INDICE:
TITOLO I: ENTI ECCLESIASTICI
CIVILMENTE RICONOSCIUTI
TITOLO II: BENI ECCLESIASTICI
E SOSTENTAMENTO DEL CLERO
TITOLO III: FONDO EDIFICI DI
CULTO
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Art. 1
Gli enti costituiti o approvati dall'autorità
ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione
o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 2
Sono considerati aventi fine di religione o
di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica
della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per le altre persone giuridiche canoniche,
per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non
abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa,
il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta,
in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente è
diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo
ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di
carattere caritativo previste dal diritto canonico.
Art. 3
Il riconoscimento della personalità
giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente
secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità
ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
Art. 4
Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità
giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Art. 5
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte
dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai
fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto
per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19
e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Art. 6
Gli enti ecclesiastici già riconosciuti
devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere
l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero,
le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro
il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici
di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 7
Gli Istituti religiosi e le società
di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno
la sede principale in Italia.
Le province italiane di Istituti religiosi
e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute
se la loro attività non è limitata al territorio dello
Stato o a territori di missione.
Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro
case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati,
giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio
in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie
e alle procure degli Istituti religiosi e delle società di
vita apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.
Art. 8
Gli Istituti religiosi di diritto diocesano
possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa
Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.
Art. 9
Le società di vita apostolica e le associazioni
pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo
assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.
Art. 10
Le associazioni costituite o approvate dall'autorità
ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente,
possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice
civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi
civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa
la loro attività di religione o di culto e i poteri della
medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l'articolo
3 delle presenti norme.
Art. 11
Il riconoscimento delle chiese è ammesso
solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione
e la officiatura.
Art. 12
Le fondazioni di culto possono essere riconosciute
quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento
dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
Art. 13
La Conferenza episcopale italiana acquista
la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico,
con l'entrata in vigore delle presenti norme.
Art. 14
Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità
ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento
civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti
a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della
popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti
solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già
esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
Art. 15
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
possono svolgere attività diverse da quelle di religione
o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo
comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
Art. 16
Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto
quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime,
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione
o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo
di lucro.
Art. 17
Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative
alle persone giuridiche.
Art. 18
Ai fini dell'invalidità o inefficacia
di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono
essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni
dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici
che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro
delle persone giuridiche.
Art. 19
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella
destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente
della Repubblica sentita l'autorità ecclesiastica e udito
il parere del Consiglio di Stato.
Art. 20
La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente
che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'autorità ecclesiastica competente
trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio
decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla
devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede
il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà
dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie,
e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
TITOLO II
BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Art. 21
In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre
1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento
del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati,
possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati,
ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro
lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del
clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di
cui ai commi precedenti.
Art. 22
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per
il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica
civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta
giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si
applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione
di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano
emanati entro il 30 settembre 1989.
Art. 23
Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento
del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità
alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del
consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto
da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.
Art. 24
Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede,
in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente
determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso
sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi,
salvo quanto previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della
diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto
canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni
emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno
diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento,
nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui
agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno
di essi dovuto.
Art. 25
La remunerazione di cui agli articoli 24, 33,
lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito
da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione,
le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano
tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle
leggi vigenti.
Art. 26
Gli istituti religiosi, le loro province e
case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri
che presti continuativamente opera in attività commerciali
svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito
di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli
altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione
di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite
minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza
sociale.
Con decreto del Ministro delle finanze è
determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di
tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata
in vigore delle presenti norme.
Art. 27
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per
il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali
integrative autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità
ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per
sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono
della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre
fonti sufficienti di reddito.
Art. 28
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto
sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari,
parrocchiali, vicCourier Newi curati o comunque denominati, esistenti
nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto
stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari
dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo
sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti
canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità
e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti
i rapporti attivi e passivi.
Art. 29
Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica
competente, vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede
e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento
canonico.
Tali enti acquistano la personalità
giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole
diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta
giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli
edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili
adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività
pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri
di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della
dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo
28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli
non soppressi.
Art. 30
Con l'acquisto, da parte della parrocchia,
della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si
estingue ove esistente, la personalità giuridica della chiesa
parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto
alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti
attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma
dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica
anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica
civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali
della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta
giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei
loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità
ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
Art. 31
Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di
cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e
adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo
e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative
ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla
base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza
necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per
le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti
in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il
catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28
possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti
estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero
e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad
essi succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti
di cui agli articoli 55 e 69.
Art. 32
Le liberalità disposte con atto anteriore
al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono
devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero,
qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o
la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.
Analogamente le liberalità disposte
a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente
alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo
30.
Art. 33
I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano
annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite
dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono
dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti
da altri soggetti.
Art. 34
L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote,
i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi
di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata
dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo
comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone
comunicazione all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce
procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti
dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza
del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione
dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi
il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi
previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo
il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto
canonico.
Art. 35
Gli Istituti diocesani per il sostentamento
del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con
i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti,
gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria
ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è
versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita
dalla Conferenza episcopale italiana.
Art. 36
Per le alienazioni e per gli altri negozi di
cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno
tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza
episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla
Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini
della prescritta autorizzazione.
Art. 37
L'Istituto per il sostentamento del clero che
intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo
comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni,
deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della
provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il
prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre
condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta,
il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale
ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare
il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni
previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente
copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni
da parte dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati
all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità:
Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato
entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo
comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente
sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due
mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo
di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella
misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione
del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua,
entro quattro mesi da tale data.
Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi
dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate salva
diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo
comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto,
l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non
inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati
al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione
dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore
o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto,
è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano
quando:
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che
i soggetti titolari li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve
essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli
indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
Art. 38
Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo
precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente
l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione
della proposta;
b) nel caso del settimo comma, tra il mese
precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.
Art. 39
L'Istituto centrale per il sostentamento del
clero è amministrato da un consiglio composto per almeno
un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo
modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale
italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati
dalla Conferenza episcopale italiana.
Art. 40
Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate
a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo
comma.
Art. 41
La Conferenza episcopale italiana determina
annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo
47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo
48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana
destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto
centrale.
Art. 42
Ogni Istituto per il sostentamento del clero,
prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale
il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione
di cui all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello
stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
Art. 43
Ogni Istituto per il sostentamento del clero,
alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale
una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in
particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai
singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
Art. 44
La Conferenza episcopale italiana trasmette
annualmente all'autorità statale competente un rendiconto
relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli
46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della
stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio
in favore della diocesi;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per
il loro dignitoso sostentamento;
c) l'ammontare complessivo delle somme di cui
agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme
è stata assicurata l'intera remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme
è stata assicurata una integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei
versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo
25;
g) gli interventi finanziari dell'Istituto
centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del
clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità
previste dall'articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede
a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto
e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo
47.
Art. 45
Le disposizioni vigenti in materia di imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai
benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli
Istituti per il sostentamento del clero.
Art. 46
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 47 [1]
Le somme da corrispondere a far tempo dal 1°
gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana
e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte
in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del
medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n.
2031 e 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una
quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali,
è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi
di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente
vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce
in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo
Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio
complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo
alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo
Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro
il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma
calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione
alla Chiesa cattolica.
A norma dell' art. 45,
comma 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la quota dell' otto per mille
dell' IRPEF, di cui al secondo comma, e la somma, di cui all' ultimo
comma del presente articolo, sono determinate sulla base degli incassi
in conto competenza relativi all' IRPEF, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato.
Art. 48
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame
nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione
di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo
mondo.
Art. 49
Al termine di ogni triennio successivo al 1989,
una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla
revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla
valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47,
al fine di predisporre eventuali modifiche.
Art. 50
I contributi e concorsi nelle spese a favore
delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza
e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese
concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti
ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni
riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente
benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza
e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001,
n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese
di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese
di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti,
per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti
dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al
netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi
perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato
dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le
maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno
negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi,
concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle
misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni
del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella
città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché
al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione
di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli
stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per
cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti
alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di
lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere
dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55
delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana,
da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun
anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque,
consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo
51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento
del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il
pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti,
sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 51
Le disposizioni di cui al regio decreto 29
gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono
abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente
articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo
di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad
essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo
ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale
per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle
maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti
alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli
anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili
posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno
20 del mese di dicembre.
L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti
della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici,
chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la
modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore
di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza
episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle
presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte
i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi
dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione
dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato
il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri
sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma
dell'articolo 24.
Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del
titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i
sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.
Art. 52
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31
dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
dei benefici ecclesiastici.
Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre
1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare
alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di
vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che
determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.
Art. 53
Gli impegni finanziari per la costruzione di
edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali
sono determinati dalle autorità civili competenti secondo
le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere
parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali
e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione,
neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni
dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri
immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento
del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità
civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo
di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con
rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo
38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione
del vincolo sono nulli.
TITOLO III
FONDO EDIFICI DI CULTO
Art. 54
Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza
e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1°
gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende
speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi
di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle
Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende
continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
Art. 55
Il patrimonio degli ex economati dei benefici
vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza
e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali
di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato,
Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale
di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è
riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti
i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
Art. 56
Il Fondo edifici di culto ha personalità
giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano
le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni
e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
Art. 57
L'amministrazione del Fondo edifici di culto
è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo
della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale,
a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza
giuridica del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio
di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della
Repubblica, e composto da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
1 componente designato dal Ministro dei lavori
pubblici;
1 componente designato dal Ministro per i beni
culturali e ambientali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale
italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione
sono determinate con apposito regolamento.
Art. 58
I proventi del patrimonio del Fondo edifici
di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo
50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela
e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo,
nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative
opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero
per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 59
Il bilancio preventivo e quello consuntivo
del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del
Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione
e al consuntivo del Ministero dell'interno.
Art. 60
Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti
perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di
culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente
articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di
riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni
in denaro o in derrate di ammontare non superiore al lire sessantamila
annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in
derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Gli uffici percettori chiudono le relative
partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione
agli obbligati e agli uffici interessati.
Art. 61
Il fondo edifici di culto, con effetto dal
1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei
la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni
soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di
una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in
derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 62
I contratti di locazione di immobili siti in
Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui
onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali,
sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà
degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone
gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una
somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato
del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione
e registrazione dei contratti.
Art. 63
L'affrancazione di tutte le altre prestazioni
che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli
articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua
mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura
delle prestazioni stesse.
Art. 64
I soggetti, nei cui confronti si procede alle
affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare,
entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale
rifiuto dell'indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento
di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n.
607.
Art. 65
Il Fondo edifici di culto può alienare
gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme
che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e
degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone
e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle
cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli,
Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo
ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora
e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle
chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San
Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è
nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla
autorità ecclesiastica competente.
Art. 67
Al clero di cui all'articolo 66 in servizio
al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato,
a titolo di assegno vitalizio personale l'emolumento di cui attualmente
fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per
i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco
di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino
nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, sono mantenuti in servizio.
Art. 68
Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui
all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono
attualmente proprietari.
Art. 69
I patrimoni della Basilica di San Francesco
di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex
reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo
ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo
edifici di culto.
Art. 70
Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli
67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto
quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della
Repubblica.
Art. 71
Le confraternite non aventi scopo esclusivo
o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge
dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica
per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno
1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto
dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio
decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni
del medesimo articolo.
Art. 72
Le fabbricerie esistenti continuano ad essere
disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929,
n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli
da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto
2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre
1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino
all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle
presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra
la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie
anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma
restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio
decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
Art. 73
Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo
27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e
8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state
ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti.
Art. 74
Sono abrogate, se non espressamente richiamate,
le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive
modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile
1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti
norme.
Art. 75
Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento
dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli"Acta
Apostolicae Sedis.
L'autorità statale e l'autorità
ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le
disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma
relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente
nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
|