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Preambolo
La Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità
israelitiche Italiane, considerato che la Costituzione riconosce
i diritti fondamentali della persona umana e le libertà
di pensiero, di coscienza e di religione,considerato che la Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza
e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del
25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni
e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata
con legge 13 ottobre 1975 n 654. e i Patti internazionali relativi
ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e
politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977
n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e
di religione senza discriminazione, considerato che tali principi
universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua
plurimillenaria tradizione, considerato che in forza dell'art. 8,
secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese
con le relative rappresentanze, riconosciuta l'opportunità
di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni
seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica
ai sensi del 'art. 8 della Costituzione.
Art. 1
(Libertà religiosa)
In conformità principi della Costituzione
è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente
la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto e i riti. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni
e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle
Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione
e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonchè delle
sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi
ivi eseguite sono liberi e non sogetti adoneri. E' assicurata in
sede penale la parità di tutela del sentimento religioso
e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni
tra i cittadini e tra i culti. I!disposto dell' art. 3 della legge
13 ottobre 1975 n° 54 si intende riferito anche alle manifestazioni
di intolleranza e pregiudizio religioso.
Art. 2
(Ministri di culto)
Ai ministri di culto nominatidalle Comunità
e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è
assicuratoil libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti
a dare a magistrati o altreautorità informazioni su persone
o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragionedel loro ministero.
I predetti ministri di culto sonoesonerati
dal servizio militare sul loro richiesta vistata dall'Unione, e,
in caso dimobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata
alle armi quando svolgano lefunzioni di Rabbino Capo; gli altri,
se chiamati alle armi, esercitano il loro magisteronelle forze armate.
Ai fin dell'applicazione delpresente articolo
e degli art. 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazionedelle
qualifiche dei ministri di culto.
Art. 3
(Sabato)
La Repubblica Italiana riconosceagli ebrei
il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima
deltramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto
del sabato.
Gli ebrei dipendenti dallo Stato,da enti pubblici
o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale
i militarie coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo,
hanno diritto di fruire, suloro richiesta, del riposo sabbatico
come riposo settimanale. Tale diritto è esercitatonel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni
altro caso le orelavorative non prestate il sabato sono recuperate
la domenica o in altri giorni lavorativisenza diritto ad alcun compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibiliesigenze
dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
Nel fissare il diario di prove diconcorso le
autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto
del ripososabbatico. Nel fissare il diario deglii esami le autorità
scolastiche adotteranno in ognicaso opportuni accorgimenti onde
consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiestadi sostenere
in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Si considerano giustificate leassenze degli
alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei
gcnitori odell'alunno se maggiorenne.
Art. 4
(Altre festività religiose)
Alle seguenti festività religiose ebraiche
si applicano le disposizionirelative al riposo sabbatico di cui
all'art. 3:
Capodanno (Rosh Hashanà), 1° e2°
giorno;
Vigilia e digiuno di espiazione(Kippur);
Festa delle Capanne (Succoth), 1°, 2°,
7°, 8°giorno;
Festa della Legge (Simhat Torà);
Pasqua (Pesach), vigilia l° e 2° giorno
7° e8° giorno;
Pentecoste (Shavuoth), 1° 2° giorno;
Digiuno del 9 di Av.
Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario
didette festività cadenti nell'anno solare successivo è
comunicato al Ministerodell'intemo il quale ne dispone la pobblicazione
sulla gazetta Ufficiale.
Art.5
(Prescrizioni religiose)
Agli ebrei che lo richiedano è consentitoprestare
a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.
La macellazione eseguita secondo il rito ebraicocontinua
ad essere regolata dal Decreto ministeriale Il giugno 1980, pubb1icato
sullaGazzetta Ufficiale n° 168 del 20 giugno 1980, in confomità
alla legge e alla tradizioneebraiche.
Art. 6
(Assistenza religiosa)
L'appartenenza alle forze armate,alla polizia
o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedale, case di cura
o diassistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione
e pena non possono darluogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimentodelle pratiche
di culto.
E' riconosciuto agli ebrei che sitrovano nelle
condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro
richiesta econ l'assistenza della Comunità competente, le
prescrizioni ebraiche in materiaalimentare senza oneri per le istituzioni
nelle quali essi si trovano.
Art. 7
(Assistenza religiosa ai militari)
L'assistenza spirituale aimilitari ebrei è
assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base
diintese tra l'Unione e le autorità governative competenti.
I militari ebrei hanno diritto dipartecipare,
nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che
si svolgono nellelocalità dove essi si trovano per ragione
del loro servizio militare.
Qualora non esistano sinagoghe ocomunque non
si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio,
i militariebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze
particolari di servizio, ilpermesso di frequentare la sinagoga più
vicina.
In caso di decesso in servizio diilitari ebrei,
il comando militare avverte la Comunità competente, onde
assicurare,d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie
si svolgano secondo il rito ebraico.
Art. 8
(Assistenza religiosa ai ricoverati)
L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei
negliistituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è
assicurata dai ministri di cultodi cui all'art. 2.
L'accesso ditali ministri ai predetti istituti
èa tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni
degli istituti comunicanoalle Comunità competenti per territorio
le richieste di assistenza spirituale avanzatedai ricoverati.
Art. 9
(Assistenza religiosa ai detenuti)
Negli istituti penitenziari èassicurata
l'assistenza spituale dai ministri di culto designati dall'Unione.
A tal fine l'Unione trasmetteall'autorità
competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenzaspirituale
negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle
singoleComunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istitutipenitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svoltaa richiesta
dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri
di culto inlocali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario.
Il direttore dell'istitutoinforma di ogni richiesta avanzata dai
detenuti la Comunità competente per territorio.
Art. 10
(Istruzione religiosa nelle scuole)
(Istruzione religiosa nelle scuole) Nelle scuolepubbliche
di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto
della libertàdi coscienza e di religione e della pari dignità
dei cittadini senza distinzione direligione, come pure è
esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosadegli
alunni ebrei. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza ditutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbiche
non universitarie il diritto di nonavvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da colorocui compete
la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. Per
dare realeefficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a chel'insegnamento religioso non abbia luogo
secondo orari e modalità che abbiano per glialunni effetti
comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamentoreligioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso nonpossono essere richieste agli alunni pratiche religiose
o atti di culto.
La Repubblica Italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione
o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste
provenientidagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,
in ordine allo studiodell'ebraismo. Tali attività si inseriscono
nell'ambito delle attività culturalipreviste dàll'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a caricodell'Unione
o delle Comunità.
Art. 11
(Scuole ebraiche)
Alle scuole elementari delleComunità
resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai
sensi dell'art24 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289. Art. 11 (Scuole
ebraiche) Alle Comunità, alleassociazioni e agli enti ebraici,
in conformità al principio della libertà della scuolae
dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è
riconosciuto il dirittodi istituire liberamente scuole di ogni ordine
e grado e istituti di educazione. A taliscuole che ottengano la
parità è assicurata piena libertà ed ai loro
alunni untrattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole dello Stato e deglienti territoriali, anche per quanto
concerne l'esame di Stato.
Art. 12
(Istituti rabbinici)
Sono riconosciuti la laurearabbinica e il diploma
di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennalidal
Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni
diTorino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione,
a studenti in possesso deltitolo di studio di scuola secondaria
superiore.
I regolamenti vigenti e leeventuali modificazioni
sono comunicati al Nimistero della Pubblica Istruzione.
Gli studenti dei suddettiistituti possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordato aglistudenti
delle università e delle scuole universitarie per i corsi
di pari durata
Art. 13
(Matrimonio)
Sono riconosciuti gli effetticivili ai matrimoni
celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno deiministri
di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza
italiana, acondizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previepubblicazioni nella casa comunale.
Coloro che intendono celebrare ilmatrimonio
ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione
all'ufficialedi stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile ilquale abbia
proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione
delmatrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione
in un nulla osta cherilascia in duplice originale ai nubendi
Subito dopo la celebrazione il ministro di
culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando
lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e
i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere
le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.
Il ministro di culto davanti alquale ha luogo
la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale
distato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo lacelebrazione.
Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni
richieste dalla legge civile devono risultare:
- il nome ed il cognome del ministro di culto
dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli
del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente
rese dai coniugi;
Entro cinque giorni da quello della celebrazione,
il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato
civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata
la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla
osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato
civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà
notizia al nùnistro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione; anche se l'ufficiale dello stato civile che
ha ricevuto l'atto aba omesso di effettuarne la trascrizione nel
termine prescritto.
Resta ferma la facoltà di celebrare
e sciocliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza
civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.
Art. 14
(Edifici di culto)
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico
del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono
essere sottratti alla loro destinazione neppure per effettto di
alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con
il consenso della Comunità competente o dell'Unione.
Tali edifici non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con l'Unione.
Salvi i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue
funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con
la Comunità competente.
Art. 15
(Cimiteri)
I piani regolari cimiteriali prevedono su richiesta
della Comunità competente per territorio reparti speciai;
per la sepoltura dl defunti ebrei.
Alla Comunità che faccia domanda di
aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione
un area adeguata nel cimitero.
Le sepolture nei cimiteri delle Comunità
e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità
della legge e della tradizione ebraiche.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge
a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità
o dell'Unione, le concessioni di cui all'art. 91 del Decreto del
Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975 n. 803 sono rinnovate
alla scadenza di ocni 99 anni.
L'inumazione nei reparti di cui al secondo
comma ha luogo scoondo il regolamento emanato dalla Comunità
competente.
Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza
delle prescizioni rituali ebraiche.
Art. 16
(Beni culturali e ambientali)
Lo Stato, lUnione e le Comunità
collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti
al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e
architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo
italiano.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa sarà costituita
una Commissione mista per le finalità di cui al precedente
comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento
e il godimento dei beni culturali ebraici.
La Commissione determina le modalità
di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione
delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in
esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
Alla medesima Commissione è data notizia
del reperimento di beni di cui al primo comma.
Art. 17
(Comunità ebraiche)
Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni
tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie
che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al
soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la
legge e la tradizione ebraiche.
La Repubblica italiana prende atto che le Comunità
curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa,
promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi
collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo
la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti
delle Comunità stesse.
Le Comunità israelitiche di Ancona,
Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno,
Mantova, Merano, MilanoModena, Napoli, Padova. Parma. Pisa, Roma,
Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità
giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate
e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.
La costituzione di nuove Comunità, nonchè
la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la
unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono riconosciute
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità
e dell'Unione.
Art. 18
(Unione delle Comunità)
L'Unione delle Comunità israelitiche
italiane conserva la personalità giuridica di cui è
attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità
ebraiche italiane.
L'Unione e' l'ente rappresentativo della confessione
ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse
generale dell'ebraismo.
LUnione cura e tutela gli interessi religiosi
degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni
e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra lattività
delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività
e gli enti ebraici degli altri paesi.
Art. 19
(Deposito dello Statuto)
Lo Statuto dell'ebraismo italiano è
depositato dall'Unione presso il Ministero dell'Interno subito
dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima. Le successive
modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero
dell'Interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
Presso il Ministero dell'Interno sono altresì
depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
e le loro eventuali modifiche . Il Ministero rilascia copia di tali
atti attestandone la conformità al testo depositato.
Art. 20
(Enti ebraici civilmente riconosciuti)
Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede
in Italia possono essere nconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili, in quanto abbiano finì di religione
o di culto ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lettera a), e siano
approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione.
Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Conservano la personalità giuridica
i seguenti enti aventi finalità di cuIto che svolgono altresì
attività diverse da quelle di cui all'art. 25, secondo comma,
lettera a) Asili infantili israelitici Roma; Ospedale israelitico
Roma; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
Orfanotrofio israelitico italiano «C. e V. Pitigliani»
- Roma; Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale
- Roma; Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun»
- Firenze; Società israelitica di misericordia Siena.
Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano
o conservano la personalità giuridica ai sensi della
legge di approvazione della presente intesa assumono la qualifica
di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Art. 21
(Mutamento degli enti ebraici)
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella
destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici
civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente
della Repubblica, sentita lUnione e udito il parere del Consiglio
di Stato.
La estinzione degli enti ebraici civilmente
riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo
statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta
estinzione.
L'Unione o la Comunità interessata trasmette
il provvedimento al Ministro dell'Interno che, con proprio
decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla
devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo
statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà
dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie,
e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi
civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Art. 22
(Estinzione di enti ebraici)
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio Istituto
Trabotti - Mantova; Opere pie israelitiche - Torino; Compagnia della
misericordia israelitica - Vercelli, Asilo infantile «Levi»
- Vercelli; Opera pia «Foa» - Vercelli; Pia opera di
misericordia israelitica - Verona; Opera pia Moisè Vita Jacur
-Verona; Opera pia Carolina Calabi - Verona; Pia scuola israelitica
di lavori femminili - Verona; Opera pia beneficenza israelitica
- Livorno; Opera pia Moar Abetulot - Livorno; Opera del tempio israelitico-
Bologna: Opere pie israelitiche unificate Alessandria; Istituto
Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;
Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti:
Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato
(Alessandria); Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro
Levi» - Ferrara: Ospizio marino i.israelitico Firenze;
Opere pie israelitiche Padova. Fondazione Lelio por Della Torre
Padova; Fondazione Lelio prof. Della Torre Padova; Istituto
per lassistenza agli israeliti poveri - Merano.
La soppressione di altri enti ebraici civilmente
riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi
organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Il patrimonio degli enti soppressi a termini
del primo e secondo comma è trasferito alle Comunità
di appartenenza.
I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti
necessari norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se
effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Art. 23
(Regio delle persone giuridiche)
LUnione delle Comunità, le Comunità
e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi,
agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa
A tal fine l'Unione e le Comunità depositano
lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi,
il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli
ai quali è attribuita la rappresentanza.
Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti,
nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare,
con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice
civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
di ciascun ente.
All'Unione, alle Comunità, e agli altri
enti ebraici civilmente ricono sciuti non può essere fatto,
ai fini della registrazione un trattamento diverso da quello previsto
per le persone giuridiche private.
Decorso il termine di cui al primo comma l'Unione,
le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
possono concludere negozi giundici solo previa iscrizione nel
registro delle persone giuridiche.
Art.. 24
(Attività degli enti ebraici)
L'attività di religione e di culto dellUnione,
delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti
dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni
e degli altri enti territoriali.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione dell'Unione, delle Comunità, e degli altri
enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo
degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da
parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione
d donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati
da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art. 25
(Attività di religione e di culto e attività diverse)
La Repubblica Italiana prende atto che secondo
la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di
culto, assistenziali e culturali.
Agli effetti delle leggi civili si considerano
peraltro:
a) attività di religione o di culto
quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio
del culto, alla prestazione di servizi rituali. alla formazione
dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica:
b) attività diverse da quelle di religione
o di culto. quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione
e cultura. e, comunque, le attività commerciali o a scopo
di lucro.
Art. 26
(Regime tributario)
Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità
e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono
equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente
attività diverse da quelle di religione o di culto che restano,
però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività
e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 27
(Costruzione di edifici di culto)
Gli impegni finanziari per la costruzione di
edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività
connesse sono determinati dalle autorità civili competenti
secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28
gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le predette pertinenze,
costruiti con contributi regionali e comunali, non possono
essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di
alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione
del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del
termine; d'intesa tra la Comunità competente e la autorità
civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo
di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con
rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata
dall'ISTAT. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione
del vincolo sono nulli.
Art. 28
(Istituzioni Ebraiche di assistenza)
L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche
che svolgono attività assistenziale e sanitaria non
pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti
riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.
Non può comunque essere fatto alle predette
istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi
civili prevedono per altre istituzioni private che erogano
servizi assistenziali e sanitari.
Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà
religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro
credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza
religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto
di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti
a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'art.
35 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n.
128.
Art. 29
(Deducibilità dei contributi)
La Repubblica Italiana prende atto che le entrate
delle Comunità ebraiche di cui all'art. 17 sono costituite
anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto,
dagli appartenuti alle medesime.
A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa
integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche
possono dedurre dal reddito complessivo agli effetti della imposta
sul reddito delle persone fisiche. Predetti contributi annuali versati
alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel
quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in
denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore dell
Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità
di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo
complessivo di lire due milioni.
Le modalità relative sono stabilite
con decreto del Ministro delle Finanze.
Su richiesta di una delle parti, al fine di
predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dellimporto deducibile e dell'aliquota
IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata
dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità
ebraiche italiane.
Art. 30
(Dipartimenti dellUnione e delle Comunità)
Nulla è innovato quanto al regime giuridico
e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione
e delle Comunità in atto al momento dellentrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
I ministri di culto di cui all'art. 2 possono
essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per
i ministri di culto.
Art. 31
(Norme di attuazione)
Le autorità competenti, nell'emanare
norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa,
terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e
avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 32
(Ulteriori intese)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dellentrata
in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse
la opportunità di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con
la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di
legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione della presentazione di disegni
di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione
ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente in conformità
dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo
e l'Unione.
Art. 33
(Entrata in vigore)
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa, sono abrogati il R.D. 30 ottobre 1930
n. 1731 e il R.D. 19 novembre 1931 n. 1561 sulle Comunità
israelitiche e sull'Unione ed ogni altra norma contrastante
con la legge stessa.
Cessano altresì di avere efficacia nei
confronti dell'Unione, delle Comunità nonché
degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia
le disposizioni della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del R.D. 28
febbraio 1930 n. 289 sui culti ammessi nello Stato.
In deroga a quanto previsto dal primo comma
restano soggette alle disposizioni dei Regi Decreti ivi menzionati
la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità
e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei
rel~~ivi contributi. Le disposizioni di cui all'art. 29 si applicano
a partire dal primo periodo dimposta successivo a quello della
legge di approvazione della presente intesa.
Art. 34
(Legge di approvazione dell'intesa)
In conformità e in ottemperanza al disposto
de1lart. 8, secondo comma della Costituzione, il Congresso
straordinario dell'Unione approva il nuovo Statuto dell'ebraismo
italiano.
Successivamente al deposito di detto Statuto
ai sensi dell'art. 19 della presente intesa il Governo presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge dì approvazione della
medesima. alla quale sarà allegato il testo dell'intesa.
Roma, 27 febbraio 1987
Bettino CRAXI
Tullia ZEVI
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