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PARTE I
Articolo 1
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno sono regolati dalle disposizioni degli
articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre
1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne
fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
Articolo 2
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese
cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti
e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono
liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza
generale degli avventisti del 7º giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in
materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane
avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Articolo 3
1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste
la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale,
educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 4
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del
ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti,
alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero
svolgimento delle attività dirette a fini di religione o
di culto di cui all'articolo 22.
Articolo 5
1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione
del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di
pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno
diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori
ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.
Articolo 6
1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista
è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce
che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione
di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato
servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio
sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto,
su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di
essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà
è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche
in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto
senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile
o ai servizi sanitari.
Articolo 7
1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno
diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività
religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove
prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane
avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari
esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più
vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare
che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.
Articolo 8
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è
assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7º giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da
parte degli organi competenti dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri
di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le
richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 9
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione
medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in
locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.
Articolo 10
1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui
agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste.
Articolo 11
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni
o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo
secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso
non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti
di culto.
Articolo 12
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli
organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito
delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.
3. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Articolo 13
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste
il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata
piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli
altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Articolo 14
1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica
rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi
triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole
universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la
nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Articolo 15
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16
e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita
certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
Articolo 16
1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere
requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali
edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro
di culto responsabile dell'edificio.
2. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose
delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne
la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
Articolo 17
l. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico
biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto
del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale,
o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto
di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale.
Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative
non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali
previsti dall'ordinamento.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno
se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche
competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai
candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro,
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Articolo 18
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane
avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto
di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni presso la casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni
del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile
al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni
e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in
un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà
secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi,
deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale,
i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli
del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile
all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito
dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la
trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale
è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile
del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua
la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Articolo 19
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º
giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica
13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
Articolo 20
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge,
effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.
Articolo 21
1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto,
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in
volta in conformità
Articolo 22
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e,
in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 23
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza
o di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono
svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto,
svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura
e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 24
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente
delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di
chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno.
2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio
in Italia.
4. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che
hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato,
assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti.
Articolo 25
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono
sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche
e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 26
1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33
e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno, l'Istituto avventista di cultura
biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati
possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro
delle persone giuridiche.
Articolo 27
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio
e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente
riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è
revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente
da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste
determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque
la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,
le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 28
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti
parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate
all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti
opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti
luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né
ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da
qualunque tributo.
3. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
princìpi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione
delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate
dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di
utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed
un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della
disciplina del settore.
Articolo 29
1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi
volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono
dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro,
fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri
di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione.
4. Le relative modalità sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze.
Articolo 30
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando
le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia
direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito (1).
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base
delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione
delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse (1).
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente
all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1
calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione
all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 20 dicembre 1996,
n. 637.
Articolo 31
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione
paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo
deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di
cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 32
1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei
missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali,
al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali
secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali
e previdenziali ai ministri di culto.
5. L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per
i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 33
1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente
al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata
informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è
stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è
stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate
al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali
e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste
agli articoli 29 e 30.
Articolo 34
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei
beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti
parte dell'Unione.
Articolo 35
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti
dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste,
opportune consultazioni.
Articolo 36
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi
e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Articolo 37
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con
la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta
a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
5. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano
rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 38
1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si
applica al trasferimento di beni effettuato dalla società
Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno mediante donazione autorizzata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve
le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.
PARTE II
Preambolo
INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESTE
CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7º GIORNO
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e L'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno, richiamandosi ai principi di libertà
religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà
di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche
e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali
e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati
con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo
8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa
con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui
culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci
rapporti; riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale
intesa; convengono che la legge di approvazione ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni
effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende
atto che:
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità
dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che
l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù
sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non
richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri
enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate,
l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di
culto.
Articolo 1
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia
ed applicabilità nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone
che le costituiscono.
Articolo 2
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese
cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti
e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono
liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza
generale degli avventisti del 7º giorno.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri
di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare
e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si
svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Articolo 3
La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste
la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale,
educativa, caritativa e di evangelizzazione.
È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 4
La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista
è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce
che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione
di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato
servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio
sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto,
su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di
essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà
è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche
in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto
senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile
o ai servizi sanitari.
Articolo 5
I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto
di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività
religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località
dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino
il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste
potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze
di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina
nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici
competenti.
In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa
con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare
che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.
Articolo 6
L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è
assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7º giorno.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine
libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da
parte degli organi competenti dell'Unione.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri
di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le
richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 7
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale
dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste.
A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco
dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima,
responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari
ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri
sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari
senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in
locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.
Articolo 8
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale
di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste.
Articolo 9
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni
o da coloro cui compete la potestà su di essi.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo
secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso
non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti
di culto.
Articolo 10
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della
scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste
provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Articolo 11
La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste
il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
e istituti di educazione.
A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata
piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli
altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Articolo 12
Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati,
secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a
studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore,
dall'Istituto avventista di cultura biblica.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole
universitarie di pari durata.
La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina
del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
Articolo 13
Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del
ministero.
È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle
dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento
delle attività dirette a fini di religione o di culto di
cui all'articolo 21.
Articolo 14
È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione
del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di
pubblicazioni di ispirazione religiosa.
I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno
diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori
ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.
Articolo 15
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16
e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita
certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
Articolo 16
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane
avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto
di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni presso la casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni
del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni
e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio
secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in
un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà
secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai
nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega
il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto
di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo
la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione
è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua
la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Articolo 17
La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane
avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che
va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati
o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che
siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di
fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale.
Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative
non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali
previsti dall'ordinamento.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno
se maggiorenne.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche
competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai
candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Articolo 18
Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno,
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile
1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
Articolo 19
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge,
effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni
tributo e onere.
Articolo 20
Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto,
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato.
Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta
in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.
Articolo 21
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e,
in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 22
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza
o di istruzione.
Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono
svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi, dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per l
Articolo 23
Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente
delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di
chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno.
L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio
in Italia.
Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno
la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono
la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.
Articolo 24
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono
sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche
e senza ingerenza da parte dello Stato.
Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle
leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 25
Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e
34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno, l'Istituto avventista di cultura
biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge
di approvazione delle presenti norme.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 26
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio
e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente
riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del
Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è
revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da
parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina
la cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dell'ente stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo
quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà
dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie
e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 27
Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere
requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali
edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro
di culto responsabile dell'edificio.
L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle
popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione
di nuovi edifici di culto avventisti.
Articolo 28
La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei
beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti
parte dell'Unione.
Articolo 29
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi
alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso
dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché
le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate
senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello
Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi
di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate
dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di
utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed
un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della
disciplina del settore.
Articolo 30
La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari
dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono
dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro,
fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri
di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze.
Articolo 31
A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando
le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia
direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito (1).
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione
delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse (5).
A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente
all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al primo comma
calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione
all'Unione medesima.
La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(1) Comma così sostituito dall'Intesa approvata con l. 20
dicembre 1996, n. 637.
Articolo 32
Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione
paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo
deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di
cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 33
Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste
per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei
missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai soli fini
fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali
secondo le disposizioni tributarie in materia.
I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali
e previdenziali ai ministri di culto.
L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per
i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 34
L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente
al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata
informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è
stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è
stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30 destinate
al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali
e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste
agli articoli 30 e 31.
Articolo 35
Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto
delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 36
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia
nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone
che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa
stessa.
Articolo 37
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa
stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con
la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'articolo 12 potrà essere sottoposta
a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano
rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 38
L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19 si applica
al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora
e dalla Sociètè philanthropique all'Ente patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º
giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già
percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 39
Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 29 dicembre 1986.
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