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Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista
Italiana (U.B.I.), richiamandosi ai principi di libertà religiosa
sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza
e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848 e successive integrazioni e modifiche, nonché
dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali
e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati
con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
- considerato che in forza dell'art. 8, commi
secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con
le relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi
del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta
intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della
Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto,
nei confronti dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati,
la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica
italiana prende atto che:
- l'U.B.I. afferma che la fede non necessita
di tutela penale diretta; l'U.B.I., convinta che l'educazione e
la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono
di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose,
non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri
enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati,
l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.
Art.1
(Autonomia dell'U.B.I.)
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
dell'U.B.I. liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti
e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in
materia disciplinare e spirituale, nell' ambito dell' U.B.I., si
svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'U.B.I.
con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
Art.2
(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana riconosce all'U.B.I.
ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà
di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'U.B.I., agli organismi da essa rappresentati
e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
Art.3
( Servizio militare)
1. La Repubblica italiana, preso atto che l'U.B.I.
è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce
che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti
all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta
e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al
servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato
servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio
civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in
relazione alle esigenze di servizio.
Art.4
(Assistenza spirituale)
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati
dall'U.B.I. hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei
ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali,
anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati
in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito
elenco sarà tenuto dall'U.B.I. e trasmesso alle competenti
amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri
di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà
essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura
o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinchè possano
garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., se
detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri
di culto, di cui l'U.B.I. trasmetterà apposito elenco alle
autorità competenti, dovrà essere assicurato senza
particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono posti a carico dell'U.B.I.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. che
prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi
al fine di partecipare alle attività religiose della comunità
appartenente alla propria tradizione e geograficamente più
vicina.
Art.5
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la
libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce
agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni,
dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall'U.B.I. il diritto
di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire
allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale
attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità
concordate dall'U.B.I. con le medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono
posti a carico dell'U.B.I.
Art.6
(Scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformità
al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'U.B.I.
il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
e istituti di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la
parità, è assicurata la piena libertà ed ai
loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni e delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri
enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Art.7
(Ministri di culto)
1. La qualifica di ministro di culto è
certificata dall'U.B.I., che ne detiene apposito elenco e ne rilascia
attestazione ai fini della presente intesa
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere
il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza
ed assistenza per il clero.
4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.
Art.8
(Trattamento delle salme e cimiteri)
1. Agli appartenenti all'U.B.I. è assicurato
il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda
il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti
in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate
ai sensi della normativa vigente.
Art.9
(Attività di religione o di culto)
1 Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto
quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle
ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e
commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri
spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle
di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura
e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi
scopo di lucro.
Art.10
(Riconoscimento degli enti)
Ferma restando la personalità giuridica
dell'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione
Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji,
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1999, della F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della
tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità
giuridica ad altri centri ed organismi, l 'unificazione e l'estinzione
di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno,
su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.
Art.11
(Modalità per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di
religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'U.B.I., aventi
sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui
si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai
predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'U.B.I.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in
volta in conformità delle disposizioni dell'art. 9.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell 'interno.
5. L 'U.B.I. e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti
assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.
Art.12
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. L'U.B.I. e gli enti religiosi buddhisti
civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei
registri delle persone giuridiche entro due anni dall 'entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non
già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti
civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art.13
(Mutamenti degli enti religiosi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella
destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell 'U.B.I.
e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dell'interno .
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista
civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo
riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'U.B.I..
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del Presidente dell'U.B.I. determina la cessazione con provvedimento
statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'U.B.I., salvi comunque
la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,
le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art.14
(Regime tributario dell'U.B.I.)
1. Agli effetti tributari, l'U.B.I. e gli organismi
religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati
agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L' U.B.I. e tali organismi possono svolgere attività diverse
da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette
alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario
previsto per le stesse.
Art.15
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista,
di cui l'U.B.I. tiene apposito elenco trasmesso alle competenti
autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'U.B.I.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali
edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con
il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene
l'edificio.
Art.16
(Tutela dei beni culturali)
La Repubblica italiana e l'U.B.I. si impegnano
a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici
e culturali facenti parte del patrimonio dell'U.B.I. e degli organismi
da essa rappresentati.
Art.17
(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni
e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'U.B.I.
e degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno
o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'art.15 e delle loro
pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi,
sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte
degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
Art.18
(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I.
si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi
da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell 'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni,
a favore dell'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da
essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto
e alle attività di cui all 'art.9, lettera a).
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze.
Art.19
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data dell 'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, l'U.B.I. concorre alla ripartizione della quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi
culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché
assistenziali e di sostegno al culto.
2. L 'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle
scelte non espresse dai contribuenti, l 'U.B.I. dichiara di partecipare
alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando
le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all 'U.B.I., entro il mese di
giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell 'art.45,
comma 7, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'U.B.I. stessa.
Art.20
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al
fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dell 'imposta deducibile di cui all 'art.18 e dell
'aliquota IRPEF di cui all 'art.19, ad opera di un 'apposita Commissione
paritetica nominata dall 'autorità governativa e dall 'U.B.I.
Art. 21
(Assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall 'U.B.I. e dagli
organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale
dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al
reddito da lavoro dipendente .
2. L ' U.B.I. e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni
tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Art.22
(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)
1. A cura dell 'U.B.I. vengono trasmessi annualmente,
entro il mese di luglio dell 'anno successivo a quello di esercizio,
al Ministero dell 'interno i rendiconti relativi all 'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e ne diffonde
adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata
l 'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata
un 'integrazione;
l 'ammontare complessivo delle somme di cui all 'art. 19 destinate
al sostentamento dei ministri di culto, nonché l 'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
gli interventi operanti per altre finalità previste dagli
articoli 18 e 19.
3. Il Ministro dell 'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro
del tesoro, bilancio e programmazione economica e al Ministro delle
finanze.
Art.23
(Festa religiosa buddhista)
1. La Repubblica Italiana riconosce agli appartenenti
agli organismi rappresentati dall 'U.B.I., su loro richiesta, di
osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l 'illuminazione
e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l 'ultimo
sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità dell 'organizzazione
del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall 'ordinamento giuridico.
Art.24
( Norme di attuazione )
Le autorità competenti, nell'emanare
le norme di attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'U.B.I.
e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art.25
(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)
1. Con l 'entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159 e del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n.
289 cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi
dell 'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro
che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa
si applicano agli organismi che si associano all 'U.B.I. a termini
dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono,
ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal
fine l 'U.B.I. è tenuta a comunicare tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell 'interno
ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente
intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell 'U.B.I., degli
organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte,
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della
medesima.
Art.26
(Ulteriori intese)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
della presente intesa entro il termine del decimo anno dall 'entrata
in vigore della legge di approvazione dell 'intesa stessa. Ove nel
frattempo una delle parti ravvisasse l 'opportunità di modifiche
al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi
a tal fine.
Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
i rapporti dell 'U.B.I. con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformità all 'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.
Art.27
(Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa,
ai sensi dell 'articolo 8 della Costituzione.
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