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Preambolo
La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana
dei testimoni di Geova in Italia,
CONSIDERATO
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che la libertà di coscienza contribuisce,
con le altre, a tale sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libertà
di riunione, di associazione, di libera professione della propria
fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;
che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale
libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
che la Congregazione cristiana dei testimoni
di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza
religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione
del messaggio biblico;
che, in forza dell'articolo 8, commi secondo
e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con
lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le
relative rappresentanze;
che la confessione religiosa dei testimoni
di Geova è rappresentata dalla Congregazione cristiana dei
testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale,
organizzata secondo le norme del proprio statuto;
riconoscono l'opportunità di addivenire
alla presente intesa e
CONVENGONO
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni
effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni
di Geova, la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.
Art.1
(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce
che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione
della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare,
si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. È garantita ai testimoni di Geova
e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto
ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova
il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la
loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 2
(Ministri di culto)
1. Ai ministri di culto della confessione dei
testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione,
è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati
o altre autorità informazioni su persone o materie di cui
siano venuti c conoscenza per ragioni del loro ministero.
3. I ministri di culto hanno facoltà
di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza
per i ministri di culto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo
e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita
certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.
Art. 3
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Negli istituti ospedalieri e nelle case
di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni
di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è
assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti
e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono
tenute a I comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili,
competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di
osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede
religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni
nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento
della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti
organi della confessione.
Art. 4
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza
spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla
Congregazione centrale.
2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette
all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili
dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti
per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono
visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto
penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta
avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.
4. È riconosciuto ai testimoni di Geova
detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta,
le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza
oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento
della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti
organi della confessione.
Art. 5
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà
di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa
degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni
delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni
o da coloro cui compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione
di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e -modalità che abbiano
per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste
forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi
di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli
alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il
carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati
designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o
comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere
alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso
e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito
delle attività didattiche integrative determinate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità
concordate dalla Congregazione centrale con le medesime Istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione
del comma 4, sono a carico della Congregazione centrale.
Art. 6
(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti
civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della
confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana,
a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio
secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione
all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver
proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge,
ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi
in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la
celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni
di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa
celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati
spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i
doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli
del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha
luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato
dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli
redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi
possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse
nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione,
il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata
la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento
dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile
e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato
civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione
entro il prescritto termine.
Art. 7
(Festività)
1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti
pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma
è assicurato il diritto di astenersi dall'attività
lavorativa per osservare la festività della Commemorazione
della morte di Gesù Cristo, con obbligo ci recupero delle
relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola
degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova,
su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data
della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla
Congregazione centrale a] Ministero dell'interno, il quale ne dispone
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 8
(Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei
testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati
o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione
centrale.
2. Salvo i casi di urgente necessità,
la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso
e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze
si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni
tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle
esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per
quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni
di Geova.
Art. 9
(Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo
si informa ai princìpi di libertà di manifestazione
del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro
della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto
delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni
ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova,
operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di
bacini di utenza idonei a favorire L'economicità della gestione
e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità
della disciplina del settore.
Art. 10
(Riconoscimento di enti della confessione)
1. Ferma restando la personalità giuridica
della Congregazione centrale, riconosciuta con D.P.R. 31 ottobre
1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri
enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto,
solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità
giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti
e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda
deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi
fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente,
di cui è richiesto il riconoscimento della personalità
giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma
1.
4. L'ente non può essere riconosciuto
se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino
italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della confessione dei testimoni
di Geova che hanno la personalità giuridica nell'' ordinamento
dello Stato, assumono la qualifica di enti della confessione dei
testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.
Art. 11
(Attività di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto
quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla
formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione,
all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione
o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione
e cultura.
Art. 12
(Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari gli enti della confessione
dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono
equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei testimoni
di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività
diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di
religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi,
alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime.
Art. 13
(Gestione degli enti della confessione)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova
civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione
centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e
degli altri enti territoriali.
Art. 14
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti della confessione dei testimoni
di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro
delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre
alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono
risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
3. La Congregazione centrale deve chiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli
enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 15
(Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella
destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della
confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere
all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento,
il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Congregazione centrale.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione
di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale
determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso
o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della
Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Art. 16
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la
confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente
mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di ; entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio
reddito ; complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli
enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini
di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Congregazione
centrale.
Art. 17
(Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato,,
con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e 2 della legge 20 dicembre
1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi,
alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende
atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute
a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici
e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione
centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione
e la manutenzione degli edifici di culto.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma
1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli
enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con
La denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa
all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si
sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva
pertinenza dello Stato
4. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente,entro
il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante
all'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo
45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente,
con destinazione alla Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente,
entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio,
al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione
delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 18
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al
fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e
dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita
Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa
e dalla Congregazione centrale.
Art. 19
(Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell'emanare
le norme di attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla
Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 20
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929,
n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di
avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione
centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli
enti, istituzioni, organismi che ne ranno parte e delle persone
che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la legge di
approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilità
, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata
in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Art. 21
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse
l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni
di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione
dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.
Art. 22
(Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presenterà
al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito
disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale
sarà allegato il testo dell'intesa stessa.
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