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Art.1.
1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono
regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base
dellintesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente
legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed
opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono,
le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Art.2.
1. La Repubblica italiana dà atto dellautonomia delle
Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo
i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai
diritti inviolabili delluomo garantiti dalla Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri di culto, lorganizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nellambito
delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.
Art.3.
1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno
diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività
religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese associate alle
ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali
chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari
di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina
nellambito provinciale, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto
alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia
richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti
per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari
interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili
esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente laffissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari
facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare
competente adotta, dintesa con i familiari del defunto, le
misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da
un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle
ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter
svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Art.4.
1. Lassistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle
chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo
generale delle ADI.
2. Laccesso di tali ministri ai predetti
istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.
Laccesso è altresì consentito ai diaconi muniti
delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI
competenti.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute
a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte
dai ricoverati.
Art.5.
1. Ai fini dellapplicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano
apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di
diacono.
Art.6.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata lassistenza
spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
2. A tal fine le ADI trasmettono allautorità
competente lelenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli
tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dellassistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione
delle predette autorità statali competenti. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione. Lassistenza
spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di
culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dellistituto
penitenziario.
3. Il direttore dellistituto informa
di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto
responsabile, competente per territorio.
Art.7.
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dellassistenza
spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo
degli organi competenti delle ADI.
Art.8.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni
o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia allattuazione
di tale diritto lordinamento scolastico provvede a che linsegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di
altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli
alunni pratiche religiose o atti di culto.
Art.9.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle
ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere
ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso
e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nellambito
delle attività culturali previste dallordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
degli organi delle ADI competenti.
Art.10.
1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura
biblica rilasciati dallIstituto biblico italiano, secondo
il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti
in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni
sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono
usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento dellIstituto
nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi
competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri
finanziari.
Art. 11.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle
ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti
se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle
ADI.
2. La forza pubblica, salvo casi di urgente
necessità, non può entrare negli edifici aperti al
culto pubblico per lesercizio delle proprie funzioni, senza
previo avviso ai ministri delle singole chiese.
Art.12.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza
italiana, a condizione che latto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio
ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione allufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando
allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per
tali funzioni dal presidente delle ADI.
3. Lufficiale dello stato civile, il
quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi,
accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla
osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune
indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati,
dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando
ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha
luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dallufficiale
dello stato civile allatto di matrimonio, che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dellatto
di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di
culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, allufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione.
7. Lufficiale dello stato civile, constatata
la regolarità dellatto e lautenticità
del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro
ore dal ricevimento dellatto e ne dà notizia al ministro
di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione anche se lufficiale dello stato civile,
che ha ricevuto latto, abbia omesso di effettuare la trascrizione
nel termine prescritto.
Art.13.
1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n.
1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia
direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo
statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.
2. Le attività di istruzione e beneficenza,
svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto
dellautonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti
le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle
ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza
da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
Art.14.
1. Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee
di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con lentrata
in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti
enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono
anche altre attività ai sensi dellarticolo 15:
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus",
con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;
b) Istituto evangelico "Eben-Ezer",
con sede in Corato;
c) Istituto evangelico "Betesda",
con sede in Giarre, frazione Macchia.
2. Gli statuti di tali enti sono depositati
presso il Ministero dellinterno.
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati
dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente
articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma
di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Art.15.
1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto
quelle dirette alla predicazione dellEvangelo, allesercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione
o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo
di lucro (1).
Art.16.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo
dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello
Stato.
2. Per gli acquisti di beni immobili, laccettazione
di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da
parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche.
Art.17.
1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Aart.18.
1. Lente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli
altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli
effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel registro delle persone giuridiche, con
le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi
di rappresentanza dellente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli
enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art.19.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio
e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere
allente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento
può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dellente
morale "Assemblea di Dio in Italia" e udito il parere
del Consiglio di Stato.
3. La notifica dellavvenuta revoca dellerezione
di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la
cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica
dellente stesso.
4. La devoluzione dei beni dellente soppresso
o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle
ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento
ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
Art. 20.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate
alle ADI, effettuate allinterno e allingresso dei luoghi
di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette
raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza
autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che lordinamento radiotelevisivo
si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione
delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate
dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di
utenza idonei a favorire leconomicità della gestione
ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
3. E riconosciuta agli incaricati dalle
ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici
Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica
autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.
Art.21.
1. Premesso che a norma dellarticolo 26 dello Statuto delle
ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dellEnte
stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere
dal periodo dimposta 1989 le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dellimposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro,
fino allimporto di lire due milioni a favore dellente
morale ADI di cui allarticolo 13 per il sostentamento dei
ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle
anime e di amministrazione ecclesiastica.
2. Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 22.
1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale
o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli
fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
Art. 23.
1. A decorrere dallanno finanziario 1990 le ADI concorrono
alla ripartizione della quota, pari allotto per mille dellimposta
sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a
tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche
a favore di Paesi del terzo mondo.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse
da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla
quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo
tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
3. A decorrere dallanno finanziario 1993
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle
ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sullimporto liquidato
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al
terzo periodo dimposta precedente con destinazione alle ADI.
4. La quota di cui al comma 1 è quella
determinata nellarticolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
Art.24.
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, unapposita
commissione paritetica, nominata dallautorità governativa
e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle
ADI, procede alla revisione dellimporto deducibile di cui
allarticolo 21 e alla valutazione del gettito della quota
IRPEF di cui allarticolo 23 al fine di predisporre eventuali
modifiche.
Art.25.
1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dellinterno
un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme
di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è
stata assicurata lintera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata una integrazione;
b) lammontare complessivo delle somme
di cui allarticolo 21 destinate al sostentamento dei ministri
di culto, nonché lammontare delle ritenute fiscali
operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità
previste allarticolo 23.
Art.26.
1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per
la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico
e culturale delle ADI.
Art.27.
1. Le autorità competenti, nellemanare le norme di
attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte
loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art.28.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI,
nonché degli organi e delle persone che le costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art.29.
1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata
intesa al termine del decimo anno dallentrata in vigore della
presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti
ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di
legge di approvazione ai sensi dellarticolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi
a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI
con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità
allarticolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
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