Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane

Roma, 27 febbraio 1987 e 6 novembre 1996

Testo coordinato con le modifiche di cui alla legge 20 dicembre 1996 n. 638 pubblicata sul n. 299 della Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1996. L'intesa integrativa riguardante la ripartizione dell'otto per mille del gettito deIl'IRPEF è riportata di seguito al testo coordinato

Preambolo

La Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche Italiane, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della perso­na umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolle­ranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiara­zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975 n 654. e i Patti in­ternazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discri­minazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione peren­ne dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione, considerato che in forza dell'art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze, riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa conven­gono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi del 'art. 8 della Costituzione.


Art. 1
(Libertà religiosa)

In conformità principi della Costituzione è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonchè delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non sogetti adoneri. E' assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. I!disposto dell' art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n° 54 si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.


Art. 2
(Ministri di culto)

Ai ministri di culto nominatidalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicuratoil libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altreautorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragionedel loro ministero.

I predetti ministri di culto sonoesonerati dal servizio militare sul loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso dimobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano lefunzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magisteronelle forze armate.

Ai fin dell'applicazione delpresente articolo e degli art. 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazionedelle qualifiche dei ministri di culto.


Art. 3
(Sabato)

La Repubblica Italiana riconosceagli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima deltramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Gli ebrei dipendenti dallo Stato,da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale i militarie coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, suloro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitatonel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le orelavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativisenza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibiliesigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Nel fissare il diario di prove diconcorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del ripososabbatico. Nel fissare il diario deglii esami le autorità scolastiche adotteranno in ognicaso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiestadi sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Si considerano giustificate leassenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei gcnitori odell'alunno se maggiorenne.


Art. 4
(Altre festività religiose)

Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizionirelative al riposo sabbatico di cui all'art. 3:

Capodanno (Rosh Hashanà), 1° e2° giorno;

Vigilia e digiuno di espiazione(Kippur);

Festa delle Capanne (Succoth), 1°, 2°, 7°, 8°giorno;

Festa della Legge (Simhat Torà);

Pasqua (Pesach), vigilia l° e 2° giorno 7° e8° giorno;

Pentecoste (Shavuoth), 1° 2° giorno;

Digiuno del 9 di Av.

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario didette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato al Ministerodell'intemo il quale ne dispone la pobblicazione sulla gazetta Ufficiale.


Art.5
(Prescrizioni religiose)

Agli ebrei che lo richiedano è consentitoprestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

La macellazione eseguita secondo il rito ebraicocontinua ad essere regolata dal Decreto ministeriale Il giugno 1980, pubb1icato sullaGazzetta Ufficiale n° 168 del 20 giugno 1980, in confomità alla legge e alla tradizioneebraiche.


Art. 6
(Assistenza religiosa)

L'appartenenza alle forze armate,alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedale, case di cura o diassistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono darluogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimentodelle pratiche di culto.

E' riconosciuto agli ebrei che sitrovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta econ l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materiaalimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.


Art. 7
(Assistenza religiosa ai militari)

L'assistenza spirituale aimilitari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base diintese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

I militari ebrei hanno diritto dipartecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nellelocalità dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

Qualora non esistano sinagoghe ocomunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militariebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, ilpermesso di frequentare la sinagoga più vicina.

In caso di decesso in servizio diilitari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare,d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.


Art. 8
(Assistenza religiosa ai ricoverati)

L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negliistituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di cultodi cui all'art. 2.

L'accesso ditali ministri ai predetti istituti èa tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicanoalle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzatedai ricoverati.


Art. 9
(Assistenza religiosa ai detenuti)

Negli istituti penitenziari èassicurata l'assistenza spituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

A tal fine l'Unione trasmetteall'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenzaspirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singoleComunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istitutipenitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svoltaa richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto inlocali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istitutoinforma di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.


Art. 10
(Istruzione religiosa nelle scuole)

(Istruzione religiosa nelle scuole) Nelle scuolepubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertàdi coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione direligione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosadegli alunni ebrei. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza ditutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbiche non universitarie il diritto di nonavvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da colorocui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. Per dare realeefficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a chel'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per glialunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamentoreligioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso nonpossono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

La Repubblica Italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenientidagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studiodell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturalipreviste dàll'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a caricodell'Unione o delle Comunità.


Art. 11
(Scuole ebraiche)

Alle scuole elementari delleComunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'art24 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289. Art. 11 (Scuole ebraiche) Alle Comunità, alleassociazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuolae dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il dirittodi istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A taliscuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni untrattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e deglienti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.


Art. 12
(Istituti rabbinici)

Sono riconosciuti la laurearabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennalidal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni diTorino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso deltitolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e leeventuali modificazioni sono comunicati al Nimistero della Pubblica Istruzione.

Gli studenti dei suddettiistituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordato aglistudenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata


Art. 13
(Matrimonio)

Sono riconosciuti gli effetticivili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno deiministri di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, acondizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previepubblicazioni nella casa comunale.

Coloro che intendono celebrare ilmatrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficialedi stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile ilquale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione delmatrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta cherilascia in duplice originale ai nubendi

Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

Il ministro di culto davanti alquale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale distato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo lacelebrazione.

Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

- il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

- la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

- le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi;

Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al nùnistro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione; anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto aba omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciocliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.


Art. 14
(Edifici di culto)

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effettto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.


Art. 15
(Cimiteri)

I piani regolari cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciai; per la sepoltura dl defunti ebrei.

Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un area adeguata nel cimitero.

Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975 n. 803 sono rinnovate alla scadenza di ocni 99 anni.

L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo scoondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescizioni rituali ebraiche.


Art. 16
(Beni culturali e ambientali)

Lo Stato, l’Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, am­bientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebrai­smo italiano.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordina­mento e il godimento dei beni culturali ebraici.

La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condi­zioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.


Art. 17
(Comunità ebraiche)

Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura e­braica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede lo­cale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assisten­za degli appartenenti delle Comunità stesse.

Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Fer­rara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, MilanoModena, Napoli, Padova. Parma. Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebrai­che.

La costituzione di nuove Comunità, nonchè la modifica delle rispetti­ve circoscrizioni territoriali, la unificazione o la estinzione di quelle esi­stenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udi­to il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.


Art. 18
(Unione delle Comunità)

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

L'Unione e' l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rappor­ti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

L’Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; pro­muove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coor­dina ed integra l’attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collet­tività e gli enti ebraici degli altri paesi.


Art. 19
(Deposito dello Statuto)

Lo Statuto dell'ebraismo italiano è depositato dall'Unione presso il Mi­nistero dell'Interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione me­desima. Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

Presso il Ministero dell'Interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche . Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al te­sto depositato.


Art. 20
(Enti ebraici civilmente riconosciuti)

Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere n­conosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano finì di religione o di culto ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repub­blica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di cuIto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'art. 25, secondo comma, lettera a) Asili infantili israelitici – Roma; Ospedale israelitico – Roma; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; Orfanotrofio israelitico italiano «C. e V. Pitigliani» - Roma; Deputazione ebraica di assi­stenza e servizio sociale - Roma; Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze; Società israelitica di misericordia – Siena.

Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personali­tà giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente intesa as­sumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.


Art. 21
(Mutamento degli enti ebraici)

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista effi­cacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Re­pubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti pre­scritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia ci­vile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del prov­vedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Mi­nistro dell'Interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedi­mento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la vo­lontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osser­vate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli ac­quisti da parte delle persone giuridiche.


Art. 22
(Estinzione di enti ebraici)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio Istituto Trabotti - Mantova; Opere pie israelitiche - Torino; Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli, Asilo infantile «Levi» - Vercelli; Opera pia «Foa» - Vercelli; Pia opera di misericordia israelitica - Verona; Opera pia Moisè Vita Jacur -Verona; Opera pia Carolina Calabi - Verona; Pia scuola israelitica di lavori femmi­nili - Verona; Opera pia beneficenza israelitica - Livorno; Opera pia Moar Abetulot - Livorno; Opera del tempio israelitico- Bologna: Opere pie israelitiche unificate – Alessandria; Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti; Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti:

Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria); Ospi­zio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara: Ospizio marino i.israelitico – Firenze; Opere pie israelitiche Padova. Fondazione Lelio por Della Torre Padova; Fondazione Lelio prof. Della Torre – Padova; Istituto per l’assistenza agli israeliti poveri - Merano.

La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e secondo com­ma è trasferito alle Comunità di appartenenza.

I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della pre­sente intesa.


Art. 23
(Regio delle persone giuridiche)

L’Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmen­te riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle per­sone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa

A tal fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle per­sone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

All'Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici civilmente ricono sciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giun­dici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.


Art.. 24
(Attività degli enti ebraici)

L'attività di religione e di culto dell’Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità, e degli altri enti ebraici civilmente ricono­sciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione d donazioni ed ere­dità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applica­no le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.


Art. 25
(Attività di religione e di culto e attività diverse)

La Repubblica Italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'espletamento del ma­gistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali. alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica:

b) attività diverse da quelle di religione o di culto. quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura. e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.


Art. 26
(Regime tributario)

Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istru­zione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le mede­sime.


Art. 27
(Costruzione di edifici di culto)

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle rela­tive pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle auto­rità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi re­gionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine; d'intesa tra la Comunità competente e la autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.


Art. 28
(Istituzioni Ebraiche di assistenza)

L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività as­sistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimen­to dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istitu­zioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e rico­verati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a di­sporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128.


Art. 29
(Deducibilità dei contributi)

La Repubblica Italiana prende atto che le entrate delle Comunità e­braiche di cui all'art. 17 sono costituite anche dai contributi annuali dovu­ti, a norma dello Statuto, dagli appartenuti alle medesime.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche. Predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore dell’ Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni.

Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifi­che, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile e dell'ali­quota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane.


Art. 30
(Dipartimenti dell’Unione e delle Comunità)

Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto al momen­to dell’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

I ministri di culto di cui all'art. 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.


Art. 31
(Norme di attuazione)

Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.


Art. 32
(Ulteriori intese)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dell’entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifi­che al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fi­ne. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di leg­ge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.


Art. 33
(Entrata in vigore)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente inte­sa, sono abrogati il R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731 e il R.D. 19 novembre 1931 n. 1561 sulle Comunità israelitiche e sull'Unione ed ogni altra nor­ma contrastante con la legge stessa.

Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Co­munità nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 sui culti ammessi nello Stato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle di­sposizioni dei Regi Decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei rel~~ivi contributi. Le disposizioni di cui all'art. 29 si applicano a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello della legge di approvazione della pre­sente intesa.


Art. 34
(Legge di approvazione dell'intesa)

In conformità e in ottemperanza al disposto de1l’art. 8, secondo comma della Costituzione, il Congresso straordinario dell'Unione approva il nuo­vo Statuto dell'ebraismo italiano.

Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi dell'art. 19 della presente intesa il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge dì approvazione della medesima. alla quale sarà allegato il testo dell'intesa.

Roma, 27 febbraio 1987

Bettino CRAXI

Tullia ZEVI

 

 


Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane


Roma, 27 febbraio 1987 e , 6 novembre 1996)

INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987

ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101


Art.1.

1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, considerata l'opportunità di procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.


Art.2.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.


Art.3.

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.


Art.4.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 é sostituito dal seguente:

"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni".

2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 é sostituito dal seguente:

"Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".


Art.5.

1. In conformitàall'articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governopresenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione dellapresente intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.


Roma, 6 novembre 1996.

Romano PRODI

Tullia ZEVI