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Dispone l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente
agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto
dell'Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti
di istruzione elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso.
Con parere
n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato, Sez. II,
dopo aver premesso la necessità sotto il profilo interpretativo
di tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine
del crocefisso nella scuola da quella relativa all'insegnamento
della religione cattolica, si è occupato di stabilire se
le disposizioni citate, le quali consentono l'esposizione dell'immagine
del Crocefisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano
da ritenere implicitamente abrogate, perchè in contrasto
con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo,
con protocollo addizionale, intervenuto tra la repubblica Italiana
e la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni
al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei citati
arti. 118 R.D. n. 965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora vigenti e non
possono essere considerate abrogate implicitamente dalla regolamentazione
concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante
dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica
Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Ha argomentato il Consiglio di Stato, infatti, premesso che "il
Crocefisso o, più esattamente, la Croce, a parte il significato
per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della
Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale,
indipendentemente da specifica confessione religiosa", "le
due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti, ai
Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi
ultimi.
Nulla, infatti, viene
stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del
Crocefisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici,
nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocefisso
o la Croce si trovano ad essere esposti.
Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense,
con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo
1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia
de qua così come nel concordato originario, non possono influenzare,
nè condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui
trattasi.
"Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti
delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare
ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute
nè può configurarsi una nuova disciplina dell'intera
materia, già regolata dalle norme anteriori.
"Occorre, poi, anche considerare che la
Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a
tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla
esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del
Crocefisso, per i principi che evoca e dei quali si è già
detto, fa parte del patrimonio storico.
"Nè pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine
del Crocefisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di
costrizione della 1ibertà individuale a manifestare le proprie
convinzioni in materia religiosa.
"Conclusivamente, quindi, poichè le disposizioni di
cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924,
n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928,
n. 1297, concernenti l'esposizione del Crocefisso nelle scuole,
non attengono all'insegnamento nella religione cattolica, nè
costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede
concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente
operanti".
Tale orientamento interpretativo è coerente, del resto, con
l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale degli arti. 2,
3, 7 e 19 Cost.: dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
(sentenza nn. 203 del 1989;
13 del 1991; 290 del 1992) emerge, in particolare, che gli arti.
3 e 19 Cost, tutelano i valori di libertà religiosa nella
duplice specificazione di divieto a) che i cittadini siano discriminati
per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la
libertà negativa di non professare alcuna religione. Tali
valori concorrono con altri (artt. 2, 7, 8 e 20 Cost.) a struttura
il principio di laicità dello Stato, che non implica indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per
la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale (casi testualmente, sent. n.
203).
La Corte di Cassazione (Sez. 111, 13.10.1998) ha affermato in particolare,
che non contrasta con il principio di libertà religiosa,
formativa della Costituzione, la presenza del Crocefisso nelle aree
scolastiche: "Il principio delÌa libertà religiosa,
infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che
a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di
contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti
in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela
della libertà di coscienza soltanto quanto la prestazione,
richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto
contrastante, con l'espressione di detta libertà: condizione,
questa, non ravvisablte nella fattispecie", nella quale si
discuteva della lesività del principio di libertà
religiosa proprio ad opera dell'esposizione del crocefisso nell'aula
scolastica adibita a seggio elettorale.
Conclusivamente, dunque:
1) le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso nelle
aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore;
2) l'affissione del Crocefisso va ritenuta non lesiva de! principio
di libertà religiosa.
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