e 8 comma 1 cost., l'art. 404 comma 1 c.p., nella
parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni,
anzichè la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p., sia
perchè, nella visione costituzionale attuale, la "ratio"
differenziatrice - che ispirò il legislatore del 1930 con
il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un
valore politico, quale fattore di unità morale della nazione
- non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la
religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità
dello Stato e viceversa; sia perchè, in attuazione del principio
costituzionale della laicità e non confessionalità
dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza
religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della
legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione
del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato
di un corollario del diritto costituzionale di libertà di
religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso
modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella
sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai
diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine,
perchè il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale
criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose
operate dalla legge - se può valere come argomento di apprezzamento
delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza,
è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3
comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate
in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto
la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso,
quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa,
non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa
è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella
loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo,
indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente
si appartenga, cosicchè non è possibile attribuire
rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di
reazioni sociali differenziate"
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b) La
Corte di Cassazione: la sentenza del 1 marzo 2000,
n. 439
- vai
alla sentenza per esteso
Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza,
della quale riportiamo la massima (non ufficiale) e che invitiamo
a leggere in versione integrale.
"La bestemmia contro i "simboli
e le persone venerati nella religione dello Stato", tra cui
il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come
reato, come stabilito anche dalla corte costituzionale, che indica
l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di
"tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità
nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni
diverse": pluralismo garantito dal supremo principio di laicità
dello stato, che induce a preservare lo spazio "pubblico"
della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal
messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche
di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre
condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione
delle altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto
dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia
stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione
della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un
conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità
dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione
elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria
di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente
non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre
immagini religiose"
c) Il parere del Consiglio
di Stato, Sezione II, del 27 aprile 1988, n. 63 - vai
al parere per esteso
Infine, la panoramica giurisprudenziale si
chiude con questo parere, di grande importanza, reso dal Consiglio
di Stato nel 1988.
"Le norme dell'art. 118, r. d. 30 aprile
1924, n. 965 e l'all. C al r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono
l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non possono
essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione
concordataria sull'insegnamento della religione cattolica."
- La dottrina
Ricordiamo, infine, l'interessante dibattito
nato sulle pagine del forum dei "Quaderni
Costituzionali", ospitato dal sito dell'Università
di Ferrara, contenente interventi ed opinioni di professori, dottorandi,
avvocati, ricercatori e cultori della materia, di cui indichiamo,
di seguito, i nomi: Stefano Ceccanti, Salvatore Prisco, Rosanna
Tosi, Andrea Guazzarotti, Marco Olivetti, Raffaele Coppola, Giovanni
Di Cosimo, Francesco Patruno, Giovanni Cimbalo, Nicola Recchia e
Giovanni Di Cosimo.
L'indirizzo è:
http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/lib%20rel.htm
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La più recente rassegna stampa
Dal sito del Ministero dell'Iistruzione, dell'Università
e della Ricerca Scientifica la rassegna stampa degli articoli pubblicati
sui maggiori giornali italiani in relazione alla questione in oggetto.
L'indirizzo è:
http://www.istruzione.it/prehome/rassegna/index.html
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